CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 19680/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5596-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5596/2021 Numero sezionale 5136/2022 Numero di raccolta generale 19680/2022Data pubblicazione 17/06/2022 avverso la sentenza n. 16422/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., da [OSCURATO:PERSONA] per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 16422 depositata il 30. 7. 2020, che aveva rigettato il suo ricorso per la cassazione del decreto n. 218 del 2016 della Corte di appello di Genova di rigetto della sua opposizione contro il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia che, nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], gli aveva irrogato la sanzione amministrativa dell’importo di euro 29.000,00 per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni; letto il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia; sulla base di otto motivi, Ciravegna denunzia che la sentenza impugnata è incorsa in altrettanti errori di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4, cod. proc. civ., che ne hanno condizionato la decisione, consistititi: 1) nell’avere, nell’esaminare il primo motivo, che sollevava le questioni di illegittimità costituzione degli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 72 del 2015 e 195 TUF per contrasto con l’art. 76 nonché con gli artt. 3, 111 e 117 Cost., omesso di considerare le difese del ricorrente, come dedotte nel ricorso ed illustrate nella successiva memoria, che riproduce, in particolare con riferimento alla mancata previsione di un secondo grado di merito, ritenuto insussistente il legame e l’interdipendenza delle procedura sanzionatoria e di quella di liquidazione coatta della società, che si fondavano sugli stessi fatti, che invece risultava indiscutibilmente dagli atti e documenti di causa, omesso di considerare la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5596/2021 Numero sezionale 5136/2022 Numero di raccolta generale 19680/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 censura sollevata sotto il profilo della lesione del principio di imparzialità della pubblica Amministrazione; 2) nell’avere, nell’esaminare il secondo motivo di ricorso, che denunziava la nullità del provvedimento opposto per mancato rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ritenuto irrilevante la censura per non avere la parte indicato le ragioni che in concreto avrebbe fatto valere nel procedimento in grado di portare ad un esito diverso ed a lui favorevole, così trascurando un’analisi compiuta dei fatti e dei nuovi addebiti e supponendo il fatto inesistente che il giudice di merito avesse esaminato la doglianza dell’opponete circa la novità degli addebiti sanzionati rispetto alla lettera di contestazione, e per avere omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta del ricorrente di interpello della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità della normativa in esame con le disposizioni della Carta; 3) nell’avere, esaminando il terzo motivo di ricorso, che eccepiva la genericità degli addebiti, per omessa indicazione delle specifiche norme regolamentari violate, e la novità degli stessi rispetto alla lettera di contestazione, dichiarato inammissibile il motivo per investire apprezzamenti di fatto non sindacabili dal giudice di legittimità, sulla base dell’evidente ma insussistente presupposto che la corte di appello si fosse pronunciata sull’eccezione e per avere omesso di pronunciarsi sulla istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE;4) nell’avere, nel rigettare il quarto motivo di ricorso, che denunziava l’omessa pronuncia sull’eccezione del ricorrente che un gran numero dei fatti contestati rientravano nella competenza della CONSOB, che difatti aveva adottato un corrispondente provvedimento sanzionatorio, affermato, in contrasto con il contenuto del decreto da essa emesso, che invece la corte territoriale non aveva omesso di motivare e di pronunciarsi sulla questione “ ancorché riconducendola alla sola prospettazione di denunzia ex art. 649 cod. proc. pen. “; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5596/2021 Numero sezionale 5136/2022 Numero di raccolta generale 19680/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 5) nell’avere, nell’esaminare il quinto motivo di ricorso, che aveva denunziato che la corte di appello non aveva svolto alcun accertamento sulla prova dell’illecito ed aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione della novità degli addebiti sanzionati rispetto a quelli di cui alla lettera di contestazione, dichiarato il mezzo inammissibile in quanto volto ad ottenere un riesame del merito, così dando per esistenti fatti processuali che invece non risultavano dagli atti, cioè che il giudice di merito avesse valutato la prova dell’illecito ed avesse altresì esaminato la corrispondenza tra la lettera di contestazione ed il provvedimento sanzionatorio, che invece non si erano verificati; 6) nell’avere, nell’esaminare il sesto motivo del ricorso, che lamentava l’omessa indagine da parte del decreto impugnato sull’elemento soggettivo dell’illecito, ritenuto sussistente un pronunciamento della corte di appello sul punto e sui fatti dedotti dall’opponente idonei ad escludere la colpa, che invece non vi era stato; 7) nell’avere, nell’esaminare il settimo motivo del ricorso, che denunziava l’omessa indagine ad opera della corte territoriale della prova dei fatti e della loro idoneità ad integrare l’illecito, dichiarato la censura inammissibile perché implicante la valutazione degli elementi probatori, percependo in modo errato il motivo, che riproduce anche come illustrato in memoria, che invece contestava l’assenza di prove, l’inesistenza o mera apparenza della motivazione, la violazione di norme di legge e l’omesso esame di fatti decisivi; 8) nell’avere, nell’esaminare l’ottavo motivo di ricorso, che censurava il giudizio della corte di appello circa la non necessità di esaminare in dettaglio gli ulteriori fatti integranti la violazione, per essere quelli accertati ampiamente idonei a giustificare il provvedimento opposto, respinto la doglianza rilevando che “ l’argomentazione critica svolta dal Ciravegna sul punto … si compendia in una mera valutazione alternativa della rilevanza anche delle contestazioni non esaminate ai fini dell’ammontare della sanzione – unica questione avente rilievo al riguardo “, così dimostrando di percepire erroneamente il motivo di ricorso, che invece aveva dedotto che la quantità dei fatti contestati era stata F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5596/2021 Numero sezionale 5136/2022 Numero di raccolta generale 19680/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia come fondamento sia della violazione che dell’ammontare della sanzione ed era stata posta a base del giudizio della corte di appello di conferma del provvedimento opposto; per giurisprudenza costante di questa Corte l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato ( Cass. n. 6405 del 2018: Cass. n. 442 del 2018; Cass. n. 22171 del 2010 ); che si è al di fuori dell’ipotesi di errore revocatorio laddove venga denunziata erronea interpretazione ed applicazione di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi in tal caso in un errore di giudizio ( Cass. n. 4584 del 2020; Cass. n. 29922 del 2011 ); che ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso ovvero una errata valutazione della motivazione della sentenza impugnata - qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta - si verte in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando", di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. ( Cass. n. 10184 del 2018; Cass. n. 14937 del 2017; Cass. n. 5221 del 2009 ); che mentre l’impugnazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è esperibile per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che, avuto riguardo al capo della domanda riproposta all’esame del giudice 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5596/2021 Numero sezionale 5136/2022 Numero di raccolta generale 19680/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 dell’impugnazione, non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto, bensì una errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso e, quindi, un errore di giudizio ( Cass. S.U. n. 31032 del 2019); alla luce di tale orientamento, il ricorso per revocazione non appare idoneo a superare il preliminare vaglio di ammissibilità, atteso che le censure sollevate non denunziano errori aventi natura revocatoria; in particolare, con riferimento alla censura sub 1), premesso che la sentenza impugnata ha affrontato la sollevata questione di illegittimità costituzionale degli artt. 190 e 195 TUF in relazione all’art. 97 Cost., l’errore denunziato investe la mera interpretazione ed apprezzamento degli argomenti posti dal ricorrente a sostegno dell’eccezione medesima, vale a dire un ( asserito ) errore di giudizio; con riferimento alla censura sub 2), premesso che la sentenza impugnata, pronunciandosi sul motivo, ha precisato che le censure solevate non si fondavano sul disposto dell’art. 6 CEDU ma si muovevano “ interamente nell’orizzonte del diritto interno “ ed ha quindi motivato sul punto in ragione della genericità ed astrattezza della censura sollevata, per non avere il ricorrente dedotto “ una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa, specificamente conculcato o compresso nel procedimento sanzionatorio “, l’errore denunziato investe l’interpretazione del motivo e la conseguente applicazione di una regola giuridica; con riferimento alla censura sub 3), precisato che la sentenza impugnata, ha dichiarato il motivo di ricorso inammissibile per investire l’apprezzamento di elementi fattuali della controversia e ha dato atto che la questione sollevata era stata scrutinata puntualmente sotto vari profili dalla corte territoriale, che F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5596/2021 Numero sezionale 5136/2022 Numero di raccolta generale 19680/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 aveva messo “ in evidenza le condotte … ritenute illecite con puntuale riferimento al titolo del regolamento interno – emesso sulla scorta della delega ex art. 6 comma 2 TUF - che disciplina appunto gli obblighi inerenti alla struttura organizzativa dell’intermediario SIM finalizzati alla tutela delle finalità indicate nella normativa secondaria “, l’errore denunziato investe l’apprezzamento da parte di questa Corte della motivazione del decreto impugnato, in particolare del capo in cui aveva esaminato il motivo di motivo di opposizione che denunziava la genericità delle contestazioni; con riferimento al motivo sub 4), la censura è inammissibile in ragione della irrilevanza dell’errore denunziato, tenuto conto che la sentenza impugnata, pur dando atto che la questione sollevata era stata affrontata dalla Corte territoriale solo sotto il profilo dell’art. 649 cod. proc. pen., con ciò escludendo la configurabilità del vizio di mancanza assoluta di motivazione, ha respinto il motivo esaminando direttamente nel merito la questione giuridica sollevata; con riferimento al motivo sub 5), premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile il motivo perché implicante una valutazione dei fatti, l’errore denunziato investe l’apprezzamento da parte di questa Corte della motivazione del decreto impugnato, in particolare del capo in cui aveva esaminato le contestazioni svolte dall’opponente in ordine alla sussistenza degli addebiti sanzionati; con riferimento al motivo sub 6), la censura è inammissibile atteso che la sentenza impugnata si è pronunciata direttamente sul motivo di ricorso, respingendo la tesi del ricorrente secondo cui, trattandosi di illeciti fondati sulla inadeguatezza della azione di controllo, non vigeva il principio della presunzione di colpa applicabile in tema di illeciti amministrativi; con riferimento alle censure sub 7) e sub 8), esse investono l’interpretazione e valutazione dei motivi sette e otto del ricorso per cassazione, nei cui confronti l’errore configurabile, proprio perché investe il risultato di un’attività interpretativa, non ha natura revocatoria >>. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore;F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5596/2021 Numero sezionale 5136/2022 Numero di raccolta generale 19680/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 il ricorso per revocazione va pertanto dichiarato inammissibile; le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controparte, che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a