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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05002/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 2), e di detenzione illecita, in concorso, di quindici chilogrammi di cocaina (capo 4).

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono rilevati violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La difesa osserva che le conversazioni intercettate, lungi dal costituire prova della partecipazione associativa di Alessandrini e del suo coinvolgimento nella detenzione illecita di stupefacente, sembrano militare in senso contrario ( conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo fa riferimento al ricorrente - chiamandolo "birillo" - come ad un qualunque ragazzo; Alessandrini non risulta contattato da Spanò dopo l'arresto della sorella di Dionisi, ma assiste ad uno scambio di opinioni tra sodali dopo detto evento; lo stesso non compare nella conversazione tra Spanò e Schinzari sulla assistenza legale da garantire alla sorella di Dionisi) e al più essere espressive di una partecipazione di tipo solidaristico alle vicende personali di Dionisi, suo amico di infanzia.

2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono dedotti violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Ci si duole dell'apparenza motivazionale con riguardo alle esigenze cautelari, avendo tenuto conto il Tribunale del riesame della sola condotta criminosa e non anche della personalità del ricorrente e non essendosi soffermato sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva.

Lamenta la difesa che il Tribunale di Roma ha superato le censure difensive circa il carattere risalente dei fatti rispetto all'emissione della misura cautelare, facendo esclusivo riferimento alla presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod. pen. e alla circostanza che Alessandrini non avrebbe rescisso i legami con i partecipanti alla presunta associazione solo per essersi avvalso della legittima facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio.

Osserva, infine, che vengono trascurati dall'ordinanza impugnata l'occupazione lavorativa stabile del suddetto, i suoi mezzi di sussistenza leciti ed i suoi sani rapporti familiari.

Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.

Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv.247206).

1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione.

L'ordinanza impugnata motiva, con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, sulla gravità indiziaria dell'associazione finalizzata al narcotraffico, fondandola sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e sui riscontri offerti dalle conversazioni intercettate.

Sottolinea come la sussistenza di detta associazione poggi su numerose evidenze, quali l'organizzazione verticistica della medesima (con [OSCURATO:PERSONA] in qualità di capo e coordinatore, cui si rivolgevano di volta in volta i vari sodali per risolvere questioni relative all'operatività dell'organizzazione, come ad esempio la gestione del "caso Dionisi"), la suddivisione di compiti tra gli associati ([OSCURATO:PERSONA] con il compito sopra indicato; Spanò, Schinzari e Kowalsky con il compito di dirigere ed organizzare le operazioni di approvvigionamento anche in territorio estero, curare i rapporti con i fornitori ed acquirenti, gestire la cassa del gruppo; Dionisi e Mezini con il compito di custodire e trasportare lo stupefacente dell'organizzazione; Alessandrini con il compito di collaborare alla riscossione dei proventi dell'attività e di prestare assistenza ai detenuti; [OSCURATO:PERSONA], Scognamiglio, [OSCURATO:PERSONA] e Kotov, con il compito di distribuire lo stupefacente dell'associazione), e le modalità operative indicative dell'esistenza di un'organizzazione in grado di finanziare acquisti di stupefacenti per milioni di euro.

L'ordinanza in esame rileva che dalle intercettazioni emerge che Alessandrini non solo intratteneva stretti rapporti di frequentazione con i principali indagati (in particolare Madaffari, Spanò, Dionisi, Schinzari, Kowalsky e Lorenzo), ma affiancava abitualmente alcuni di essi nell'attività di narcotraffico, a dimostrazione della sua adesione al progetto comune.

