CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16211/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale èdomiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 6 maggio 1945 e deceduto il9.6.2021, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Napoli,[OSCURATO:PERSONA] n. 27 presso cui elettivamente domiciliavacontroricorrenteavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.4941/2019, depositata il 9.12.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione provinciale di Como n. 8avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso atassazione la fruttuosità delle somme detenute sul conto corrente in relazioneagli anni di imposta dal 2006 al 2013; inoltre con gli avvisi di accertamentoNumero registro generale 23225/2020Numero sezionale 3928/2026Numero di raccolta generale 16211/2026Data pubblicazione 25/05/2026relativi agli anni di imposta 2012 e 2013, l’Ufficio chiedeva, oltre all’impostasostitutiva sulla fruttuosità, il versamento dell’imposta sul valore aggiunto delle201/2011. Veniva inoltre contestato con ulteriore avviso di accertamento, per glianni di imposta 2011, 2012 e 2013, la mancata dichiarazione di attività esteredi natura finanziaria per gli anni 2011 a 2013 e, per l’effetto, veniva al Maroneirrogata la sanzione ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.l. 167/1990 .1.1. A fondamento del ricorso deduceva 1) la nullità degli atti impugnati permancanza della sottoscrizione da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate,in violazione dell’art. 42, comma 1, d.p.r. n. 600/73; 2) la nullità degli attiimpugnati per consegna nelle mani di una persona diversa dal destinatario,senza l’invio della raccomandata informativa, in violazione dell’art. 60 del d.p.r.n. 600/73, comma 1, lett. b; 3) la nullità degli avvisi di accertamento perintervenuta decadenza dal potere accertativo ed irretroattività del raddoppio deitermini, previsto dall’art. 12 del d.l. n. 78/2009; 4) la nullità degli atti per viziodi motivazione; 5) la nullità degli atti per violazione dell’art. 38, comma 13, lett.b) d.l. n. 78/2010 che prevede l’esenzione dall’obbligo di monitoraggio, ex art.4 del d.l. n. 167/90 per i lavoratori frontalieri.2. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate chiedendo che venissedichiarata la legittimità dell’accertamento eseguito e rigettato il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] di Como, con la sentenza n. 156/2018, affermava l’applicabilità al casodi specie dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, ritenendo infondatal’eccezione di irretroattività sollevata dal contribuente ed accoglieva l’eccezionedi violazione dell’art. 38, comma 13, lett. b) del d.l. n. 78/2010, ritenendo cheil contribuente non dovesse dichiarare il conto corrente detenuto in Svizzeraperché lavoratore frontaliero. Inoltre, riteneva nulli gli atti per violazione dell’art.7 della legge 212/00, ossia per mancata allegazione degli atti citati inmotivazione e dell’art. 2727 c.c., menzionando il cd divieto di doppiapresunzione.4. Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva appello ed il contribuente sicostituiva in giudizio depositando controdeduzioni; di seguito, in data 31.5.2019,presentava nove domande di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art. 6,Numero registro generale 23225/2020Numero sezionale 3928/2026Numero di raccolta generale 16211/2026Data pubblicazione 25/05/2026comma 6, del d.l. 119/2018 per ciascuno degli atti oggetto del giudizio di IIgrado, ovvero per gli otto avvisi di accertamento, anni di imposta dal 2006 al2013. L’Ufficio riteneva perfezionate le definizioni relative agli otto avvisi diaccertamento ma non quella relativa all’atto di contestazione con il quale erastata irrogata la sanzione di cui all’art. 5 d.l. 167/90 poiché il contribuente avevaviolato l’obbligo di indicare il conto corrente detenuto in Svizzera come previstodall’art. 4 del medesimo decreto. Nell’atto di diniego, veniva chiarito che lasanzione di cui all’art. 5 del d.l. 167/90 non era collegata ad alcuna maggioreimposta da versare.5. La CTR Lombardia, con la sentenza depositato il 9.12.2019, respingeval’appello dell’Agenzia evidenziando che l’Ufficio non aveva fornito la prova deifatti assunti e non aveva allegato e depositato la documentazione posta asostegno degli atti impugnati. Affermava, inoltre che l’inversione dell’onereprobatorio in capo al contribuente sull’ammontare del conto corrente negli annidi imposta oggetto di accertamento sarebbe stato dovuto, solo qualora l’Ufficioavesse dato prova della attendibilità dei propri assunti.6. L’Agenzia delle entrate ha impugnato con ricorso per cassazione la predettasentenza affidandosi a due motivi.7. La difesa del contribuente ha depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha lamentato la violazione delcombinato disposto dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. Att.c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/92, in relazione all’art. 360,comma 1 n. 4 c.p.c. con riferimento alla motivazione apparente fornita dalla Ctrin ordine alla mancata prova della pretesa erariale.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto ilprofilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 con riferimento all’erroneo riparto deicarichi probatori tra le parti; nonché per la violazione dell’art. 115 c.p.c., inrelazione all’art. 360, commi 1, n. 4, c.p.c. con riferimento alla mancatavalorizzazione del fatto non contestato, costituito dal possesso delle attivitàfinanziarie di controparte all’estero.Numero registro generale 23225/2020Numero sezionale 3928/2026Numero di raccolta generale 16211/2026Ebbene, con la memoria depositata in data 23 aprile 2026, la difesa delData pubblicazione 25/05/2026contribuente ha comunicato l’avvenuto decesso del contribuente avvenuto il9.6.2021, documentandolo con certificato di morte ed ha chiesto, in viaprincipale, la dichiarazione di cessata materia del contendere, avendo lapresente controversia ad oggetto esclusivamente sanzioni tributarie con laconseguenza che, con il decesso del contribuente, troverebbe applicazione ilprincipio della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, sancito dall’art. 8 delD.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.3. L’istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere varitenuta fondata.Come in precedenza evidenziato, anche sulla scorta di quanto affermato dallastessa ricorrente, l’Ufficio ha accolto la domanda di definizione agevolata delleliti pendenti ai sensi dell’art. 6, comma 6 d.l. 119/2018 solo relativamente agliavvisi di accertamento mentre ha rigettato l’istanza relativa alla definizione dellacontroversia relativa all’atto di contestazione delle sanzioni sicché la materia delcontendere è oggi limitata al solo atto di contestazione.4. Ciò posto, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per la cessazione dellamateria del contendere, atteso che l’atto impugnato riguarda esclusivamente lapretesa sanzionatoria;- come ha già rilevato questa Corte, in caso di decesso del contribuente, trovaapplicazione il disposto di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che, nelprevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento dellasanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principiodella responsabilità personale, specificamente codificato nel precedente art. 2del d.lgs. cit., avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il creditoerariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisicasi estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass. n. 8097 del 2003; n.18862 del 2005; n.21326 del 2006), sicché, una volta che sia documentato ildecesso del destinatario delle sanzioni, come nella specie, cessa la materia delcontendere (Cass. n. 25644 del 2018 e n. 26015 del 2022);5. Nulla va disposto sulle spese, atteso che, come ha sostenuto questa Corte conriguardo alle sanzioni amministrative (Cass. n. 29577 del 2021), ma conNumero registro generale 23225/2020Numero sezionale 3928/2026Numero di raccolta generale 16211/2026principio applicabile anche alle sanzioni tributarie, il sopravvenire della morteData pubblicazione 25/05/2026della persona destinataria della contestazione, impedisce di procedere nel vagliodei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi èluogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principiodella soccombenza virtuale (Cass. n. 26015/2022 cit.; cfr. , in particolare Cass.civ. n. 22476 del 4 agosto 2025 che ha pronunciato l’estinzione del giudizio percessata materia del contendere in ipotesi di decesso del contribuente a cui erastata irrogata sanzione tributaria per omessa indicazione, nella dichiarazione deiredditi, di attività finanziarie all’estero di cui all’art. 5, comma 4, del d.l. n. 167del 1990, convertito in l. n. 227 del 1990). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.Nulla per le spese.Così deciso nella camera di consiglio in data 8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]