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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21664/2026

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F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);Numero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026- ricorrente -controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro temporedott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- controricorrente –nonchè controtempore;-intimato-per la cassazione della sentenza n. 254/2025, la Corte dei conti, Sezionegiurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 19 maggio 2025,notificata il 4 luglio 2025.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte diCassazione, a Sezioni unite, dichiari inammissibile il ricorso.1. – A seguito di istruttoria scaturita dalle denunce del Direttore del Dipartimentorisorse economiche del Comune di [OSCURATO:PERSONA] trasmesse con note del 13novembre 2018, 18 dicembre 2018 e 1° marzo 2019, con originario atto dicitazione depositato in data 22 luglio 2022, la Procura regionale della Corte deiconti conveniva dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte deiconti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], in proprioe quale legale rappresentante della predetta società, in relazione a unacontestazione di responsabilità per danno erariale derivante dal mancatoNumero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026riversamento della somma riscossa a titolo di imposta di soggiorno dallastruttura ricettiva [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2015-2017, quantificando larichiesta risarcitoria in euro 642.006,01 oltre accessori di legge.

Secondo laprospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gestore dellastruttura ricettiva [OSCURATO:PERSONA], quale agente contabile tenuto, in base ad unrapporto di servizio funzionale, alla riscossione, per conto del Comune di RomaCapitale, dell’imposta di soggiorno dovuta dagli ospiti della menzionata strutturaalberghiera e al riversamento nelle casse dell’ente impositore, e [OSCURATO:PERSONA],amministratore unico della predetta società, all’epoca delle gestioni contestate,sarebbero stati responsabili contabilmente per l’intenzionale mancatoriversamento del danaro pubblico riscosso, di cui l’agente aveva avuto ilmaneggio anche a seguito delle ingiunzioni del Comune.2. – Le parti convenute si costituivano in giudizio con memorie depositate in data28 dicembre 2022, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione delgiudice contabile in favore del giudice tributario e contestando il quantumpreteso dal Comune perché infondato e non correttamente quantificato.3. – Con atto di intervento ad adiuvandum, si costituiva in giudizio RomaCapitale, chiedendo, in qualità di soggetto danneggiato, l’accoglimento delladomanda attorea sussistendo tutti gli elementi costitutivi della contestataresponsabilità amministrativa.4. – Con sentenza n. 150/2023, depositata il 9 marzo 2023, la Corte dei conti,Sezione regionale giurisdizionale per il Lazio, dichiarava il difetto di giurisdizionein favore del Giudice tributario atteso che il comma 1-ter inserito nell’art. 4 deld.lgs. n. 23/2011 dall’art. 180 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, conmodif., dalla legge n. 77/2020, aveva qualificato i gestori della struttura ricettiva“responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno”, con diritto di rivalsa neiconfronti dei soggetti passivi, inquadrando, in questo modo, il rapporto gestore- Comune, in un ambito esclusivamente tributario e l’art. 5-quinquies, deldecreto-legge n. 146/2021, convertito, con modif., dalla legge n. 215/2021, diNumero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026interpretazione autentica, aveva stabilito che tale disposizione dovesseintendersi applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.5. – Avverso tale sentenza la Procura regionale del Lazio proponeva appellodinanzi alla Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello che - dopol’interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di fallimento di La [OSCURATO:SOCIETA]. con sentenza del Tribunale civile di Roma n. 394/2023 ela riassunzione del giudizio, a cura della Procura, mediante notifica del ricorso indata 22 aprile 2024 al curatore del fallimento Avv.to [OSCURATO:PERSONA], a MaraSabbatini in proprio e nella qualità legale rappresentante della società, eall’interveniente [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza n. 262/2024, riformava ladecisione di primo grado, dichiarando la giurisdizione contabile e rinviando ilgiudizio alla Sezione regionale per l’esame del merito ai sensi dell’art. 199,comma 1, lett. a) e comma 2 c.g.c.6. – A seguito di citazione in riassunzione dell’11 novembre 2024 (RG n.79495/25), ritualmente notificata alle parti convenute a cura della Procuraregionale del Lazio e depositata nella Segreteria della Sezione il 12 novembre2024, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - dichiaratala contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e disattesa larichiesta di [OSCURATO:PERSONA] di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 363 c.p.c.per avere proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. (delcui effettivo deposito presso la Corte di cassazione il Pubblico Ministero eccepivala mancanza di prova) - con sentenza n. 254 del 2025, depositata in data 19maggio 2025, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando, MaraSabbatini, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, e LaGriffe [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento al pagamento, in solido, in favore diRoma [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 612.546,00 a titolo di risarcimento del dannoerariale.7. – Per la cassazione della suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato ad un motivo, prospettando il difetto relativo di giurisdizione del Giudicecontabile in favore del Giudice tributario.Numero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/20268. – Hanno resistito, con rispettivi controricorsi, il Procuratore generale e RomaCapitale.9. – E’ rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA], in persona delcuratore pro tempore.10. – [OSCURATO:PERSONA] ha formulato, in data 31 dicembre 2025, una sinteticaproposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.,ravvisando la inammissibilità del ricorso.11. – In data 9 febbraio 2026 la ricorrente ha chiesto – in applicazione dell’art.380-bis, comma 2, c.p.c. – la decisione del ricorso, da cui la conseguentefissazione dell’adunanza camerale.12. – L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato memoria in cui ha illustratole conclusioni di inammissibilità del ricorso.13. – In prossimità della camera di consiglio, [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico articolato motivo di ricorso (rubricato “error in iudicando e difettodi giurisdizione”) la ricorrente denuncia l’erronea giurisdizione del giudicecontabile atteso che per effetto delle norme sopravvenute, e precisamente deld.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modif., dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (art. 180, comma 3, che ha inserito il comma 1-ter nell’art. 4 del d.lgs. 14marzo 2011, n. 23, che ha definito il gestore della struttura ricettiva come“responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno”) e del d.l. 21 ottobre2021, n. 146, convertito, con modif., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (art.5-quinquies, che ha disposto – con rubrica di “interpretazione autentica” – cheil comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 si applica anche ai casi verificatisiprima del 19 maggio 2020), la giurisdizione sulla domanda de qua spettava algiudice tributario.Numero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026In particolare, ad avviso della ricorrente, nella sentenza impugnata, laCorte dei conti limitandosi a richiamare la sentenza di secondo grado che, senzaessere definitiva, nel riformare la decisione che aveva dichiarato il proprio difettodi giurisdizione, aveva rimesso gli atti al primo giudice, ai sensi dell’art. 199,comma 1, lett. a) e comma 2 c.g.c., con conseguente riassunzione del processoa cura della Procura regionale, avrebbe omesso di esaminare tutte le eccezioniproposte dalla medesima sin dal primo grado, compresa quella di difetto digiurisdizione.La ricorrente denuncia, altresì, l’erroneità della sentenza impugnata peravere escluso che la dichiarazione di accollo del debito di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di altra società potesse trovare ingresso nel giudizio inquanto l’accollo avvenuto nell’ambito di un piano di ristrutturazione del debitoex art. 57 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio2019, n. 14) non riguardava debiti insorti precedentemente; ciò sebbenel’accollo dei debiti nell’ambito del piano di ristrutturazione fosse del 2017 e nonfosse intervenuta alcuna pronunzia giudiziaria sul credito del Comune prima ditale data.2. – Il ricorso – come articolato nell’unica censura in precedenza riportata – èinammissibile, in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis,comma 1, c.p.c.Già nella proposta di definizione depositata in corso di causa, è statoevidenziato che «un primo profilo di inammissibilità deriva dal fatto che risultaoggetto di ricorso, per cassazione, sebbene per motivo di giurisdizione, unapronuncia del giudice contabile di primo grado, e ciò in palese violazione dell’art.207 del D.Lgs. n. 174/2016 che dispone che: ”Le decisioni della Corte dei contiin grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essereimpugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codicedi procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motiviinerenti alla giurisdizione”; ritenuto pertanto che è inammissibile il ricorso perNumero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026cassazione proposto, come nella fattispecie, avverso una sentenza di primogrado del giudice contabile».In tal senso, Cass.