Vengono, invero, riportate come significative una serie di conversazioni in cui il ricorrente veniva prevalentemente identificato come "Birillo": - la conversazione del 27 gennaio 2019 nella quale Ottaviani (trafficante in stretto rapporto col sodalizio) riferiva a Lorenzo che la sera prima si erano presentati a casa sua Spanò e Alessandrini per una questione inerente al pagamento di un debito di droga e di avere fatto loro presente di avere tenuto fede agli impegni presi consegnando il denaro a Lorenzo, che dal canto suo rivendicava la sua correttezza affermando di avere "girato" il denaro a Spanò lasciandolo al cognato; - la conversazione del 9 febbraio 2019, in cui Alessandrini e Spanò parlavano chiaramente della riscossione di un credito derivante dall'attività di narcotraffico, dichiarando Guido che Spanò avrebbe ricevuto da un cliente puntuale tra i 1.500 e i 2.500 euro a settimana; - la conversazione del 25 gennaio 2019, in cui Alessandrini e Lorenzo parlavano dell'arresto di Dionisi e di crediti di droga da riscuotere ("20 sacchi fermi"), quindi Birillo rappresenta all'interlocutore di non intendere più recarsi al forno di Spanò per paura della presenza delle forze dell'ordine, avendo, altresì, ricevuto un consiglio in tal senso da un amico poliziotto; - la conversazione del 23 marzo 2019, nella quale Spanò e Alessandrini commentavano il comportamento imprudente del Presidente e in generale stigmatizzavano l'inaffidabilità di persone che parlavano troppo, a dimostrazione dell'inserimento nella stessa compagine associativa di Birillo con Spanò, Dionisi e Madaffari, preoccupato come gli altri delle indagini in corso; - la conversazione del 26 gennaio 2019, nella quale Alessandrini, nel commentare con Spanò la vicenda di cui era vittima Dionisi, sottolineava la necessità di fermare temporaneamente le attività illecite; - la conversazione del 17 dicembre 2018 nella quale [OSCURATO:PERSONA] commentava con i tre interlocutori la vicenda dell'arresto di Dionisi e nell'occasione illustrava loro l'organigramma del gruppo di cui l'arrestato faceva parte, venendo menzionato anche Birillo; - le conversazioni del 31 gennaio 2019, in cui Alessandrini si rivolgeva a Spanò per avere i 6500 euro per i legali di Dionisi e in cui Spanò affermava che Alessandrini non aveva mai pagato le parcelle ma solo comprato qualcosa di tasca sua al detenuto; - la conversazione del 9 febbraio 2019 di Alessandrini sempre con Spanò, in cui si continuava a parlare (al plurale, a riprova dell'a ffectio societatis e della sopportazione dei costi della carcerazione da parte del gruppo di cui Dionisi faceva parte), delle spese per la carcerazione di Dionisi.

A tale ultimo riguardo l'ordinanza di riesame, a fronte del rilievo difensivo secondo cui l'aiuto a Dionisi sarebbe intervenuto in virtù del risalente rapporto di amicizia del medesimo con Alessandrini, osserva che dalle intercettazioni emerge che l'assistenza legale ed economica a Dionisi non era questione personale, bensì di chiaro interesse dell'intera organizzazione, tanto da occuparsene materialmente non solo il ricorrente, ma anche Kowalsky, e da gravare il relativo costo economico sull'intero gruppo.

Il provvedimento impugnato motiva in modo articolato e logico anche sul concorso nella detenzione illecita di circa quindici chilogrammi di cocaina, sequestrati il 12 dicembre 2018 a casa della sorella di Dionisi, e sulla significatività di detto concorso ai fini dell'intraneità associativa del ricorrente.

Rileva che dalle relative intercettazioni emerge che poco dopo il sequestro Dionisi si recava allarmato a casa di Spanò, narrandogli l'accaduto, e che quest'ultimo chiamava subito [OSCURATO:PERSONA] e dopo una mezz'ora si recava a casa di [OSCURATO:PERSONA], per metterli a parte della perdita dell'importante partita di cocaina che evidentemente li interessava come codetentori; inoltre che la mattina dopo Spanò esprimeva a [OSCURATO:PERSONA] la propria preoccupazione per il fatto che le forze dell'ordine, anche attraverso l'analisi della sostanza sequestrata, potessero attribuire la proprietà della stessa all'intero sodalizio ("qui ci prendono tutti"), quindi dopo poco incontrava Alessandrini al quale ribadiva di temere che le indagini potessero ricondurre lo stupefacente a loro; infine che dopo la costituzione di Donisi, avvenuta il 26 gennaio 2019, Spanò incontrava Alessandrini e i due commentavano ancora gli errori del Presidente e in particolare il fatto di avere portato lo stupefacente a casa della sorella, e nel prosieguo Spanò riferiva di come insieme a Dionisi avesse provveduto a rientrare in possesso della sostanza rimasta.

Di contro, il motivo di ricorso si limita a contestare genericamente tali argomentazioni, a reiterare rilievi difensivi già svolti, con cui l'ordinanza di riesame si è confrontata nei termini appena evidenziati, e a sollecitare una ricostruzione alternativa del fatto e in particolare delle conversazioni intercettate.

Con particolare riferimento ai risultati delle operazioni di intercettazione deve, inoltre, ricordarsi che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione.

