CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11847/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 294, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocatoANGELO VALLEFUOCO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di procuratricespeciale di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato presso l’avvocaturacentrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiANTONIETTA CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, LELIOMARITATO-controricorrente-Numero registro generale 3791/2022Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 11847/2026Data pubblicazione 29/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 500/2021pubblicata il 06/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] sociale s.r.l. ([OSCURATO:PERSONA]) nellacontroversia con INPS e SCCI.2. La controversia ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebitorelativa alla contribuzione pretesa nel periodo dal 2/02/2009 al31/07/2012 per i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e cinque tecnici dilaboratorio (chimici e biologi iscritti ai rispettivi ordini professionali),ritenuti dall’istituto previdenziale di natura subordinata nonostante laformale conclusione di contratti di prestazione d’opera professionale;subordinazione poi accertata dal Tribunale di Firenze in altro procedimentopromosso dai cinque tecnici di laboratorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], econfermata con sentenza n.390/2018 della Corte d’appello di Firenze.3. Il Tribunale di Firenze rigettò l’istanza di sospensione del procedimentoex art.295 cod. proc. civ., con riferimento alla proposizione del ricorso percassazione nei confronti della sentenza n.390/2018 della Corte d’appello di4. La Corte territoriale ha rigettato l’istanza di sospensione ex art.295 cod.proc. civ. e nel merito ha confermato la sentenza impugnata.5. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidatoa cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali INPS resiste concontroricorso.6. Il Pubblico ministero ha depositato una memoria nella quale haconcluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 3791/2022Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 11847/2026Data pubblicazione 29/04/20267. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione dell’art.295 cod. proc. civ.2. La Corte territoriale ha rigettato l’istanza di sospensione delprocedimento a quo - ex art.295 cod. proc. civ. - sino alla definizione diquello promosso dai lavoratori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n.390/2018 della medesima Corte d’appello) perché ha ritenuto che ilgiudizio retributivo (promosso dai lavoratori) non avesse portatapregiudiziale in senso stretto rispetto a quello contributivo (promossodall’INPS); e ciò anche in considerazione della diversità delle parti, delpetitum e della causa petendi dei due procedimenti.3. La ricorrente non censura la insussistenza del rapporto di pregiudizialitàin senso stretto come ritenuta dalla Corte territoriale, ma si duole dellacontraddittorietà della motivazione, perché la Corte territoriale, puravendo riscontrato la diversità tra le due cause avrebbe comunque attinto«alle risultanze istruttorie ed alle motivazioni della sentenza di primogrado del giudizio retributivo».4. Per un verso la censura, come formulata, è inammissibile perché non siconfronta con la ratio decidendi della Corte territoriale. Per altro versodeve escludersi che la motivazione sia affetta dal vizio logico dicontraddizione prospettato dalla parte ricorrente, perché secondo ilcostante orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende darecontinuità, la motivazione ben può compiere riferimento rispetto ad altrasentenza che tratti un tema avvinto da un nesso di pregiudizialità logica,«purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione dellafonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati, facendone oggettoNumero registro generale 3791/2022Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 11847/2026Data pubblicazione 29/04/2026di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa - anche seconnessa - causa sub iudice, in modo da consentire la verifica dellacompatibilità logico-giuridica dell'innesto motivazionale» (da ultimo, Cass.n. 16440/2025).5. Nel caso in esame la Corte territoriale non si è limitata a recepire inmodo acritico le valutazioni del compendio istruttorio compiute - conriferimento al tema della subordinazione - dal Tribunale di Firenze nellasentenza n.535/2016 poi confermata dalla Corte d’appello di Firenze conla sentenza n.390/2018; ma ha proceduto ad una autonoma e compiutavalutazione degli elementi di prova già vagliati in quel procedimento allaluce delle critiche mosse nel gravame.6. Il motivo è dunque complessivamente infondato.7. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione degli artt.1175, 1230, 1321, 1324, 1342,1362, 1371, 1375, 2086, 2094, 2104, 2106, 2222, 2238, 2697, 2739 cod.civ. e degli artt. 115, 116, 132, 202 e 257 cod. proc. civ., oltre cheomesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.).8. La ricorrente deduce l’erroneo accertamento dell'esistenza di unrapporto di lavoro subordinato, ed in particolare l’omessa valutazione delfatto che i lavoratori erano dei liberi professionisti iscritti ad albiprofessionali ed a casse di previdenza, i quali avevano stipulato contrattidi opera professionale autonomi ed emesso fatture fiscali, sicché ne eraconfermata la qualità di lavoratori autonomi.9. Sostiene che nei contratti sottoscritti nel 2006 dai professionisti con laConfraternita della [OSCURATO:PERSONA] era stato chiarito che sitrattava di una prestazione di opera libero professionale. Osserva poi chedetti contratti non erano mai stati impugnati e si erano svolti in autonomiae in conformità alle previsioni contrattuali per tutta la durata del rapportoNumero registro generale 3791/2022Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 11847/2026Data pubblicazione 29/04/2026e non, come affermato dalla Corte di merito, e prima ancora dal Tribunale,fino al febbraio 2009.10. Evidenzia, inoltre, che la lettera circolare con la quale era statacomunicata la prosecuzione del rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA] confermerebbe tale assunto. Sottolinea che, amodificare i rapporti tra le parti, non era intervenuto alcun negozionovativo e che comunque la novazione del rapporto avrebbe dovutoessere dimostrata dai lavoratori.11. Ricorda che, al fine di stabilire la natura subordinata o meno di unrapporto, deve essere attribuito particolare rilievo al nomen iuris, amaggior ragione quando per la natura della prestazione la distinzionerisulti particolarmente difficile.12. Sostiene perciò che la Corte di merito, trascurando i documenti e nonprendendo in considerazione il nomen iuris, sarebbe incorsa nelle dedotteviolazioni di legge e vizi di motivazione.13. Sul punto Cass. n.26712/2023, nel pronunciarsi sul ricorso percassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento relativo al rapportoretributivo (la sentenza n.390/2018 della Corte d’appello di Firenze di cuipiù volte si è parlato), su censura sostanzialmente sovrapponibile a quellain esame ha ritenuto che: «5. Il motivo non può essere accolto. 5.1.Questa Corte in più occasioni ha ricordato che il nomen iuris adoperato daicontraenti è sfornito di un valore assoluto e dirimente e tuttavia non puòessere del tutto pretermesso, rilevando come elemento sussidiario,quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e lasubordinazione (cfr. Cass. n. 5436 del 2019). In sostanza, purconfigurandosi quale elemento necessario di valutazione, esso non rivesteportata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concretemodalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. n. 29973 del 2022).Laddove la volontà negoziale si sia espressa in modo libero (in ragioneNumero registro generale 3791/2022Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 11847/2026Data pubblicazione 29/04/2026della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione) e informa articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausoleaventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudicedeve procedere in maniera rigorosa ad accertare se tutto quantodichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso uncoerente comportamento delle parti stesse (Cass. n. 35687 del 2021) 5.2.Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra richiamati ed ha proceduto alla verifica inconcreto delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro valutando,con apprezzamento a lei riservato, i dati emergenti dall’istruttoria svoltanel loro complesso senza trascurare di prendere in esame il nomen iurisnell’organizzazione del lavoro, il grado di indipendenza nella scelta direndere la prestazione con orari e turni autonomamente definiti,l’assoggettamento a direttive e controlli insieme all’esistenza di unaretribuzione fissa ed all’assenza di rischio d’impresa. La Corte di merito haaccertato infatti che doveva essere assicurata la copertura dei turni tutti igiorni di tutti i mesi, compresi i sabati, e che i lavoratori avevano limitatimargini di autonomia sull’organizzazione dei turni e che dovevanocomunque essere reperibili per le urgenze. Che sebbene la dottoressaLumini fosse la direttrice tecnica del servizio vi era comunque unresponsabile amministrativo del personale ed un coordinatore sanitario,entrambi dipendenti della società, con funzioni di coordinamento delleresponsabilità dell’autorizzazione delle analisi fuori dalla routine. [OSCURATO:PERSONA] poi accertato che i ricorrenti dovevano svolgere anche attività diaffiancamento agli addetti all’accettazione dando consigli ed interpretandole richieste dei clienti. Inoltre, dovevano essere disponibili a coprire turninon previsti per esigenze le più varie anche con riguardo alle attività deitecnici di laboratorio del quale, peraltro, non avevano alcun potere diNumero registro generale 3791/2022Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 11847/2026Data pubblicazione 29/04/2026gestione tanto che erano stati richiamati quando avevano chiesto unintervento del servizio di pulizia. 5.3. In definitiva il giudice di appello,come già quello di primo grado, senza prescindere dalla volontà delle particontraenti e, tenendo presente il "nomen juris" utilizzato, ha dato rilievo alcomportamento complessivo delle medesime, anche posteriore allaconclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod.civ., e, nel contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi allecaratteristiche e modalità della prestazione, ha correttamente datoprevalente rilievo ai secondi con indagine accurata di tutti gli elementi (cfr.Cass. n. 13884 del 2004). In definitiva tutti gli elementi utili per laqualificazione del rapporto sono stati idoneamente presi in esame dalgiudice del merito che ne ha tratto le conseguenze indicate in sentenzache non sono sindacabili nella presente sede, pena lo sconfinamento nelmerito. 5.4. Quanto alle censure formulate sotto il profilo del vizio dimotivazione esse sono inammissibili vertendosi nella fattispecie di una c.d.doppia conforme ed avendo la parte comunque trascurato di indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016 per tutte)».14. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali considerazioni possano venire in rilievoanche nel caso in esame, proprio per effetto della sostanzialesovrapponibilità della censura esaminata da Cass. n.26712/2023, e tantobasta per il rigetto complessivo del motivo.15. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione degli artt. 2086, 2094, 2104, 2106, 2222,2238, 2697, 2739 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 132, 202 e 257 cod.proc. civ., oltre che omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione tra le parti (art.360 comma primo n.5 cod.proc. civ.), con riferimento al ritenuto obbligo di rispettare un orario eturni predeterminati, evidenziando che, invece, i lavoratori siNumero registro generale 3791/2022Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 11847/2026Data pubblicazione 29/04/2026organizzavano da soli comunicando gli orari ed eventualmentesostituendosi in autonomia.16. Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso si risolva in una censura dellavalutazione delle prove compiuta dal giudice del merito, riservata al suoprudente apprezzamento, ed anzi finisca per proporre una diversaricostruzione dei fatti tutti già presi in esame dal giudice di appello che liha diversamente valorizzati senza tuttavia incorrere in alcuna delleviolazioni di legge denunciate, peraltro neppure denunciando un viziomotivazionale seppur nei ristretti limiti in cui la censura avrebbe potuto edovuto essere posta. Quanto alla censura di omesso esame di un fattodecisivo del giudizio, valgono le considerazioni già svolte con riferimento almotivo precedente.17. Con il quarto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione degli artt. 2086, 2094, 2104, 2106, 2222,2238, 2697, 2739 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 132, 202 e 257 cod.proc. civ., oltre che omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione tra le parti (art.360 comma primo n.5 cod.proc. civ.), con riferimento alla ritenuta soggezione a controlli deilavoratori e, più in generale, con riferimento alla eterodeterminazionedella loro prestazione.18. Anche questa censura è inammissibile, per le ragioni già espresse conriferimento al secondo e terzo motivo di ricorso.19. Con il quinto motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta la violazione dell’art.116 comma 10 della leggen.388/2000, con riferimento all’applicazione delle somme aggiuntive perevasione contributiva.20. La sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione dei principi didiritto che governano la materia, secondo i quali in tema di obblighicontributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa oNumero registro generale 3791/2022Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 11847/2026Data pubblicazione 29/04/2026infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10, circa irapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'evasionecontributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e nonla meno grave omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesimanorma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento deidati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intentofraudolento (da ultimo, Cass. n.383/2026).21. Nel caso in esame l’emersione del mancato versamento dei contributisi è concretizzata a seguito di accertamenti e verifiche effettuati con ilverbale ispettivo dall’INPS e non era reso palese dalle stesse denuncedella odierna ricorrente. Né può configurarsi alcuno stato di incertezzasull’obbligo contributivo, essendo stata provata la natura simulata aborigine dei contratti di prestazione d’opera professionale, in modo dadissimulare l’effettivo rapporto di lavoro subordinato tra le parti.22. P.Q.M23. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve essere condannataal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro9.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 9.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 3791/2022Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 11847/2026Data pubblicazione 29/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/04/2026.La PresidenteRossana Mancino