S.U. n. 10439/2018, secondo cui «ai sensi dell’art. 362,primo comma, cod. proc. civ., possono essere impugnate con ricorso percassazione le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale,per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso (v., ora, art. 207 cod.giust. cont., cit.).

Ne deriva che, trattandosi, nella specie, di sentenza emessa inprimo grado dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti […] la stessa erasoggetta ad appello alla sezione giurisdizionale centrale e non a ricorso percassazione».Ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso si ravvisa- come evidenziatonella proposta di decisione- nell’intervenuto giudicato interno sulla giurisdizionecontabile.Al tal proposito, nella proposta il [OSCURATO:PERSONA] Presidente ha testualmenteaffermato che «ritenuto che la parte privata, al fine di contestare la correttezzadell’affermazione della giurisdizione avrebbe dovuto proporre ricorso percassazione avverso la sentenza di appello, non potendo, come sosteneva diavere fatto (sebbene non ne abbia dato la prova e non insista più sul punto conil presente ricorso), avvalersi dinanzi al giudice della riassunzione delregolamento preventivo di giurisdizione; ritenuto, infatti, che una voltaintervenuta una pronuncia sulla giurisdizione, è inammissibile il regolamentopreventivo di giurisdizione, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessaal giudice di grado superiore (Cass.

S.U. n. 14952/2007; Cass.

S.U.10243/2021); rilevato che i precedenti da ultimo citati ammettono che però cheil ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo può essereconvertito in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove nericorrano i presupposti, ma che non risulta che il regolamento che la ricorrenteassume avere proposto sia stato poi effettivamente depositato presso questaCorte; rilevato che, in assenza di una impugnazione della sentenza di appelloaffermativa della giurisdizione contabile, è preclusa la possibilità di poterNumero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026nuovamente rimettere in discussione la giurisdizione (cfr. Cass.

S.U. n.18758/2008, che ha appunto affermato che è precluso il ricorso alle Sezioni Unitedella Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunceemesse dalla Corte dei conti, ove sussista il giudicato interno formatosi per lamancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sullagiurisdizione, ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizionemedesima)».Ritiene il Collegio che si tratti di considerazioni che appaiono meritevoli dicondivisione, avendo questa Corte ripetutamente affermato che il ricorso alleSezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso lepronunce emesse dalla Corte dei conti, non trova ostacolo nella circostanza chetale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali,ricollegandosi l’effetto preclusivo al solo maturarsi del giudicato internoformatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resaesplicitamente sulla giurisdizione, ovvero sul merito, nel presupposto implicitodella giurisdizione medesima (da ultimo, Cass., Sez.

U., n. 23899/2020; Cass.,Sez.

U., n. 8095/2020; in precedenza, Cass., Sez.

U., n. 18758/2008; Cass.,Sez.