Invero, quanto alle esigenze cautelari, diversamente da come lamentato dalla difesa, i Giudici del riesame le rapportano non solo alla gravità dei fatti per cui si procede, ma anche alla personalità di Alessandrini (vedi p. 9) quale emergente, oltre che dalla condotta addebitata, dalla pervicacia criminale del medesimo, che non risulta avere desistito dai propri propositi delittuosi neppure a seguito della detenzione di Bartolomei, del colpo assestato al sodalizio dal sequestro dei 15 chilogrammi, dall'arresto di Dionisi, di Scognamiglio e di [OSCURATO:PERSONA], e che, comunque, riferiva a Lorenzo della sua amicizia con [OSCURATO:PERSONA], sottoposto nel presente procedimento a misura cautelare per vari reati in materia di armi, a riprova della sua pericolosa rete di relazioni.

Tali esigenze cautelari vengono dalla stessa ordinanza valutate, contrariamente a quanto denunciato dalla difesa del ricorrente, nella loro concretezza e attualità.

Si evidenzia, in particolare, un pericolo di recidiva, oltre che concreto, senza dubbio attuale, anche per la tipologia del reato associativo assistito da doppia presunzione relativa non smentita da prova difensiva contraria, e per l'entità del reato-fine, relativo alla cessione di ben quindici chilogrammi di cocaina e pertanto sintomatico di dedizione professionale all'attività di narcotraffico.

Inoltre, viene valorizzato anche un pericolo di inquinamento probatorio, non avendo il ricorrente esitato a concertare con Spanò di avvicinare un appartenente alle forze dell'ordine per cercare di attingere informazioni sull'indagine in corso che aveva portato all'arresto della sorella di Dionisi, in funzione, evidentemente, di inquinare il quadro probatorio sull'operazione che investiva il sodalizio (p. 12).

Tali essendo le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dell'ordinanza di riesame in relazione alle esigenze cautelari, le doglianze di cui al motivo di ricorso risultano manifestamente infondate, aspecifiche e non consentite (laddove viene richiesta la valorizzazione di elementi che si assumono ignorati ai fini di dette esigenze).

E trascurano che secondo i più recenti arresti di questa Corte: - l'attualità deve essere intesa nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, e tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; conformi: Sez. 5, n. 1154 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891); - la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004).

