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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 12818/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

S.R.L., in persona del legale1952rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 305/2023 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 332/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigettodel ricorso;Numero registro generale 2519/2024Numero sezionale 1952/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega aNuvmveoroc dai rtaocc olta generale 12818/2026Data pubblicazione 05/05/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello diL’Aquila, confermando la pronuncia di primo grado, haparzialmente accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha accertatolo svolgimento – dal 2014 al 2019 - di mansioni di livellosuperiore a quello attribuito dal datore di lavoro (livello C3 dicui al CCNL settore Carta-Industria), rigettando le ulterioridomande.2.

Avverso l'anzidetta sentenza, il lavoratore ha propostoricorso per cassazione fondato su sei motivi e la società haresistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositatomemoria.3.

La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare deve darsi atto che il ricorrente haprodotto una copia autentica della sentenza in formailleggibile, in quanto risultano evidenti salti logici (tra unapagina e l’altra) nell’esposizione dei fatti e della motivazionetali da fare chiaramente intuire l’incompletezza delprovvedimento.

La omissione di numerose pagine dellasentenza impugnata impedisce una ricostruzione del percorsologico-giuridico seguito dal giudice di appello nonché lacomprensione dei motivi del ricorso (i quali trascrivono soloalcune parti della sentenza impugnata, funzionaliall’esposizione delle censure).2.

La sentenza impugnata non risulta, per altra via, nelladisponibilità del giudice, non avendo provveduto a depositarlanemmeno il controricorrente (cfr., da ultimo, con riguardo alleformalità necessarie per evitare la dichiarazione diNumero registro generale 2519/2024improcedibilità del ricorso, Cass.

SS.UU. n. 21349 del 202N2u,m ero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 12818/2026con ampi richiami di giurisprudenza; in ordine alla produzioneData pubblicazione 05/05/2026della sentenza impugnata completa di tutti gli elementiidentificativi cfr. Cass. nn. 5771 e 24885 del 2023).3.

Questa Corte ha affermato che in tema di ricorso percassazione, il deposito ad opera del ricorrente della copiaautentica della sentenza impugnata in forma incompleta, talecioè da non consentire la conoscenza della motivazione postaa base della decisione, viola il disposto dell'art. 369, comma 2,n. 2), c.p.c. e determina l'improcedibilità del ricorso (Cass. n.1240/2007; Cass. n. 1012/2015; Cass. n. 25407/2016; Cass.n. 28713/2024).4.

In conclusione, il ricorso è improcedibile e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.5.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso dellespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 2519/2024Numero sezionale 1952/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del commNumae r1o d-ib raicsc olta generale 12818/2026Data pubblicazione 05/05/2026dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.R.L., in persona del legale1952rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 305/2023 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 332/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigettodel ricorso;Numero registro generale 2519/2024Numero sezionale 1952/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega aNuvmveoroc dai rtaocc olta generale 12818/2026Data pubblicazione 05/05/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello diL’Aquila, confermando la pronuncia di primo grado, haparzialmente accolto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha accertatolo svolgimento – dal 2014 al 2019 - di mansioni di livellosuperiore a quello attribuito dal datore di lavoro (livello C3 dicui al CCNL settore Carta-Industria), rigettando le ulterioridomande.2. Avverso l'anzidetta sentenza, il lavoratore ha propostoricorso per cassazione fondato su sei motivi e la società haresistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositatomemoria.3. La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve darsi atto che il ricorrente haprodotto una copia autentica della sentenza in formailleggibile, in quanto risultano evidenti salti logici (tra unapagina e l’altra) nell’esposizione dei fatti e della motivazionetali da fare chiaramente intuire l’incompletezza delprovvedimento. La omissione di numerose pagine dellasentenza impugnata impedisce una ricostruzione del percorsologico-giuridico seguito dal giudice di appello nonché lacomprensione dei motivi del ricorso (i quali trascrivono soloalcune parti della sentenza impugnata, funzionaliall’esposizione delle censure).2. La sentenza impugnata non risulta, per altra via, nelladisponibilità del giudice, non avendo provveduto a depositarlanemmeno il controricorrente (cfr., da ultimo, con riguardo alleformalità necessarie per evitare la dichiarazione diNumero registro generale 2519/2024improcedibilità del ricorso, Cass. SS.UU. n. 21349 del 202N2u,m ero sezionale 1952/2026Numero di raccolta generale 12818/2026con ampi richiami di giurisprudenza; in ordine alla produzioneData pubblicazione 05/05/2026della sentenza impugnata completa di tutti gli elementiidentificativi cfr. Cass. nn. 5771 e 24885 del 2023).3. Questa Corte ha affermato che in tema di ricorso percassazione, il deposito ad opera del ricorrente della copiaautentica della sentenza impugnata in forma incompleta, talecioè da non consentire la conoscenza della motivazione postaa base della decisione, viola il disposto dell'art. 369, comma 2,n. 2), c.p.c. e determina l'improcedibilità del ricorso (Cass. n.1240/2007; Cass. n. 1012/2015; Cass. n. 25407/2016; Cass.n. 28713/2024).4. In conclusione, il ricorso è improcedibile e le spese di liteseguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensiprofessionali, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso dellespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 2519/2024Numero sezionale 1952/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del commNumae r1o d-ib raicsc olta generale 12818/2026Data pubblicazione 05/05/2026dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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