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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 14950/2022

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re di Composta da fatto - Errore di diritto - Differenze. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 26282/2019 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron.,/ o [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26282/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del rappresentante legale, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte n.32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 202z - intimata avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 2527/2019 pubblicata il 30 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dalla o [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da un unico motivo, avverso l'ordinanza di questa Corte 30 gennaio 2019, n. 2527, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e inefficace quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1491 del 10-24 novembre 2014 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale veniva condannata alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di prime cure, che, nel resto, veniva confermata.

Per quanto ancora interessa, LIDL ITALIA, nel dicembre 2009, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Catania, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto d'azienda stipulato tra le parti e la condanna della convenuta - locatrice al pagamento di Euro 108.651,86 oltre IVA per lavori eseguiti nell'immobile e materiali forniti; si costituiva la convenuta formulando, in via riconvenzionale, una domanda di risarcimento del danno per la complessiva somma di Euro 1.798.375,82, a titolo di indennità di avviamento commerciale pagata per liberare l'immobile da una precedente conduttrice, di somme spese per adattare l'immobile alle esigenze della LIDL e di ulteriori spese sostenute al di fuori delle previsioni del capitolato.

Il Tribunale, con sentenza del 7/11/2012, rigettò la domanda di LIDL, di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto e di rimborso spese ed accolse la domanda riconvenzionale della convenuta, pronunciando la risoluzione del contratto per inadempimento di LIDL e condannandola al risarcimento dei danni liquidati nell'importo di Euro 777.238,14.

La Corte di appello di Catania, pronunciando sull'appello di LIDL, ha ritenuto che, mentre in primo grado la domanda formulata dall'attrice era stata di scioglimento del contratto di locazione per mutuo consenso, in i appello era stato inammissibilmente mutato il petitum (chiedendosi accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per l'avverarsi di alcune condizioni risolutive); ha rigettato poi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda di risarcimento del danno formulata dall'appellata [OSCURATO:PERSONA], nonché la domanda di rimborso delle spese sostenute da LIDL, ritenute non provate, ha infine condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali e spese.

La causa è stata rimessa alla udienza pubblica fissata al 29 marzo 2022 e poi trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

LIDL, sebbene intimata, non ha svolto difese nel giudizio di revocazione.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo, la società ricorrente lamenta un vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c. tenuto conto che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto: - quanto al primo motivo, che «Il motivo è inammissibile per inosservanza dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto omette di riprodurre sia direttamente sia indirettamente l'atto di appello avversario, nel secondo caso precisando la parte dell'atto di appello in cui l'indiretta riproduzione troverebbe corrispondenza, sicché la Corte non è messa in grado di verificare sia se l'appello era aspecifico sia se rispetto a quanto in esso articolato e, se del caso, con riferimento alla svolgimento processuale (...) Il motivo (...), risulta, inoltre, anche privo del requisito della chiarezza idoneo ad evidenziare effettivamente la censura contro la sentenza (...)». - quanto al secondo motivo, che «è inammissibile in quanto non identifica in alcun modo la motivazione con cui la corte territoriale avrebbe dato rilievo ai documenti nuovi e comunque perché, in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non fornisce alcuna individuazione di essi e del loro contenuto.

Sicché riesce impossibile percepire quanto si sostiene nella illustrazione come motivo di critica alla sentenza impugnata». - quanto al terzo motivo, che «Nella sua illustrazione, (...) non si coglie una chiara attività dimostrativa delle varie doglianze preannunciate nella intestazione del motivo, ma si rinviene una evocazione di vari sviluppi dello svolgimento processuale, (...) Il motivo non ha la dignità di critica alla sentenza impugnata riconducibile alle censure indicate nella intestazione.».

In particolare, parte ricorrente contesta che il ricorso per cassazione fosse carente dei requisiti imposti dall'art. 366 c.p.c., con riferimento al n.6., e ne ripercorre i punti salienti al fine di sottolineare l'evidente errore in cui sarebbe incorsa la Corte.

1.1. La società ricorrente, quanto al primo motivo, con cui si censurava un vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.

"per avere la Corte territoriale (...) esaminato la questione riguardante la risarcibilità o meno delle spese effettuate dal contraente fedele (in vista o in adempimento de contratto) senza essere sollecitata da censura specifica" sostiene che, lungi dall'essere generico, è assolutamente pregnante nell'indicare le specifiche censure sollevate avverso la sentenza appellata; parte ricorrente ne riporta alcuni specifici passaggi corredati di indicazione puntuale (pagina, rigo, documento).