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà di Alessandrini deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 2), e di detenzione illecita, in concorso, di quindici chilogrammi di cocaina (capo 4). 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono rilevati violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La difesa osserva che le conversazioni intercettate, lungi dal costituire prova della partecipazione associativa di Alessandrini e del suo coinvolgimento nella detenzione illecita di stupefacente, sembrano militare in senso contrario ( conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo fa riferimento al ricorrente - chiamandolo "birillo" - come ad un qualunque ragazzo; Alessandrini non risulta contattato da Spanò dopo l'arresto della sorella di Dionisi, ma assiste ad uno scambio di opinioni tra sodali dopo detto evento; lo stesso non compare nella conversazione tra Spanò e Schinzari sulla assistenza legale da garantire alla sorella di Dionisi) e al più essere espressive di una partecipazione di tipo solidaristico alle vicende personali di Dionisi, suo amico di infanzia. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono dedotti violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole dell'apparenza motivazionale con riguardo alle esigenze cautelari, avendo tenuto conto il Tribunale del riesame della sola condotta criminosa e non anche della personalità del ricorrente e non essendosi soffermato sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva. Lamenta la difesa che il Tribunale di Roma ha superato le censure difensive circa il carattere risalente dei fatti rispetto all'emissione della misura cautelare, facendo esclusivo riferimento alla presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod. pen. e alla circostanza che Alessandrini non avrebbe rescisso i legami con i partecipanti alla presunta associazione solo per essersi avvalso della legittima facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio. Osserva, infine, che vengono trascurati dall'ordinanza impugnata l'occupazione lavorativa stabile del suddetto, i suoi mezzi di sussistenza leciti ed i suoi sani rapporti familiari. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv.247206). 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. L'ordinanza impugnata motiva, con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, sulla gravità indiziaria dell'associazione finalizzata al narcotraffico, fondandola sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e sui riscontri offerti dalle conversazioni intercettate. Sottolinea come la sussistenza di detta associazione poggi su numerose evidenze, quali l'organizzazione verticistica della medesima (con [OSCURATO:PERSONA] in qualità di capo e coordinatore, cui si rivolgevano di volta in volta i vari sodali per risolvere questioni relative all'operatività dell'organizzazione, come ad esempio la gestione del "caso Dionisi"), la suddivisione di compiti tra gli associati ([OSCURATO:PERSONA] con il compito sopra indicato; Spanò, Schinzari e Kowalsky con il compito di dirigere ed organizzare le operazioni di approvvigionamento anche in territorio estero, curare i rapporti con i fornitori ed acquirenti, gestire la cassa del gruppo; Dionisi e Mezini con il compito di custodire e trasportare lo stupefacente dell'organizzazione; Alessandrini con il compito di collaborare alla riscossione dei proventi dell'attività e di prestare assistenza ai detenuti; [OSCURATO:PERSONA], Scognamiglio, [OSCURATO:PERSONA] e Kotov, con il compito di distribuire lo stupefacente dell'associazione), e le modalità operative indicative dell'esistenza di un'organizzazione in grado di finanziare acquisti di stupefacenti per milioni di euro. L'ordinanza in esame rileva che dalle intercettazioni emerge che Alessandrini non solo intratteneva stretti rapporti di frequentazione con i principali indagati (in particolare Madaffari, Spanò, Dionisi, Schinzari, Kowalsky e Lorenzo), ma affiancava abitualmente alcuni di essi nell'attività di narcotraffico, a dimostrazione della sua adesione al progetto comune. Vengono, invero, riportate come significative una serie di conversazioni in cui il ricorrente veniva prevalentemente identificato come "Birillo": - la conversazione del 27 gennaio 2019 nella quale Ottaviani (trafficante in stretto rapporto col sodalizio) riferiva a Lorenzo che la sera prima si erano presentati a casa sua Spanò e Alessandrini per una questione inerente al pagamento di un debito di droga e di avere fatto loro presente di avere tenuto fede agli impegni presi consegnando il denaro a Lorenzo, che dal canto suo rivendicava la sua correttezza affermando di avere "girato" il denaro a Spanò lasciandolo al cognato; - la conversazione del 9 febbraio 2019, in cui Alessandrini e Spanò parlavano chiaramente della riscossione di un credito derivante dall'attività di narcotraffico, dichiarando Guido che Spanò avrebbe ricevuto da un cliente puntuale tra i 1.500 e i 2.500 euro a settimana; - la conversazione del 25 gennaio 2019, in cui Alessandrini e Lorenzo parlavano dell'arresto di Dionisi e di crediti di droga da riscuotere ("20 sacchi fermi"), quindi Birillo rappresenta all'interlocutore di non intendere più recarsi al forno di Spanò per paura della presenza delle forze dell'ordine, avendo, altresì, ricevuto un consiglio in tal senso da un amico poliziotto; - la conversazione del 23 marzo 2019, nella quale Spanò e Alessandrini commentavano il comportamento imprudente del Presidente e in generale stigmatizzavano l'inaffidabilità di persone che parlavano troppo, a dimostrazione dell'inserimento nella stessa compagine associativa di Birillo con Spanò, Dionisi e Madaffari, preoccupato come gli altri delle indagini in corso; - la conversazione del 26 gennaio 2019, nella quale Alessandrini, nel commentare con Spanò la vicenda di cui era vittima Dionisi, sottolineava la necessità di fermare temporaneamente le attività