CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2844/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso l’ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTA n. 193/2021depositata il 06/09/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –in data 03 / 09 / 2021 la Questura di Caltanissetta ha richiesto al Giudice di Pace di Caltanissetta la proroga del decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) disposto dal Questore di Siracusa, in esecuzione del provvedimento di respingimentoemesso dallo stesso Questore; 1.1. – al l’udienza del 04 / 09 / 2021 il difensore si è opposto ed ha verbalizzato eccezioni e deduzioni difensive , ottenendo termine per il deposito di memorie autorizzate entro il 06/09/2021; 2. –il Giudice di Pac e adito, sciogliendo la riserva, ha emesso il provvedimento del seguente tenore testuale: « RITENUTO che sussistono i presupposti di cui all’art.14 D.Lvo luglio 1998 n.286 e succ. modifiche PROROGA la richiesta del Questore di cui sopra per il prorogando trattenimento presso il C.I.E di Caltanissetta di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di g 30 di ulteriori gg 30»; 2.1. – a vvers o detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo; l a Questura e il Ministero dell'Internointimati non hanno svolto difese . [OSCURATO:PERSONA] 3. – il ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione, con violazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) e degli artt. 13 e 111 Cost., in relazione agli artt. 360 n. 3 c.p.c., poiché, tramite l'uso di un “prestampato” (peraltro di tenore assai impreciso , risultandovi prorogata dapprima la richiesta del Questore, quindi il trattenimento del ricorrente, piuttosto che il termine di trattenimento), il g iudice di pace ha affermato la sussistenza dei presupposti per la proroga del trattenimento semplicemente sbarrandola contestuale dicitura “non sussistono”; 3.1. –il motivo è fondato e va accolto; 4. – l ’art 14, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (e successive modificazioni) prevede che: « Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a centottanta giorni»; 4.1. – l’art . 6 del d.l gs. n. 142 del 2015 sancisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento, in attuazione della direttiva UE n. 33/2013, il cui art. 8, paragrafo 2, prevede che il trattenimento possa essere disposto soltanto ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, mentre il successivo articolo 9, paragrafi 2 e 4, nel prevedere che la decisione di trattenimento sia soggetta al rispetto di importanti garanzie procedurali e giurisdizionali, dispone che tale decisione debba precisare per iscritto le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa; 5. – i l giudice di pace ha in vece utilizzato un semplice prestampato (“sussistono/non sussistono i presuppostidi cui all’art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e succ.modifiche”), senza alcun richiamo per relationem alla richiesta del Questore , né riferimento alle circostanze del caso concreto nè ri lievo su lle deduzioni e memorie difensive autorizzate, perciò adottando una motivazione del tutto apparente e tautologica , in violazione dei principi fondamentali in tema di motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale ( ex multis , da ultimo, Cass.504/2023, 4858/2023, 5215/2023, 5231/2023); 5.1. – invero, i l trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente, contestualmente all'espulsione , ̀ una misura di privazione della libert̀ personale che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione cronologica rigidamente predeterminata ; pertanto, stanti il rango costituzionale e la natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di potere discrezionale, e il controllo giurisdizionalesi deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta e della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass.18748/2015, 5650/2017, 23450/2019,18227/2022); 5.3. –l’inammissibilit̀ di proroghe non rigidamente ancorate a determinati limiti temporali e condizioni legislativamente imposti, comporta che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass.6064/2019) ; 6. – risulta allora evidente che il provvedimento impugnato è nullo per difetto assoluto di motivazione e va cassato senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, ultimo comma, secondo periodo, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, essendo ormai decorso il termine entro cui la proroga avrebbe potuto essere validamente disposta(Cass. 12865/2023) ; 7. – essendo il ricorrente ammess o al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui ̀ parte soccombente un’ a mministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ed in particolare, nel caso di giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. cit. , al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’ a mministrazione statale (Cass. Sez. U, 24413/2021; da ultimo, Cass. 12865/2023); 7.1. – le spese processuali, anche de l giudizio di legittimità, andranno quindi liquidate dal Giudice di pace di Caltanisetta. P.Q.M. Accoglie il ricorsoe cassa senza ri