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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04828/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 13 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, che a sua volta li aveva ritenuti responsabili, in qualità di amministratori di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (poi, per brevità, anche [OSCURATO:SOCIETA]. o BEA), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (a sua volta condannato e non ricorrente), del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, aggravata dalla circostanza di cui all'art. 219 comma 1 L.F. — capo A) - della somma di euro 345.070 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte di fatture per operazioni inesistenti tra il 2005 e il 2007; tale sentenza li aveva altresì condannati al risarcimento del danno in favore del fallimento parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile ma con applicazione di una provvisionale di euro 150.000, posta in solido a carico dei tre imputati.

Sono stati articolati, col ministero del difensore di fiducia, cinque motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.11 primo motivo ha dedotto i vizi di violazione di legge penale e della motivazione, poiché quest'ultima sarebbe stata omessa con riferimento all'attribuzione ai due ricorrenti della qualifica di amministratori fatto o, in alternativa, alla loro responsabilità in veste di concorrenti esterni; non sarebbe stata fornita risposta ai motivi di gravame volti ad evidenziare la carenza di prova costituita soltanto dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in assenza di approfondimenti investigativi e istruttori sugli effettivi titolari della fiduciaria [OSCURATO:SOCIETA]., beneficiaria della cessione nell'anno 2006, in capo a società terze, delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. di sua titolarità; ai due ricorrenti è stata contestata la sola distrazione del capo a) dell'imputazione quando l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato inquadrato come figura "eterodiretta" e, pertanto, non si spiega perché ai medesimi non siano stati estesi, al medesimo titolo, gli addebiti relativi agli altri due capi d'incolpazione (di ricorso abusivo al credito e bancarotta semplice per aggravamento dei dissesto, formulati a carico di [OSCURATO:PERSONA], il primo dei due in concorso con tale Garatti, prosciolto in udienza preliminare); la sentenza di primo grado, confermata da quella d'appello, avrebbe tentato di ovviare alla lacuna probatoria con il richiamo della possibile responsabilità dell'"extraneus" senza esplicitare quale ruolo avrebbero avuto in tal modo i prevenuti; e, per eliminare il vuoto probatorio, la Corte d'appello avrebbe fatto riferimento al principio del "cui prodest", che avrebbe potuto al più costituire un indizio ai sensi del comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen., insufficiente se non accompagnato da altri elementi di valenza grave, precisa e concordante. 2.11 secondo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta condotta distrattiva, perché la "distrazione" penalmente rilevante sarebbe ravvisabile solo laddove si sia data prova della "destinazione diversa", data al "bene sociale", rispetto ai suoi "scopi istituzionali", mentre, nel caso specifico, BEA era stata costituita proprio per gestire l'impianto di termovalorizzazione e [OSCURATO:SOCIETA]. era stata destinataria nel marzo 2005 di una lettera d'incarico per l'esecuzione dei lavori di bonifica nell'area industriale per cui è processo; il progetto industriale riporta il preventivo del febbraio 2006 predisposto da [OSCURATO:SOCIETA] per i costi di bonifica e smaltimento rifiuti; le fatture emesse da tale società riguarderebbero prestazioni reali, come confermato dalla sentenza d'appello a pag. 11; non avrebbe rilievo la nota di credito del 25/11/2008, emessa da [OSCURATO:SOCIETA] a favore della BEA, finalizzata a stornare il pagamento delle fatture evase da quest'ultima "ritenendo che spettasse a [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta proprietaria dell'area sul quale (sic) era stata eseguita la bonifica" , anche perché tale decisione sarebbe stata assunta da [OSCURATO:PERSONA].

La difesa avrebbe instillato un ragionevole dubbio sulla correttezza della ricostruzione probatoria, dando prova dell'esecuzione di lavori di studio preliminari in un progetto concreto e di vasta portata, dell'effettività dei rapporti commerciali tra la fallita e "le altre società" interessate, e dell'impossibilità di attribuire ai ricorrenti la mancata verifica delle irregolarità contabili pertinenti alle suddette altre imprese, coinvolte nel progetto. 3.11 terzo motivo ha lamentato la sussistenza dei medesimi vizi, a riguardo della integrazione della prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione - in luogo dell'alternativa offerta dalla difesa, una ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 1 n. 2 L.F., ormai prescritta - perché sarebbe stata omessa qualsiasi motivazione in relazione all'affermata consapevolezza di Vercesi e Gaggianesi della natura fraudolenta dell'operazione, non vi sarebbe prova della esistenza del dissesto societario al momento della costituzione di BEA e di Palestro s.r.I., l'affidamento bancario sarebbe stato chiesto dalla prima solo perché economicamente più affidabile, mentre in quella fase "Palestro doveva ancora acquisire la proprietà dell'unità immobiliare".

