Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 26712/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29841-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.29841/2018 Cron.

Rep.

Ud.12/07/2023 CC -controricorrenti al ricorso incidentale - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 390/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/04/2018 R.G.N. 575/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Firenze, con sentenza non definitiva , accolse il ricorso dei lavoratori in epigrafe indicati e dichiarò che con la [OSCURATO:SOCIETA] della [OSCURATO:PERSONA] S ociale s.r.l. unipersonale era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2.2.2009 al 31.7.2012 con gli inquadramenti per ciascun lavoratore specificati e, respinte le altre domande proposte anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., condannò la società [OSCURATO:SOCIETA] della Misericordia al pagamento delle somme poi quantificate con la sentenza definitiva all’esito della disposta c.t.u..

2. La Corte di appello di Firenze, investita del gravame principale della società [OSCURATO:SOCIETA] della Misericordia e dell’incidentale dei lavoratori, confermata la sentenza non definitiva, in parziale riforma d i qu ella definitiva limitatamente alla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], di cui correggeva il nome indicato nella sentenza, rideterminavale somme da erogare per differenze retributive e T.F.R. e condannava il Chellini a restituire quanto percepit o in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado.

2.1. La Corte, avuto riguardo alle modalità di svolgimento della prestazione ed all’ assoggettamento dei lavoratori al potere organizzativo e direttivo della società,confermava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2009, avendo accertato che questi non avevano autonomia decisionale quanto a tempi e modi di svolgimento del rapporto di lavoro ed erano pien amente inseri ti nell’organizzazione della società e tenuti a ris pett are un orario di lavoro a tempo pieno , con la sola eccezione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che aveva egli stesso dedotto di essere in regime di part time.

Con riguardo a quest’ultimolavoratore , pertanto, rideterminava gli importi spettanti e ordinava la restituzione di quanto percepito in eccesso.

2.2. La Corte di merito confermava poi la legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo intimato ai lavoratori il 27.1.2012 e dichiarava inammissibile, perché nuova, la domanda volta ad accertare la illegittimità della esternalizzazione del servizio analisi alla [OSCURATO:SOCIETA]..

3. Per la cassazione delle due sentenze h a proposto tempestivo ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] affidato a otto motivi.I lavoratori indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi anch e nei confronti della Confraternita di [OSCURATO:PERSONA].

La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e la Confraternita di [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso ed hanno depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.

A l termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso principale

4.1. Con il primo motivodi ricorso è denunciata,con riguardo all’accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed alla conseguente condanna al pagamento di differenze retributive eT.F.R., l’omessa valutazione del fatto che i lavoratori erano dei liberi professionisti iscritti ad alb i professionali e d a casse di previdenza, i quali avevano stipulato contratti di opera professionale autonomi ed emesso fatture fiscali,sicché ne era confermata la qualità di lavoratori autonomi.Inoltre, è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1230, 1321-1324, 1325, 1362, 1371, 2086, 2094, 2104 –2106, 2222 – 2238, 2697 c.c. 115, 116, 132 e 202-257 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.e l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 primo comma n.5. c.p.c..

4.2. Ad avviso della società ricorrente nei contratti sottoscritti nel 2006 dai professionisti con la C onfraternita della [OSCURATO:PERSONA] era stato chiarito che si trattava di unaprestazione di opera libero professionale.

Osserva poi che detti contratti non erano mai stati impugnati e si erano svolti in autonomia e in conformità alle previsioni contrattuali per tutta la durata del rapporto e non,come affermato dalla Corte di merito,e prima ancora dal Tribunale , fino al febbraio 2009.

4.3. Evidenzia inoltre che la lettera circolare con la quale era stata comunicata la prosecuzione del rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA] della M isericordia confermerebbe tale assunto.

4.4. Sottolinea che a modificare i rapporti tra le parti non era intervenuto alcun negozio novativo e che comunque la novazione del rapporto avrebbe dovuto essere dimostrata dai lavoratori.