U., n. 2707/1989).Nella specie, come si evince dalla stessa sentenza impugnata,sull’affermazione della giurisdizione del Giudice contabile si era formato ilgiudicato interno a seguito della mancata impugnazione della sentenza n.262/2024 della Sezione II di appello che, riformando la sentenza di primo grado,aveva dichiarato la propria giurisdizione rinviando la causa al giudice di primogrado ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a) e comma 2 c.g.c.Vertendosi, nella fattispecie in esame, in ipotesi di statuizione espressadella Sezione II di appello sulla sussistenza della giurisdizione della Corte deiconti, era onere della parte interessata impugnare con ricorso per cassazione,per motivi di giurisdizione, la sentenza di appello, rimanendo preclusa, in casocontrario, la rimessione in discussione della detta questione.Numero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ne deriva che anche la prospettata omessa pronuncia da parte della Cortedei conti sull’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta da [OSCURATO:PERSONA] memoria in sede di riassunzione non integra motivo inerente allagiurisdizione sindacabile in questa sede.Peraltro- come condivisibilmente precisato nella proposta di decisione-l’emissione da parte della Sezione II di appello di una sentenza, per quantolimitata alla giurisdizione (con la rimessione degli atti al primo giudice per laprosecuzione del giudizio sul merito), aveva, nella specie, precluso la facoltà diMara Sabbatini di proporre dinanzi al giudice della riassunzione il regolamentopreventivo di giurisdizione.Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce unostrumento preventivo per l'immediata e definitiva soluzione delle questioniabbia emesso una sentenza (cui va equiparata l'ordinanza conclusiva del giudiziosommario di cognizione ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.), anche se limitata allasola giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione dellaquestione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmentesovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo(Sez.

U, Ordinanza n. 30111 del 2021 ;Cass., Sez.

Un., 7 marzo 2007, n. 5193;Cass., Sez.

Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez.

Un., 27 luglio 2016, n.15542; Cass., Sez.

Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez.

Un., 28 maggio2020, n. 10083; Cass., Sez.

Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez.

Un., 19aprile 2021, n. 10243; Cass., Sez.

Un., 17 settembre 2021, n. 25167 e n.25168).Né era possibile non ricorrendone i presupposti disporre la conversione delregolamento preventivo di giurisdizione in ricorso ordinario per cassazione permotivi di giurisdizione avverso la sentenza di appello che aveva regolato lagiurisdizione, atteso che, come si evince dalla sentenza impugnata, la medesimaparte aveva affermato “l’intenzione di demandare la questione alla Corte dicassazione con regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c.Numero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026con riserva della relativa produzione” senza che risulti l’effettivo deposito dellostesso presso questa Corte.Infine, quanto al prospettato error in iudicando per avere la Corte dei continella sentenza impugnata escluso che le dichiarazioni di accollo del debito daparte di altra società potessero trovare ingresso in giudizio, va ribadito che ilricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti può essereproposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma,Cost., 362 c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n.174 del 2016) (Cass., Sez.

Un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., Sez.

Un., 3agosto 2021, n. 22140).

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo diaffermare (Cass., Sez.

Un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., Sez.

Un., 19 aprile2021, n. 10245; Cass., Sez.

Un., 26 ottobre 2021, n. 30112), l'eccesso di poteredenunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione variferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quandoun giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata allegislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghisull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assolutodi cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabilequando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione,pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altragiurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto cheappartenga ad altri giudici).3. – Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.4. – Nulla va statuito sulle spese, in ragione della qualità di parte solo "in sensoformale" del Procuratore generale presso la Corte dei conti (ex plurimis, Cass.sez.

U. n. 28503 del 2017; Cass., Sez.

U, n. 11139 del 08/05/2017; Cass., Sez.U, n. 4879 del 27/02/2017; Cass., Sez.

