CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28713/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 15341 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore , sig. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat a e difesa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procur a in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione della sentenza n. 528/2022 della CORTE d ’ APPELLO di TRIESTE,depositata il 30 dicembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani . Rilevato che: 1.per quanto è dato comprendere dalla non chiara esposizione dei fatti della causa compiuta nel ricorso e dalla copia incompleta della sentenzaimpugnata depositata dalla società ricorrente ( la quale risulta priva di ben venti delle quarantunopagine che la compongono,essendo mancante di tuttele pagine pari, dalla pag.2 alla pag.40 ), a seguito di un negozio misto di vendita e permuta, la società [OSCURATO:PERSONA] b erti s.a.s. cedette il fabbricato di cui era proprietaria alla società Casambien t e [OSCURATO:SOCIETA]verso un corrispettivo di 150.000 Euro e il trasferimento di una parte del più grande complesso immobiliare che l’acquirente avrebbe realizzato all’esito della demolizione, ristrutturazione e ampliamento di quello preesistente; 2.eseguita la ristrutturazione , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FabioMedeot, proprietari del fabbricato adiacente a quello oggetto di demolizione e ampliamento, sul presupposto che i lavori avevano cagionato lesioni e cedimenti alla loro proprietà , convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Gorizia, sia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che [OSCURATO:SOCIETA]., oltre ad altrisoggetti, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno in forma specifica (mediante l’esecuzione di opere di ripristino dello status quo ante)o, insubordine, per equivalente; la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., esclusa dal Tribunale , è stata invece reputata sussistente dal la Corte d’ appello di Tri e ste che , consentenza 30 dicembre 2022, n. 528, ha ritenuto integrata a carico della società alberghiera la speciale ipotesi di responsabilità di cui all’art. 2050 cod.civ.;3. avverso questa sentenzapropo ne ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. sulla basedi due motivi; non svolgono difese gli intimati; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; ilProcuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte ; la ricorrente ha depositato brevememoria. Considerato che: 1.non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi di ricorso, il quale andrebbe dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 n. 3cod. proc. civ.; l’esposizione de i fatti della causa essenziali all’ illustrazione delle doglianze, oltre a non essere chiara, è gravemente lacunosa e non consente alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti(v., da ultimo, Cass. 12/01/2024, n. 1352); si consideri, al riguardo, che nel ricorso non solo non si dice nulla circa l’esito delle domande risarcitorie proposte con tro Ca sa mbiente [OSCURATO:SOCIETA]e gli altri convenuti ( che non sono neppure identificati ) , ma, inoltre, neppure si dà atto dell’esito della domanda proposta nei confronti della stessa ricorrente, dicendosi soltanto che la Corte d’appello, al contrario del Tribunale , ne avrebbe accertato la responsabilità ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., senza però indicare l’oggettodella condanna (se sia stata accolta la domanda principale di risarcimentoin forma specifica o quella subordinata per equivalente) e senza nulla dire sulla natura e l’entità delle conseguenze dannose reputaterisarcibili e, eventualmente , sull’entità della somma liquidata a titolodi risarcimento; 2. prima ancora che inammissibile, però, il ricorso è addirittura improcedibile, per violazione del disposto di cui all’art. 369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ.; questa Corte ha infatti affermato– e più volte ribadito , anche nel suo massimo consesso – che il deposito della sentenza impugnata in forma incompleta , tale da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso (Cass.16/05/2001, n. 6749; Cass., Sez. Un., 20/06/2006, n. 14110; Cass. 19/01/2007, n. 1240; Cass.21/01/2015, n. 1012; Cass. 12/12/2016, n. 25407); nel caso in esame, come si è già anticipato, la copiadella sentenza impugnata,depositata insieme con il ricorso, risulta priva di ben venti delle quarantuno pagine che la compongono ; inoltre, poiché l’incompletezza non riguarda la prima o la seconda metà dell’atto (circostanza che avrebbe forse potuto consentirne la lettura e l’intellegibilità almeno parziale), ma riguarda tutte le pagine pari, l’atto risulta incomprensibile nella sua totalità; in definitiva,il ricorso va dichiarato improcedibile; 3.non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante l’indefensiodegli intimati; 4. a norma dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] la Corte dichiara improcedibile il ricorso; a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in