4.5. Ricorda che al fine di stabilire la natura subordinata o meno di unrapporto deve essere attribuito particolare rilievo al nomen iuris, a maggior ragione quando per la natura della prestazione la distinzione risulti particolarmentedifficile.

4.6. Sostiene perciò che la C orte d i merito, trascurando i documenti e non prendendo in considerazione il nomen iuris, sarebbe incorsa nelle dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione.

5. Il motivo non può essere accolto.

5.1. Questa Corte in più occasioni ha ricordato che il nomen iuris adoperato dai contraentiè sfornito di un valore assoluto e dirimentee tuttavia non può essere del tutto pretermesso, rilevando come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione(cfr. Cass. n. 5436 del 2019 ).

In sostanza, pur configurandosi qualeelemento necessari o di valutazione, esso non rivest e portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. n. 29973 del 2022).Laddove la volontà negoziale si siaespressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione)e in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve procedere in maniera rigorosa ad accertare se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse(Cass. n. 35687 del 2021)

5.2. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati ed ha proceduto alla verifica in concreto delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro valuta ndo, con apprezzamento a lei riservato,i dati emergenti dall’istruttoria svolta nel loro complesso senza trascurare di prendere in esame il nomen iuris attribuito al rapporto ma verificando i margini di autonomia nell’organizzazione del lavoro, il grado di indipendenza nella scelta di rendere la prestazione con orari e turni autonomamente definiti, l’assoggettamento a direttive e controlli insieme all’esistenza di una retribuzione fissa ed all’assenza di rischio d’impresa.

L a Corte di merito ha accertato infatti che doveva essere assicurata la copertura dei turni tutti i giorni di tutti i mesi,compresi i sabat i , e che i lavoratori aveva no limitati margini di autonomia sull’organizzazione dei turni e che dovevano comunque essere reperibili per le urgenze.

Che sebbene la dottoressa Lumini fosse la direttrice tecnicadel servizio vi eracomunque un responsabile amministrativo del personale e d un coordinatore sanitario,entrambi dipendenti della società, con funzioni di coordinamentodelle attività che venivano da loro supervisionate e che avevano la responsabilità dell’autorizzazione delle analisi fuori dalla routine.

La Corte ha poi accertato che i ricorrenti dovevano svolgere anche attivitàdi affiancamento agli addetti all’accettazione dando consigli ed interpretando le richieste dei clienti .

Inoltre, dovevano essere disponibili a coprire turni non previsti per esigenze le più varie anche con riguardo alle attività dei tecnici di laboratorio del quale, peraltro, non avevano alcun potere di gestione tanto che erano stati richiamati quando avevano chiestoun intervento del servizio di pulizia.

5.3. In definitiva il giudice di appello, come già quello di primo grado, senza prescindere dalla volontà delle parti contraenti e, tenendopresente il "nomen juris" utilizzato, ha dato rilievo al comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., e, nel contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, ha correttamente dato prevalente rilievo ai secondicon indagine accurat a di tutti gli elementi (cfr. Cass.n. 13884 del 2004).

In definitiva tuttigli elementi utili per la qualificazione del rapporto sono stati idoneamente presi in esame dal giudice del merito che ne ha tratto le conseguenze indicate in sentenzache non sono sindacabili nella presente sede, pena lo sconfinamento nel merito.

5.4. Quanto alle censure formulatesotto il profilo del vizio di motivazione esse sono inammissibili vertendosi nella fattispecie di una c.d. doppia conforme ed avendo la parte comunque trascurato diindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(cfr. Cass. n. 26774 del 2016 per tutte).

6. Con il secondo motivodi ricorso è denunciata la v iolazione degli artt. 2086, 2094, 2104 –2106, 2222 – 2238, 2697 c.c. 115, 116, 132 e 202-257 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.con riguardo al ritenuto obbligo di rispettare un orario e turni predeterminati e si evidenzia che, invece, i lavoratori si organizzavano da soli comunicando gli orari ed eventualmente sostituendosi in autonomia.