Non sarebbe stata presa posizione sulla riconducibilità dei trasferimenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. a pagamenti preferenziali in relazione a "crediti effettivamente vantati dalle società dei ricorrenti nell'ambito degli evocati rapporti commerciali".

4. Il quarto motivo si è profuso sulla violazione dell'art. 133 cod. pen. e sulle lacune motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio riservato ai ricorrenti, con la evidenza di una disparità di trattamento rispetto a quello inflitto al [OSCURATO:PERSONA] ed anche nei rapporti "interni" tra le loro posizioni.

La Corte d'appello avrebbe risposto agli specifici motivi con formule di stile, senza adeguatamente considerare l'età e i problemi di salute accusati dai ricorrenti nel corso del processo; sarebbe stato sopravalutato il "pentimento" di [OSCURATO:PERSONA], beneficiato di attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e della sospensione condizionale della pena, sarebbero stati enfatizzati i precedenti penali degli attuali imputati; non sarebbe stata rispettata la giurisprudenza di legittimità sulla necessità di adeguare la pena alle finalità rieducative della stessa e di motivare scrupolosamente il trattamento sanzionatorio, personalizzato, quando ci si discosti dai minimi edittali. 5.11 quinto e ultimo motivo si è doluto del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in rapporto alla conferma delle statuizioni civili e della provvisionale provvisoriamente esecutiva, anche perché nel corso del processo di merito gli imputati avrebbero dato prova della effettiva esecuzione di lavori per oltre 100.000 euro e che la responsabilità dell'aggravamento del dissesto è attribuibile al solo [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale solo è stata elevata la imputazione del reato di bancarotta semplice e che sarebbe individuabile come l'esclusivo artefice del mancato perfezionamento di una transazione con Unicredit, come ricordato dal curatore fallimentare nella propria relazione.

Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto respingersi i ricorsi.

In data 4 gennaio 2024 il difensore degli imputati ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale.

Il difensore di parte civile, in data 22 dicembre 2023, ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi.

Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è inammissibile. 1.Ritiene il collegio, in premessa, di anticipare che i primi tre motivi posti a base del ricorso per cassazione degli imputati, che possono essere trattati congiuntamente, devono essere valutati non specifici, e, comunque, non consentiti nel giudizio di legittimità in quanto involgenti, nel complesso, una diversa valutazione di risultanze probatorie in presenza di una motivazione della sentenza impugnata - peraltro in un contesto di doppia conforme, nel quale le pronunce dei gradi di merito si integrano vicendevolmente - del tutto lineare e plausibile, così da precipitare nel giudizio di inammissibilità.

Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).

Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett.

C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio di motivazione denunciato, in modo che esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).

Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto ignorato.

Ebbene, le sentenze del doppio grado si sono innanzitutto soffermate, con motivazione piana, coerente e razionale, sulla centralità delle ammissioni e della chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA], che, nel dettaglio, ha illustrato alla curatela del fallimento, in sede di convocazione post-fallimentare, e con l'esame dibattimentale, il ruolo di coamministratori di fatto degli attuali ricorrenti e la natura oggettivamente ed integralmente distrattiva dell'operazione di dirottamento di risorse, di pertinenza della di poi fallita, nelle casse della [OSCURATO:SOCIETA]..

E' emerso, dunque, come il trasferimento della cospicua somma di euro 345.070 sia avvenuto in assenza di contropartita, allo scopo di finanziare la [OSCURATO:SOCIETA], riconducibile al medesimo management della fallita, rappresentato da Vercesi e Gaggianesi, su precise istruzioni di quest'ultimo (pag.6,10 sentenza di primo grado, pag. 11 e 12 sentenza di secondo grado) e come le strategie aziendali siano state costantemente e coscientemente divisate da costoro (pag.9 sentenza del primo giudice, pag.10 sentenza di appello); che i connotati indebiti dell'erogazione di denaro sono obbiettivamente corroborati dall'emissione della nota di credito, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in favore di BEA, del 25 novembre 2008, senza che alla formalità documentale sia seguita la retrocessione dell'importo; che al più, come riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] nell'esame reso in giudizio, beneficiaria di una assai contenuta porzione di prestazioni sia stata la Palestro s.r.I., proprietaria dell'area da bonificare ed a sua volta riconducibile alla direzione di Vercesi e Gaggianesi( pag.10 sentenza primo grado, pag. 8,9 e 10 sentenza di appello).Le conclusioni così declinate nel doppio grado si sono conformate ai principi stabilmente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali "la chiamata in correità, proveniente da coimputato nel medesimo procedimento o da persona imputata in procedimento connesso ha valore di prova e non di mero indizio; essa è pertanto idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giudice, se suffragata da altri elementi o dati probatori che non devono necessariamente consistere in una prova distinta ed autonoma di colpevolezza (la quale renderebbe superflua la stessa chiamata in correità), ma che possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché dotati di consistenza tale da resistere agli elementi contrari dedotti dall'imputato" (Cass. sez.5, n.9001 del 15/06/2000, Madonìa e altri, Rv. 217728; sez.

