CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 23581/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 6349/2022pubblicata il 25 febbraio 2 022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4) c.p.c., la sentenza n. 6349/2022 resa da questa Corte il 16 dicembre 2021 e pubblicata il 25 febbraio 2022, con la quale è stato respinto il ricorso per cassazione da lei proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 91/2016 del 20 gennaio 2016, emessa nell’àmbito della controversia svoltasi fra l’odierna ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], titolare di impresa edile, relativa a un contratto d’appalto intercorso fra le parti. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato nel presente giudizio. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La ricorrente non ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico mezzo di impugnazione la Oddi deduce che la sentenza revocanda risulterebbe affetta da errore di fatto consistito nell’omesso esame, nella sua unitarietà e completezza , del tredicesimo motivo del pregresso ricorso per cassazione da lei proposto. La Corte si sarebbe, infatti, limitata a scrutinare soltanto una delle lagnanze mosse con il suddetto motivo, ovvero quella con cui era stata contestata l’esclusione di un inadempimento colpevole del Morgante alle obbligazioni derivanti dal contratto d’appalto dedotto in giudizio, senza soffermarsi sugli altri profili di doglianza ivi contenuti, concernenti: a)l’omessa pronuncia del giudice d’appello in ordine alla censura volta a denunciare l’inoperatività dell’effetto retroattivo previsto dall’art. 1458 c.c., in assenza di apposita pattuizione negoziale in tal senso, nell’ipotesi di risoluzione consensuale del contratto intervenuta prima dell’introduzione del giudizio; b) la errata individuazione del soggetto soccombente , non essendosi tenuto conto della circostanza che la domanda di scioglimento del contratto per mutuo dissenso accolta dal primo giudice era stata proposta dalla Oddi, e non dal Morgante, che pertanto non poteva essere considerato parte vittoriosa agli effetti dell’art. 91 c.p.c. (pag. 7 dell’istanza di revocazione, paragrafo 2, righi 22-26). Il ricorso è inammissibile. La revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. è un rimedio impugnatorio contro la sentenza affetta da errore di fatto, consistente in una falsa percezione della realtà o in una mera svista materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, per effetto della quale il giudice sia stato indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di unfatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o positivamente accertato in base agli atti o documenti di causa (cfr. Cass. 4893/2023, Cass. n. 38152/2022, Cass. n. 11744/2021, Cass. Sez. Un. n. 24382/2020, Cass. n. 21725/2018, Cass. n. 6669/2015). Per costante giurisprudenza di questa Corte, non costituisce vizio revocatorio l’inesatta valutazione della portata della doglianza svolta con un motivo di ricorso per cassazione, in quanto essa si risolve in un errore di giudizio insuscettibile di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26674/2020, Cass. Sez. Un. n. 19876/2018, Cass. n. 14937/2017, Cass. n. 5221/2009). È stato, inoltre, precisa to che, pur essendo esperibile la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità nel non provvedere su uno o più motivi di ricorso, deve, però, escludersi l’esistenza di un simile vizio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se il provvedimento non abbia preso in esame alcune delle argomentazioni svolte come mezzi di censura del punto contestato, giacché in tal caso viene dedotto non già un errore di fatto, cioè una svista percettiva, bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso, e quindi un errore di giudizio (cfr. Cass. Sez. Un. n. 31032/2019). Tanto premesso in jure, deve rilevarsi che nella sentenza revocanda il tredicesimo motivo del ricorso per cassazione proposto dalla Oddi è stato scrutinato congiuntamente all’undicesimo e al dodicesimo nelle pagine 20-22, ove leggesi: -che la Corte d’Appello aveva negato la sussistenza di un inadempimento del Morgante qualificabile come grave agli effetti dell’art. 1455 c.c., accertando che la risoluzione del contratto era invece avvenuta «per mutuo consenso in corso di rapporto, tanto che la Oddi aveva affidato la prosecuzione dei lavori ad altra ditta e aveva impedito l’accesso al cantiere dell’impresa e aveva comunicato al Comune il proseguimento dei lavori in economia»; -che «anche il giudice di primo grado aveva ritenuto risolto il contratto per mutuo consenso prima dell’inizio del giudizio»; -che doveva «ritenersi del tutto infondata la censura» relativa alla dedotta «violazione dell’art. 1458 c.c. (…), perché il vincolo contrattuale si era sciolto anticipatamente per reciproca volontà delle parti e non per il presunto ritardo nella prosecuzione dei lavori o per il ritardo nel pagamento degli stati di avanzamento». Dal passo motivazionale sopra trascritto si ricava che la questione riguardante l’applicabilità dell’art. 1458 c.c. alla fattispecie concreta è stata esaminata nella pronuncia di cui viene chiesta la revocazione, onde va senz’altro esclusa la ravvisabilità dell’allegato errore di fatto, nel senso innanzi chiarito. D’altronde, non è consentito in questa sede denunciare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, né tantomeno criticare la valutazione già espressa dalla Corte in ordine al motivo di ricorso di cui si discute, trattandosi di pretesi errori di giudizio che si collocano fuori del perimetro revocatorio (cfr. Cass. Sez. Un.n. 7894/2023, Cass. n. 11559/2021, Cass. n. 4584/2020, Cass. n. 29922/2011, Cass. n. 17017/2006, Cass. n. 3963/2003,Cass. Sez. Un. n. 15426/2001, Cass. n. 3303/2001). Per quanto attiene, poi, al profilo di lagnanza teso a far valere l’erronea individuazione della parte da considerarsi soccombente all’esito del giudizio d’appello, va osservato che dal tenore del motivo di ricorso per cassazione di cui si discute non emerge l’avvenuta deduzione di una chiara, specifica e autonoma censura di violazione dell’art. 91 c.p.c.. Tale motivo, rubricato Art. 360, co. 1, c.p.c. in relazione agli artt.437 e 112 c.p.c. - vio lazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, omessa pronuncia, violazione degli artt.1372, 1453 e 1458 c.c. , era stato così riassunto dalla stessa Oddi nella parte introduttiva dell’atto, contenente la sintesi dei mezzi di gravame proposti: anziché pronunciarsi sulla censura dell’appellante (escludente l’automatica applicazione dell’art. 1458 c.c. alla risoluzione consensuale del contratto, antecedente all’inizio del giudizio), il Giudice ha diversamente considerato il fatto, divenuto cosa giudicata nei confronti dell’appaltatore, ed ha omesso di pronunciarsi sulla censura fondata sulla diversità tra domanda proposta dall’appaltatore e domanda accolta . Come risulta evidente dalle surriportate argomentazioni, nessun esplicito riferimento era stato fatto dalla ricorrente a un eventuale errore commesso dalla Corte territoriale in sede di regolamentazione delle spese di causa. Peraltro, nemmeno nella successiva elaborazione del motivo, sviluppata nelle pagg. 32-37 del ricorso, la Oddi aveva rivolto, sul punto, alla sentenza d’appello una critica chiaramente distinguibile dalle altre ivi articolate e accompagnata dai riferimenti necessari ad individuare nei suoi esatti termini il vizio prospettato, onde consentirne l’inquadramento fra quelli tassativamente previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c.. Nel descritto contesto, deve escludersi anche per questa parte che l’impugnata sentenza sia incorsa in un errore di fatto, inteso come svista materiale oggettivamente e immediatamente rilevabile, al più ricorrendo un errore nell’interpretazione dei contenuti espositivi di un atto processuale (il precedente ricorso per cassazione), riconducibile ad attività eminentemente valutativa estranea all’àmbito previsionale dell’art. 395 n. 4) c.p.c. (cfr. Cass. n. 2629/2023, Cass. n. 19680/2022, Cass. n. 14950/2022, Cass. n. 5798/2022, Cass. n. 19876/2018, Cass. n. 14937/2017). Alla stregua delle superiori considerazioni, l’istanza non appare idonea a superare il preliminare vaglio di ammissibilità. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Stante l’esito del ricorso, viene resa nei confronti della Oddi l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; nulla per spese. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b