Evidenzia quindi che: - il ricorso per cassazione era molto dettagliato stante la precipua indicazione delle censure sollevate avverso la sentenza della Corte di appello; - era stato allegato il ricorso in appello proposto dalla LIDL; - alcun passo dell'atto di appello di LIDL poteva essere riproposto nel primo motivo di ricorso atteso che in esso si censurava proprio la mancata proposizione di apposito motivo di censura, che di guisa non poteva essere richiamato, né tantomeno riprodotto.

1.2. Quanto al secondo motivo -volto a censurare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 437 comma 2 c.p.c. secondo cui nel giudizio di appello "non sono ammesse nuove domande ed eccezioni.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa" - Risorse immobiliari sostiene che dalla mera lettura dell'allora proposto ricorso per cassazione era possibile cogliere quegli elementi che la Corte di cassazione ha ritenuto inesistenti; difatti, nel ricorso per cassazione venivano specificati tanto i documenti oggetto di contestazione quanto la parte della motivazione della sentenza appellata con cui si riteneva indimostrato il danno preteso da Risorse.

1.3. Quanto al terzo motivo - volto a censurare l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stato oggetto di discussione tra le parti nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. - parte ricorrente ritiene assolutamente errato quanto affermato dalla sentenza impugnata e cioè che esso non avrebbe dignità di critica etc. e riporta alcuni passaggi del ricorso per cassazione idonei a smentire quanto affermato dall'ordinanza impugnata.

2. Il ricorso non è ammissibile con riferimento al vizio revocatorio addotto e sopra sinteticamente riassunto.

2.1. Per consolidato orientamento di questa Corte l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura percettiva, cioè in una svista materiale, non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve avere carattere decisivo, nel senso che in mancanza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. Sez. 6 - 2, 10/06/2021 n. 16439 Rv. 661483 - 01; Cass. Sez. 3, 14/02/2006 n. 3190 Rv. 590611 - 01; Cass. Sez.

L, 16/02/1998 n. 1604 Rv. 512646 - 01).

Pertanto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.

2.2. Venendo all'esame del complesso vizio revocatorio prospettato, esso non costituisce errore di fatto in quanto può essere apprezzato soltanto attraverso la rivalutazione del contenuto del ricorso per cassazione, sicché l'errore risulta essersi verificato non nella percezione dei fatti ma nel giudizio espresso su di esso e quindi, in sostanza, la società ricorrente invoca una rilettura del medesimo atto di impugnazione che involge necessariamente l'attività valutativa del giudice su un atto processuale esattamente percepito nella sua oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. Sez.

L, 03/04/2009 n. 8180 Rv. 607980 - 01) perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez.

U 27/11/2019, n. 31032 Rv. 656234 - 01).

La Corte di legittimità, nella contestata ordinanza, ha letto i motivi di ricorso per cassazione ed ha affermato che essi erano, per un verso, inammissibili ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.c. (motivi primo e secondo) e per l'altro, non portatori di una critica alla sentenza impugnata riconducibile alle censure indicate nella intestazione (motivo terzo).

La Corte di legittimità ha cioè espresso un giudizio sulla portata dell'atto processuale.

Quindi, l'omessa considerazione di quanto, nel corpo del ricorso per cassazione, sarebbe contenuto alle pagine trascritte nell'odierno ricorso non potrebbe mai costituire svista od errore percettivo censurabile ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, anche se commesso dal S.C. nella lettura degli atti interni od esterni al processo, trattandosi di errori, in tesi afferenti la valutazione della del ricorso per cassazione, non di errore revocatorio avrebbe a parlarsi, bensì di ipotetico errore di diritto commesso nello scrutinio sul proposto gravame e sulla sua idoneità a non incorrere nella sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 366 c.p.c..

Questa Corte ha sempre escluso dall'area degli errori revocatori sottoponibili ex art. 391 bis c.p.c., la sindacabilità di errori formatisi nella interpretazione degli atti di causa e nella valutazione dei loro effetti, trattandosi, indiscutibilmente, di errori nel giudizio e non già nella percezione di atti e fatti rilevanti per la formazione del primo (ex multis Cass. n. 5076/2008, n. 17443/2008 e n. 8180/2009), di guisa che le volte in cui la Corte di legittimità affermi di aver preso in esame un atto di impugnazione e statuisca che in esso sia o non sia contenuta una censura, per ciò solo, si fuoriesce dall'area dell'errore di percezione e si entra in quella, ragionevolmente insindacabile (Cass. Sez. 1, 04/09/1999 Sentenza n. 9394, Rv. 529661 - 01) della valutazione (Cass. Sez. 1, 18/11/2009 n. 24369 Rv. 610522 - 01; v. inoltre sulla impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello, Cass. Sez. 6 - 5, 31/08/2017 n. 20635, Rv. 645048 - 01).

