Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03832/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12458-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.c.a . r.l. , cf. 01663960 845 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., p.i. 00833920150, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di pagamento – Annullamento per vizio di notifica–Impugnazione AdE - Legittimazione RGN 12458/2016 Consigliere rel.

Federici della sentenza n. 5264 / 3 0 / 20 1 5 della Co mmissione t ributaria regionaledella Sicilia, depositata i l 2 1 dicembre 201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 settembre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Dalricorso si evince che alla F.C.C. [OSCURATO:PERSONA] s.c.a r.l. fu notificata la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, per la ripresa di Irpef, Irap ed Iva.

La società impugnò l’atto per vizi formali, anche di notifica, e per l’infondatezza dei pretesi crediti erariali. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento accolse le ragioni della contribuente con sentenza n. 180/2012.

L’appello dell’Agenzia delle entrate fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia con sentenza n. 5264/2015.

Secondo quanto riportato in ricorso il giudice regionale avrebbe annullato la cartella per vizi di notifica e dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per carenza di interesse.

Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società, illustrando ulteriormente le proprie ragioni con memoria.

Si è costituita anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in parziale adesione alle ragioni esplicitate dalla ricorrente con il primo motivo.

All’esito dell’adunanza camerale del 24 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 10, d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4, cpc Erroneamente la CTR avrebbe dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio per carenza di interesse, non risultando soccombente nel giudizio.

RGN 12458/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo l’AdE si duole della violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cpc, perché erroneamente avrebbe affermato che i motivi di ricorso dell’AdE erano stati assorbiti, laddove con la sua costituzione questa aveva solo formulato eccezioni e non domande.

In via pregiudiziale deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso perché non risulta depositata la sentenza impugnata, se non la prima pagina, di intestazione, e l’ultima, senza che sia comprensibile la motivazione.

Invero il deposito della sentenza presso la Corte con la sola prima ed ultima pagina non perfeziona l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

Va altresì osservato che anche recentemente questa Corte ha ribadito che il deposito della sentenza impugnata in forma incompleta, tale da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso (Cass. n. 28713/2024 e giurisprudenza ivi richiamata ), escludendo tale sanzione soltanto quando il senso della decisione è comunque comprensibile e non impedisce la piena intelligibilità dei motivi di ricorso (Cass. n. 9873/2025).

In questo casol’incomprensibilità è assoluta rispetto alle ragioni d’appellodell’Agenzia delle entrate, considerato che nell’ultima pagina tutto ciò che risulta chiaro è che il giudice regionale ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale - evidentemente proposto dall’agente riscossore-per tardività.

Il contenuto della sentenza non è desumibile neppure dagli atti difensividelle parti, non risultando neppure univoca l’interpretazione delle motivazioni della sentenza.

In particolare, mentre dall’articolazione dei motivi erariali sembra doversi desumere che le censure siano indirizzate nei confronti della decisione per aver ritenuto l’amministrazione finanziaria priva di interesse alla impugnazione della decisionesu questioni di merito neppure trattate (a seguito del RGN 12458/2016 Consigliere rel.

Federici riconoscimento del difetto di notifica della cartella di pagamento), non solo il contenuto del controricorso, ma lo stesso atto del concessionario, chiamato in giudizio dall’amministrazione finanziaria, sostengono che la seconda censura erariale sia frutto di un travisamento, da parte della ricorrente,delle argomentazioni utilizzate dal giudice regionale.

Ne discende che la lettura della sentenza nella sua interezza è indispensabile per comprendere il contenuto della motivazione del giudice d’appello e, alla luce di esso, per vagliare il ricorso.

All’esito del giudizio segue la liquidazione delle spese in favore della società, nella misura liquidata in dispositivo.

Le spese nei confronti dell’agente della riscossione vanno invece compensate, tenuto conto della parziale adesione della [OSCURATO:PERSONA] alle difese erariali.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso improcedibile; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali di legittimità a favore della società controricorrente, che si liquidano in € 7.600,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella percentuale del 15% ed accessori.Spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12458-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.c.a . r.l. , cf. 01663960 845 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., p.i. 00833920150, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di pagamento – Annullamento per vizio di notifica–Impugnazione AdE - Legittimazione RGN 12458/2016 Consigliere rel. Federici della sentenza n. 5264 / 3 0 / 20 1 5 della Co mmissione t ributaria regionaledella Sicilia, depositata i l 2 1 dicembre 201 5 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 settembre2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] Dalricorso si evince che alla F.C.C. [OSCURATO:PERSONA] s.c.a r.l. fu notificata la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, per la ripresa di Irpef, Irap ed Iva. La società impugnò l’atto per vizi formali, anche di notifica, e per l’infondatezza dei pretesi crediti erariali. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento accolse le ragioni della contribuente con sentenza n. 180/2012. L’appello dell’Agenzia delle entrate fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia con sentenza n. 5264/2015. Secondo quanto riportato in ricorso il giudice regionale avrebbe annullato la cartella per vizi di notifica e dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per carenza di interesse. Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società, illustrando ulteriormente le proprie ragioni con memoria. Si è costituita anche [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in parziale adesione alle ragioni esplicitate dalla ricorrente con il primo motivo. All’esito dell’adunanza camerale del 24 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 10, d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4, cpc Erroneamente la CTR avrebbe dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio per carenza di interesse, non risultando soccombente nel giudizio. RGN 12458/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo l’AdE si duole della violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cpc, perché erroneamente avrebbe affermato che i motivi di ricorso dell’AdE erano stati assorbiti, laddove con la sua costituzione questa aveva solo formulato eccezioni e non domande. In via pregiudiziale deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso perché non risulta depositata la sentenza impugnata, se non la prima pagina, di intestazione, e l’ultima, senza che sia comprensibile la motivazione. Invero il deposito della sentenza presso la Corte con la sola prima ed ultima pagina non perfeziona l’adempimento dell’obbligo prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Va altresì osservato che anche recentemente questa Corte ha ribadito che il deposito della sentenza impugnata in forma incompleta, tale da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso (Cass. n. 28713/2024 e giurisprudenza ivi richiamata ), escludendo tale sanzione soltanto quando il senso della decisione è comunque comprensibile e non impedisce la piena intelligibilità dei motivi di ricorso (Cass. n. 9873/2025). In questo casol’incomprensibilità è assoluta rispetto alle ragioni d’appellodell’Agenzia delle entrate, considerato che nell’ultima pagina tutto ciò che risulta chiaro è che il giudice regionale ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale - evidentemente proposto dall’agente riscossore-per tardività. Il contenuto della sentenza non è desumibile neppure dagli atti difensividelle parti, non risultando neppure univoca l’interpretazione delle motivazioni della sentenza. In particolare, mentre dall’articolazione dei motivi erariali sembra doversi desumere che le censure siano indirizzate nei confronti della decisione per aver ritenuto l’amministrazione finanziaria priva di interesse alla impugnazione della decisionesu questioni di merito neppure trattate (a seguito del RGN 12458/2016 Consigliere rel. Federici riconoscimento del difetto di notifica della cartella di pagamento), non solo il contenuto del controricorso, ma lo stesso atto del concessionario, chiamato in giudizio dall’amministrazione finanziaria, sostengono che la seconda censura erariale sia frutto di un travisamento, da parte della ricorrente,delle argomentazioni utilizzate dal giudice regionale. Ne discende che la lettura della sentenza nella sua interezza è indispensabile per comprendere il contenuto della motivazione del giudice d’appello e, alla luce di esso, per vagliare il ricorso. All’esito del giudizio segue la liquidazione delle spese in favore della società, nella misura liquidata in dispositivo. Le spese nei confronti dell’agente della riscossione vanno invece compensate, tenuto conto della parziale adesione della [OSCURATO:PERSONA] alle difese erariali. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso improcedibile; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali di legittimità a favore della società controricorrente, che si liquidano in € 7.600,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella percentuale del 15% ed accessori.Spe
Sentenza Cassazione n. 03832/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris