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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15143/2026

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le delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimato –Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 12603/2018Numero sezionale 4139/2026Numero di raccolta generale 15143/2026Data pubblicazione 20/05/2026TRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA]- intimato -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia, n. 1041/03/2017, depositata il 23/03/2017, nonnotificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito della notificazione degli avvisi di accertamento nn.RJN01T100001/2007, RJN01T100127/2007 e RJN01T100128/2007,emessi dall’Agenzia delle Entrate sulla base di un processo verbale diconstatazione redatto dalla Guardia di finanza, relativi rispettivamentealle annualità d’imposta 2000, 2001 e 2002, [OSCURATO:PERSONA] distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Palermo.I ricorsi venivano accolti e gli atti impositivi annullati con separatesentenze della Commissione tributaria provinciale.Avverso tali decisioni l’Agenzia delle Entrate proponeva appello,deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme in materia diaccertamento e di onere della prova e censurando la valutazione delmateriale istruttorio operata dal giudice di primo grado.

I giudizi diappello venivano successivamente riuniti.Nel corso del giudizio la Commissione tributaria regionale oneraval’Ufficio del deposito della sentenza penale di applicazione della pena exart. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti delcontribuente; tuttavia, agli atti non risultava acquisita alcuna sentenzadi patteggiamento.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 12603/2018Numero sezionale 4139/2026Numero di raccolta generale 15143/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Commissione tributaria regionale riteneva che, in mancanzadella predetta sentenza penale, dagli atti del processo, ed in particolaredal processo verbale di constatazione e dall’informativa di poliziagiudiziaria prodotta, non emergesse in modo adeguato la quantificazionedei pretesi proventi illeciti imputabili al contribuente.

Riteneva pertantoche gli avvisi di accertamento fossero affetti da difetto di motivazione.Conseguentemente respingeva gli appelli dell’Agenzia delleEntrate, confermava le sentenze di primo grado e condannaval’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di appello infavore del contribuente.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a due motivi di censura.Il contribuente non ha svolto attività difensiva di fronte a questaCorte.Ragioni della decisioneCon ordinanza n. 443/2025, questa Corte all’esito dell’adunanzacamerale del 4 dicembre 2024 onerava parte ricorrente di provvederealla rinotifica del ricorso per cassazione alla parte contribuentepersonalmente, incombente al quale risulta essersi provveduto come dadocumentazione prodotta – l’avviso di ricevimento - datata 10 marzo2025 attestante la regolare consegna dell’atto.Possono quindi esaminarsi i motivi di ricorso.Va esaminato per primo, in quanto logicamente e giuridicamentepreliminare, il secondo motivo di impugnazione con il quale la ricorrentedenuncia la violazione degli artt. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, 132,comma 2, n. 4, e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per totale difetto o motivazione meramente apparente.

Ritienel’Amministrazione finanziaria che la sentenza impugnata si risolva inaffermazioni apodittiche, non idonee a rendere percepibile l’iter logico-Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 12603/2018Numero sezionale 4139/2026Numero di raccolta generale 15143/2026Data pubblicazione 20/05/2026giuridico seguito dal giudice di appello né la ratio decidendi posta afondamento del rigetto dell’impugnazione dell’Ufficio.

Osserva poi che laCommissione tributaria regionale si limita a negare l’esistenza dellaprova sulla quantificazione dei proventi illeciti senza confrontarsi con ilcontenuto del processo verbale di constatazione e dell’informativa dipolizia giudiziaria ritualmente prodotti, così omettendo l’esame dellecensure formulate in appello e violando il principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato.Il motivo è fondato.La pronuncia di appello ha dapprima, nella parte in fatto, rilevatoche «Con atto ritualmente depositato, [OSCURATO:PERSONA] impugnavadinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo l'avviso diaccertamento n.

RN01 T100128/2007, in virtù del quale, a seguito di unp.v.c. della Guardia di · Finanza, l'Agenzia delle Entrate recuperavarelativamente all'anno 2002 "imposte ed interessi al 22/02/07 percomplessivi € 6.831,12" e irrogava "sanzioni amministrative pecuniarieper complessivi € 3.542,40, il tutto per complessivi € 10.373,52"»;quindi, sorprendentemente, ha concluso che in forza della mancataproduzione in atti della sentenza di applicazione della pena ex art. 444c.p.p. – della quale il giudice del merito aveva onerato l’Ufficio – «nonsi evince in alcun modo la quantificazione di pretesi proventi illecitipercepiti dal contribuente».Si rammenta al proposito che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. disposta dall'art. 54 del d.L. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 12603/2018Numero sezionale 4139/2026Numero di raccolta generale 15143/2026Data pubblicazione 20/05/2026processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014 cui hanno fatto seguitonumerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tra cui Cass. n.7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motivazione).Nel caso di specie, la contraddizione tra le due affermazioni soprariportate è evidente e tale da non consentire di comprendere in forza diquali ragioni il giudice di appello abbia ritenuto non quantificati i proventiilleciti, che esso stesso quantifica salvo poi affermare il contrario.Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 444 c.p.p. edell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 edegli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 12 della legge n. 212 del2000, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.Sostiene che la Commissione tributaria regionale annulla gli avvisidi accertamento per difetto di motivazione ritenendo decisiva, ai finidella determinazione dei proventi illeciti, la mancata acquisizione dellasentenza penale di patteggiamento, pur avendo escluso ogni autonomavalenza probatoria al processo verbale di constatazione redatto dallaGuardia di finanza.

Rileva che il giudice di merito disattende le regole intema di onere della prova, ponendo a carico dell’Amministrazionel’acquisizione di un elemento probatorio il cui contenuto è richiamatodalla parte contribuente a proprio favore, ed omette di riconoscere ilvalore della sentenza di patteggiamento quale fatto pacifico rilevante nelgiudizio tributario.

Osserva, inoltre, che la CTR non considera che dalprocesso verbale di constatazione emergono in modo analitico epuntuale la ricostruzione dell’attività illecita, la quantificazione deiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 12603/2018Numero sezionale 4139/2026Numero di raccolta generale 15143/2026Data pubblicazione 20/05/2026carburanti sottratti e la determinazione dei proventi imponibili perciascuna annualità d’imposta, sicché la decisione impugnata si pone incontrasto con i principi in materia di utilizzabilità e valutazione delleprove nel processo tributario.Il motivo, alla luce della decisione in ordine al secondo motivo,risulta assorbito in quanto la pronuncia impugnata, viziata in puntomotivazione, resta completamente travolta da tale accoglimento.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primomotivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione allaquale demanda di provvedere anche quanto alle spese processuali delpresente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]- intimato –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimato –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 12603/2018Numero sezionale 4139/2026Numero di raccolta generale 15143/2026Data pubblicazione 20/05/2026TRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA]- intimato -per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia, n. 1041/03/2017, depositata il 23/03/2017, nonnotificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito della notificazione degli avvisi di accertamento nn.RJN01T100001/2007, RJN01T100127/2007 e RJN01T100128/2007,emessi dall’Agenzia delle Entrate sulla base di un processo verbale diconstatazione redatto dalla Guardia di finanza, relativi rispettivamentealle annualità d’imposta 2000, 2001 e 2002, [OSCURATO:PERSONA] distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Palermo.I ricorsi venivano accolti e gli atti impositivi annullati con separatesentenze della Commissione tributaria provinciale.Avverso tali decisioni l’Agenzia delle Entrate proponeva appello,deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme in materia diaccertamento e di onere della prova e censurando la valutazione delmateriale istruttorio operata dal giudice di primo grado. I giudizi diappello venivano successivamente riuniti.Nel corso del giudizio la Commissione tributaria regionale oneraval’Ufficio del deposito della sentenza penale di applicazione della pena exart. 444 c.p.p. pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti delcontribuente; tuttavia, agli atti non risultava acquisita alcuna sentenzadi patteggiamento.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 12603/2018Numero sezionale 4139/2026Numero di raccolta generale 15143/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Commissione tributaria regionale riteneva che, in mancanzadella predetta sentenza penale, dagli atti del processo, ed in particolaredal processo verbale di constatazione e dall’informativa di poliziagiudiziaria prodotta, non emergesse in modo adeguato la quantificazionedei pretesi proventi illeciti imputabili al contribuente. Riteneva pertantoche gli avvisi di accertamento fossero affetti da difetto di motivazione.Conseguentemente respingeva gli appelli dell’Agenzia delleEntrate, confermava le sentenze di primo grado e condannaval’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di appello infavore del contribuente.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con attoaffidato a due motivi di censura.Il contribuente non ha svolto attività difensiva di fronte a questaCorte.Ragioni della decisioneCon ordinanza n. 443/2025, questa Corte all’esito dell’adunanzacamerale del 4 dicembre 2024 onerava parte ricorrente di provvederealla rinotifica del ricorso per cassazione alla parte contribuentepersonalmente, incombente al quale risulta essersi provveduto come dadocumentazione prodotta – l’avviso di ricevimento - datata 10 marzo2025 attestante la regolare consegna dell’atto.Possono quindi esaminarsi i motivi di ricorso.Va esaminato per primo, in quanto logicamente e giuridicamentepreliminare, il secondo motivo di impugnazione con il quale la ricorrentedenuncia la violazione degli artt. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 132,comma 2, n. 4, e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per totale difetto o motivazione meramente apparente. Ritienel’Amministrazione finanziaria che la sentenza impugnata si risolva inaffermazioni apodittiche, non idonee a rendere percepibile l’iter logico-Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 12603/2018Numero sezionale 4139/2026Numero di raccolta generale 15143/2026Data pubblicazione 20/05/2026giuridico seguito dal giudice di appello né la ratio decidendi posta afondamento del rigetto dell’impugnazione dell’Ufficio. Osserva poi che laCommissione tributaria regionale si limita a negare l’esistenza dellaprova sulla quantificazione dei proventi illeciti senza confrontarsi con ilcontenuto del processo verbale di constatazione e dell’informativa dipolizia giudiziaria ritualmente prodotti, così omettendo l’esame dellecensure formulate in appello e violando il principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato.Il motivo è fondato.La pronuncia di appello ha dapprima, nella parte in fatto, rilevatoche «Con atto ritualmente depositato, [OSCURATO:PERSONA] impugnavadinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo l'avviso diaccertamento n. RN01 T100128/2007, in virtù del quale, a seguito di unp.v.c. della Guardia di · Finanza, l'Agenzia delle Entrate recuperavarelativamente all'anno 2002 "imposte ed interessi al 22/02/07 percomplessivi € 6.831,12" e irrogava "sanzioni amministrative pecuniarieper complessivi € 3.542,40, il tutto per complessivi € 10.373,52"»;quindi, sorprendentemente, ha concluso che in forza della mancataproduzione in atti della sentenza di applicazione della pena ex art. 444c.p.p. – della quale il giudice del merito aveva onerato l’Ufficio – «nonsi evince in alcun modo la quantificazione di pretesi proventi illecitipercepiti dal contribuente».Si rammenta al proposito che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. disposta dall'art. 54 del d.L. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 12603/2018Numero sezionale 4139/2026Numero di raccolta generale 15143/2026Data pubblicazione 20/05/2026processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 cui hanno fatto seguitonumerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tra cui Cass. n.7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motivazione).Nel caso di specie, la contraddizione tra le due affermazioni soprariportate è evidente e tale da non consentire di comprendere in forza diquali ragioni il giudice di appello abbia ritenuto non quantificati i proventiilleciti, che esso stesso quantifica salvo poi affermare il contrario.Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 444 c.p.p. edell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 edegli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 12 della legge n. 212 del2000, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.Sostiene che la Commissione tributaria regionale annulla gli avvisidi accertamento per difetto di motivazione ritenendo decisiva, ai finidella determinazione dei proventi illeciti, la mancata acquisizione dellasentenza penale di patteggiamento, pur avendo escluso ogni autonomavalenza probatoria al processo verbale di constatazione redatto dallaGuardia di finanza. Rileva che il giudice di merito disattende le regole intema di onere della prova, ponendo a carico dell’Amministrazionel’acquisizione di un elemento probatorio il cui contenuto è richiamatodalla parte contribuente a proprio favore, ed omette di riconoscere ilvalore della sentenza di patteggiamento quale fatto pacifico rilevante nelgiudizio tributario. Osserva, inoltre, che la CTR non considera che dalprocesso verbale di constatazione emergono in modo analitico epuntuale la ricostruzione dell’attività illecita, la quantificazione deiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 12603/2018Numero sezionale 4139/2026Numero di raccolta generale 15143/2026Data pubblicazione 20/05/2026carburanti sottratti e la determinazione dei proventi imponibili perciascuna annualità d’imposta, sicché la decisione impugnata si pone incontrasto con i principi in materia di utilizzabilità e valutazione delleprove nel processo tributario.Il motivo, alla luce della decisione in ordine al secondo motivo,risulta assorbito in quanto la pronuncia impugnata, viziata in puntomotivazione, resta completamente travolta da tale accoglimento. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primomotivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione allaquale demanda di provvedere anche quanto alle spese processuali delpresente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6