6.1. Sottolinea che fino alfebbraio 2009 il rapporto è stato ritenuto autonomo e, essendo proseguito con le stesse modalità,non si comprenderebbe come possa essere stato poi considerato subordinato.Insiste nel ribadire che erano gli stessi ricorrenti ad organizzarsi in autonomia ed a comunicare poi i turni.

7. Anche tale censura non può essere accolta per ragioni analoghe a quelle più sopra esposte alle quali si rinvia.

7.1. Come già detto la censura finisce per proporre una diversa ricostruzione dei fatti tutti già presi in esame dal giudice di appello che li ha diversamente valorizzati senza tuttavia incorrere in alcuna delle violazioni di legge denunciate, peraltro nep pure denunciando un vizio motivazionale seppur nei ristretti limiti in cui la censura avrebbe potuto e dovuto essere posta.

8. Anche il terzo motivodi ricorso – che investe la rilevanza dei controlli eseguiti dalla società sull’attività svolta nel servizio analisi al quale erano addetti i ricorrenti e denuncia la violazione degli artt. 2086, 2094, 2104/2106, 2222/2238, 2697 c.c. 115, 116, 132 e 202/257 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e l’ omesso esame di fatto decisivo con riguardo all’accertamento dell’esistenza di una etero direzione del lavoro dei ricorrenti – è inammissibile per le ragioni già dette.

8.1. La ricorrente sostiene che l’attività di refertazione integrava un’obbligazione di risultatoe che non vi era alc un controllo da parte della società e neppure un inserimento dell’attività nell’organizzazione aziendale.

8.2. Rileva tuttavia il Collegio che la Corte territoriale,in esito ad un accurato esame dei fatti come confermati dalle prove acquisite, ha accertato che l’attività era parte del processo produttivo proprio della società in cui si inseriva e dalla quale era direttamente controllata ed organizzata.

9. Con il quarto motivodi ricorso si deduce che - sempre in violazione degli artt. 2086, 2094, 2104/2106, 2222/2238, 2697 c.c. 115, 116, 132 e 202/257 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.- erroneamente la Corte avrebbe dato rilievo al fatto che i rapporti con i fornitori dei materiali e delle attrezzature erano tenuti dal la società e così quelli con le imprese di manutenzione e di pulizie.

10. Anche questa censura deve essere dichiarata inammissibile ove si consideri che essa si risolve in una diversa valutazione dei fatti.

Peraltro,pur deducendo che non si sarebbe tenuto conto di alcune dichiarazioni di un teste sugli acquisti dei reagenti e dei macchinari, poi non è denunciato affatto un vizio di motivazione (con le modalità con cui lo stesso avrebbe in ipotesi potuto essere ammissibilmente dedotto)e con la conseguenza che, anche a voler riqualificare la censura, questa resta inammissibi l e perché preclusa dall’esistenza di una “doppia conforme”.

11. Altrettanto deve dirsi con riguardo al quinto e al sesto motivo con i qualici si duole del rilievo assegnato dalla Corte di merito alfatto che l’attività era svolta in locali della società che erano rimasti gli stessi anche dopo il passaggio del 2006 dalla Confraternita di Misericordia di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dell’errata valorizzazione della esigenza di dare risposta all’utenza anche per compiti diversi.

12. Il settimo motivodi ricorso denuncia ancora una volta la violazione degli artt. 2086, 2094, 2104 –2106, 2222 – 2238, 2697 c.c. 115, 116, 132 e 202-257 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. ed anche con riguardo all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.e si sostiene che e rroneamente la Corte di appello avrebbe dato rilievo all’esistenza di compensi fissi senza tener conto invece del fatto che i ricorrenti avevano lavorato anche per altri committenti, emettendofattura, tanto che, dalle dichiarazion i d e i redditi in atti,era emerso che percepivano compensi da altri.

Inoltre, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era associata ad un altro laboratorio e il Chellini e il Favi ricevevano rispettivamente unostipendio ed una pensione. 13.L’ottavo motivo ribadisce la violazione delle medesime disposizioni (artt. 2086, 2094, 2104 – 2106, 2222 – 2238, 2697 c.c. 115, 116, 132 e 202-257 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; e art. 360 n. 5) con riguardo al fatto che i ricorrenti prestavano la loro attività anche in favore dialtri.

14. Le censur e sono entrambe inammissibil i in quanto propongono per la prima volta davanti a questa Corte allegazioni che non risultano essere state avanzate nei precedenti gradi di merito tenuto conto del fatto che nulla emerge al riguardo dalla sentenza della Corte di appello e che la società non chiarisce come e in che sede tali fatti siano stati tempestivamente allegati.

15. Neppure il ricorso incidentalepuò essere accolto.

16. Il primo motivo- con il quale è denunciata la violazione dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966 come modificata dalla legge n. 183 del 2010 e poi dalla legge n. 92 del 2012 oltre che dell’art. 112 c.p.c.– è infondato.

16.1. Sostengono i ricorrenti che il giudice di appello, pur accertata la natura subordinata del rapporto, non ha poi tratto le dovute conseguenze quanto alla sua risoluzione disposta per l’esigenza di rinegoziare i rapporti da parte della società subentrata nel 2009.

Deducono che erroneamente la Corte ha ricondotto la risoluzione del rapporto nell’ambito del giustificato motivo oggettivo sebbene non fosse stata mai dedotta una situazione di crisi,la disdetta era stata motivata dalla volontà di rinegoziare i rapporti, e solo in giudizio si era allegata l’esistenza di una situazione di crisicui addebitare lo scioglimento dei rapporti.

16.2. Rileva tuttavia il Collegio che la censura non è idonea a scardinare il ragionamento del giudice di appello che,preso atto dell’intervenuta risoluzione di un rapporto che in giudizio era stato qualificato come rapporto di lavoro subordinato,ha poi correttamente ricondotto tale risoluzione nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Né la mancata indicazione dei motivi è idonea a viziare il recesso ove si consideri che alla fattispecie non trova applicazione la legge n. 92 del 2012 essendo il rapporto con i ricorrenti incidentali cessato il 27 gennaio 2012 (v. sentenza impugnata pag. 1) quando la legge n. 92 del 2012 non era ancora entrata in vigore.

In caso di licenziamento per giusti ficato motivo oggettivo, ferma la necessità dell'intimazione scritta del recesso, è onere del lavoratore di richiedere entro otto giorni dalla comunicazione del recesso i motivi del medesimo ove essi non risultino in modo esauriente dall'intimazione predetta, stabilito dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604.

Si tratta di onere che non viene meno in relazione all'insufficiente o generica motivazione del licenziamento, il quale, anche in tal caso, come in quello, più grave, nel quale la motivazione manchi del tutto, mantiene egualmente la propria efficacia(cfr. Cass. n. 4807 del 1995).

17. Anche il secondo ed il terzo motivo – che ha nno ad oggetto per diversi aspetti la disposta compensazione delle spese con la C onfraternita C ampi Bisenzio, intervenuta volontariamente, e asseritamente priva di interesse ad intervenire– non può essere accolto.

Premesso che dagli atti risulta che erano stati proprio gli odierni ricorrenti incidentali a chiedere la chiamata in causa della Confraternita e che nessuna contestazione risulta proposta a tal proposito nei gradi di merito, rileva comunque il Collegio che le spese sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.

18. In conclusione, per le ragioni esposte devono essere rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale e, per l’effetto, devono essere compensate tra le parti le spese del presente giudizio.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va poi datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dàatto della sussistenza dei presupposti pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29841-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.29841/2018 Cron. Rep. Ud.12/07/2023 CC -controricorrenti al ricorso incidentale - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 390/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/04/2018 R.G.N. 575/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Firenze, con sentenza non definitiva , accolse il ricorso dei lavoratori in epigrafe indicati e dichiarò che con la [OSCURATO:SOCIETA] della [OSCURATO:PERSONA] S ociale s.r.l. unipersonale era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2.2.2009 al 31.7.2012 con gli inquadramenti per ciascun lavoratore specificati e, respinte le altre domande proposte anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., condannò la società [OSCURATO:SOCIETA] della Misericordia al pagamento delle somme poi quantificate con la sentenza definitiva all’esito della disposta c.t.u.. 2. La Corte di appello di Firenze, investita del gravame principale della società [OSCURATO:SOCIETA] della Misericordia e dell’incidentale dei lavoratori, confermata la sentenza non definitiva, in parziale riforma d i qu ella definitiva limitatamente alla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], di cui correggeva il nome indicato nella sentenza, rideterminavale somme da erogare per differenze retributive e T.F.R. e condannava il Chellini a restituire quanto percepit o in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado. 2.1. La Corte, avuto riguardo alle modalità di svolgimento della prestazione ed all’ assoggettamento dei lavoratori al potere organizzativo e direttivo della società,confermava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2009, avendo accertato che questi non avevano autonomia decisionale quanto a tempi e modi di svolgimento del rapporto di lavoro ed erano pien amente inseri ti nell’organizzazione della società e tenuti a ris pett are un orario di lavoro a tempo pieno , con la sola eccezione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che aveva egli stesso dedotto di essere in regime di part time. Con riguardo a quest’ultimolavoratore , pertanto, rideterminava gli importi spettanti e ordinava la restituzione di quanto percepito in eccesso. 2.2. La Corte di merito confermava poi la legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo intimato ai lavoratori il 27.1.2012 e dichiarava inammissibile, perché nuova, la domanda volta ad accertare la illegittimità della esternalizzazione del servizio analisi alla [OSCURATO:SOCIETA].. 3. Per la cassazione delle due sentenze h a proposto tempestivo ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] affidato a otto motivi.I lavoratori indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi anch e nei confronti della Confraternita di [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e la Confraternita di [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso ed hanno depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. A l termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso principale 4.1. Con il primo motivodi ricorso è denunciata,con riguardo all’accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed alla conseguente condanna al pagamento di differenze retributive eT.F.R., l’omessa valutazione del fatto che i lavoratori erano dei liberi professionisti iscritti ad alb i professionali e d a casse di previdenza, i quali avevano stipulato contratti di opera professionale autonomi ed emesso fatture fiscali,sicché ne era confermata la qualità di lavoratori autonomi.Inoltre, è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1230, 1321-1324, 1325, 1362, 1371, 2086, 2094, 2104 –2106, 2222 – 2238, 2697 c.c. 115, 116, 132 e 202-257 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.e l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 primo comma n.5. c.p.c.. 4.2. Ad avviso della società ricorrente nei contratti sottoscritti nel 2006 dai professionisti con la C onfraternita della [OSCURATO:PERSONA] era stato chiarito che si trattava di unaprestazione di opera libero professionale. Osserva poi che detti contratti non erano mai stati impugnati e si erano svolti in autonomia e in conformità alle previsioni contrattuali per tutta la durata del rapporto e non,come affermato dalla Corte di merito,e prima ancora dal Tribunale , fino al febbraio 2009. 4.3. Evidenzia inoltre che la lettera circolare con la quale era stata comunicata la prosecuzione del rapporto con l'[OSCURATO:PERSONA] della M isericordia confermerebbe tale assunto. 4.4. Sottolinea che a modificare i rapporti tra le parti non era intervenuto alcun negozio novativo e che comunque la novazione del rapporto avrebbe dovuto essere dimostrata dai lavoratori. 4.5. Ricorda che al fine di stabilire la natura subordinata o meno di unrapporto deve essere attribuito particolare rilievo al nomen iuris, a maggior ragione quando per la natura della prestazione la distinzione risulti particolarmentedifficile. 4.6. Sostiene perciò che la C orte d i merito, trascurando i documenti e non prendendo in considerazione il nomen iuris, sarebbe incorsa nelle dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione. 5. Il motivo non può essere accolto. 5.1. Questa Corte in più occasioni ha ricordato che il nomen iuris adoperato dai contraentiè sfornito di un valore assoluto e dirimentee tuttavia non può essere del tutto pretermesso, rilevando come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione(cfr. Cass. n. 5436 del 2019 ). In sostanza, pur configurandosi qualeelemento necessari o di valutazione, esso non rivest e portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. n. 29973 del 2022).Laddove la volontà negoziale si siaespressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione)e in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve procedere in maniera rigorosa ad accertare se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse(Cass. n. 35687 del 2021) 5.2. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati ed ha proceduto alla verifica in concreto delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro valuta ndo, con apprezzamento a lei riservato,i dati emergenti dall’istruttoria svolta nel loro complesso senza trascurare di prendere in esame il nomen iuris attribuito al rapporto ma verificando i margini di autonomia nell’organizzazione del lavoro, il grado di indipendenza nella scelta di rendere la prestazione con orari e turni autonomamente definiti, l’assoggettamento a direttive e controlli insieme all’esistenza di una retribuzione fissa ed all’assenza di rischio d’impresa. L a Corte di merito ha accertato infatti che doveva essere assicurata la copertura dei turni tutti i giorni di tutti i mesi,compresi i sabat i , e che i lavoratori aveva no limitati margini di autonomia sull’organizzazione dei turni e che dovevano comunque essere reperibili per le urgenze. Che sebbene la dottoressa Lumini fosse la direttrice tecnicadel servizio vi eracomunque un responsabile amministrativo del personale e d un coordinatore sanitario,entrambi dipendenti della società, con funzioni di coordinamentodelle attività che venivano da loro supervisionate e che avevano la responsabilità dell’autorizzazione delle analisi fuori dalla routine. La Corte ha poi accertato che i ricorrenti dovevano svolgere anche attivitàdi affiancamento agli addetti all’accettazione dando consigli ed interpretando le richieste dei clienti . Inoltre, dovevano essere disponibili a coprire turni non previsti per esigenze le più varie anche con riguardo alle attività dei tecnici di laboratorio del quale, peraltro, non avevano alcun potere di gestione tanto che erano stati richiamati quando avevano chiestoun intervento del servizio di pulizia. 5.3. In definitiva il giudice di appello, come già quello di primo grado, senza prescindere dalla volontà delle parti contraenti e, tenendopresente il "nomen juris" utilizzato, ha dato rilievo al comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., e, nel contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, ha correttamente dato prevalente rilievo ai secondicon indagine accurat a di tutti gli elementi (cfr. Cass.n. 13884 del 2004). In definitiva tuttigli elementi utili per la qualificazione del rapporto sono stati idoneamente presi in esame dal giudice del merito che ne ha tratto le conseguenze indicate in sentenzache non sono sindacabili nella presente sede, pena lo sconfinamento nel merito. 