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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 28449/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 18361-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenz a n. 841/2024 emessa da lla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , depositat a il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop one ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 694/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, con cui era stato respintoil ricorso per la cancellazione dal ruolo, in forza del disposto di cui all’art. 1, commi 537 e ss., L.228/2012,di cartelle di pagamentoed avvisi di addebito e accertamento, con conseguente richiesta di annullamento degli st essi , a seguito della mancata risposta, entro il termine di 220 giorni, fissato dalla richiamata normativa, da parte dei soggetti creditori, all’istanza di sospensione legale della riscossione presentata dalla contribuente, a mezzo PEC, in data 12.9.2017.

Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso.

Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., depositata in data 13 febbraio 2025.

Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis. n. 1 c.p.c.

La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1, co mma 537 e segg. della Legge 228/2012 per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse rispettato gli obblighi previsti dalla legge (presentazione di rituale istanza di sospensione legale della riscossionenei termini), rigettando la richiesta sebbene l’ente creditore non avessefornito risposta entro il termine perentorio di 220 giorni.

1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. violazione dell’art. 112 C.P.C. per essersi pronunciati, i giudici del gravame, su eccezioni mai dedotte dalle parti, con vizio diultrapetizione.

1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità per «m otivazione illogica e incomprensibile» della sentenza impugnata, laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto che l’estratto di ruolo non fosse un atto di riscossione idoneo a giustificare l’istanza ex Legge n. 228/2012.

2.1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l’appello sulla scorta delle seguenti affermazioni:«Come osservato dai primi giudici per poter invocare l’applicazione della normativa richiamata dalla ricorrente (l. 228/2012), occorre innanzitutto la notifica di un atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, e dalla data di tale notifica l’eventuale istanza disospensione delle somme iscritte a ruolo deve essere presentata entro il termine di decadenza di 60 giorni(art. 1, commi 537 e 538).Nel caso che occupa l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non risulta avanzata a seguito la notifica di un atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa dal concessionario non potendo, riferendosil’istanza della ricorrente genericamente all’estratto di ruolo, che non può essere qualificato come “atto di riscossione”.

L’istanza di sospensione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi dovuto indicare specificatamente le causali per le quali proponeva la sua contestazione.

L’istante ha fatto riferimento genericamente alla”nullità ovvero inesistenza della notifiche e in ogni caso alla prescrizione o decadenza delle pretese”.

Non è chiaro all’inesistenza di quali notifiche intendesse riferirsi e comunque nel caso che occupa non operala prescrizione avendo l’odierna appellante – come affermato dall’ader e non contestato dalla ricorrente appellante - più volte chiesto ed ottenuto la rateizzazione delle pretese creditorie contenute nelle cartelleesattoriali e negli avvisi di addebito di cui chiedeva l’annullamento, avendo subito anche tre preavvisi difermo amministrativo sulla sua autovettura.

Infatti, con la richiesta di rateizzo, si interrompono i terminiprescrizionali del diritto di escussione esattoriale, nonché si presta piena acquiescenza alla fondatezza delle pretese esattoriali e si accetta di pagare anche le cartelle eventualmente già prescritte, con una modalitàcomoda e diluita nel tempo.

In ogni caso, la richiesta di sospensione spedita dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non risulta integrata da eccezioniriguardanti vizi di notifica degli atti esattoriali contenuti nel ruolo, tra cui cartelle di pagamento ed avviso di addebito, ma anche preavviso di fermo amministrativo, non citati dalla opponente nel ricorso in opposizione.Né risulta che la ricorrente abbia contestato alla AdER un eventuale avvenuto pagamento prima dell iscrizionenei ruoli esattoriali.

E l’annullamento del debito per inerzia della concessionaria di esazione nel riscontrare la istanza disospensione ex L.228-12 non trova applicazione se le motivazioni per le quali è stata richiesta la sospensione non corrispondono a quelle suddette.L’appellante poi – come correttamente ritenuto dai primi giudici - non ha fornito alcuna prova che l’istanza di sospensione ex L.228/2012 sia stata presentata nel termine dei 60 giorni dalla notifica dell’atto cheintendeva impugnare».

2.2. Con la proposta di definizione anticipata è statodunque evidenziato quanto segue:« ...

Il ricorso -articolato su tre motivi di violazione di legge, e relativo a diniego di annullamento in autotutela, ex art. 1 co. 537 segg.

L. 228/12, di carichi iscritti a ruolo (per decadenza, prescrizione, mancata notificazione) -risulta inammissibile ovvero manifestamente infondato; i l primo motivo (violazione dell’art. 1 co. 537 segg. cit.) si risolve nella riproduzione del dato legislativo e nell’apodittica deduzione secondo cui da esso dovrebbe necessariamente discendere l’annullamento dei ruoli (da qui la paventata violazione di legge), senza che, con ciò, esso minimamente si confronti con le plurime ragioni ostative cosìcome evidenziate, per giunta con valutazione doppia conforme, tanto in primo quanto in secondo grado (assenza della previa notifica di atto riscossivo o cautelare; non includibilità dell’estratto di ruolo tra gli atti di riscossione; assoluta genericità delle causali che, a detta della parte contribuente, dovrebbero determinare l’annullamento dei carichi; mancata dimostrazione dell’osservanza, nella presentazione dell’istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], del termine legale di 60 giorni; assenza di pagamenti medio tempore effettuati); il secondo motivo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione) non tiene conto del fatto che il riscossore aveva contestato ab initioed a tutto campo il diritto all’annullamento ai sensi della legge richiamata essendo, per contro, onere della parte contribuente allegare e dimostrare, oltre alla regolaritàformale e procedurale dell’istanza, anche la sua fondatezza nel merito; sicché non pu ò dirsi che la [OSCURATO:PERSONA], nell’evidenziare (come appena riportato) le plurime difformità dell’istanza rispetto al modello legale di riferimento, abbia deciso la controversia sulla base di motivi ed eccezioni non dedotti da Ader (e quindi in asserita violazione dell’art. 112 cit. ), tanto pi ù vertendosi di valutazione in diritto dell’avvenuta integrazione della fattispecie di annullamento; i l terzo motivo (nullitàdella sentenza per motivazione illogica ed incomprensibile) risulta assai lontano dalla realtà di una sentenza che appare invece analiticamente, puntualmente e chiaramente argomentata in ordine al convincimento di mancato perfezionamento della fattispecie legale di annullamento dei carichi; né, diversamente da quanto sostenuto nella doglianza, taleconvincimento si è basato sul solo aspetto, già ricordato, della non includibilità dell’estratto di ruolo tra gli atti di riscossione, mostrando così la censura di non aver colto, neppure in questo caso, la congruente e ben illustrata articolazione e complessità del ragionamento seguito dai giudici di merito; soccorre, per il resto, quanto anche recentemente stabilito da questa Corte in ordine al fatto che (Cass. n. 30841/24): “In tema di riscossione delle imposte, la presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello stesso art. 1, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, non determina l'annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai sensi delle lettere da a) a f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria”; e, inoltre, che (Cass. n. 28354/19): “In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria”».

2.3. A fronte della trascritta proposta, la ricorrente non ha fornito elementi idonei per la modifica della stessa atteso che: con riguardo al primo motivola ricorrente si limita a ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, senza avanzare alcuna effettiva osservazione critica alla proposta di definizione ed alle plurime rationes decidendiivi illustrate; con riguardo al secondo motivo l’Agenzia delle entrate ha dimostrato, trascrivendo in parte qua le proprie difese nel merito (cfr. pag. 13 controricorso), di aver ritualmente contestato la genericità dell’istanzae la sua tardività ed inoltre, come evidenziato nella proposta di definizione,si verte in ogni caso in valutazione in diritto dell’avvenuta integrazione della fattispecie di annullamento; con riguardo al terzo motivo è opportuno unicamente evidenziare che non sussiste alcuna effettiva incoerenza logico-giuridica della motivazione, a fronte dell’ampia ed articolata motivazione dianzi trascritta, la quale non risulta inferiore al «minimo costituzionale» (Cass. Sez.

U, 8053/2014; conf.

Cass. 17586/2023, 7090/2022, 22598/2018, 23940/2017).

3. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizione anticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né la ricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

5. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro3.776,00, oltre ad Euro 200 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 1.680,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e della somma di Euro850,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 18361-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenz a n. 841/2024 emessa da lla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , depositat a il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop one ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 694/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, con cui era stato respintoil ricorso per la cancellazione dal ruolo, in forza del disposto di cui all’art. 1, commi 537 e ss., L.228/2012,di cartelle di pagamentoed avvisi di addebito e accertamento, con conseguente richiesta di annullamento degli st essi , a seguito della mancata risposta, entro il termine di 220 giorni, fissato dalla richiamata normativa, da parte dei soggetti creditori, all’istanza di sospensione legale della riscossione presentata dalla contribuente, a mezzo PEC, in data 12.9.2017. Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso. Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., depositata in data 13 febbraio 2025. Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis. n. 1 c.p.c. La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1, co mma 537 e segg. della Legge 228/2012 per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse rispettato gli obblighi previsti dalla legge (presentazione di rituale istanza di sospensione legale della riscossionenei termini), rigettando la richiesta sebbene l’ente creditore non avessefornito risposta entro il termine perentorio di 220 giorni. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. violazione dell’art. 112 C.P.C. per essersi pronunciati, i giudici del gravame, su eccezioni mai dedotte dalle parti, con vizio diultrapetizione. 1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità per «m otivazione illogica e incomprensibile» della sentenza impugnata, laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto che l’estratto di ruolo non fosse un atto di riscossione idoneo a giustificare l’istanza ex Legge n. 228/2012. 2.1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l’appello sulla scorta delle seguenti affermazioni:«Come osservato dai primi giudici per poter invocare l’applicazione della normativa richiamata dalla ricorrente (l. 228/2012), occorre innanzitutto la notifica di un atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, e dalla data di tale notifica l’eventuale istanza disospensione delle somme iscritte a ruolo deve essere presentata entro il termine di decadenza di 60 giorni(art. 1, commi 537 e 538).Nel caso che occupa l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non risulta avanzata a seguito la notifica di un atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa dal concessionario non potendo, riferendosil’istanza della ricorrente genericamente all’estratto di ruolo, che non può essere qualificato come “atto di riscossione”. L’istanza di sospensione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi dovuto indicare specificatamente le causali per le quali proponeva la sua contestazione. L’istante ha fatto riferimento genericamente alla”nullità ovvero inesistenza della notifiche e in ogni caso alla prescrizione o decadenza delle pretese”. Non è chiaro all’inesistenza di quali notifiche intendesse riferirsi e comunque nel caso che occupa non operala prescrizione avendo l’odierna appellante – come affermato dall’ader e non contestato dalla ricorrente appellante - più volte chiesto ed ottenuto la rateizzazione delle pretese creditorie contenute nelle cartelleesattoriali e negli avvisi di addebito di cui chiedeva l’annullamento, avendo subito anche tre preavvisi difermo amministrativo sulla sua autovettura. Infatti, con la richiesta di rateizzo, si interrompono i terminiprescrizionali del diritto di escussione esattoriale, nonché si presta piena acquiescenza alla fondatezza delle pretese esattoriali e si accetta di pagare anche le cartelle eventualmente già prescritte, con una modalitàcomoda e diluita nel tempo. In ogni caso, la richiesta di sospensione spedita dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non risulta integrata da eccezioniriguardanti vizi di notifica degli atti esattoriali contenuti nel ruolo, tra cui cartelle di pagamento ed avviso di addebito, ma anche preavviso di fermo amministrativo, non citati dalla opponente nel ricorso in opposizione.Né risulta che la ricorrente abbia contestato alla AdER un eventuale avvenuto pagamento prima dell iscrizionenei ruoli esattoriali. E l’annullamento del debito per inerzia della concessionaria di esazione nel riscontrare la istanza disospensione ex L.228-12 non trova applicazione se le motivazioni per le quali è stata richiesta la sospensione non corrispondono a quelle suddette.L’appellante poi – come correttamente ritenuto dai primi giudici - non ha fornito alcuna prova che l’istanza di sospensione ex L.228/2012 sia stata presentata nel termine dei 60 giorni dalla notifica dell’atto cheintendeva impugnare». 2.2. Con la proposta di definizione anticipata è statodunque evidenziato quanto segue:« ... Il ricorso -articolato su tre motivi di violazione di legge, e relativo a diniego di annullamento in autotutela, ex art. 1 co. 537 segg. L. 228/12, di carichi iscritti a ruolo (per decadenza, prescrizione, mancata notificazione) -risulta inammissibile ovvero manifestamente infondato; i l primo motivo (violazione dell’art. 1 co. 537 segg. cit.) si risolve nella riproduzione del dato legislativo e nell’apodittica deduzione secondo cui da esso dovrebbe necessariamente discendere l’annullamento dei ruoli (da qui la paventata violazione di legge), senza che, con ciò, esso minimamente si confronti con le plurime ragioni ostative cosìcome evidenziate, per giunta con valutazione doppia conforme, tanto in primo quanto in secondo grado (assenza della previa notifica di atto riscossivo o cautelare; non includibilità dell’estratto di ruolo tra gli atti di riscossione; assoluta genericità delle causali che, a detta della parte contribuente, dovrebbero determinare l’annullamento dei carichi; mancata dimostrazione dell’osservanza, nella presentazione dell’istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], del termine legale di 60 giorni; assenza di pagamenti medio tempore effettuati); il secondo motivo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione) non tiene conto del fatto che il riscossore aveva contestato ab initioed a tutto campo il diritto all’annullamento ai sensi della legge richiamata essendo, per contro, onere della parte contribuente allegare e dimostrare, oltre alla regolaritàformale e procedurale dell’istanza, anche la sua fondatezza nel merito; sicché non pu ò dirsi che la [OSCURATO:PERSONA], nell’evidenziare (come appena riportato) le plurime difformità dell’istanza rispetto al modello legale di riferimento, abbia deciso la controversia sulla base di motivi ed eccezioni non dedotti da Ader (e quindi in asserita violazione dell’art. 112 cit. ), tanto pi ù vertendosi di valutazione in diritto dell’avvenuta integrazione della fattispecie di annullamento; i l terzo motivo (nullitàdella sentenza per motivazione illogica ed incomprensibile) risulta assai lontano dalla realtà di una sentenza che appare invece analiticamente, puntualmente e chiaramente argomentata in ordine al convincimento di mancato perfezionamento della fattispecie legale di annullamento dei carichi; né, diversamente da quanto sostenuto nella doglianza, taleconvincimento si è basato sul solo aspetto, già ricordato, della non includibilità dell’estratto di ruolo tra gli atti di riscossione, mostrando così la censura di non aver colto, neppure in questo caso, la congruente e ben illustrata articolazione e complessità del ragionamento seguito dai giudici di merito; soccorre, per il resto, quanto anche recentemente stabilito da questa Corte in ordine al fatto che (Cass. n. 30841/24): “In tema di riscossione delle imposte, la presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello stesso art. 1, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, non determina l'annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai sensi delle lettere da a) a f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria”; e, inoltre, che (Cass. n. 28354/19): “In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria”». 2.3. A fronte della trascritta proposta, la ricorrente non ha fornito elementi idonei per la modifica della stessa atteso che: con riguardo al primo motivola ricorrente si limita a ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, senza avanzare alcuna effettiva osservazione critica alla proposta di definizione ed alle plurime rationes decidendiivi illustrate; con riguardo al secondo motivo l’Agenzia delle entrate ha dimostrato, trascrivendo in parte qua le proprie difese nel merito (cfr. pag. 13 controricorso), di aver ritualmente contestato la genericità dell’istanzae la sua tardività ed inoltre, come evidenziato nella proposta di definizione,si verte in ogni caso in valutazione in diritto dell’avvenuta integrazione della fattispecie di annullamento; con riguardo al terzo motivo è opportuno unicamente evidenziare che non sussiste alcuna effettiva incoerenza logico-giuridica della motivazione, a fronte dell’ampia ed articolata motivazione dianzi trascritta, la quale non risulta inferiore al «minimo costituzionale» (Cass. Sez. U, 8053/2014; conf. Cass. 17586/2023, 7090/2022, 22598/2018, 23940/2017). 3. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizione anticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né la ricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa 4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. 5. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro3.776,00, oltre ad Euro 200 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 1.680,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e della somma di Euro850,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q
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