U n. 1048 del 06/12/1991, Scala e altri, Rv. 189182); quanto, in particolare, alla valutazione della portata probante delle dichiarazioni rese dal fallito alla curatela del fallimento e veicolate nella relazione ai sensi dell'art. 33 L.F., il tribunale di Pavia (pag.8) si è attenuto all'indirizzo più rigoroso, in virtù del quale le dichiarazioni medesime possono essere utilizzate, e su di esse è consentita la testimonianza resa dal curatore in qualità di testimone in dibattimento, allorchè il coimputato e il suo difensore non ne abbiano richiesto l'esame che, peraltro, nel caso di specie si è comunque svolto, nel contraddittorio delle parti; tali dichiarazioni devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192 terzo comma cod. proc. pen. (Cass. sez.5, n. 13060 del 08/022017, Meluzio, Rv.270596; Cass. sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri e altri, Rv. 270599; sez.5, n. 3885 del 09/12/2014, Tusa, Rv. 262230; sez.5, n. 20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 263819).

Le pronunce di merito, in armonia con l'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, hanno dunque esaminato la sussistenza dei riscontri esterni, di natura individualizzante, funzionali a conferire alle dichiarazioni del coimputato la valenza di "prova piena" della responsabilità dei chiamati.

Come è noto, laddove vi siano chiamate di correo, che debbono essere valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" e, dunque, debbano essere "riscontrate", l'orientamento costante della Corte di Cassazione aderisce al principio di "libertà del riscontro".

Non esiste, nell'ordinamento, una nozione "canonizzabile" di riscontro esterno - di altro elemento di prova che confermi l'attendibilità della chiamata di correo ex art. 192,3° co. cod. proc. pen. - come del resto si enuclea dal dato testuale della disposizione: "le dichiarazioni[...]sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".

In altre parole, il "riscontro" - che deve essere un elemento certo, non esso stesso da provare - non deve essere rappresentato da una prova autonoma, di per sè tale da dimostrare la responsabilità del "chiamato", ma può essere costituito da qualsiasi elemento - rappresentativo o anche logico (sez.

U n. 11 del 1995, Costantino; sez.6, n. 4108 del 17/02/1996, Cariboni e altri) - che sia suscettibile di "confermare", ovvero di "convalidare" l'elemento di prova principale, o per eccellenza, la dichiarazione del coimputato: e ciò, si ripete, sulla base di una valutazione di competenza del giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento, senza che a quest'ultimo si possano imporre regole "preconfezionate" su ciò che riscontro debba essere considerato rispetto a ciò che, invece, non lo sia.

Con analisi accurata e puntuale - e non è qui necessario indulgere in inutili ripetizioni - la pronuncia del giudice di prime cure ha ripercorso gli apporti ricostruttivi, anche di estrazione documentale - e a prescindere dalla registrata impossibilità di svelare con sicurezza l'effettiva padronanza delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] - che hanno consentito di suffragare, sotto plurimi profili, anche logico-inferenziali, il ragionamento probatorio ossequioso della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, con particolare riguardo all'oggettiva riferibilità dei contesti imprenditoriali interessati all'operazione negoziale ([OSCURATO:SOCIETA]. - quest'ultima amministrata da Vercesi - partecipate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., di formale titolarità della moglie di Vercesi e della figlia di Gaggianesi, nonché a sua volta amministrata da Vercesi, la [OSCURATO:SOCIETA]., il cui capitale di rischio era di proprietà della moglie di Vercesi e dello stesso Gaggianesi) ai due ricorrenti (pag.9 e pag. 10 e seg.); ed ancora, a riguardo dell'organizzazione stessa dell'attività gestoria che ha condotto alla immediata veicolazione dell'importo, oggetto della contestazione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], sostanziatasi nell'ottenimento di un mutuo, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. già in crisi di liquidità, che invero quest'ultima non è stata in grado di rimborsare e che ne ha, in definitiva, incrementato il dissesto (pag.5,7,13 e 14 sentenza primo grado, pag. 8 e 9 sentenza di appello).

In tale scenario, per un verso del tutto generiche, fuori fuoco e manifestamente infondate si rivelano le doglianze dei motivi di ricorso, che omettono di confrontarsi con la "ratio decidendi" del tessuto argomentativo dei giudizi di merito sulla credibilità intrinseca ed estrinseca del contributo informativo fornito dall'ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], confortato dai riscontri enumerati, enfatizzano indicatori vaghi e puramente assertivi per confutarla, come un ipotetico "conflitto di interesse" o "l'aver taciuto la propria partecipazione" in altre società "collegate", ovvero i contenuti di una sentenza di assoluzione del Vercesi dall'imputazione di bancarotta della Palestro s.r.I., già ritenuta irrilevante dalla Corte territoriale e di cui non è nemmeno enunciata la concludenza ai fini di un sovvertimento del verdetto oggetto d'impugnazione.