5.4. Quanto alle censure formulatesotto il profilo del vizio di motivazione esse sono inammissibili vertendosi nella fattispecie di una c.d. doppia conforme ed avendo la parte comunque trascurato diindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(cfr. Cass. n. 26774 del 2016 per tutte). 6. Con il secondo motivodi ricorso è denunciata la v iolazione degli artt. 2086, 2094, 2104 –2106, 2222 – 2238, 2697 c.c. 115, 116, 132 e 202-257 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.con riguardo al ritenuto obbligo di rispettare un orario e turni predeterminati e si evidenzia che, invece, i lavoratori si organizzavano da soli comunicando gli orari ed eventualmente sostituendosi in autonomia. 6.1. Sottolinea che fino alfebbraio 2009 il rapporto è stato ritenuto autonomo e, essendo proseguito con le stesse modalità,non si comprenderebbe come possa essere stato poi considerato subordinato.Insiste nel ribadire che erano gli stessi ricorrenti ad organizzarsi in autonomia ed a comunicare poi i turni. 7. Anche tale censura non può essere accolta per ragioni analoghe a quelle più sopra esposte alle quali si rinvia. 7.1. Come già detto la censura finisce per proporre una diversa ricostruzione dei fatti tutti già presi in esame dal giudice di appello che li ha diversamente valorizzati senza tuttavia incorrere in alcuna delle violazioni di legge denunciate, peraltro nep pure denunciando un vizio motivazionale seppur nei ristretti limiti in cui la censura avrebbe potuto e dovuto essere posta. 8. Anche il terzo motivodi ricorso – che investe la rilevanza dei controlli eseguiti dalla società sull’attività svolta nel servizio analisi al quale erano addetti i ricorrenti e denuncia la violazione degli artt. 2086, 2094, 2104/2106, 2222/2238, 2697 c.c. 115, 116, 132 e 202/257 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e l’ omesso esame di fatto decisivo con riguardo all’accertamento dell’esistenza di una etero direzione del lavoro dei ricorrenti – è inammissibile per le ragioni già dette. 8.1. La ricorrente sostiene che l’attività di refertazione integrava un’obbligazione di risultatoe che non vi era alc un controllo da parte della società e neppure un inserimento dell’attività nell’organizzazione aziendale. 8.2. Rileva tuttavia il Collegio che la Corte territoriale,in esito ad un accurato esame dei fatti come confermati dalle prove acquisite, ha accertato che l’attività era parte del processo produttivo proprio della società in cui si inseriva e dalla quale era direttamente controllata ed organizzata. 9. Con il quarto motivodi ricorso si deduce che - sempre in violazione degli artt. 2086, 2094, 2104/2106, 2222/2238, 2697 c.c. 115, 116, 132 e 202/257 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.- erroneamente la Corte avrebbe dato rilievo al fatto che i rapporti con i fornitori dei materiali e delle attrezzature erano tenuti dal la società e così quelli con le imprese di manutenzione e di pulizie. 10. Anche questa censura deve essere dichiarata inammissibile ove si consideri che essa si risolve in una diversa valutazione dei fatti. Peraltro,pur deducendo che non si sarebbe tenuto conto di alcune dichiarazioni di un teste sugli acquisti dei reagenti e dei macchinari, poi non è denunciato affatto un vizio di motivazione (con le modalità con cui lo stesso avrebbe in ipotesi potuto essere ammissibilmente dedotto)e con la conseguenza che, anche a voler riqualificare la censura, questa resta inammissibi l e perché preclusa dall’esistenza di una “doppia conforme”. 11. Altrettanto deve dirsi con riguardo al quinto e al sesto motivo con i qualici si duole del rilievo assegnato dalla Corte di merito alfatto che l’attività era svolta in locali della società che erano rimasti gli stessi anche dopo il passaggio del 2006 dalla Confraternita di Misericordia di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dell’errata valorizzazione della esigenza di dare risposta all’utenza anche per compiti diversi. 12. Il settimo motivodi ricorso denuncia ancora una volta la violazione degli artt. 2086, 2094, 2104 –2106, 2222 – 2238, 2697 c.c. 115, 116, 132 e 202-257 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. ed anche con riguardo all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.e si sostiene che e rroneamente la Corte di appello avrebbe dato rilievo all’esistenza di compensi fissi senza tener conto invece del fatto che i ricorrenti avevano lavorato anche per altri committenti, emettendofattura, tanto che, dalle dichiarazion i d e i redditi in atti,era emerso che percepivano compensi da altri. Inoltre, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era associata ad un altro laboratorio e il Chellini e il Favi ricevevano rispettivamente unostipendio ed una pensione. 13.L’ottavo motivo ribadisce la violazione delle medesime disposizioni (artt. 2086, 2094, 2104 – 2106, 2222 – 2238, 2697 c.c. 115, 116, 132 e 202-257 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; e art. 360 n. 5) con riguardo al fatto che i ricorrenti prestavano la loro attività anche in favore dialtri. 14. Le censur e sono entrambe inammissibil i in quanto propongono per la prima volta davanti a questa Corte allegazioni che non risultano essere state avanzate nei precedenti gradi di merito tenuto conto del fatto che nulla emerge al riguardo dalla sentenza della Corte di appello e che la società non chiarisce come e in che sede tali fatti siano stati tempestivamente allegati. 15. Neppure il ricorso incidentalepuò essere accolto. 16. Il primo motivo- con il quale è denunciata la violazione dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966 come modificata dalla legge n. 183 del 2010 e poi dalla legge n. 92 del 2012 oltre che dell’art. 112 c.p.c.– è infondato. 16.1. Sostengono i ricorrenti che il giudice di appello, pur accertata la natura subordinata del rapporto, non ha poi tratto le dovute conseguenze quanto alla sua risoluzione disposta per l’esigenza di rinegoziare i rapporti da parte della società subentrata nel 2009. Deducono che erroneamente la Corte ha ricondotto la risoluzione del rapporto nell’ambito del giustificato motivo oggettivo sebbene non fosse stata mai dedotta una situazione di crisi,la disdetta era stata motivata dalla volontà di rinegoziare i rapporti, e solo in giudizio si era allegata l’esistenza di una situazione di crisicui addebitare lo scioglimento dei rapporti. 16.2. Rileva tuttavia il Collegio che la censura non è idonea a scardinare il ragionamento del giudice di appello che,preso atto dell’intervenuta risoluzione di un rapporto che in giudizio era stato qualificato come rapporto di lavoro subordinato,ha poi correttamente ricondotto tale risoluzione nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Né la mancata indicazione dei motivi è idonea a viziare il recesso ove si consideri che alla fattispecie non trova applicazione la legge n. 92 del 2012 essendo il rapporto con i ricorrenti incidentali cessato il 27 gennaio 2012 (v. sentenza impugnata pag. 1) quando la legge n. 92 del 2012 non era ancora entrata in vigore. In caso di licenziamento per giusti ficato motivo oggettivo, ferma la necessità dell'intimazione scritta del recesso, è onere del lavoratore di richiedere entro otto giorni dalla comunicazione del recesso i motivi del medesimo ove essi non risultino in modo esauriente dall'intimazione predetta, stabilito dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Si tratta di onere che non viene meno in relazione all'insufficiente o generica motivazione del licenziamento, il quale, anche in tal caso, come in quello, più grave, nel quale la motivazione manchi del tutto, mantiene egualmente la propria efficacia(cfr. Cass. n. 4807 del 1995). 17. Anche il secondo ed il terzo motivo – che ha nno ad oggetto per diversi aspetti la disposta compensazione delle spese con la C onfraternita C ampi Bisenzio, intervenuta volontariamente, e asseritamente priva di interesse ad intervenire– non può essere accolto. Premesso che dagli atti risulta che erano stati proprio gli odierni ricorrenti incidentali a chiedere la chiamata in causa della Confraternita e che nessuna contestazione risulta proposta a tal proposito nei gradi di merito, rileva comunque il Collegio che le spese sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza. 18. In conclusione, per le ragioni esposte devono essere rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale e, per l’effetto, devono essere compensate tra le parti le spese del presente giudizio.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va poi datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dàatto della sussistenza dei presupposti pro
Sentenza Cassazione n. 26712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris