CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2019
Cassazione n. 00254/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35458/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dal prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente e disgiuntamente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via A. Regolo, n. 12 D, è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro FALLIMENTO L.H.M., s.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- avverso la sentenza n. 2104/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze il 13/2/2019, pubblicata il 10/9/2019 e notificata il 18/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 novembre 2024 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: rinuncia Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza n. 236/2018 emessa dal Tribunale di Firenze-Sezione imprese e pubblicata il 25/01/2018, con la quale era stata accolta la domanda proposta, in via subordinata, dal fallimento LHM s.r.l. in liquidazione nei confronti della medesima appellante, con declaratoria di intervenuto scioglimento del fallimento ex art. 72 l.f. dal preliminare del 02/12/2002 tra la società poi fallita, promissaria acquirente delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e l'appellante, promittente venditrice delle stesse, e condanna di quest'ultima alla restituzione degli importi incassati, pari a complessivi € 1.544.000,00, oltre accessori. La Corte d'Appello di Firenze, nella resistenza del fallimento della LHM s.r.l. in liquidazione, che chiese il rigetto delle domande o, in subordine, l'accoglimento di quelle rimaste assorbite in primo grado, respinse il gravame con la sentenza n. 2104/2019, pubblicata il 10/09/2019. 2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] L.H.M. s.r.l. in liquidazione si è difeso con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e/o 116 cod. proc. civ., e/o 2478 e/o 2476 cod. civ., e/o 210 cod. proc. civ., e/o 94 disp. att. cod. proc. civ., e/o 2404, e/o 2421, e/o 2422, e/o 2704 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano considerato inammissibile la produzione, all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/10/2018, del verbale del collegio sindacale della società LHM s.p.a. del 2/4/2010, tratto dal libro correttamente e regolarmente tenuto, che conteneva la presa d’atto delle caparre versate dalla società alla promittente venditrice in esecuzione del preliminare di vendita di azioni del 2/12/2002 e delle proroghe successivamente pattuite con atti del 18/1/2006 e del 27/3/2009 per il versamento del saldo, in uno con la previsione, nell’ultima di esse, della essenzialità del termine all’uopo concesso. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2704 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 1457 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano ritenuto inopponibile alla curatela le scritture successive al preliminare, sostenendo che queste fossero prive di data certa. 3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che il dedotto e indimostrato inadempimento della società non fosse stato contestato. 4. Col quarto motivo, si lamenta, infine, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con riferimento all’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato l'infondatezza della pretesa di trattenimento delle caparre, anche nei limiti degli importi relativi al preliminare, in quanto non erano stati provati neppure i presupposti del recesso e del relativo diritto ad esso correlato. 5. Preliminarmente, con memoria del 29/10/2024, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per avere transatto la controversia con la controparte, chiedendo la compensazione delle spese di lite. L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Avendo il controricorrente aderito alla rinuncia, nulla deve disporsi in ordine alle spese. P.Q.M. Dichiara l’estinzione