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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37388/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17377-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANTONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' ENTRATE PISA (S E P I) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesoadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 987/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 17377 sez.

MT - ud. 08-11-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe la Ctr della Toscana ha, per quanto ancora rileva, ritenuto che determinati terreni di proprietà della odierna ricorrente "Croce del Marmo" srl e che, secondo il "piano urbanistico" del Comune di Pisa erano edificabili, fossero stati legittimamente assoggettati ad IMU non rilevando il fatto che detti terreni, negli anni a cui aveva riferimento la pretesa impositiva, "non fossero stati bonificati dalla ditta che aveva la gestione delle aree [già] utilizzate [dal Comune] come discariche".

E ciò in quanto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi;

2. la società ricorrente lamenta che la CTR, così decidendo, abbia violato o falsamente applicato l'art.2, comma 1, del d.Lgs. n. 504 del 1992 atteso che i terreni in questione "erano ricompresi nel comparto disciplinato dalla scheda- norma 36.2 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico che ricomprendevano l'area a suo tempo utilizzata dal Comune di Pisa come discarica di rifiuti solidi urbani, insucettibile di qualsiasi utilizzazione sotto il profilo urbanistico ed edilizio atteso che l'amministrazione comunale non aveva proceduto alla bonifica del sito";

3. la società S.E.P.I.-[OSCURATO:PERSONA]- spa resiste con controricorso.

Il Comune di Pisa è rimasto intimato;

4. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. la questione sollevata con il motivo involge la sottoposizione ad IMU di terreni che secondo lo strumento urbanistico erano edificabili e che tuttavia, per quanto dice la ricorrente, secondo una disposizione delle norme tecniche di attuazione del medesimo strumento, sarebbero stati temporaneamente inedificabili fino al compimento della "bonifica" necessaria ad eliminare le residue contaminazioni conseguenza della pregressa utilizzazione, da parte del Comune, come discarica.

2. Premesso in linea di principio che a fronte di una simile prospettazione non è risolutivo il principio evocato dalla CTR secondo cui ai fini dell'IMU (come dell'ICI), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sufficiente che l'edificabilità risulti da un piano regolatore generale adottato dal Comune ancorché non approvato da parte della Regione e indipendentemente dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. Sez.

U, sentenza n.25506 del 30/11/2006), atteso che le norme tecniche del piano regolatore non sono strumenti attuativi rispetto al piano ma sono parte integrante del piano, è decisiva la giusta eccezione della società S.E.P.I. secondo la quale, non avendo la società ricorrente prodotto la norma tecnica di attuazione evocata, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.366 c.p.c. per difetto di autosufficienza (dovendosi solo precisare che per le norme regolamentari in questione è necessario - in virtù del principio di autosufficienza - che le disposizioni rilevanti siano trascritte o allegate, in quanto per esse, quali norme giuridiche di rango secondario non opera il principio "iura novit curia", Cass. Sez.5, sentenza n. 19360 del 20/07/2018);

4. le spese seguono la soccombenza; PQM dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere alla società S.E.P.I.-[OSCURATO:PERSONA]- spa le spese di causa liquidate in C 10.600,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17377-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANTONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' ENTRATE PISA (S E P I) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesoadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 987/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 17377 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe la Ctr della Toscana ha, per quanto ancora rileva, ritenuto che determinati terreni di proprietà della odierna ricorrente "Croce del Marmo" srl e che, secondo il "piano urbanistico" del Comune di Pisa erano edificabili, fossero stati legittimamente assoggettati ad IMU non rilevando il fatto che detti terreni, negli anni a cui aveva riferimento la pretesa impositiva, "non fossero stati bonificati dalla ditta che aveva la gestione delle aree [già] utilizzate [dal Comune] come discariche". E ciò in quanto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi; 2. la società ricorrente lamenta che la CTR, così decidendo, abbia violato o falsamente applicato l'art.2, comma 1, del d.Lgs. n. 504 del 1992 atteso che i terreni in questione "erano ricompresi nel comparto disciplinato dalla scheda- norma 36.2 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico che ricomprendevano l'area a suo tempo utilizzata dal Comune di Pisa come discarica di rifiuti solidi urbani, insucettibile di qualsiasi utilizzazione sotto il profilo urbanistico ed edilizio atteso che l'amministrazione comunale non aveva proceduto alla bonifica del sito"; 3. la società S.E.P.I.-[OSCURATO:PERSONA]- spa resiste con controricorso. Il Comune di Pisa è rimasto intimato; 4. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. la questione sollevata con il motivo involge la sottoposizione ad IMU di terreni che secondo lo strumento urbanistico erano edificabili e che tuttavia, per quanto dice la ricorrente, secondo una disposizione delle norme tecniche di attuazione del medesimo strumento, sarebbero stati temporaneamente inedificabili fino al compimento della "bonifica" necessaria ad eliminare le residue contaminazioni conseguenza della pregressa utilizzazione, da parte del Comune, come discarica. 2. Premesso in linea di principio che a fronte di una simile prospettazione non è risolutivo il principio evocato dalla CTR secondo cui ai fini dell'IMU (come dell'ICI), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è sufficiente che l'edificabilità risulti da un piano regolatore generale adottato dal Comune ancorché non approvato da parte della Regione e indipendentemente dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. Sez. U, sentenza n.25506 del 30/11/2006), atteso che le norme tecniche del piano regolatore non sono strumenti attuativi rispetto al piano ma sono parte integrante del piano, è decisiva la giusta eccezione della società S.E.P.I. secondo la quale, non avendo la società ricorrente prodotto la norma tecnica di attuazione evocata, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.366 c.p.c. per difetto di autosufficienza (dovendosi solo precisare che per le norme regolamentari in questione è necessario - in virtù del principio di autosufficienza - che le disposizioni rilevanti siano trascritte o allegate, in quanto per esse, quali norme giuridiche di rango secondario non opera il principio "iura novit curia", Cass. Sez.5, sentenza n. 19360 del 20/07/2018); 4. le spese seguono la soccombenza; PQM dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere alla società S.E.P.I.-[OSCURATO:PERSONA]- spa le spese di causa liquidate in C 10.600,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge ed C 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Cos
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