U, n. 26995 del 27/12/2016).5. – Nei rapporti con la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Numero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/20266. – Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., ultimo comma, a seguito di proposta di inammissibilità a firmadel [OSCURATO:PERSONA] Presidente, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità dellaproposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'articolo 96, comeprevisto dal citato art. 380 bis ultimo comma.Parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di € 3.000,00 infavore del controricorrente e di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spesein favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, che liquida in complessivi € 6.000,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltrespese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma equitativamente determinata nellamisura di € 3.000,00 nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammendeed in applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., della somma di € 3.000,00;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delcomma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il PresidenteStefano Mogini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);Numero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026- ricorrente -controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro temporedott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);- controricorrente –nonchè controtempore;-intimato-per la cassazione della sentenza n. 254/2025, la Corte dei conti, Sezionegiurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 19 maggio 2025,notificata il 4 luglio 2025.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte diCassazione, a Sezioni unite, dichiari inammissibile il ricorso.1. – A seguito di istruttoria scaturita dalle denunce del Direttore del Dipartimentorisorse economiche del Comune di [OSCURATO:PERSONA] trasmesse con note del 13novembre 2018, 18 dicembre 2018 e 1° marzo 2019, con originario atto dicitazione depositato in data 22 luglio 2022, la Procura regionale della Corte deiconti conveniva dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte deiconti, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], in proprioe quale legale rappresentante della predetta società, in relazione a unacontestazione di responsabilità per danno erariale derivante dal mancatoNumero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026riversamento della somma riscossa a titolo di imposta di soggiorno dallastruttura ricettiva [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2015-2017, quantificando larichiesta risarcitoria in euro 642.006,01 oltre accessori di legge. Secondo laprospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gestore dellastruttura ricettiva [OSCURATO:PERSONA], quale agente contabile tenuto, in base ad unrapporto di servizio funzionale, alla riscossione, per conto del Comune di RomaCapitale, dell’imposta di soggiorno dovuta dagli ospiti della menzionata strutturaalberghiera e al riversamento nelle casse dell’ente impositore, e [OSCURATO:PERSONA],amministratore unico della predetta società, all’epoca delle gestioni contestate,sarebbero stati responsabili contabilmente per l’intenzionale mancatoriversamento del danaro pubblico riscosso, di cui l’agente aveva avuto ilmaneggio anche a seguito delle ingiunzioni del Comune.2. – Le parti convenute si costituivano in giudizio con memorie depositate in data28 dicembre 2022, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione delgiudice contabile in favore del giudice tributario e contestando il quantumpreteso dal Comune perché infondato e non correttamente quantificato.3. – Con atto di intervento ad adiuvandum, si costituiva in giudizio RomaCapitale, chiedendo, in qualità di soggetto danneggiato, l’accoglimento delladomanda attorea sussistendo tutti gli elementi costitutivi della contestataresponsabilità amministrativa.4. – Con sentenza n. 150/2023, depositata il 9 marzo 2023, la Corte dei conti,Sezione regionale giurisdizionale per il Lazio, dichiarava il difetto di giurisdizionein favore del Giudice tributario atteso che il comma 1-ter inserito nell’art. 4 deld.lgs. n. 23/2011 dall’art. 180 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, conmodif., dalla legge n. 77/2020, aveva qualificato i gestori della struttura ricettiva“responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno”, con diritto di rivalsa neiconfronti dei soggetti passivi, inquadrando, in questo modo, il rapporto gestore- Comune, in un ambito esclusivamente tributario e l’art. 5-quinquies, deldecreto-legge n. 146/2021, convertito, con modif., dalla legge n. 215/2021, diNumero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026interpretazione autentica, aveva stabilito che tale disposizione dovesseintendersi applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.5. – Avverso tale sentenza la Procura regionale del Lazio proponeva appellodinanzi alla Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello che - dopol’interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di fallimento di La [OSCURATO:SOCIETA]. con sentenza del Tribunale civile di Roma n. 394/2023 ela riassunzione del giudizio, a cura della Procura, mediante notifica del ricorso indata 22 aprile 2024 al curatore del fallimento Avv.to [OSCURATO:PERSONA], a MaraSabbatini in proprio e nella qualità legale rappresentante della società, eall’interveniente [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza n. 262/2024, riformava ladecisione di primo grado, dichiarando la giurisdizione contabile e rinviando ilgiudizio alla Sezione regionale per l’esame del merito ai sensi dell’art. 199,comma 1, lett. a) e comma 2 c.g.c.6. – A seguito di citazione in riassunzione dell’11 novembre 2024 (RG n.79495/25), ritualmente notificata alle parti convenute a cura della Procuraregionale del Lazio e depositata nella Segreteria della Sezione il 12 novembre2024, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - dichiaratala contumacia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e disattesa larichiesta di [OSCURATO:PERSONA] di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 363 c.p.c.per avere proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. (delcui effettivo deposito presso la Corte di cassazione il Pubblico Ministero eccepivala mancanza di prova) - con sentenza n. 254 del 2025, depositata in data 19maggio 2025, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando, MaraSabbatini, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, e LaGriffe [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in fallimento al pagamento, in solido, in favore diRoma [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 612.546,00 a titolo di risarcimento del dannoerariale.7. – Per la cassazione della suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato ad un motivo, prospettando il difetto relativo di giurisdizione del Giudicecontabile in favore del Giudice tributario.Numero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/20268. – Hanno resistito, con rispettivi controricorsi, il Procuratore generale e RomaCapitale.9. – E’ rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA], in persona delcuratore pro tempore.10. – [OSCURATO:PERSONA] ha formulato, in data 31 dicembre 2025, una sinteticaproposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.,ravvisando la inammissibilità del ricorso.11. – In data 9 febbraio 2026 la ricorrente ha chiesto – in applicazione dell’art.380-bis, comma 2, c.p.c. – la decisione del ricorso, da cui la conseguentefissazione dell’adunanza camerale.12. – L’Ufficio della Procura Generale ha comunicato memoria in cui ha illustratole conclusioni di inammissibilità del ricorso.13. – In prossimità della camera di consiglio, [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico articolato motivo di ricorso (rubricato “error in iudicando e difettodi giurisdizione”) la ricorrente denuncia l’erronea giurisdizione del giudicecontabile atteso che per effetto delle norme sopravvenute, e precisamente deld.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modif., dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (art. 180, comma 3, che ha inserito il comma 1-ter nell’art. 4 del d.lgs. 14marzo 2011, n. 23, che ha definito il gestore della struttura ricettiva come“responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno”) e del d.l. 21 ottobre2021, n. 146, convertito, con modif., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (art.5-quinquies, che ha disposto – con rubrica di “interpretazione autentica” – cheil comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 si applica anche ai casi verificatisiprima del 19 maggio 2020), la giurisdizione sulla domanda de qua spettava algiudice tributario.Numero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026In particolare, ad avviso della ricorrente, nella sentenza impugnata, laCorte dei conti limitandosi a richiamare la sentenza di secondo grado che, senzaessere definitiva, nel riformare la decisione che aveva dichiarato il proprio difettodi giurisdizione, aveva rimesso gli atti al primo giudice, ai sensi dell’art. 199,comma 1, lett. a) e comma 2 c.g.c., con conseguente riassunzione del processoa cura della Procura regionale, avrebbe omesso di esaminare tutte le eccezioniproposte dalla medesima sin dal primo grado, compresa quella di difetto digiurisdizione.La ricorrente denuncia, altresì, l’erroneità della sentenza impugnata peravere escluso che la dichiarazione di accollo del debito di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di altra società potesse trovare ingresso nel giudizio inquanto l’accollo avvenuto nell’ambito di un piano di ristrutturazione del debitoex art. 57 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio2019, n. 14) non riguardava debiti insorti precedentemente; ciò sebbenel’accollo dei debiti nell’ambito del piano di ristrutturazione fosse del 2017 e nonfosse intervenuta alcuna pronunzia giudiziaria sul credito del Comune prima ditale data.2. – Il ricorso – come articolato nell’unica censura in precedenza riportata – èinammissibile, in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis,comma 1, c.p.c.Già nella proposta di definizione depositata in corso di causa, è statoevidenziato che «un primo profilo di inammissibilità deriva dal fatto che risultaoggetto di ricorso, per cassazione, sebbene per motivo di giurisdizione, unapronuncia del giudice contabile di primo grado, e ciò in palese violazione dell’art.207 del D.Lgs. n. 174/2016 che dispone che: ”Le decisioni della Corte dei contiin grado d'appello o in unico grado, e quelle di cui all'articolo 144, possono essereimpugnate innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 362 del codicedi procedura civile e 111, ottavo comma, della Costituzione, per i soli motiviinerenti alla giurisdizione”; ritenuto pertanto che è inammissibile il ricorso perNumero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026cassazione proposto, come nella fattispecie, avverso una sentenza di primogrado del giudice contabile».In tal senso, Cass. S.U. n. 10439/2018, secondo cui «ai sensi dell’art. 362,primo comma, cod. proc. civ., possono essere impugnate con ricorso percassazione le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale,per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso (v., ora, art. 207 cod.giust. cont., cit.). Ne deriva che, trattandosi, nella specie, di sentenza emessa inprimo grado dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti […] la stessa erasoggetta ad appello alla sezione giurisdizionale centrale e non a ricorso percassazione».Ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso si ravvisa- come evidenziatonella proposta di decisione- nell’intervenuto giudicato interno sulla giurisdizionecontabile.Al tal proposito, nella proposta il [OSCURATO:PERSONA] Presidente ha testualmenteaffermato che «ritenuto che la parte privata, al fine di contestare la correttezzadell’affermazione della giurisdizione avrebbe dovuto proporre ricorso percassazione avverso la sentenza di appello, non potendo, come sosteneva diavere fatto (sebbene non ne abbia dato la prova e non insista più sul punto conil presente ricorso), avvalersi dinanzi al giudice della riassunzione delregolamento preventivo di giurisdizione; ritenuto, infatti, che una voltaintervenuta una pronuncia sulla giurisdizione, è inammissibile il regolamentopreventivo di giurisdizione, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessaal giudice di grado superiore (Cass. S.U. n. 14952/2007; Cass. S.U.10243/2021); rilevato che i precedenti da ultimo citati ammettono che però cheil ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo può essereconvertito in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove nericorrano i presupposti, ma che non risulta che il regolamento che la ricorrenteassume avere proposto sia stato poi effettivamente depositato presso questaCorte; rilevato che, in assenza di una impugnazione della sentenza di appelloaffermativa della giurisdizione contabile, è preclusa la possibilità di poterNumero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026nuovamente rimettere in discussione la giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n.18758/2008, che ha appunto affermato che è precluso il ricorso alle Sezioni Unitedella Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso le pronunceemesse dalla Corte dei conti, ove sussista il giudicato interno formatosi per lamancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sullagiurisdizione, ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizionemedesima)».Ritiene il Collegio che si tratti di considerazioni che appaiono meritevoli dicondivisione, avendo questa Corte ripetutamente affermato che il ricorso alleSezioni Unite della Corte di cassazione, per motivi di giurisdizione, avverso lepronunce emesse dalla Corte dei conti, non trova ostacolo nella circostanza chetale questione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali,ricollegandosi l’effetto preclusivo al solo maturarsi del giudicato internoformatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resaesplicitamente sulla giurisdizione, ovvero sul merito, nel presupposto implicitodella giurisdizione medesima (da ultimo, Cass., Sez. U., n. 23899/2020; Cass.,Sez. U., n. 8095/2020; in precedenza, Cass., Sez. U., n. 18758/2008; Cass.,Sez. U., n. 2707/1989).Nella specie, come si evince dalla stessa sentenza impugnata,sull’affermazione della giurisdizione del Giudice contabile si era formato ilgiudicato interno a seguito della mancata impugnazione della sentenza n.262/2024 della Sezione II di appello che, riformando la sentenza di primo grado,aveva dichiarato la propria giurisdizione rinviando la causa al giudice di primogrado ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a) e comma 2 c.g.c.Vertendosi, nella fattispecie in esame, in ipotesi di statuizione espressadella Sezione II di appello sulla sussistenza della giurisdizione della Corte deiconti, era onere della parte interessata impugnare con ricorso per cassazione,per motivi di giurisdizione, la sentenza di appello, rimanendo preclusa, in casocontrario, la rimessione in discussione della detta questione.Numero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ne deriva che anche la prospettata omessa pronuncia da parte della Cortedei conti sull’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta da [OSCURATO:PERSONA] memoria in sede di riassunzione non integra motivo inerente allagiurisdizione sindacabile in questa sede.Peraltro- come condivisibilmente precisato nella proposta di decisione-l’emissione da parte della Sezione II di appello di una sentenza, per quantolimitata alla giurisdizione (con la rimessione degli atti al primo giudice per laprosecuzione del giudizio sul merito), aveva, nella specie, precluso la facoltà diMara Sabbatini di proporre dinanzi al giudice della riassunzione il regolamentopreventivo di giurisdizione.Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce unostrumento preventivo per l'immediata e definitiva soluzione delle questioniabbia emesso una sentenza (cui va equiparata l'ordinanza conclusiva del giudiziosommario di cognizione ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c.), anche se limitata allasola giurisdizione o ad altra questione processuale, atteso che la risoluzione dellaquestione di giurisdizione può essere rimessa al giudice processualmentesovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo(Sez. U, Ordinanza n. 30111 del 2021 ;Cass., Sez. Un., 7 marzo 2007, n. 5193;Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 27 luglio 2016, n.15542; Cass., Sez. Un., 18 luglio 2019, n. 19368; Cass., Sez. Un., 28 maggio2020, n. 10083; Cass., Sez. Un., 3 marzo 2021, n. 5806; Cass., Sez. Un., 19aprile 2021, n. 10243; Cass., Sez. Un., 17 settembre 2021, n. 25167 e n.25168).Né era possibile non ricorrendone i presupposti disporre la conversione delregolamento preventivo di giurisdizione in ricorso ordinario per cassazione permotivi di giurisdizione avverso la sentenza di appello che aveva regolato lagiurisdizione, atteso che, come si evince dalla sentenza impugnata, la medesimaparte aveva affermato “l’intenzione di demandare la questione alla Corte dicassazione con regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c.Numero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/2026con riserva della relativa produzione” senza che risulti l’effettivo deposito dellostesso presso questa Corte.Infine, quanto al prospettato error in iudicando per avere la Corte dei continella sentenza impugnata escluso che le dichiarazioni di accollo del debito daparte di altra società potessero trovare ingresso in giudizio, va ribadito che ilricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti può essereproposto soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma,Cost., 362 c.p.c. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n.174 del 2016) (Cass., Sez. Un., 19 marzo 2020, n. 7457; Cass., Sez. Un., 3agosto 2021, n. 22140). Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo diaffermare (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., Sez. Un., 19 aprile2021, n. 10245; Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2021, n. 30112), l'eccesso di poteredenunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione variferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quandoun giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata allegislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghisull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assolutodi cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabilequando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione,pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altragiurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto cheappartenga ad altri giudici).3. – Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.4. – Nulla va statuito sulle spese, in ragione della qualità di parte solo "in sensoformale" del Procuratore generale presso la Corte dei conti (ex plurimis, Cass.sez. U. n. 28503 del 2017; Cass., Sez. U, n. 11139 del 08/05/2017; Cass., Sez.U, n. 4879 del 27/02/2017; Cass., Sez. U, n. 26995 del 27/12/2016).5. – Nei rapporti con la controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Numero registro generale 21032/2025Numero sezionale 173/2026Numero di raccolta generale 21664/2026Data pubblicazione 25/06/20266. – Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., ultimo comma, a seguito di proposta di inammissibilità a firmadel [OSCURATO:PERSONA] Presidente, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità dellaproposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'articolo 96, comeprevisto dal citato art. 380 bis ultimo comma.Parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di € 3.000,00 infavore del controricorrente e di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spesein favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, che liquida in complessivi € 6.000,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltrespese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma equitativamente determinata nellamisura di € 3.000,00 nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammendeed in applicazione dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., della somma di € 3.000,00;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delcomma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il PresidenteStefano Mogini
Sentenza Cassazione n. 21664/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris