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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 26015/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9798/14 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 134, sono elettivamente domiciliati; 21/ - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - Avverso la sentenza n. 252/23/13 della Commissione tributaria regionale per la Puglia, depositata il 10/10/2013 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/3/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] un provvedimento di sgravio dei tributi iscritti a ruolo, emesso in relazione a IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2002, con il quale annullò i carichi corrispondenti a tributi e addizionali, mantenendo parzialmente quelli relativi alle sanzioni dovute per omessa presentazione della dichiarazione annuale.

Impugnato il predetto atto dal contribuente in relazione all'importo delle sanzioni che, per il 2002, sarebbero dovute essere calcolate nella misura minima, in quanto, in seguito alla sentenza della C.T.R. per la Puglia n. 10/23/10, non risultava dovuto alcun tributo, la C.T.P. di Brindisi rigettò il ricorso con sentenze n. 158/2/11, n. 159/2/11, n. 160/2/11, n. 161/2/11, che, impugnate dal medesimo contribuente, furono confermate dalla C.T.R. per la Puglia, che riunì gli appelli, con sentenza n. 252/23/13, depositata il 10/10/2013.

2. Contro la predetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Considerato che:

1. Col primo motivo, si lamenta la violazione dell'articolo 68 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., nonché degli articoli 1 e 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all'art. 360, primo comma, numeri 3) e 4), cod. proc, civ., per avere la C.T.R. travisato la portata del giudicato tributario in punto di determinazione delle sanzioni amministrative dovute per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali Irpef, Irap e Iva.

2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 1 e 5, d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto dovute le sanzioni in misura proporzionale al tributo, nonostante alcun tributo fosse dovuto in base agli elementi documentali prodotti in giudizio.

3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 1 e 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere la CTR riconosciuto, in capo all'Amministrazione finanziaria, il potere di calcolare le sanzioni - dovute per l'omessa presentazione annuale Iva - sulla base dell'imposta indicata dal contribuente a debito nella medesima dichiarazione, in realtà mai presentata, né mai prodotta nei pregressi gradi del giudizio.

4. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, 97, primo comma, Cost e 10, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché per contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. riconosciuto la legittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione finanziaria, la quale, per un verso, aveva rideterminato le sanzioni amministrative per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali Iva, parametrandole all'imposta indicata a debito in dichiarazioni mai presentate al fisco, e, per altro verso, aveva omesso di iscrivere a ruolo il tributo, avendo anzi annullato integralmente quelli precedentemente iscritti (compresa l'Iva).

5. Col quinto motivo, infine, si lamenta la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. reso una motivazione apparente o inesistente, in quanto fondata su un'errata ricostruzione dei fatti di causa.

6. Si premette che con memoria inviata il 21 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno comunicato l'avvenuto decesso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e, costituendosi in giudizio in qualità di eredi, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere in ragione della intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso, in modo tale da consentire loro di dimostrare l'avvenuta rottamazione, da parte del loro dante causa, dei carichi iscritti a ruolo, e, in via ancora più gradata, l'accoglimento del ricorso con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese.

Ciò detto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

In caso di decesso del contribuente, trova, infatti, applicazione il disposto di cui all'art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale specificamente codificato nel precedente art. 2, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass., Sez. 5, 22/5/2003, n. 8097; Cass., Sez. 5, 27/9/2005, n. 18862; Cass., Sez. 5, 3/10/2006, n. 21326), sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere (in tal senso Cass., Sez. 5, 15/10/2018, n. 25644).

Nulla deve inoltre disporsi sulle spese, atteso che, come sostenuto da questa Corte con riguardo alle sanzioni amministrative (in tal senso, Cass., Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577), ma con principio applicabile anche alle sanzioni tributarie, il sopravvenire della morte della persona destinataria della contestazione, impedisce di procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale.

Peraltro, deve altresì trovare applicazione il principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, 10/2/2017, n. 3542, Rv. 642858-01; Cass., Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697).

P.Q.M.

Dichiara cessa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9798/14 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 134, sono elettivamente domiciliati; 21/ - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - Avverso la sentenza n. 252/23/13 della Commissione tributaria regionale per la Puglia, depositata il 10/10/2013 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/3/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] un provvedimento di sgravio dei tributi iscritti a ruolo, emesso in relazione a IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno 2002, con il quale annullò i carichi corrispondenti a tributi e addizionali, mantenendo parzialmente quelli relativi alle sanzioni dovute per omessa presentazione della dichiarazione annuale. Impugnato il predetto atto dal contribuente in relazione all'importo delle sanzioni che, per il 2002, sarebbero dovute essere calcolate nella misura minima, in quanto, in seguito alla sentenza della C.T.R. per la Puglia n. 10/23/10, non risultava dovuto alcun tributo, la C.T.P. di Brindisi rigettò il ricorso con sentenze n. 158/2/11, n. 159/2/11, n. 160/2/11, n. 161/2/11, che, impugnate dal medesimo contribuente, furono confermate dalla C.T.R. per la Puglia, che riunì gli appelli, con sentenza n. 252/23/13, depositata il 10/10/2013. 2. Contro la predetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Col primo motivo, si lamenta la violazione dell'articolo 68 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., nonché degli articoli 1 e 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all'art. 360, primo comma, numeri 3) e 4), cod. proc, civ., per avere la C.T.R. travisato la portata del giudicato tributario in punto di determinazione delle sanzioni amministrative dovute per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali Irpef, Irap e Iva. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 1 e 5, d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto dovute le sanzioni in misura proporzionale al tributo, nonostante alcun tributo fosse dovuto in base agli elementi documentali prodotti in giudizio. 3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 1 e 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per avere la CTR riconosciuto, in capo all'Amministrazione finanziaria, il potere di calcolare le sanzioni - dovute per l'omessa presentazione annuale Iva - sulla base dell'imposta indicata dal contribuente a debito nella medesima dichiarazione, in realtà mai presentata, né mai prodotta nei pregressi gradi del giudizio. 4. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, 97, primo comma, Cost e 10, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché per contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. riconosciuto la legittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione finanziaria, la quale, per un verso, aveva rideterminato le sanzioni amministrative per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali Iva, parametrandole all'imposta indicata a debito in dichiarazioni mai presentate al fisco, e, per altro verso, aveva omesso di iscrivere a ruolo il tributo, avendo anzi annullato integralmente quelli precedentemente iscritti (compresa l'Iva). 5. Col quinto motivo, infine, si lamenta la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la C.T.R. reso una motivazione apparente o inesistente, in quanto fondata su un'errata ricostruzione dei fatti di causa. 6. Si premette che con memoria inviata il 21 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno comunicato l'avvenuto decesso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e, costituendosi in giudizio in qualità di eredi, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere in ragione della intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso, in modo tale da consentire loro di dimostrare l'avvenuta rottamazione, da parte del loro dante causa, dei carichi iscritti a ruolo, e, in via ancora più gradata, l'accoglimento del ricorso con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese. Ciò detto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. In caso di decesso del contribuente, trova, infatti, applicazione il disposto di cui all'art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale specificamente codificato nel precedente art. 2, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass., Sez. 5, 22/5/2003, n. 8097; Cass., Sez. 5, 27/9/2005, n. 18862; Cass., Sez. 5, 3/10/2006, n. 21326), sicché, una volta che sia documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, come nella specie, cessa la materia del contendere (in tal senso Cass., Sez. 5, 15/10/2018, n. 25644). Nulla deve inoltre disporsi sulle spese, atteso che, come sostenuto da questa Corte con riguardo alle sanzioni amministrative (in tal senso, Cass., Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577), ma con principio applicabile anche alle sanzioni tributarie, il sopravvenire della morte della persona destinataria della contestazione, impedisce di procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale. Peraltro, deve altresì trovare applicazione il principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inamissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, 10/2/2017, n. 3542, Rv. 642858-01; Cass., Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697). P.Q.M. Dichiara cessa