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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12865/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.149/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] indirizzo PEC :[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore -resistente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore , legale rappresentante -resistente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1442/2021depositata il 19/11/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Caltanissetta ha richiesto al giudice di p ace di Caltanissetta, la proroga del decreto di trattenimento disposto dal Questore di Agrigento, in esecuzione del provvedimento di respingimento emesso dallo stesso Questore.

Ilgiudice ha provveduto prorogando trattenimento presso il C.I.E di Caltanissetta di ulteriori 30 giorni, ritenuti non condivisibili i motivi dedotti nelle memorie difensive, e ritenuti i presupposti di cui all’art.14 D.Lvo luglio 1998 n.286 e succ. modifiche.

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato affidandosi a due motivi.

L a Questura e il M inistero dell'Interno, non costituiti tempestivamente hanno presentato istanza tramite l'Avvocatura generale dello Stato al solo fine di partecipare alla discussione.

L a causa è stata trattata al l'udienza camerale non partecipata del 1 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e artt. 13 e 111 Cost., in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.Il ricorrente deduce che il g iudice di p ace ha prorogato il trattenimento, non preoccupandosi di accertare in concreto la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione".

Osserva che ’art. 14, comma 5, TUI dispone che una seconda proroga del trattenimento è possibile solo ove siano emersi concreti elementi che facciano ritenere possibile l'identificazione dello straniero, elementi che giustificano la proroga in attesa di tale identificazione, con la conseguenza che il Giudice di pace deve verificare se effettivamente il Questore indica elementi, e se questi siano concreti, dai quali indurre una possibile identificazione dello straniero.

S i tratta di presupposti diversi e più stringenti rispetto a quelli sottostanti alla prima proroga, non essendo sufficiente, come per la prima, la sussistenza di gravi difficoltà per l’accertamento dell’identità del trattenuto o per l’acquisizione di documenti per il viaggio, ma essendo necessario, per converso, che siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza.

Non si tratta infatti di una seconda proroga ma d i una prima proroga del trattenimento convalidato in data 22 ottobre 2021 come si evince dal provvedimento di richiesta di proroga allegato dalla parte e dalla stessa,sia pur sintetica esposizione, dei fatti . 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lame nta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 13 Cost. e dell'art. 111 Costituzione, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.

La parte rileva che tramite l'uso d i un prestampato è stato prorogato il trattenimento anziché il termine di trattenimento in sé; in ogni caso la motivazione è nulla perché il giudice di pace si è limitato a sbarrare la dicitura “non sussistono” e ad affermare che sussistono i presupposti per la proroga del trattenimento. 4.-Il motivo è fondato.

Il giudice di pace ha utilizzato un prestampato (sussistono/non sussistono i presupposti, ritenute non condivisibili le difese) con motivazione apparente e apodittica, senza neppure fare richiamo per relationemalla richiesta del Questore e così facendo ha violato i principi fondamentali in tema di motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale.

Il trattenimento dello straniero, infatti, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Cass.civ. sez.

I, 28/02/2019, n.6064 ) Il provvedimento è pertanto nullo per difetto assoluto di motivazione e deve essere cassato senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che il trattenimento non è stato (validamente) prorogato nei termini e non puòpiù esserlo a termini scaduti.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace diCaltanisetta.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso , dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.149/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] indirizzo PEC :[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore -resistente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore , legale rappresentante -resistente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1442/2021depositata il 19/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Caltanissetta ha richiesto al giudice di p ace di Caltanissetta, la proroga del decreto di trattenimento disposto dal Questore di Agrigento, in esecuzione del provvedimento di respingimento emesso dallo stesso Questore. Ilgiudice ha provveduto prorogando trattenimento presso il C.I.E di Caltanissetta di ulteriori 30 giorni, ritenuti non condivisibili i motivi dedotti nelle memorie difensive, e ritenuti i presupposti di cui all’art.14 D.Lvo luglio 1998 n.286 e succ. modifiche. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato affidandosi a due motivi. L a Questura e il M inistero dell'Interno, non costituiti tempestivamente hanno presentato istanza tramite l'Avvocatura generale dello Stato al solo fine di partecipare alla discussione. L a causa è stata trattata al l'udienza camerale non partecipata del 1 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e artt. 13 e 111 Cost., in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.Il ricorrente deduce che il g iudice di p ace ha prorogato il trattenimento, non preoccupandosi di accertare in concreto la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione". Osserva che ’art. 14, comma 5, TUI dispone che una seconda proroga del trattenimento è possibile solo ove siano emersi concreti elementi che facciano ritenere possibile l'identificazione dello straniero, elementi che giustificano la proroga in attesa di tale identificazione, con la conseguenza che il Giudice di pace deve verificare se effettivamente il Questore indica elementi, e se questi siano concreti, dai quali indurre una possibile identificazione dello straniero. S i tratta di presupposti diversi e più stringenti rispetto a quelli sottostanti alla prima proroga, non essendo sufficiente, come per la prima, la sussistenza di gravi difficoltà per l’accertamento dell’identità del trattenuto o per l’acquisizione di documenti per il viaggio, ma essendo necessario, per converso, che siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. 2. Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza. Non si tratta infatti di una seconda proroga ma d i una prima proroga del trattenimento convalidato in data 22 ottobre 2021 come si evince dal provvedimento di richiesta di proroga allegato dalla parte e dalla stessa,sia pur sintetica esposizione, dei fatti . 3.- Con il secondo motivo del ricorso si lame nta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 13 Cost. e dell'art. 111 Costituzione, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. La parte rileva che tramite l'uso d i un prestampato è stato prorogato il trattenimento anziché il termine di trattenimento in sé; in ogni caso la motivazione è nulla perché il giudice di pace si è limitato a sbarrare la dicitura “non sussistono” e ad affermare che sussistono i presupposti per la proroga del trattenimento. 4.-Il motivo è fondato. Il giudice di pace ha utilizzato un prestampato (sussistono/non sussistono i presupposti, ritenute non condivisibili le difese) con motivazione apparente e apodittica, senza neppure fare richiamo per relationemalla richiesta del Questore e così facendo ha violato i principi fondamentali in tema di motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale. Il trattenimento dello straniero, infatti, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Cass.civ. sez. I, 28/02/2019, n.6064 ) Il provvedimento è pertanto nullo per difetto assoluto di motivazione e deve essere cassato senza rinvio, in applicazione dell’art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che il trattenimento non è stato (validamente) prorogato nei termini e non puòpiù esserlo a termini scaduti. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace diCaltanisetta. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso , dichiar