D'altro canto, il giudizio di credibilità del dichiarante, sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo e l'esplicitazione giustificativa della sua pregnanza probatoria attraverso l'illustrazione dei riscontri esterni, non devono essere necessariamente formulati per compartimenti distinti e separate sequenze, ma possono essere espressi in modo unitario, come richiesto dal tenore letterale dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. (cfr. sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khalid, Rv. 276676; sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348; sez.

U n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145).Non risponde poi a verità che il provvedimento giurisdizionale censurato abbia assegnato a [OSCURATO:PERSONA], infatti condannato quale concorrente nel reato, il ruolo del mero prestanome e la condotta illecita attribuibile agli imputati ed oggetto dell'opzione imputativa che costituisce prerogativa esclusiva del pubblico ministero - come detto ritenuti amministratori di fatto della fallita e non "concorrenti esterni" - non esclude la corresponsabilità di quelli di diritto, ove ricorrano gli elementi di una loro compartecipazione oggettiva e soggettiva.

Per altro verso, le notazioni di dissenso contenute nei motivi di ricorso - che attengono alla "concretezza" del progetto industriale dell'area della ex Italfilm, l'effettività delle prestazioni svolte da [OSCURATO:SOCIETA], la riconducibilità della scelta di stornare le fatture pagate da BEA, le ragioni sottostanti alla stipulazione del finanziamento bancario da parte della fallita - oltre a mostrarsi autoreferenziali, prive di adeguata verifica e in contrasto con le proposizioni articolate dalle sentenze, appaiono evidentemente volte ad una diversa rielaborazione della vicenda, alla luce di una rilettura del materiale probatorio, con evidente inammissibilità dei motivi stessi; ed invero, vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01).

Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01). 2.11 quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (per tutte, sez.3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia e altro, Rv. 238851)., E' poi sufficiente che il medesimo, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (per tutte, sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

Nella specie l'onere argomentativo del giudice - in presenza della commisurazione della pena contenuta entro i limiti del medio, tenuto conto dell'aggravante contestata e ritenuta in sentenza - è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi considerati decisivi o rilevanti, come si trae dalla motivazione della decisione del giudice di prime cure che, nel distinguere il trattamento punitivo inflitto ai tre imputati, ha (pag. 15 e 16): sottolineato i compiti prevalentemente esecutivi di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli, apicali ed organizzativi, di Vercesi e Gaggianesi; i pregiudizi penali di Vercesi (truffa in concorso) e, soprattutto, di Gaggianesi (tre condanne per bancarotta fraudolenta), comunque di apprezzata gravità e tali da giustificare uno scostamento dai minimi edittali.

La sentenza della Corte di merito, a sua volta, ha in toto condiviso le riflessioni del primo giudice ed ha posto in rilievo, in uno con il significativo allarme destato dai precedenti del certificato di casellario e con esplicitazione coerente con lo sviluppo espositivo, le modalità della condotta, l'assenza di segnali di resipiscenza, l'elevata intensità del dolo (pag.12).

Ed a fronte delle conclusioni così rassegnate, le lagnanze difensive assumono connotato soltanto contestativo, dal momento che, accanto alla citazione di un coacervo di massime giurisprudenziali, omettono, ancora una volta, di indicare le ragioni di fatto e di diritto, specificamente enucleabili dall'ordito delle pronunce del doppio grado, che influirebbero in modo decisivo sulla tenuta logica dell'apparato delle rispettive motivazioni. 3.11 quinto motivo presta infine il fianco ad una censura di genericità e di manifesta infondatezza.

Quanto all'intervenuta condanna al risarcimento del danno in forma "generica", la quantificazione dell'entità del medesimo è stata devoluta al separato giudizio civile, di tal che spicca come inappropriata, con immediatezza, ogni questione relativa al quantum debeatur perché rinviata alle determinazioni di altro giudice; del tutto corretta, del resto - in assenza di controdeduzioni giuridicamente puntuali - si rivela la replica fornita dalla Corte territoriale agli appunti sulla solidarietà dell'obbligazione riparatoria, essa discendendo, per i condannati per il medesimo reato, dal disposto combinato degli artt. 185 cod. pen.,2043, 2055 e 2059 cod. civ. (ex multis, cfr. Cass. sez. 2, n. 10614 del 08/07/1988, Romani, Rv. 184999).