E ciò è occorso con la censurata statuizione di cui alla ordinanza de qua.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

3. Nulla per le spese, non avendo l'intimata LIDL svolto difese nel presente giudizio.

L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re di Composta da fatto - Errore di diritto - Differenze. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 26282/2019 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron.,/ o [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26282/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del rappresentante legale, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte n.32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 202z - intimata avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 2527/2019 pubblicata il 30 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2022 dalla o [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da un unico motivo, avverso l'ordinanza di questa Corte 30 gennaio 2019, n. 2527, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e inefficace quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1491 del 10-24 novembre 2014 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la quale veniva condannata alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di prime cure, che, nel resto, veniva confermata. Per quanto ancora interessa, LIDL ITALIA, nel dicembre 2009, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Catania, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi la risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto d'azienda stipulato tra le parti e la condanna della convenuta - locatrice al pagamento di Euro 108.651,86 oltre IVA per lavori eseguiti nell'immobile e materiali forniti; si costituiva la convenuta formulando, in via riconvenzionale, una domanda di risarcimento del danno per la complessiva somma di Euro 1.798.375,82, a titolo di indennità di avviamento commerciale pagata per liberare l'immobile da una precedente conduttrice, di somme spese per adattare l'immobile alle esigenze della LIDL e di ulteriori spese sostenute al di fuori delle previsioni del capitolato. Il Tribunale, con sentenza del 7/11/2012, rigettò la domanda di LIDL, di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto e di rimborso spese ed accolse la domanda riconvenzionale della convenuta, pronunciando la risoluzione del contratto per inadempimento di LIDL e condannandola al risarcimento dei danni liquidati nell'importo di Euro 777.238,14. La Corte di appello di Catania, pronunciando sull'appello di LIDL, ha ritenuto che, mentre in primo grado la domanda formulata dall'attrice era stata di scioglimento del contratto di locazione per mutuo consenso, in i appello era stato inammissibilmente mutato il petitum (chiedendosi accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per l'avverarsi di alcune condizioni risolutive); ha rigettato poi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la domanda di risarcimento del danno formulata dall'appellata [OSCURATO:PERSONA], nonché la domanda di rimborso delle spese sostenute da LIDL, ritenute non provate, ha infine condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali e spese. La causa è stata rimessa alla udienza pubblica fissata al 29 marzo 2022 e poi trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. LIDL, sebbene intimata, non ha svolto difese nel giudizio di revocazione. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, la società ricorrente lamenta un vizio revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c. tenuto conto che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto: - quanto al primo motivo, che «Il motivo è inammissibile per inosservanza dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto omette di riprodurre sia direttamente sia indirettamente l'atto di appello avversario, nel secondo caso precisando la parte dell'atto di appello in cui l'indiretta riproduzione troverebbe corrispondenza, sicché la Corte non è messa in grado di verificare sia se l'appello era aspecifico sia se rispetto a quanto in esso articolato e, se del caso, con riferimento alla svolgimento processuale (...) Il motivo (...), risulta, inoltre, anche privo del requisito della chiarezza idoneo ad evidenziare effettivamente la censura contro la sentenza (...)». - quanto al secondo motivo, che «è inammissibile in quanto non identifica in alcun modo la motivazione con cui la corte territoriale avrebbe dato rilievo ai documenti nuovi e comunque perché, in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non fornisce alcuna individuazione di essi e del loro contenuto. Sicché riesce impossibile percepire quanto si sostiene nella illustrazione come motivo di critica alla sentenza impugnata». - quanto al terzo motivo, che «Nella sua illustrazione, (...) non si coglie una chiara attività dimostrativa delle varie doglianze preannunciate nella intestazione del motivo, ma si rinviene una evocazione di vari sviluppi dello svolgimento processuale, (...) Il motivo non ha la dignità di critica alla sentenza impugnata riconducibile alle censure indicate nella intestazione.». In particolare, parte ricorrente contesta che il ricorso per cassazione fosse carente dei requisiti imposti dall'art. 366 c.p.c., con riferimento al n.6., e ne ripercorre i punti salienti al fine di sottolineare l'evidente errore in cui sarebbe incorsa la Corte. 1.1. La società ricorrente, quanto al primo motivo, con cui si censurava un vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. "per avere la Corte territoriale (...) esaminato la questione riguardante la risarcibilità o meno delle spese effettuate dal contraente fedele (in vista o in adempimento de contratto) senza essere sollecitata da censura specifica" sostiene che, lungi dall'essere generico, è assolutamente pregnante nell'indicare le specifiche censure sollevate avverso la sentenza appellata; parte ricorrente ne riporta alcuni specifici passaggi corredati di indicazione puntuale (pagina, rigo, documento). Evidenzia quindi che: - il ricorso per cassazione era molto dettagliato stante la precipua indicazione delle censure sollevate avverso la sentenza della Corte di appello; - era stato allegato il ricorso in appello proposto dalla LIDL; - alcun passo dell'atto di appello di LIDL poteva essere riproposto nel primo motivo di ricorso atteso che in esso si censurava proprio la mancata proposizione di apposito motivo di censura, che di guisa non poteva essere richiamato, né tantomeno riprodotto. 1.2. Quanto al secondo motivo -volto a censurare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 437 comma 2 c.p.c. secondo cui nel giudizio di appello "non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa" - Risorse immobiliari sostiene che dalla mera lettura dell'allora proposto ricorso per cassazione era possibile cogliere quegli elementi che la Corte di cassazione ha ritenuto inesistenti; difatti, nel ricorso per cassazione venivano specificati tanto i documenti oggetto di contestazione quanto la parte della motivazione della sentenza appellata con cui si riteneva indimostrato il danno preteso da Risorse. 1.3. Quanto al terzo motivo - volto a censurare l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stato oggetto di discussione tra le parti nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. - parte ricorrente ritiene assolutamente errato quanto affermato dalla sentenza impugnata e cioè che esso non avrebbe dignità di critica etc. e riporta alcuni passaggi del ricorso per cassazione idonei a smentire quanto affermato dall'ordinanza impugnata. 2. Il ricorso non è ammissibile con riferimento al vizio revocatorio addotto e sopra sinteticamente riassunto. 2.1. Per consolidato orientamento di questa Corte l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura percettiva, cioè in una svista materiale, non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve avere carattere decisivo, nel senso che in mancanza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. Sez. 6 - 2, 10/06/2021 n. 16439 Rv. 661483 - 01; Cass. Sez. 3, 14/02/2006 n. 3190 Rv. 590611 - 01; Cass. Sez. L, 16/02/1998 n. 1604 Rv. 512646 - 01). Pertanto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. 2.2. Venendo all'esame del complesso vizio revocatorio prospettato, esso non costituisce errore di fatto in quanto può essere apprezzato soltanto attraverso la rivalutazione del contenuto del ricorso per cassazione, sicché l'errore risulta essersi verificato non nella percezione dei fatti ma nel giudizio espresso su di esso e quindi, in sostanza, la società ricorrente invoca una rilettura del medesimo atto di impugnazione che involge necessariamente l'attività valutativa del giudice su un atto processuale esattamente percepito nella sua oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. Sez. L, 03/04/2009 n. 8180 Rv. 607980 - 01) perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U 27/11/2019, n. 31032 Rv. 656234 - 01). La Corte di legittimità, nella contestata ordinanza, ha letto i motivi di ricorso per cassazione ed ha affermato che essi erano, per un verso, inammissibili ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.c. (motivi primo e secondo) e per l'altro, non portatori di una critica alla sentenza impugnata riconducibile alle censure indicate nella intestazione (motivo terzo). La Corte di legittimità ha cioè espresso un giudizio sulla portata dell'atto processuale. Quindi, l'omessa considerazione di quanto, nel corpo del ricorso per cassazione, sarebbe contenuto alle pagine trascritte nell'odierno ricorso non potrebbe mai costituire svista od errore percettivo censurabile ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, anche se commesso dal S.C. nella lettura degli atti interni od esterni al processo, trattandosi di errori, in tesi afferenti la valutazione della del ricorso per cassazione, non di errore revocatorio avrebbe a parlarsi, bensì di ipotetico errore di diritto commesso nello scrutinio sul proposto gravame e sulla sua idoneità a non incorrere nella sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 366 c.p.c.. Questa Corte ha sempre escluso dall'area degli errori revocatori sottoponibili ex art. 391 bis c.p.c., la sindacabilità di errori formatisi nella interpretazione degli atti di causa e nella valutazione dei loro effetti, trattandosi, indiscutibilmente, di errori nel giudizio e non già nella percezione di atti e fatti rilevanti per la formazione del primo (ex multis Cass. n. 5076/2008, n. 17443/2008 e n. 8180/2009), di guisa che le volte in cui la Corte di legittimità affermi di aver preso in esame un atto di impugnazione e statuisca che in esso sia o non sia contenuta una censura, per ciò solo, si fuoriesce dall'area dell'errore di percezione e si entra in quella, ragionevolmente insindacabile (Cass. Sez. 1, 04/09/1999 Sentenza n. 9394, Rv. 529661 - 01) della valutazione (Cass. Sez. 1, 18/11/2009 n. 24369 Rv. 610522 - 01; v. inoltre sulla impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello, Cass. Sez. 6 - 5, 31/08/2017 n. 20635, Rv. 645048 - 01). E ciò è occorso con la censurata statuizione di cui alla ordinanza de qua. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 3. Nulla per le spese, non avendo l'intimata LIDL svolto difese nel presente giudizio. L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese. L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a