CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11420/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7741/2019 , depositata i l 15 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Dopo aver presentato in data 27 ottobre 2016 istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218/1997 (chiuso con esito negativo), la [OSCURATO:SOCIETA]. ha adito la Commissione tributaria provinciale di Napoli per impugnare l’avviso di accertamento in virtù del quale l’Agenzia delle entrate aveva accertato, ai sensi degli artt. 39 e ss. d.P.R n. 600/1973 e 54 d.P.R n. 633/1972, relativamente all’anno di imposta 2011, maggior reddito d’impresa e maggior valore della produzione e aveva disconosciuto la detraibilità dell’IVA, recuperando a tassazione maggiori imposte (IRES per euro 4.576,00, IVA per euro 3.328,00, IRAP per euro 827,00) e irrogando le relative sanzioni, essendo emerso, sulla base delle risultanze del p rocesso verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di verifica fiscale, l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da tale AntonioMattia. Instaurato il contraddittorio, l’Agenzia delle entrate ha dedotto l’infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n. 1202/23/2018, depositata l’8febbraio 2018, ha rigettato il ricorso. 2. –Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto di appello. L’Agenzia delle entrate si è costituita per chiedere il rigetto dell’appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7741/2019, depositata i l 15 ottobre 2019 , ha accolto l'appello, annullando l'atto impositivo. 3. –L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente si è costituitacon controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt.109, comma 4, TUIR e artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. I giudici di secondo grado, in totale riforma della sentenza impugnatache aveva rigettato il ricorso di parte, si sono pronunciati a favore della contribuente, essendosi convinti che, attraverso il deposito delle fatture, dei contratti stipulati, delle prove di pagamento, fosse stata comprovata l’effettività dei rapporti commerciali e la reale attività ed operatività sul mercato della ditta di [OSCURATO:PERSONA] . Invero, la pronuncia sarebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sull’interpretazione delle norme applicabili al caso di specie, in base alla quale la prova della effettività delle prestazioni e, dunque, della legittimità e correttezza delle detrazioni di cui si è beneficiato, non può essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento o dall’avvenuto versamento dell’IVA. Il contribuente, in quanto gravato dal relativo onere probatorio, è tenuto a fornire idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza delle operazioni contestate o, quanto meno, deve dimostrare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti chegiustifichino le operazioni poste in essere. A tal fine vengono richiamate risultanze delle indaginidi polizia giudiziaria che evidenzierebbero la legittimità della pretesa impositiva. 1.1. –Il motivo è fondato. In via preliminare vadisattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, perchè quelle indicate dalla controricorrente a p. 7 (a) l'esistenza della ditta Mattia, operante sul mercato e iscritta regolarmente alla Camera di commercio;b) le certificazioni degli enti pubblici che attestano l'esecuzione delle operazioni contestate, proprio da parte del Mattia;c) la circostanza che nelle certificazioni sono individuate le generalità dei lavoratori che hanno lavorato presso le sedi degli Enti nonché il relativo periodo di imposta e tra queste vi è la persona del [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa le cui fatture sono state contestate come fittizie;d) la non disponibilità di sufficiente forza lavoro della società [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ottemperare ai contratti firmati con le pubbliche amministrazioni) non sono autonome ratio decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata ( Cass. n. 17182/2020) , ma mere argomentazioniconcorrenti nell'ambito di un unitario giudizio di fatto (Cass. n. 27246/2024). Deve altresì escludersi che la censura contenuta nel primo motivo miri a conseguire una inammissibile rivalutazione del fatto, attenendo i rilievi svolti all'esatta applicazione delle norme richiamate e al riparto dell'onere della prova, profili senza dubbio rientrantinel perimetro di applicazione de ll’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 9723/2024). Quanto al governo delle regole su cui si fonda la prova presuntiva, anche in riferimento alla distribuzione dell'onere della prova, compete alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729, c.c., alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass. n. 29802/2022; Cass. n. 10973/2017). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro tracciato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), anche se preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionein un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e a un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 9059/2018; Cass. n. 12002/2017). Ciò che rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l'ampio diritto del contribuente di fornire la prova contraria. Nel caso di specie, la pronuncia non ha affrontato nessuno degli elementi indiziari che hanno condotto l'Agenzia, alla luce del processo verbale di constatazioneredatto dalla Guardia di Finanza a seguito di verifica fiscale,a ritenere inesistenti le operazioni oggetto di contestazione (tra cui le indagini bancarie sui conti correnti del [OSCURATO:PERSONA] e di altre due ditte ricondotte dai militari al Mattia, quale gestore occulto della ditta INVERSAL di [OSCURATO:PERSONA] e della ditta INFOBYTE di [OSCURATO:PERSONA], individuato quale emittente le fatture in contestazione; il meccanismo di saldo delle fatture con importi successivamente prelevati in contanti ; la riconducibilità delle fatture fittizie al nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della stessa [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. ; i numerosi accreditamenti di danaro sui conti correnti bancari e postali personali dei fratelli Grassia, eseguiti a mezzo versamento di contanti per decine di migliaia di euro). [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, invero,attribuisce rilievo dirimente a elementi meramente formali , come fatture, contratti e generiche attestazioni rilasciate da “enti pubblici”, tenuto conto che la prova contraria sull'esistenza delle operazioni, gravante sul contribuente, non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. n. 10336/2025).Al contrario, si addossa all'Agenzia l'onere di dimostrare la r estituzione alla società contribuente delle somme oggetto di bonifico e poco dopo prelevate in contanti, elementi che invece avrebbero dovuto indurre a dubitare della effettivitàdelle operazioni. 2. –L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento delsecondo motivo con il quale si prospetta l’ omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussionetra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., richiamando il contenuto delle controdeduzioni formulate in sede di gravame. 3. – Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 654 c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Co n riferimento alle indagini svolte in sede penale per la falsità delle fatture, per cui il P.M. ha chiesto e ottenuto il proscioglimento degli imputati, ritenendo le prove non sufficienti a sostenere l’accusa, si evidenzia che p er il disposto dell’articolo 654 c.p.p., persino quando è intervenuto il giudicato penale, è esclusa ogni automatica conseguenza e deve il giudice tributario procedere a un’autonoma valutazione di quanto emerso in sede penale, secondo le regole proprie di distribuzione dell’onere della prova nel giudizio tributario. Quindi,il fatto che nel caso di specie gli elementi raccolti non siano stati ritenuti sufficienti dal P.M. per sostenere l’azione penale non significa che gli stessi elementi non possano assurgere al rango di idonee presunzioni legittimanti un avviso di accertamento nel giudizio tributario. 3.1. –Il motivo è infondato. In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p. (Cass. n. 16649/2020). Nel caso di specie, in assenza di un giudicato, l'affermazione stereotipata riportata in motivazione s ul rilievo del proscioglimento nel procedimento penale non aggiunge nulla di decisivo alle ragioni già espresse per escludere il carattere fittizio delle operazioni , c he dovranno comunque essere rivalutate insede di ri nvio. 4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione al primo motivo di ricorso e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo , rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giu