La statuizione relativa alla provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

5. Gli imputati devono essere infine condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato memoria di conclusioni, attraverso le quali ha contrastato la pretesa degl'imputati per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di memoria scritta), si liquidano in euro 4000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 13 febbraio 2023, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, che a sua volta li aveva ritenuti responsabili, in qualità di amministratori di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (poi, per brevità, anche [OSCURATO:SOCIETA]. o BEA), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (a sua volta condannato e non ricorrente), del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, aggravata dalla circostanza di cui all'art. 219 comma 1 L.F. — capo A) - della somma di euro 345.070 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte di fatture per operazioni inesistenti tra il 2005 e il 2007; tale sentenza li aveva altresì condannati al risarcimento del danno in favore del fallimento parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile ma con applicazione di una provvisionale di euro 150.000, posta in solido a carico dei tre imputati. Sono stati articolati, col ministero del difensore di fiducia, cinque motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.11 primo motivo ha dedotto i vizi di violazione di legge penale e della motivazione, poiché quest'ultima sarebbe stata omessa con riferimento all'attribuzione ai due ricorrenti della qualifica di amministratori fatto o, in alternativa, alla loro responsabilità in veste di concorrenti esterni; non sarebbe stata fornita risposta ai motivi di gravame volti ad evidenziare la carenza di prova costituita soltanto dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in assenza di approfondimenti investigativi e istruttori sugli effettivi titolari della fiduciaria [OSCURATO:SOCIETA]., beneficiaria della cessione nell'anno 2006, in capo a società terze, delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. di sua titolarità; ai due ricorrenti è stata contestata la sola distrazione del capo a) dell'imputazione quando l'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato inquadrato come figura "eterodiretta" e, pertanto, non si spiega perché ai medesimi non siano stati estesi, al medesimo titolo, gli addebiti relativi agli altri due capi d'incolpazione (di ricorso abusivo al credito e bancarotta semplice per aggravamento dei dissesto, formulati a carico di [OSCURATO:PERSONA], il primo dei due in concorso con tale Garatti, prosciolto in udienza preliminare); la sentenza di primo grado, confermata da quella d'appello, avrebbe tentato di ovviare alla lacuna probatoria con il richiamo della possibile responsabilità dell'"extraneus" senza esplicitare quale ruolo avrebbero avuto in tal modo i prevenuti; e, per eliminare il vuoto probatorio, la Corte d'appello avrebbe fatto riferimento al principio del "cui prodest", che avrebbe potuto al più costituire un indizio ai sensi del comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen., insufficiente se non accompagnato da altri elementi di valenza grave, precisa e concordante. 2.11 secondo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta condotta distrattiva, perché la "distrazione" penalmente rilevante sarebbe ravvisabile solo laddove si sia data prova della "destinazione diversa", data al "bene sociale", rispetto ai suoi "scopi istituzionali", mentre, nel caso specifico, BEA era stata costituita proprio per gestire l'impianto di termovalorizzazione e [OSCURATO:SOCIETA]. era stata destinataria nel marzo 2005 di una lettera d'incarico per l'esecuzione dei lavori di bonifica nell'area industriale per cui è processo; il progetto industriale riporta il preventivo del febbraio 2006 predisposto da [OSCURATO:SOCIETA] per i costi di bonifica e smaltimento rifiuti; le fatture emesse da tale società riguarderebbero prestazioni reali, come confermato dalla sentenza d'appello a pag. 11; non avrebbe rilievo la nota di credito del 25/11/2008, emessa da [OSCURATO:SOCIETA] a favore della BEA, finalizzata a stornare il pagamento delle fatture evase da quest'ultima "ritenendo che spettasse a [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta proprietaria dell'area sul quale (sic) era stata eseguita la bonifica" , anche perché tale decisione sarebbe stata assunta da [OSCURATO:PERSONA]. La difesa avrebbe instillato un ragionevole dubbio sulla correttezza della ricostruzione probatoria, dando prova dell'esecuzione di lavori di studio preliminari in un progetto concreto e di vasta portata, dell'effettività dei rapporti commerciali tra la fallita e "le altre società" interessate, e dell'impossibilità di attribuire ai ricorrenti la mancata verifica delle irregolarità contabili pertinenti alle suddette altre imprese, coinvolte nel progetto. 3.11 terzo motivo ha lamentato la sussistenza dei medesimi vizi, a riguardo della integrazione della prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione - in luogo dell'alternativa offerta dalla difesa, una ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 1 n. 2 L.F., ormai prescritta - perché sarebbe stata omessa qualsiasi motivazione in relazione all'affermata consapevolezza di Vercesi e Gaggianesi della natura fraudolenta dell'operazione, non vi sarebbe prova della esistenza del dissesto societario al momento della costituzione di BEA e di Palestro s.r.I., l'affidamento bancario sarebbe stato chiesto dalla prima solo perché economicamente più affidabile, mentre in quella fase "Palestro doveva ancora acquisire la proprietà dell'unità immobiliare". Non sarebbe stata presa posizione sulla riconducibilità dei trasferimenti eseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. a pagamenti preferenziali in relazione a "crediti effettivamente vantati dalle società dei ricorrenti nell'ambito degli evocati rapporti commerciali". 4. Il quarto motivo si è profuso sulla violazione dell'art. 133 cod. pen. e sulle lacune motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio riservato ai ricorrenti, con la evidenza di una disparità di trattamento rispetto a quello inflitto al [OSCURATO:PERSONA] ed anche nei rapporti "interni" tra le loro posizioni. La Corte d'appello avrebbe risposto agli specifici motivi con formule di stile, senza adeguatamente considerare l'età e i problemi di salute accusati dai ricorrenti nel corso del processo; sarebbe stato sopravalutato il "pentimento" di [OSCURATO:PERSONA], beneficiato di attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e della sospensione condizionale della pena, sarebbero stati enfatizzati i precedenti penali degli attuali imputati; non sarebbe stata rispettata la giurisprudenza di legittimità sulla necessità di adeguare la pena alle finalità rieducative della stessa e di motivare scrupolosamente il trattamento sanzionatorio, personalizzato, quando ci si discosti dai minimi edittali. 5.11 quinto e ultimo motivo si è doluto del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in rapporto alla conferma delle statuizioni civili e della provvisionale provvisoriamente esecutiva, anche perché nel corso del processo di merito gli imputati avrebbero dato prova della effettiva esecuzione di lavori per oltre 100.000 euro e che la responsabilità dell'aggravamento del dissesto è attribuibile al solo [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale solo è stata elevata la imputazione del reato di bancarotta semplice e che sarebbe individuabile come l'esclusivo artefice del mancato perfezionamento di una transazione con Unicredit, come ricordato dal curatore fallimentare nella propria relazione. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto respingersi i ricorsi. In data 4 gennaio 2024 il difensore degli imputati ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Il difensore di parte civile, in data 22 dicembre 2023, ha inoltrato memoria difensiva, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili o rigettarsi i ricorsi. Considerato in diritto Il ricorso degli imputati è inammissibile. 1.Ritiene il collegio, in premessa, di anticipare che i primi tre motivi posti a base del ricorso per cassazione degli imputati, che possono essere trattati congiuntamente, devono essere valutati non specifici, e, comunque, non consentiti nel giudizio di legittimità in quanto involgenti, nel complesso, una diversa valutazione di risultanze probatorie in presenza di una motivazione della sentenza impugnata - peraltro in un contesto di doppia conforme, nel quale le pronunce dei gradi di merito si integrano vicendevolmente - del tutto lineare e plausibile, così da precipitare nel giudizio di inammissibilità. Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta). Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio di motivazione denunciato, in modo che esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto ignorato. Ebbene, le sentenze del doppio grado si sono innanzitutto soffermate, con motivazione piana, coerente e razionale, sulla centralità delle ammissioni e della chiamata di correo di [OSCURATO:PERSONA], che, nel dettaglio, ha illustrato alla curatela del fallimento, in sede di convocazione post-fallimentare, e con l'esame dibattimentale, il ruolo di coamministratori di fatto degli attuali ricorrenti e la natura oggettivamente ed integralmente distrattiva dell'operazione di dirottamento di risorse, di pertinenza della di poi fallita, nelle casse della [OSCURATO:SOCIETA].. E' emerso, dunque, come il trasferimento della cospicua somma di euro 345.070 sia avvenuto in assenza di contropartita, allo scopo di finanziare la [OSCURATO:SOCIETA], riconducibile al medesimo management della fallita, rappresentato da Vercesi e Gaggianesi, su precise istruzioni di quest'ultimo (pag.6,10 sentenza di primo grado, pag. 11 e 12 sentenza di secondo grado) e come le strategie aziendali siano state costantemente e coscientemente divisate da costoro (pag.9 sentenza del primo giudice, pag.10 sentenza di appello); che i connotati indebiti dell'erogazione di denaro sono obbiettivamente corroborati dall'emissione della nota di credito, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in favore di BEA, del 25 novembre 2008, senza che alla formalità documentale sia seguita la retrocessione dell'importo; che al più, come riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA] nell'esame reso in giudizio, beneficiaria di una assai contenuta porzione di prestazioni sia stata la Palestro s.r.I., proprietaria dell'area da bonificare ed a sua volta riconducibile alla direzione di Vercesi e Gaggianesi( pag.10 sentenza primo grado, pag. 8,9 e 10 sentenza di appello).Le conclusioni così declinate nel doppio grado si sono conformate ai principi stabilmente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali "la chiamata in correità, proveniente da coimputato nel medesimo procedimento o da persona imputata in procedimento connesso ha valore di prova e non di mero indizio; essa è pertanto idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giudice, se suffragata da altri elementi o dati probatori che non devono necessariamente consistere in una prova distinta ed autonoma di colpevolezza (la quale renderebbe superflua la stessa chiamata in correità), ma che possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché dotati di consistenza tale da resistere agli elementi contrari dedotti dall'imputato" (Cass. sez.5, n.9001 del 15/06/2000, Madonìa e altri, Rv. 217728; sez. U n. 1048 del 06/12/1991, Scala e altri, Rv. 189182); quanto, in particolare, alla valutazione della portata probante delle dichiarazioni rese dal fallito alla curatela del fallimento e veicolate nella relazione ai sensi dell'art. 33 L.F., il tribunale di Pavia (pag.8) si è attenuto all'indirizzo più rigoroso, in virtù del quale le dichiarazioni medesime possono essere utilizzate, e su di esse è consentita la testimonianza resa dal curatore in qualità di testimone in dibattimento, allorchè il coimputato e il suo difensore non ne abbiano richiesto l'esame che, peraltro, nel caso di specie si è comunque svolto, nel contraddittorio delle parti; tali dichiarazioni devono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, ai sensi dell'art. 192 terzo comma cod. proc. pen. (Cass. sez.5, n. 13060 del 08/022017, Meluzio, Rv.270596; Cass. sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri e altri, Rv. 270599; sez.5, n. 3885 del 09/12/2014, Tusa, Rv. 262230; sez.5, n. 20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 263819). Le pronunce di merito, in armonia con l'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, hanno dunque esaminato la sussistenza dei riscontri esterni, di natura individualizzante, funzionali a conferire alle dichiarazioni del coimputato la valenza di "prova piena" della responsabilità dei chiamati. Come è noto, laddove vi siano chiamate di correo, che debbono essere valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" e, dunque, debbano essere "riscontrate", l'orientamento costante della Corte di Cassazione aderisce al principio di "libertà del riscontro". Non esiste, nell'ordinamento, una nozione "canonizzabile" di riscontro esterno - di altro elemento di prova che confermi l'attendibilità della chiamata di correo ex art. 192,3° co. cod. proc. pen. - come del resto si enuclea dal dato testuale della disposizione: "le dichiarazioni[...]sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". In altre parole, il "riscontro" - che deve essere un elemento certo, non esso stesso da provare - non deve essere rappresentato da una prova autonoma, di per sè tale da dimostrare la responsabilità del "chiamato", ma può essere costituito da qualsiasi elemento - rappresentativo o anche logico (sez. U n. 11 del 1995, Costantino; sez.6, n. 4108 del 17/02/1996, Cariboni e altri) - che sia suscettibile di "confermare", ovvero di "convalidare" l'elemento di prova principale, o per eccellenza, la dichiarazione del coimputato: e ciò, si ripete, sulla base di una valutazione di competenza del giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento, senza che a quest'ultimo si possano imporre regole "preconfezionate" su ciò che riscontro debba essere considerato rispetto a ciò che, invece, non lo sia. Con analisi accurata e puntuale - e non è qui necessario indulgere in inutili ripetizioni - la pronuncia del giudice di prime cure ha ripercorso gli apporti ricostruttivi, anche di estrazione documentale - e a prescindere dalla registrata impossibilità di svelare con sicurezza l'effettiva padronanza delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] - che hanno consentito di suffragare, sotto plurimi profili, anche logico-inferenziali, il ragionamento probatorio ossequioso della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, con particolare riguardo all'oggettiva riferibilità dei contesti imprenditoriali interessati all'operazione negoziale ([OSCURATO:SOCIETA]. - quest'ultima amministrata da Vercesi - partecipate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., di formale titolarità della moglie di Vercesi e della figlia di Gaggianesi, nonché a sua volta amministrata da Vercesi, la [OSCURATO:SOCIETA]., il cui capitale di rischio era di proprietà della moglie di Vercesi e dello stesso Gaggianesi) ai due ricorrenti (pag.9 e pag. 10 e seg.); ed ancora, a riguardo dell'organizzazione stessa dell'attività gestoria che ha condotto alla immediata veicolazione dell'importo, oggetto della contestazione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA], sostanziatasi nell'ottenimento di un mutuo, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. già in crisi di liquidità, che invero quest'ultima non è stata in grado di rimborsare e che ne ha, in definitiva, incrementato il dissesto (pag.5,7,13 e 14 sentenza primo grado, pag. 8 e 9 sentenza di appello). In tale scenario, per un verso del tutto generiche, fuori fuoco e manifestamente infondate si rivelano le doglianze dei motivi di ricorso, che omettono di confrontarsi con la "ratio decidendi" del tessuto argomentativo dei giudizi di merito sulla credibilità intrinseca ed estrinseca del contributo informativo fornito dall'ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], confortato dai riscontri enumerati, enfatizzano indicatori vaghi e puramente assertivi per confutarla, come un ipotetico "conflitto di interesse" o "l'aver taciuto la propria partecipazione" in altre società "collegate", ovvero i contenuti di una sentenza di assoluzione del Vercesi dall'imputazione di bancarotta della Palestro s.r.I., già ritenuta irrilevante dalla Corte territoriale e di cui non è nemmeno enunciata la concludenza ai fini di un sovvertimento del verdetto oggetto d'impugnazione. D'altro canto, il giudizio di credibilità del dichiarante, sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo e l'esplicitazione giustificativa della sua pregnanza probatoria attraverso l'illustrazione dei riscontri esterni, non devono essere necessariamente formulati per compartimenti distinti e separate sequenze, ma possono essere espressi in modo unitario, come richiesto dal tenore letterale dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. (cfr. sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khalid, Rv. 276676; sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348; sez. U n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145).Non risponde poi a verità che il provvedimento giurisdizionale censurato abbia assegnato a [OSCURATO:PERSONA], infatti condannato quale concorrente nel reato, il ruolo del mero prestanome e la condotta illecita attribuibile agli imputati ed oggetto dell'opzione imputativa che costituisce prerogativa esclusiva del pubblico ministero - come detto ritenuti amministratori di fatto della fallita e non "concorrenti esterni" - non esclude la corresponsabilità di quelli di diritto, ove ricorrano gli elementi di una loro compartecipazione oggettiva e soggettiva. Per altro verso, le notazioni di dissenso contenute nei motivi di ricorso - che attengono alla "concretezza" del progetto industriale dell'area della ex Italfilm, l'effettività delle prestazioni svolte da [OSCURATO:SOCIETA], la riconducibilità della scelta di stornare le fatture pagate da BEA, le ragioni sottostanti alla stipulazione del finanziamento bancario da parte della fallita - oltre a mostrarsi autoreferenziali, prive di adeguata verifica e in contrasto con le proposizioni articolate dalle sentenze, appaiono evidentemente volte ad una diversa rielaborazione della vicenda, alla luce di una rilettura del materiale probatorio, con evidente inammissibilità dei motivi stessi; ed invero, vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01). 2.11 quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (per tutte, sez.3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia e altro, Rv. 238851)., E' poi sufficiente che il medesimo, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (per tutte, sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). Nella specie l'onere argomentativo del giudice - in presenza della commisurazione della pena contenuta entro i limiti del medio, tenuto conto dell'aggravante contestata e ritenuta in sentenza - è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi considerati decisivi o rilevanti, come si trae dalla motivazione della decisione del giudice di prime cure che, nel distinguere il trattamento punitivo inflitto ai tre imputati, ha (pag. 15 e 16): sottolineato i compiti prevalentemente esecutivi di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli, apicali ed organizzativi, di Vercesi e Gaggianesi; i pregiudizi penali di Vercesi (truffa in concorso) e, soprattutto, di Gaggianesi (tre condanne per bancarotta fraudolenta), comunque di apprezzata gravità e tali da giustificare uno scostamento dai minimi edittali. La sentenza della Corte di merito, a sua volta, ha in toto condiviso le riflessioni del primo giudice ed ha posto in rilievo, in uno con il significativo allarme destato dai precedenti del certificato di casellario e con esplicitazione coerente con lo sviluppo espositivo, le modalità della condotta, l'assenza di segnali di resipiscenza, l'elevata intensità del dolo (pag.12). Ed a fronte delle conclusioni così rassegnate, le lagnanze difensive assumono connotato soltanto contestativo, dal momento che, accanto alla citazione di un coacervo di massime giurisprudenziali, omettono, ancora una volta, di indicare le ragioni di fatto e di diritto, specificamente enucleabili dall'ordito delle pronunce del doppio grado, che influirebbero in modo decisivo sulla tenuta logica dell'apparato delle rispettive motivazioni. 3.11 quinto motivo presta infine il fianco ad una censura di genericità e di manifesta infondatezza. Quanto all'intervenuta condanna al risarcimento del danno in forma "generica", la quantificazione dell'entità del medesimo è stata devoluta al separato giudizio civile, di tal che spicca come inappropriata, con immediatezza, ogni questione relativa al quantum debeatur perché rinviata alle determinazioni di altro giudice; del tutto corretta, del resto - in assenza di controdeduzioni giuridicamente puntuali - si rivela la replica fornita dalla Corte territoriale agli appunti sulla solidarietà dell'obbligazione riparatoria, essa discendendo, per i condannati per il medesimo reato, dal disposto combinato degli artt. 185 cod. pen.,2043, 2055 e 2059 cod. civ. (ex multis, cfr. Cass. sez. 2, n. 10614 del 08/07/1988, Romani, Rv. 184999). La statuizione relativa alla provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 5. Gli imputati devono essere infine condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha depositato memoria di conclusioni, attraverso le quali ha contrastato la pretesa degl'imputati per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata (studio e deposito di memoria scritta), si liquidano in euro 4000, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favo
Sentenza Cassazione n. 04828/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris