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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 17586/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.33074 /201 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec controricorrente avverso l’ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. del Tribunale di Vasto R.G. 21/2018 depositata il 6-9-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31-5- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cavallino [OSCURATO:PERSONA] 1.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose avanti al Tribunale di Vasto ricorso ex artt. 14 d.lgs. 2011 n. 150 e 702-bis cod. proc. civ. al fine di ottenere il pagamento dell’importo di Euro 41.138,00 per capitale, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per l’attività OGGETTO: compensi per prestazioni professionali dell’avvocato R.G.33074/2018 C.C.31-5-2023 professionale svolta a favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a giudizio avanti la Corte di Cassazione ea due giudizi avanti la Corte d’Appello di Roma sezione lavoro.

Si costituì il convenuto [OSCURATO:PERSONA] contestando gli importi richiesti e con ordinanza depositata il 6-9-2018 il Tribunale di Vasto ha condannato il resistente a pagarea favore del ricorrente, per tutte le attività, l’importo di Euro 2.632,00 oltre iva e cpa, compensando le spese dilite.

Con riguardo al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione conclusosi con ordinanza n. 14088 depositata il 22-6-2012, il Tribunale ha dichiarato che la liquidazione doveva essere eseguita facendo applicazione delle tariffe forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, in quanto l’attività professionale era stata svolta in epoca precedente all’entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012 n. 140.

Ritenuto il valore indeterminabile della causa, tenuto conto delle attività professionali per le quali era stataofferta prova documentale, esclusa la liquidazione dei diritti di collazione per stampa non essendone stata fornita prova, il Tribunale ha liquidato Euro 747,00 per diritti ed Euro 1.625,00 per onorari e perciò complessivamente Euro 2.668,00 comprensivo di Euro 296,00 per spese forfettarie ex art. 14 D.M. 127/2004, oltre iva e cpa.

Con riguardo al giudizio avanti la Corte d’Appello di Roma sezione Lavoro R.G. 4254/2013 -al quale era stato riunito il giudizio di R.G. 5501/2013-definito con sentenza n. 483/2016, il Tribunale ha ritenuto il valore della controversia compreso nello scaglione tra Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00, in quanto la causa riguardava solo questioni risarcitorie, essendo stata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. condannata al pagamento di tre mensilità di retribuzione oltre interessi e rivalutazione, e ha liquidato il compenso in Euro 3.191,00 (Euro 2.775,00 oltre spese generali al 15%), oltre iva e cpa come per legge.Con riguardo al giudizio avanti la Corte d’Appello di Roma sezione Lavoro R.G. 5501/2013, poi riunito a R.G. 4254/2013, il Tribunale ha liquidato, secondo i criteri già indicati, il compenso solo per la fase di studio e introduttiva in Euro 1.173,00 (Euro 1.020,00 oltre spese generali al 15%), oltre iva e cpa ex lege.

Per l’effetto il Tribunale ha determinato l’ammontare complessivo dei compensi in Euro 7.032,00, oltre iva e cpa e, detratto l’importo già corrisposto di Euro 4.400,00, ha condannato il convenuto a pagare la differenza.Ha compensato interamente le spese di lite, rilevando che la pretesa creditoria era stata accolta in misura nettamente inferiore a quanto richiesto e si era verificata reciproca soccombenza, in quanto il convenuto, pur dichiarandosi disponibile a pagare l’importo da lui indicato nella comparsa di risposta, non vi aveva provveduto. 2.Avverso l’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazioneex art. 111 Cost. affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato, dichiarando anche che l’ordinanza impugnata conteneva errore materiale nel conteggio degli acconti pagati, di cui egli si riservava di chiedere la correzione.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si premette che il ricorso è ammissibile, in quanto questa Corte ha già statuito che l’ordinanza, espressamente definita non impugnabile dall’art. 14 D.Lgs. 2011 n. 150, con la quale si conclude il procedimento ivi previsto, ha indubbiamente natura decisoria e perciò è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. sez. 2 17- 5- 2017 n. 12411, Rv. 644212-01).2.Con il primo motivo il ricorrente lamenta nell’ordinanza impugnata, in relazione alla liquidazione dei compensi del giudizio svoltosi avanti la Corte di Cassazione, “vizio di motivazione ex art. 111 Cost., comma 6” e violazione “dell’art. 2233 c.2 c.c. in relazione all’art.24 L. n. 794/1942 e agli artt. 4 comma 1, 5 comma 3 e 6 commi 2, 4, 5 e 6 D.M. n. 127/2004 e delle allegate tabelle A e B con riferimento all’art. 360 c.p.c. comma 1 n.3”, per avere il Tribunale di Vasto applicato lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile minimo da Euro 25.900,01 a Euro 51.700,00, liquidando i diritti nei minimi e gli onorari al di sotto dei minimi tariffari inderogabili.

Sostiene che l’ordina nza abbia violato il minimo costituzionale richiesto per la motivazione, laddove non ha chiarito perché, nell’individuazione dello scaglione tariffario, pur riconoscendo che la causa era di valore indeterminabile, non abbia tenuto conto delle puntuali allegazioni del ricorrente non contraddette, in ordine al numero e alla complessità delle questioni giuridiche trattate, relative all’applicazione delle norme succedutesi durante lo svolgimento del contratto di lavoro a tempo determinato, e alla rilevanza degli effetti e dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale. 2.1.E’ pacifico cheil difetto di motivazione costituisca violazione di legge denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. soltanto se si traducanella mancanza di motivazione, ovvero nella radicale inidoneità della stessa a esprimere la ratio decidendi, così da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale (in tal senso già Cass. sez.un. 12-6-1999 n. 319 Rv. 527330-01, Cass. sez. un.16- 5- 1992 n. 5888 Rv. 477253 - 01, per tutte); è altresì acquisito che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134 il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato circoscritto al “minimo costituzionale” e perciò è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, che si esaurisce nella mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass. sez. un. 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01).

Nell’ordinanza impugnata la motivazione in ordine all’individuazione dello scaglione di riferimento in quello da Euro 25.900,01 a Euro 51.700,00 non è mancante, in quanto si legge testualmente nell’ordinanza “ tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia, non rinvenendo alcuna particolare importanza dell’oggetto e delle questioni giuridiche trattate, rilevata l’assenza di alcuna rilevanza in relazione agli effetti dei risultati utili conseguiti”; in questo modo è stato espresso i l concetto che tutti i parametri individuavano un valore indeterminato modesto (concetto per di più esatto, cfr. Cass. sez. 2 29-3-2019 n. 8941 per l’affermazione del principio che il valore della causa di accertamento dell’esistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato è di valore indeterminato modesto).

La liquidazione dei diritti, secondo l’allegazione dello stesso ricorrente, è stata corrispondente ai minimi tariffari, e quindi incensurabilein sede di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la determinazione di diritti e onorari tra i minimi e i massimi tariffari (Cass. 22 - 7 - 2022 n. 22956 , Cass. sez. 2 22 - 6 - 2004n. 11583 Rv. 573803-01).

La liquidazione degli onorari, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, non è stata inferiore ai minimi tariffari, perché per lo scaglione da Euro 25.900,01 a Euro 51.700,00, secondo la tabella A paragrafo V allegata al D.M. 127/2004 per le cause avanti alla Corte di Cassazione, i minimi erano per lo studio della controversia Euro 360,00, per le consultazioni con il cliente Euro 185,00 e per redazione di ricorso e memorie Euro 360,00.

Quindi, la liquidazione eseguita dall’ordinanza impugnata degli onorari in Euro 1.625,00 è rispettosa dei minimi tariffari, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente che, per sostenere la violazione dei minimi tariffari, fa riferimento ai minimi dello scaglione superiore, da Euro 51.700,00 a Euro 103.000,00. 3.Con il secondo motivo di ricorso, in relazione alla liquidazione dei compensi per il giudizio di cassazione, il ricorrente lamenta “erronea e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c. e violazione degli art. 115 e 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360, c.1, rispettivamente nn. 3 e 4, per aver la Corte di merito, incorrendo nella violazione del principio di correlazione tra il chiesto pronunciato, ritenuta non provata l’attività di collazione atti con conseguente esclusione dal compenso del relativo dirittoprevisto dalla voce sub n. 80 – Tab.

B del D.M. 127/2004 ”.

Il ricorrente evidenzia che nella notula era stato indicato “80.2.diritti di collazione per stampa” rispettivamente per gli importi di Euro 378,00 (7 fogli x 2) e di Euro 486,00 (9 fogli x 2) e lamenta che il Tribunale abbia escluso tali diritti, ritenendo l’attività non provata, mentre sarebbe bastato sfogliare il fascicolo telematico per verificare la produzione degli atti; sostieneche le poste indicate nella notula, in mancanza di specifiche contestazioni, come nella fattispecie, non possano essere disconosciute dal giudice. 3.1.Il motivo è in fondato, dovendosi dare continuità al principio secondo il quale nel giudizio di cognizione avente a oggetto il pagamento di prestazioni professionali di un avvocato ogni contestazione, anche generica, in ordine all’espletamento e alla consistenza dell’attività chesi assuma svolta, è idonea e sufficiente a investire il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato (Cass. sez. 2 27-3-2023 n. 8571, Cass. sez. 2 11 gennaio 2016 n.230 Rv. 638536-01).

Del resto, la non contestazione non può ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque dedotto -come nella fattispecie- l’incongruità del compenso richiesto rispetto all’attività svolta (Cass. sez. 2 27-3-2023 n. 8571).

Quindi spetta all’avvocato, il quale assume di essere creditore per attività professionale svolta a favore del cliente, l’onere di dimostrare anche l’entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso e compete al giudice di merito di valutare se nel caso concreto la prova sia stata fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ..

La violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.lamentata dal ricorrente non può essere sostenuta pe r lamentare una valutazione asseritamente erronea del materiale probatorio, ma soltanto allegando che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei casi consentiti oabbia disatteso pro ve legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento o abbia recepito come facenti piena prova elementi probatori soggetti a valutazione (Cass.sez. 6-L 27-12-2016 n. 27 000 Rv. 642299 - 01, Cass. sez. 1 1-3-2022 n. 6774 Rv. 664106-02).

Analogamente, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. può essere prospettata soltanto al fine di sostenere che il giudice abbia attributo l’onere della prova a una parte diversa da quellache ne era gravata in applicazione di detta norma e non al fine di sostenereche erroneamente il giudice abbia ritenuto che la parte onerata abbia o meno assolto all’onere probatorio, perché in questo caso vi è un apprezzamento erroneo sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360co.1 8 n. 5 cod. proc. civ.(Cass. sez.

L 19 - 8 - 2020 n. 17313 Rv. 658541 - 01 , Cass. sez. 3 29-5-2018 n. 13395 Rv. 649038 - 01 ).

Nella fattispecie il motivodi impugnazione ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. non è stato neppure proposto, per cu i il ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; il ricorrente si è limitato a svolgere argomenti finalizzati a lamentare l’omesso esame di elementi istruttori (le risultanze del fascicolo telematico), che non si concretano nella corretta prospettazione del vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. quando i fatti (nella specie le attività svolte dal difensore) siano stati comunque presi in considerazione dalla sentenza impugnata. 4.Con il terzo motivo, con riferimento alla liquidazione dei compensi per la fase di rinvio, il ricorrente lamenta “violazione dell’art.10 c.p.c. e dell’art. 6 D.M. n. 55/2014, nonché e dell’art. 2233 c.c., comma 2, c.c. e artt. 392, 393 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere il Tribunale individuato lo scaglione tra Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00 sull’erroneo presupposto che il giudizio di rinvioavesse a oggetto soloil risarcimento del danno e non la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro.

Evidenzia altresì che il Tribunale in modo inammissibile ha liquidato al professionista una somma inferiore a quella che era stata liquidata dalla Corte d’Appello a carico della società soccombente, in Euro 3.350,00 oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa ex lege. 4.1.Ilmotivo è infondato, in quanto esattamente il Tribunale ha individuato il valore del giudizio di rinvio sulla base dell’oggetto del giudizio medesimo.

L’ordinanza della Cassazione n. 14088/2012 aveva rigettato tutti i motivi di ricorso relativi alla nullità del contratto a termineintercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e aveva disposto il rinvio esclusivamente al fine didecidere la domanda di risarcimento del danno, in quanto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva invocato l’applicazione dello ius superveniens di cui all’art. 32 co. 5 e 7 legge 183/2010.

Quindi, non sono corretti gli argomenti del ricorrente volti a sostenere che il valore del giudizio di rinvio fosse uguale a quello del giudizio di Cassazione, perché il giudizio di rinvio aveva oggetto limitato alla quantificazione del danno; per questo, esattamente il Tribunale ha determinato il valore del giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 10 cod. proc. civ. sulla base del valore della domanda accolta(criterio del decisum, cfr. Cass. sez. un. 11-9-2007 n. 19014 Rv. 598765-01), per l’importo pari a tre mensilità della retribuzione.

Non è neppure vero che l’importo liquidato dal Tribunale sia stato inferiore a quello che la Corte d’Appello ha posto a carico del soccombente: il Tribunale ha liquidato per compensi l’importo di Euro 2.775,00 per i giudizi dopo la riunione e l’importo di Euro 1.173,00 per l’attività svolta nel giudizio riunito prima della riunione e perciò importo complessivamente superiore a quello di Euro 3.350,00 indicato dal ricorrente comeposto dalla Corte d’Appello a carico della soccombente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nel giudizio di rinvio. 5.Con il quarto motivo il ricorrente impugna l’ordinanza per “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.3, per aver il Tribunale compensate integralmente le spese del giudizio, nonostante la palese e totale soccombenza del convenuto”. 5.1.Il motivo è infondato.

Ilsindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione delle spese di lite è diretto a evitare che siano addotte ragioni erronee o illogiche a fondamento della decisione di compensazione e consiste, come affermato nella sentenza n. 157/2014 della CorteCostituzionale, in una verifica ‘in negativo’, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (Cass. sez. 6-3 26-7-2021 n. 21400 Rv. 662213-01).

Nella fattispecie l’ordinanza impugnata ha espressamente giustificato la statuizione di compensazione delle spese di lite sulla reciproca soccombenzadeterminata dal fatto che la domanda era stata accolta per un importo assai inferiore a quello richiesto.

La statuizione si sottrae alle critiche del ricorrente perché la reciproca soccombenza,che consente la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 co. 2 cod. proc. civ.,è configurabile non solo nel caso in cui una pluralità di domande contrapposteabbiano esito analogo, ma anche nel caso in cui sia parzialmente accoltadomanda articolata in più capi (Cass. sez. un.31-10-2022 n. 32061 Rv. 666063-01); cosìè stato nella fattispecie , in quantoil professionista ha chiesto distinti compensi per distinte attivit à e ha ottenuto importi assai inferiori a quelli richiesti. 6.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.33074 /201 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec controricorrente avverso l’ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ. del Tribunale di Vasto R.G. 21/2018 depositata il 6-9-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31-5- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cavallino [OSCURATO:PERSONA] 1.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose avanti al Tribunale di Vasto ricorso ex artt. 14 d.lgs. 2011 n. 150 e 702-bis cod. proc. civ. al fine di ottenere il pagamento dell’importo di Euro 41.138,00 per capitale, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per l’attività OGGETTO: compensi per prestazioni professionali dell’avvocato R.G.33074/2018 C.C.31-5-2023 professionale svolta a favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a giudizio avanti la Corte di Cassazione ea due giudizi avanti la Corte d’Appello di Roma sezione lavoro. Si costituì il convenuto [OSCURATO:PERSONA] contestando gli importi richiesti e con ordinanza depositata il 6-9-2018 il Tribunale di Vasto ha condannato il resistente a pagarea favore del ricorrente, per tutte le attività, l’importo di Euro 2.632,00 oltre iva e cpa, compensando le spese dilite. Con riguardo al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione conclusosi con ordinanza n. 14088 depositata il 22-6-2012, il Tribunale ha dichiarato che la liquidazione doveva essere eseguita facendo applicazione delle tariffe forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, in quanto l’attività professionale era stata svolta in epoca precedente all’entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012 n. 140. Ritenuto il valore indeterminabile della causa, tenuto conto delle attività professionali per le quali era stataofferta prova documentale, esclusa la liquidazione dei diritti di collazione per stampa non essendone stata fornita prova, il Tribunale ha liquidato Euro 747,00 per diritti ed Euro 1.625,00 per onorari e perciò complessivamente Euro 2.668,00 comprensivo di Euro 296,00 per spese forfettarie ex art. 14 D.M. 127/2004, oltre iva e cpa. Con riguardo al giudizio avanti la Corte d’Appello di Roma sezione Lavoro R.G. 4254/2013 -al quale era stato riunito il giudizio di R.G. 5501/2013-definito con sentenza n. 483/2016, il Tribunale ha ritenuto il valore della controversia compreso nello scaglione tra Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00, in quanto la causa riguardava solo questioni risarcitorie, essendo stata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. condannata al pagamento di tre mensilità di retribuzione oltre interessi e rivalutazione, e ha liquidato il compenso in Euro 3.191,00 (Euro 2.775,00 oltre spese generali al 15%), oltre iva e cpa come per legge.Con riguardo al giudizio avanti la Corte d’Appello di Roma sezione Lavoro R.G. 5501/2013, poi riunito a R.G. 4254/2013, il Tribunale ha liquidato, secondo i criteri già indicati, il compenso solo per la fase di studio e introduttiva in Euro 1.173,00 (Euro 1.020,00 oltre spese generali al 15%), oltre iva e cpa ex lege. Per l’effetto il Tribunale ha determinato l’ammontare complessivo dei compensi in Euro 7.032,00, oltre iva e cpa e, detratto l’importo già corrisposto di Euro 4.400,00, ha condannato il convenuto a pagare la differenza.Ha compensato interamente le spese di lite, rilevando che la pretesa creditoria era stata accolta in misura nettamente inferiore a quanto richiesto e si era verificata reciproca soccombenza, in quanto il convenuto, pur dichiarandosi disponibile a pagare l’importo da lui indicato nella comparsa di risposta, non vi aveva provveduto. 2.Avverso l’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazioneex art. 111 Cost. affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato, dichiarando anche che l’ordinanza impugnata conteneva errore materiale nel conteggio degli acconti pagati, di cui egli si riservava di chiedere la correzione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si premette che il ricorso è ammissibile, in quanto questa Corte ha già statuito che l’ordinanza, espressamente definita non impugnabile dall’art. 14 D.Lgs. 2011 n. 150, con la quale si conclude il procedimento ivi previsto, ha indubbiamente natura decisoria e perciò è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. sez. 2 17- 5- 2017 n. 12411, Rv. 644212-01).2.Con il primo motivo il ricorrente lamenta nell’ordinanza impugnata, in relazione alla liquidazione dei compensi del giudizio svoltosi avanti la Corte di Cassazione, “vizio di motivazione ex art. 111 Cost., comma 6” e violazione “dell’art. 2233 c.2 c.c. in relazione all’art.24 L. n. 794/1942 e agli artt. 4 comma 1, 5 comma 3 e 6 commi 2, 4, 5 e 6 D.M. n. 127/2004 e delle allegate tabelle A e B con riferimento all’art. 360 c.p.c. comma 1 n.3”, per avere il Tribunale di Vasto applicato lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile minimo da Euro 25.900,01 a Euro 51.700,00, liquidando i diritti nei minimi e gli onorari al di sotto dei minimi tariffari inderogabili. Sostiene che l’ordina nza abbia violato il minimo costituzionale richiesto per la motivazione, laddove non ha chiarito perché, nell’individuazione dello scaglione tariffario, pur riconoscendo che la causa era di valore indeterminabile, non abbia tenuto conto delle puntuali allegazioni del ricorrente non contraddette, in ordine al numero e alla complessità delle questioni giuridiche trattate, relative all’applicazione delle norme succedutesi durante lo svolgimento del contratto di lavoro a tempo determinato, e alla rilevanza degli effetti e dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale. 2.1.E’ pacifico cheil difetto di motivazione costituisca violazione di legge denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost. soltanto se si traducanella mancanza di motivazione, ovvero nella radicale inidoneità della stessa a esprimere la ratio decidendi, così da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale (in tal senso già Cass. sez.un. 12-6-1999 n. 319 Rv. 527330-01, Cass. sez. un.16- 5- 1992 n. 5888 Rv. 477253 - 01, per tutte); è altresì acquisito che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134 il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato circoscritto al “minimo costituzionale” e perciò è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, che si esaurisce nella mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass. sez. un. 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01). Nell’ordinanza impugnata la motivazione in ordine all’individuazione dello scaglione di riferimento in quello da Euro 25.900,01 a Euro 51.700,00 non è mancante, in quanto si legge testualmente nell’ordinanza “ tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia, non rinvenendo alcuna particolare importanza dell’oggetto e delle questioni giuridiche trattate, rilevata l’assenza di alcuna rilevanza in relazione agli effetti dei risultati utili conseguiti”; in questo modo è stato espresso i l concetto che tutti i parametri individuavano un valore indeterminato modesto (concetto per di più esatto, cfr. Cass. sez. 2 29-3-2019 n. 8941 per l’affermazione del principio che il valore della causa di accertamento dell’esistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato è di valore indeterminato modesto). La liquidazione dei diritti, secondo l’allegazione dello stesso ricorrente, è stata corrispondente ai minimi tariffari, e quindi incensurabilein sede di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la determinazione di diritti e onorari tra i minimi e i massimi tariffari (Cass. 22 - 7 - 2022 n. 22956 , Cass. sez. 2 22 - 6 - 2004n. 11583 Rv. 573803-01). La liquidazione degli onorari, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, non è stata inferiore ai minimi tariffari, perché per lo scaglione da Euro 25.900,01 a Euro 51.700,00, secondo la tabella A paragrafo V allegata al D.M. 127/2004 per le cause avanti alla Corte di Cassazione, i minimi erano per lo studio della controversia Euro 360,00, per le consultazioni con il cliente Euro 185,00 e per redazione di ricorso e memorie Euro 360,00. Quindi, la liquidazione eseguita dall’ordinanza impugnata degli onorari in Euro 1.625,00 è rispettosa dei minimi tariffari, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente che, per sostenere la violazione dei minimi tariffari, fa riferimento ai minimi dello scaglione superiore, da Euro 51.700,00 a Euro 103.000,00. 3.Con il secondo motivo di ricorso, in relazione alla liquidazione dei compensi per il giudizio di cassazione, il ricorrente lamenta “erronea e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c. e violazione degli art. 115 e 112 c.p.c. con riferimento all’art. 360, c.1, rispettivamente nn. 3 e 4, per aver la Corte di merito, incorrendo nella violazione del principio di correlazione tra il chiesto pronunciato, ritenuta non provata l’attività di collazione atti con conseguente esclusione dal compenso del relativo dirittoprevisto dalla voce sub n. 80 – Tab. B del D.M. 127/2004 ”. Il ricorrente evidenzia che nella notula era stato indicato “80.2.diritti di collazione per stampa” rispettivamente per gli importi di Euro 378,00 (7 fogli x 2) e di Euro 486,00 (9 fogli x 2) e lamenta che il Tribunale abbia escluso tali diritti, ritenendo l’attività non provata, mentre sarebbe bastato sfogliare il fascicolo telematico per verificare la produzione degli atti; sostieneche le poste indicate nella notula, in mancanza di specifiche contestazioni, come nella fattispecie, non possano essere disconosciute dal giudice. 3.1.Il motivo è in fondato, dovendosi dare continuità al principio secondo il quale nel giudizio di cognizione avente a oggetto il pagamento di prestazioni professionali di un avvocato ogni contestazione, anche generica, in ordine all’espletamento e alla consistenza dell’attività chesi assuma svolta, è idonea e sufficiente a investire il giudice del potere-dovere di verificare il quantum debeatur, costituendo la parcella una dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato (Cass. sez. 2 27-3-2023 n. 8571, Cass. sez. 2 11 gennaio 2016 n.230 Rv. 638536-01). Del resto, la non contestazione non può ravvisarsi ove, a fronte di una pretesa creditoria fondata sullo svolgimento di una complessa prestazione giudiziale di avvocato, il cliente abbia comunque dedotto -come nella fattispecie- l’incongruità del compenso richiesto rispetto all’attività svolta (Cass. sez. 2 27-3-2023 n. 8571). Quindi spetta all’avvocato, il quale assume di essere creditore per attività professionale svolta a favore del cliente, l’onere di dimostrare anche l’entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso e compete al giudice di merito di valutare se nel caso concreto la prova sia stata fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ.. La violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.lamentata dal ricorrente non può essere sostenuta pe r lamentare una valutazione asseritamente erronea del materiale probatorio, ma soltanto allegando che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei casi consentiti oabbia disatteso pro ve legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento o abbia recepito come facenti piena prova elementi probatori soggetti a valutazione (Cass.sez. 6-L 27-12-2016 n. 27 000 Rv. 642299 - 01, Cass. sez. 1 1-3-2022 n. 6774 Rv. 664106-02). Analogamente, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. può essere prospettata soltanto al fine di sostenere che il giudice abbia attributo l’onere della prova a una parte diversa da quellache ne era gravata in applicazione di detta norma e non al fine di sostenereche erroneamente il giudice abbia ritenuto che la parte onerata abbia o meno assolto all’onere probatorio, perché in questo caso vi è un apprezzamento erroneo sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360co.1 8 n. 5 cod. proc. civ.(Cass. sez. L 19 - 8 - 2020 n. 17313 Rv. 658541 - 01 , Cass. sez. 3 29-5-2018 n. 13395 Rv. 649038 - 01 ). Nella fattispecie il motivodi impugnazione ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. non è stato neppure proposto, per cu i il ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; il ricorrente si è limitato a svolgere argomenti finalizzati a lamentare l’omesso esame di elementi istruttori (le risultanze del fascicolo telematico), che non si concretano nella corretta prospettazione del vizio ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. quando i fatti (nella specie le attività svolte dal difensore) siano stati comunque presi in considerazione dalla sentenza impugnata. 4.Con il terzo motivo, con riferimento alla liquidazione dei compensi per la fase di rinvio, il ricorrente lamenta “violazione dell’art.10 c.p.c. e dell’art. 6 D.M. n. 55/2014, nonché e dell’art. 2233 c.c., comma 2, c.c. e artt. 392, 393 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere il Tribunale individuato lo scaglione tra Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00 sull’erroneo presupposto che il giudizio di rinvioavesse a oggetto soloil risarcimento del danno e non la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro. Evidenzia altresì che il Tribunale in modo inammissibile ha liquidato al professionista una somma inferiore a quella che era stata liquidata dalla Corte d’Appello a carico della società soccombente, in Euro 3.350,00 oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa ex lege. 4.1.Ilmotivo è infondato, in quanto esattamente il Tribunale ha individuato il valore del giudizio di rinvio sulla base dell’oggetto del giudizio medesimo. L’ordinanza della Cassazione n. 14088/2012 aveva rigettato tutti i motivi di ricorso relativi alla nullità del contratto a termineintercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e aveva disposto il rinvio esclusivamente al fine didecidere la domanda di risarcimento del danno, in quanto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva invocato l’applicazione dello ius superveniens di cui all’art. 32 co. 5 e 7 legge 183/2010. Quindi, non sono corretti gli argomenti del ricorrente volti a sostenere che il valore del giudizio di rinvio fosse uguale a quello del giudizio di Cassazione, perché il giudizio di rinvio aveva oggetto limitato alla quantificazione del danno; per questo, esattamente il Tribunale ha determinato il valore del giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 10 cod. proc. civ. sulla base del valore della domanda accolta(criterio del decisum, cfr. Cass. sez. un. 11-9-2007 n. 19014 Rv. 598765-01), per l’importo pari a tre mensilità della retribuzione. Non è neppure vero che l’importo liquidato dal Tribunale sia stato inferiore a quello che la Corte d’Appello ha posto a carico del soccombente: il Tribunale ha liquidato per compensi l’importo di Euro 2.775,00 per i giudizi dopo la riunione e l’importo di Euro 1.173,00 per l’attività svolta nel giudizio riunito prima della riunione e perciò importo complessivamente superiore a quello di Euro 3.350,00 indicato dal ricorrente comeposto dalla Corte d’Appello a carico della soccombente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nel giudizio di rinvio. 5.Con il quarto motivo il ricorrente impugna l’ordinanza per “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonché violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.3, per aver il Tribunale compensate integralmente le spese del giudizio, nonostante la palese e totale soccombenza del convenuto”. 5.1.Il motivo è infondato. Ilsindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione delle spese di lite è diretto a evitare che siano addotte ragioni erronee o illogiche a fondamento della decisione di compensazione e consiste, come affermato nella sentenza n. 157/2014 della CorteCostituzionale, in una verifica ‘in negativo’, in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (Cass. sez. 6-3 26-7-2021 n. 21400 Rv. 662213-01). Nella fattispecie l’ordinanza impugnata ha espressamente giustificato la statuizione di compensazione delle spese di lite sulla reciproca soccombenzadeterminata dal fatto che la domanda era stata accolta per un importo assai inferiore a quello richiesto. La statuizione si sottrae alle critiche del ricorrente perché la reciproca soccombenza,che consente la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 co. 2 cod. proc. civ.,è configurabile non solo nel caso in cui una pluralità di domande contrapposteabbiano esito analogo, ma anche nel caso in cui sia parzialmente accoltadomanda articolata in più capi (Cass. sez. un.31-10-2022 n. 32061 Rv. 666063-01); cosìè stato nella fattispecie , in quantoil professionista ha chiesto distinti compensi per distinte attivit à e ha ottenuto importi assai inferiori a quelli richiesti. 6.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 17586/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris