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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 28302/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23067-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 - [OSCURATO:PERSONA] (già AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA] C), in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1736/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2019 R.G.N. 4851/2015; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23067/2019 Cron.

Rep.

Ud.10/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 21 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]/C oggi ASL Roma 2, per la quale l’istante aveva svolto servizio quale direttore amministrativo dal 10.11.2005 al 16.6.2010, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità della determinazione n. 2004 del 2006 di recupero somme a carico dell’istante stante il diritto del medesimo, in base all’art. 2 dPCM n. 502/1995, al trattamento economico parametrato alla retribuzione contrattuale delle posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa, da individuarsi presso la AUSL datrice non nella figura del direttore di struttura complessa bensì nella medesima figura che tuttavia ricopra l’incarico di direttore di dipartimento e la condanna della AUSL datrice al pagamento delle relative differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il dato testuale della normativa di riferimento, art. 2 dPCM n. 502/1995, deporre nel senso che il trattamento economico del direttore amministrativo - per il quale la stessa norma fissa un criterio di determinazione per cui quel trattamento va definito entro un limite massimo, espressamente individuato in una cifra non superiore all’80% del trattamento base attribuito al direttore generale ed un limite minimo, dato dal riferimento ad una misura non inferiore al trattamento previsto dalla contrattazione nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa, debba coincidere, quanto al limite minimo, con la retribuzione di maggior importo che sia attribuito al dirigente apicale nell’ambito dell’azienda di adibizione; - che ad avviso dei giudici di appello ciò risponde all’esigenza di evitare lo squilibrio che si determinerebbe laddove chi nell’azienda rivestisse il ruolo di Direttore, investito della responsabilità dell’andamento generale dell’azienda sia pur con riferimento limitato ad uno dei distinti settori sanitario o amministrativo, fosse retribuito in misura inferiore a chi riveste il ruolo di dirigente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL Roma 2, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il dott. [OSCURATO:PERSONA]; - che entrambe le parti hanno poi depositato memoria .

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, dPCM n. 502/1995 come modificato dal dPCM n. 319/2001 anche in relazione agli artt. 15 e ss. d.lgs. n. 502/1992 e al CCNL per l’Area della Dirigenza sanitaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione delle norme invocate siccome fondata su una travisata ricostruzione del contesto normativo di riferimento; - che, in particolare, in base a quest’ultimo i dipartimenti sono estranei alla generale classificazione normativa e contrattuale che individua soltanto le strutture complesse e semplici, quali strutture rimesse all’individuazione dell’azienda e risultanti dall’aggregazione delle strutture complesse, di tal che l’incaricato della direzione, scelto tra i direttori delle strutture complesse aggregate, rimane titolare della struttura complessa cui è preposto e non assume un ruolo sovraordinato, svolgendo un ruolo di coordinatore, così da porsi quale mera estensione orizzontale e non verticale della funzione di direttore di struttura complessa e rivestire, pertanto, sotto tale profilo funzionale, la stessa posizione apicale dei direttori di struttura complessa, beneficiando soltanto di un trattamento economico superiore; - che il motivo si rivela infondato, trovando l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale una chiara plausibilità logica e giuridica, laddove valorizza la valenza retributiva, piuttosto che funzionale, del riferimento alla posizione apicale, nella prospettiva di un equilibrato assetto aziendale, che impone riconoscimenti economici corrispondenti al rilievo del ruolo rivestito nell’organigramma aziendale (ed il ruolo di direttore amministrativo, responsabile di tale ambito funzionale nel suo complesso è, al pari di quello del direttore sanitario, investito della stessa generale responsabilità di settore, superiore a quello di chi dirige uno specifico settore medico); - che tale necessità di equilibrio è stata tenut a presente dalla stessa normativa in questione nel prevedere che “La regione definisce il trattamento del direttore sanitario e del direttore amministrativo tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un’ottica di equilibrio aziendale”, restando irrilevante che il riconoscimento al direttore amministrativo del trattamento economico del direttore di dipartimento comporti il superamento del limite massimo dell’80% del trattamento del direttore generale, per risultare il doveroso rispetto di tale limite sufficiente al contenimento dell’eventuale eccedenza; - che l’interpretazione della Corte d’appello è coerente con la ratio della indicata disposizione che è quella di evitare che, in un determinato contesto lavorativo, un direttore amministrativo percepisca un compenso inferiore a quello dei suoi sottoposti; - che i n tal senso si è già espressa Cass. n. 13385/2009 che, con riguardo alle pretese di un direttore sanitario ha ritenuto corretto il raffronto con le voci del trattamento base del dirigente medico apicale della struttura di riferimento; - che an che Cass. n. 7303/2020 ha precisato che “alla luce della riferita disciplina e delle stesse testuali indicazioni di cui alla legge delega (riprese, alla lettera, dal d.p.c.m. n. 319/2001 che utilizza il medesimo avverbio “rispettivamente”), ritiene il collegio condivisibile che anche il D.P.C.M.n. 502 del 1995 art. 2, comma 5, debba essere interpretato rapportando il trattamento economico del direttore sanitario a quello del dirigente apicale sanitario e il trattamento economico del direttore amministrativo a quello del dirigente apicale amministrativo, ciò anche dovendo tener presente che nell’esercizio delle sue funzioni il direttore amministrativo svolge funzioni di carattere prettamente amministrativo mentre il direttore sanitario dirige e coordina l’attività dei dirigenti medici”; l’utilizzo dell’avverbio “rispettivamente” (v. l’art. 2, co. 5, DPCM cit.), precisa la Corte, indica con chiarezza che deve sussistere una relazione fra il trattamento economico del direttore sanitario e quello delle posizioni apicali della dirigenza medica, così come fra il trattamento economico del direttore amministrativo e quello del trattamento apicale della dirigenza amministrativa); - che allora è logica e coerente la decisione della Corte territoriale che ha evidenziato come il trattamento della dirigenza medica cui fare riferimento non potesse che essere quello del direttore di dipartimento (posizione apicale esistente nell’Azienda, Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA]) in quanto diversamente (facendo riferimento al direttore di struttura complessa) non vi sarebbe stato il rispetto delle parametriche minima e massima. - che il ricorso va, dunque, rigettato ; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23067-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 - [OSCURATO:PERSONA] (già AZIENDA UNITA' [OSCURATO:PERSONA] C), in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1736/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2019 R.G.N. 4851/2015; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23067/2019 Cron. Rep. Ud.10/10/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 21 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]/C oggi ASL Roma 2, per la quale l’istante aveva svolto servizio quale direttore amministrativo dal 10.11.2005 al 16.6.2010, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità della determinazione n. 2004 del 2006 di recupero somme a carico dell’istante stante il diritto del medesimo, in base all’art. 2 dPCM n. 502/1995, al trattamento economico parametrato alla retribuzione contrattuale delle posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa, da individuarsi presso la AUSL datrice non nella figura del direttore di struttura complessa bensì nella medesima figura che tuttavia ricopra l’incarico di direttore di dipartimento e la condanna della AUSL datrice al pagamento delle relative differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il dato testuale della normativa di riferimento, art. 2 dPCM n. 502/1995, deporre nel senso che il trattamento economico del direttore amministrativo - per il quale la stessa norma fissa un criterio di determinazione per cui quel trattamento va definito entro un limite massimo, espressamente individuato in una cifra non superiore all’80% del trattamento base attribuito al direttore generale ed un limite minimo, dato dal riferimento ad una misura non inferiore al trattamento previsto dalla contrattazione nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa, debba coincidere, quanto al limite minimo, con la retribuzione di maggior importo che sia attribuito al dirigente apicale nell’ambito dell’azienda di adibizione; - che ad avviso dei giudici di appello ciò risponde all’esigenza di evitare lo squilibrio che si determinerebbe laddove chi nell’azienda rivestisse il ruolo di Direttore, investito della responsabilità dell’andamento generale dell’azienda sia pur con riferimento limitato ad uno dei distinti settori sanitario o amministrativo, fosse retribuito in misura inferiore a chi riveste il ruolo di dirigente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL Roma 2, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il dott. [OSCURATO:PERSONA]; - che entrambe le parti hanno poi depositato memoria . CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, dPCM n. 502/1995 come modificato dal dPCM n. 319/2001 anche in relazione agli artt. 15 e ss. d.lgs. n. 502/1992 e al CCNL per l’Area della Dirigenza sanitaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione delle norme invocate siccome fondata su una travisata ricostruzione del contesto normativo di riferimento; - che, in particolare, in base a quest’ultimo i dipartimenti sono estranei alla generale classificazione normativa e contrattuale che individua soltanto le strutture complesse e semplici, quali strutture rimesse all’individuazione dell’azienda e risultanti dall’aggregazione delle strutture complesse, di tal che l’incaricato della direzione, scelto tra i direttori delle strutture complesse aggregate, rimane titolare della struttura complessa cui è preposto e non assume un ruolo sovraordinato, svolgendo un ruolo di coordinatore, così da porsi quale mera estensione orizzontale e non verticale della funzione di direttore di struttura complessa e rivestire, pertanto, sotto tale profilo funzionale, la stessa posizione apicale dei direttori di struttura complessa, beneficiando soltanto di un trattamento economico superiore; - che il motivo si rivela infondato, trovando l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale una chiara plausibilità logica e giuridica, laddove valorizza la valenza retributiva, piuttosto che funzionale, del riferimento alla posizione apicale, nella prospettiva di un equilibrato assetto aziendale, che impone riconoscimenti economici corrispondenti al rilievo del ruolo rivestito nell’organigramma aziendale (ed il ruolo di direttore amministrativo, responsabile di tale ambito funzionale nel suo complesso è, al pari di quello del direttore sanitario, investito della stessa generale responsabilità di settore, superiore a quello di chi dirige uno specifico settore medico); - che tale necessità di equilibrio è stata tenut a presente dalla stessa normativa in questione nel prevedere che “La regione definisce il trattamento del direttore sanitario e del direttore amministrativo tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un’ottica di equilibrio aziendale”, restando irrilevante che il riconoscimento al direttore amministrativo del trattamento economico del direttore di dipartimento comporti il superamento del limite massimo dell’80% del trattamento del direttore generale, per risultare il doveroso rispetto di tale limite sufficiente al contenimento dell’eventuale eccedenza; - che l’interpretazione della Corte d’appello è coerente con la ratio della indicata disposizione che è quella di evitare che, in un determinato contesto lavorativo, un direttore amministrativo percepisca un compenso inferiore a quello dei suoi sottoposti; - che i n tal senso si è già espressa Cass. n. 13385/2009 che, con riguardo alle pretese di un direttore sanitario ha ritenuto corretto il raffronto con le voci del trattamento base del dirigente medico apicale della struttura di riferimento; - che an che Cass. n. 7303/2020 ha precisato che “alla luce della riferita disciplina e delle stesse testuali indicazioni di cui alla legge delega (riprese, alla lettera, dal d.p.c.m. n. 319/2001 che utilizza il medesimo avverbio “rispettivamente”), ritiene il collegio condivisibile che anche il D.P.C.M.n. 502 del 1995 art. 2, comma 5, debba essere interpretato rapportando il trattamento economico del direttore sanitario a quello del dirigente apicale sanitario e il trattamento economico del direttore amministrativo a quello del dirigente apicale amministrativo, ciò anche dovendo tener presente che nell’esercizio delle sue funzioni il direttore amministrativo svolge funzioni di carattere prettamente amministrativo mentre il direttore sanitario dirige e coordina l’attività dei dirigenti medici”; l’utilizzo dell’avverbio “rispettivamente” (v. l’art. 2, co. 5, DPCM cit.), precisa la Corte, indica con chiarezza che deve sussistere una relazione fra il trattamento economico del direttore sanitario e quello delle posizioni apicali della dirigenza medica, così come fra il trattamento economico del direttore amministrativo e quello del trattamento apicale della dirigenza amministrativa); - che allora è logica e coerente la decisione della Corte territoriale che ha evidenziato come il trattamento della dirigenza medica cui fare riferimento non potesse che essere quello del direttore di dipartimento (posizione apicale esistente nell’Azienda, Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA]) in quanto diversamente (facendo riferimento al direttore di struttura complessa) non vi sarebbe stato il rispetto delle parametriche minima e massima. - che il ricorso va, dunque, rigettato ; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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