illecite; - la conversazione del 17 dicembre 2018 nella quale [OSCURATO:PERSONA] commentava con i tre interlocutori la vicenda dell'arresto di Dionisi e nell'occasione illustrava loro l'organigramma del gruppo di cui l'arrestato faceva parte, venendo menzionato anche Birillo; - le conversazioni del 31 gennaio 2019, in cui Alessandrini si rivolgeva a Spanò per avere i 6500 euro per i legali di Dionisi e in cui Spanò affermava che Alessandrini non aveva mai pagato le parcelle ma solo comprato qualcosa di tasca sua al detenuto; - la conversazione del 9 febbraio 2019 di Alessandrini sempre con Spanò, in cui si continuava a parlare (al plurale, a riprova dell'a ffectio societatis e della sopportazione dei costi della carcerazione da parte del gruppo di cui Dionisi faceva parte), delle spese per la carcerazione di Dionisi. A tale ultimo riguardo l'ordinanza di riesame, a fronte del rilievo difensivo secondo cui l'aiuto a Dionisi sarebbe intervenuto in virtù del risalente rapporto di amicizia del medesimo con Alessandrini, osserva che dalle intercettazioni emerge che l'assistenza legale ed economica a Dionisi non era questione personale, bensì di chiaro interesse dell'intera organizzazione, tanto da occuparsene materialmente non solo il ricorrente, ma anche Kowalsky, e da gravare il relativo costo economico sull'intero gruppo. Il provvedimento impugnato motiva in modo articolato e logico anche sul concorso nella detenzione illecita di circa quindici chilogrammi di cocaina, sequestrati il 12 dicembre 2018 a casa della sorella di Dionisi, e sulla significatività di detto concorso ai fini dell'intraneità associativa del ricorrente. Rileva che dalle relative intercettazioni emerge che poco dopo il sequestro Dionisi si recava allarmato a casa di Spanò, narrandogli l'accaduto, e che quest'ultimo chiamava subito [OSCURATO:PERSONA] e dopo una mezz'ora si recava a casa di [OSCURATO:PERSONA], per metterli a parte della perdita dell'importante partita di cocaina che evidentemente li interessava come codetentori; inoltre che la mattina dopo Spanò esprimeva a [OSCURATO:PERSONA] la propria preoccupazione per il fatto che le forze dell'ordine, anche attraverso l'analisi della sostanza sequestrata, potessero attribuire la proprietà della stessa all'intero sodalizio ("qui ci prendono tutti"), quindi dopo poco incontrava Alessandrini al quale ribadiva di temere che le indagini potessero ricondurre lo stupefacente a loro; infine che dopo la costituzione di Donisi, avvenuta il 26 gennaio 2019, Spanò incontrava Alessandrini e i due commentavano ancora gli errori del Presidente e in particolare il fatto di avere portato lo stupefacente a casa della sorella, e nel prosieguo Spanò riferiva di come insieme a Dionisi avesse provveduto a rientrare in possesso della sostanza rimasta. Di contro, il motivo di ricorso si limita a contestare genericamente tali argomentazioni, a reiterare rilievi difensivi già svolti, con cui l'ordinanza di riesame si è confrontata nei termini appena evidenziati, e a sollecitare una ricostruzione alternativa del fatto e in particolare delle conversazioni intercettate. Con particolare riferimento ai risultati delle operazioni di intercettazione deve, inoltre, ricordarsi che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione. Invero, quanto alle esigenze cautelari, diversamente da come lamentato dalla difesa, i Giudici del riesame le rapportano non solo alla gravità dei fatti per cui si procede, ma anche alla personalità di Alessandrini (vedi p. 9) quale emergente, oltre che dalla condotta addebitata, dalla pervicacia criminale del medesimo, che non risulta avere desistito dai propri propositi delittuosi neppure a seguito della detenzione di Bartolomei, del colpo assestato al sodalizio dal sequestro dei 15 chilogrammi, dall'arresto di Dionisi, di Scognamiglio e di [OSCURATO:PERSONA], e che, comunque, riferiva a Lorenzo della sua amicizia con [OSCURATO:PERSONA], sottoposto nel presente procedimento a misura cautelare per vari reati in materia di armi, a riprova della sua pericolosa rete di relazioni. Tali esigenze cautelari vengono dalla stessa ordinanza valutate, contrariamente a quanto denunciato dalla difesa del ricorrente, nella loro concretezza e attualità. Si evidenzia, in particolare, un pericolo di recidiva, oltre che concreto, senza dubbio attuale, anche per la tipologia del reato associativo assistito da doppia presunzione relativa non smentita da prova difensiva contraria, e per l'entità del reato-fine, relativo alla cessione di ben quindici chilogrammi di cocaina e pertanto sintomatico di dedizione professionale all'attività di narcotraffico. Inoltre, viene valorizzato anche un pericolo di inquinamento probatorio, non avendo il ricorrente esitato a concertare con Spanò di avvicinare un appartenente alle forze dell'ordine per cercare di attingere informazioni sull'indagine in corso che aveva portato all'arresto della sorella di Dionisi, in funzione, evidentemente, di inquinare il quadro probatorio sull'operazione che investiva il sodalizio (p. 12). Tali essendo le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dell'ordinanza di riesame in relazione alle esigenze cautelari, le doglianze di cui al motivo di ricorso risultano manifestamente infondate, aspecifiche e non consentite (laddove viene richiesta la valorizzazione di elementi che si assumono ignorati ai fini di dette esigenze). E trascurano che secondo i più recenti arresti di questa Corte: - l'attualità deve essere intesa nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, e tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994; conformi: Sez. 5, n. 1154 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 e Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891); - la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà di Alessandrini deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
Sentenza Cassazione n. 05002/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris