CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 settembre 2026
Cassazione n. 24910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
umero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 24910/2026Data pubblicazione 01/09/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. MARIOudito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del localeTribunale che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], il quale -premesso di aver ricoperto l’incarico di direttore sanitario della(soppressa) ASL Roma C (oggi Roma 2, di seguito anche indicata solocome ASL) dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 22.2.2009 e dal 25.3.2009 al 17.4.2013 -aveva lamentato di aver percepito una retribuzione inferiore a quelladovutagli ai sensi del d.P.C.M. n. 502 del 1995, poiché la datrice di lavoronon aveva fatto salvo il cd. “limite minimo garantito”, ovvero iltrattamento previsto per le posizioni apicali della dirigenza medica,identificate in quelle del direttore di dipartimento e chiesto,conseguentemente, la condanna della datrice al pagamento di euro124.273,97, oltre accessori.2. Avverso detta pronunzia l’[OSCURATO:PERSONA] 2 ha proposto ricorso affidatoad un motivo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 2711/2026, harilevato che il ricorso per cassazione pone sul tappeto due questioni: a) laprima, attinente all’individuazione del dirigente apicale (dirigente distruttura complessa o direttore di dipartimento) cui va ancorata laretribuzione del direttore sanitario; b) la seconda, sempre concernentel’interpretazione del citato del d.P.C.M. n. 502 del 1995, come novellatodal d.P.C.M. n. 319/2001 (art. 2, comma 5), dipanantesi nella scelta tradue alternative ermeneutiche: 1) la previsione da parte della norma citatadi due limiti nella fissazione della retribuzione, uno massimo(rappresentato dall’80% del trattamento economico attribuito al direttoreRGN 29314/2022Pag.2Numero registro generale 29314/2022Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 24910/2026Data pubblicazione 01/09/2026generale) ed uno minimo (non inferiore a quello previsto dallacontrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza,in questo caso medica, venendo in rilievo la posizione del direttoresanitario); 2) ovvero l’individuazione di un unico limite, dovendosi leggerela disposizione in commento (cfr. art. 2 cit.) nel senso che la locuzione“salvo il limite minimo di cui al primo periodo” dispone che il direttoresanitario ha sempre diritto alla percezione di un trattamento economiconon inferiore a quello riconosciuto dalla contrattazione collettiva in favoredel dirigente apicale, anche qualora sia superiore all’80% del trattamentobase attribuito al direttore generale.Ha richiamato precedenti di questa Corte che si sono occupati di temisolo contigui a quelli qui in rilievo, (cfr. Cass. n. 26515/2013, Cass. n.7303/2020, Cass. n. 12351/2021, Cass. n. 25623/2024) e ritenuto che,avendo la decisione da assumere valenza nomofilattica, fosse opportuno ilrinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.5. Il Procuratore Generale, dopo iniziali conclusioni scritte nel sensodell’accoglimento in parte qua del ricorso, le ha modificate in sede didiscussione ed ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’ASL Roma 2 lamenta,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2, comma 5, d.P.C.M. n. 502 del 1995, comemodif. dal d.P.C.M. n. 319 del 2001, oltre che degli artt. 15 e ss. del d.lgs.n. 502 e ss. del 1992 e del c.c.n.l. dirigenza sanitaria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Parte ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza qui all’attenzioneper due ordini di ragioni: a) perché interpreta la locuzione, contenutanell’art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995 e s.m.i. «salvo il limiteminimo di cui al primo periodo» nel senso che il direttore sanitario hasempre diritto alla percezione di un trattamento economico non inferiore aquello riconosciuto dalla contrattazione collettiva in favore del dirigenteRGN 29314/2022Pag.3Numero registro generale 29314/2022Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 24910/2026Data pubblicazione 01/09/2026apicale, anche quando detto trattamento sia superiore all’80% deltrattamento base attribuito al direttore generale; b) perché identifica ildirigente apicale di cui alla citata norma nel direttore di dipartimento,anziché nel dirigente di struttura complessa.Sostiene che il richiamato art. 2 prevede, invece, due parametri diriferimento, uno minimo ed uno massimo, che vanno entrambi rispettati.Evidenzia che sarebbe, pertanto, irragionevole il riconoscimento aldirigente medico di un trattamento economico di gran lunga superiore allimite massimo fissato dalla norma.Aggiunge ancora che l’art. 2 cit., nel disporre la commisurazione dellaretribuzione del direttore sanitario, la parametra non alla “retribuzione”,ma alla “posizione” del dirigente apicale, quindi, ad una funzione (anzichéad una retribuzione) di riferimento per tutte le aziende a prescindere dallaloro articolazione interna e dalle singole retribuzioni dei direttori didipartimento che, in quanto oggetto di contrattazione aziendale, subisconofisiologici scostamenti da ente ad ente. Rimarca, ancora, - al fine diulteriormente sostenere che la posizione apicale cui agganciare laretribuzione è quella del dirigente di struttura complessa - che l’art. 2 cit.fa rinvio, quanto a detta individuazione, alla contrattazione collettiva (enon alle disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1999 richiamate in sentenzadalla Corte territoriale) e che l’art. 27 del c.c.n.l. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cuievidentemente il d.P.C.M. rinvia) quanto alle tipologie di incarichiconferibili ai dirigenti individua l’incarico di direzione di strutturacomplessa, ricomprendendo in esso l’incarico di direttore di dipartimento,disponendo, poi, al comma 5 della medesima norma che «Tra le strutturecomplesse per Dipartimento si intendono quelle strutture individuatedall’azienda per l’attuazione dei processi organizzativi integrati (…)».Conclude, infine, che nella retribuzione del direttore di dipartimentonon vanno computate le voci accessorie della retribuzione erogate aldirettore di dipartimento e, nello specifico, l’indennità di direzione ex art.39 c.c.n.l. e il trattamento economico di cui all’art. 38 del c.c.n.l.RGN 29314/2022Pag.4Numero registro generale 29314/2022Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 24910/2026Data pubblicazione 01/09/20262. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.3. Invero l’ordinanza interlocutoria non ha richiamato il precedente diquesta Corte (su cui fa leva il controricorrente) di cui a Cass. n.28302/2024 che riguarda fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alquale va data continuità perché condiviso dal Collegio.4. Occorre innanzitutto ricostruire la normativa rilevante in causa.5. L’art. 2 del d.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal d.P.C.M. n.319/2001, prevede che:«5. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito untrattamento economico definito in misura non inferiore a quello previstodalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioniapicali della dirigenza medica ed amministrativa. La regione definisce iltrattamento economico del direttore sanitario e del direttoreamministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito aldirettore generale e sia delle posizioni in strutture organizzativecomplesse, in un’ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economiciannui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primoperiodo, non possono essere fissati in misura superiore all’80 per cento deltrattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamentopuò essere integrato di un’ulteriore quota, fino al 20 per cento dellostesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazionedegli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misuratamediante appositi indicatori. [Il trattamento economico, complessivo nonpuò risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo,dell’indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità edell’indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitarionazionale]. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenuteper gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delleloro funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimentodelle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio,vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti eRGN 29314/2022Pag.5Numero registro generale 29314/2022Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 24910/2026Data pubblicazione 01/09/2026secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitarionazionale».6. L’art. 17-bis del d.lgs. n. 502/1992 dispone che:« 1. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestioneoperativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie.2. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra idirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate neldipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della strutturacomplessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, siaospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l’attribuzione sia diresponsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e dellaprevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionalee corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per larealizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimentopredispone annualmente il piano delle attività e dell’utilizzazione dellerisorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell’ambito dellaprogrammazione aziendale. La programmazione delle attivitàdipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e diverifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti edegli operatori assegnati al dipartimento.3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato didipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso allaindividuazione dei direttori di dipartimento».7. La Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionaledella legge regionale che aveva consentito la scelta del direttore didipartimento fra i dirigenti medici (senza ulteriori specificazioni) haricostruito la normativa che anche qui rileva nei seguenti termini:«4.2. In questa prospettiva, il ricorrente sostiene che l’art. 17-bis,comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 costituisca espressione di un principiofondamentale della materia «tutela della salute», per cui le normeimpugnate, omettendo ogni riferimento ai requisiti stabiliti dallaRGN 29314/2022Pag.6Numero registro generale 29314/2022Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 24910/2026Data pubblicazione 01/09/2026disposizione statale per la nomina dei direttori di dipartimento,eccederebbero dalla sfera di competenza legislativa riservata alla Regioneai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.Va preliminarmente evidenziato che il modello dipartimentalerappresenta uno degli schemi organizzativi più diffusi nella sanità italiana(il comma 1 dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 stabilisce che:«[l]’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestioneoperativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie») e che allaorganizzazione dipartimentale della sanità corrisponde una disciplina degliincarichi direttivi posta dallo stesso d.lgs. n. 502 del 1992, così comeprogressivamente modificato ed integrato dal legislatore.In proposito, va notato che la disciplina della dirigenza pubblica inmateria sanitaria costituisce un modello che presenta numerosepeculiarità rispetto alle previsioni generali del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche) e che trova spiegazione nellaconsiderazione che la dirigenza sanitaria opera nell’ambito, estremamentesensibile, dei diritti sociali costituzionalmente garantiti. A questa èrichiesta una particolare competenza, non solo professionale e tecnica, maanche gestionale.In particolare, il processo di regionalizzazione e di aziendalizzazionedel servizio sanitario avviato dal d.lgs. n. 502 del 1992 ha cercato diovviare alle diffuse inefficienze che si erano registrate nell’organizzazionedella sanità, prevedendo l’innesto di criteri imprenditoriali e di moduliaziendalistici nell’organizzazione del servizio pubblico e disegnando unsistema di tendenziale separazione tra politica e amministrazione.In questa prospettiva, al vertice dell’azienda sanitaria è stato posto ildirettore generale quale organo monocratico, con «[t]utti i poteri digestione» dell’azienda (art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992), alquale spetta la responsabilità della direzione dell’azienda sanitaria e la cuinomina, riservata alla discrezionalità politica della Giunta regionale, deveRGN 29314/2022Pag.7Numero registro generale 29314/2022Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 24910/2026Data pubblicazione 01/09/2026rispettare il possesso degli specifici requisiti stabiliti dall’art. 3-bis deld.lgs. 502 del 1992 e dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all’articolo 11,comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia didirigenza sanitari», potendo essere operata la scelta esclusivamente tra isoggetti iscritti nel relativo elenco nazionale.4.3. Il particolare rilievo attribuito dalla disciplina statale ai requisiti dicompetenza e di professionalità, che lo stesso direttore generale devepossedere, permette di cogliere la specifica ratio della norma contenutanel comma 2 dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, ai sensi dellaquale: «[i]l direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale frai dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate neldipartimento».»8. Orbene nel precedente di questa Corte n. 28302/2024 soprarichiamato si è affermato che l’interpretazione accolta dalla Corteterritoriale (tanto in quel precedente quanto nel presente giudizio) ha unachiara plausibilità logica e giuridica, laddove valorizza la valenzaretributiva, piuttosto che funzionale, del riferimento alla posizione apicale,nella prospettiva di un equilibrato assetto aziendale, che imponericonoscimenti economici corrispondenti al rilievo del ruolo rivestitonell’organigramma aziendale (ed il ruolo di direttore amministrativo,responsabile di tale ambito funzionale nel suo complesso è, al pari diquello del direttore sanitario, investito della stessa generale responsabilitàdi settore, superiore a quello di chi dirige uno specifico settore medico).Si è evidenziato che tale necessità di equilibrio è stata tenuta presentedalla stessa normativa in questione nel prevedere, all’art. 2 del d.P.C.M. n.502/1995, come modificato dal d.P.C.M. n. 319/2001 e sopra riportatoche: «La regione definisce il trattamento del direttore sanitario e deldirettore amministrativo tenendo conto sia del trattamento economicocomplesse, in un’ottica di equilibrio aziendale», restando irrilevante che ilRGN 29314/2022Pag.8Numero registro generale 29314/2022Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 24910/2026Data pubblicazione 01/09/2026riconoscimento al direttore amministrativo del trattamento economico deldirettore di dipartimento comporti il superamento del limite massimodell’80% del trattamento del direttore generale.Si è ritenuto che una tale interpretazione sia coerente con la ratio dellaindicata disposizione che è quella di evitare che, in un determinatocontesto lavorativo, un direttore amministrativo percepisca un compensoinferiore a quello dei suoi sottoposti.Si è richiamata la decisione di cui a Cass. n. 13385/2009 che, conriguardo alle pretese di un direttore sanitario, ha ritenuto corretto ilraffronto con le voci del trattamento base del dirigente medico apicaledella struttura di riferimento e si è sottolineato che anche Cass. n.7303/2020 ha precisato che “alla luce della riferita disciplina e delle stessetestuali indicazioni di cui alla legge delega (riprese, alla lettera, dald.P.C.M. n. 319/2001 che utilizza il medesimo avverbio«rispettivamente»), anche il d.P.C.M. n. 502 del 1995 art. 2, comma 5,deve essere interpretato rapportando il trattamento economico deldirettore sanitario a quello del dirigente apicale sanitario e il trattamentoeconomico del direttore amministrativo a quello del dirigente apicaleamministrativo, ciò anche dovendo tener presente che nell’esercizio dellesue funzioni il direttore amministrativo svolge funzioni di carattereprettamente amministrativo mentre il direttore sanitario dirige e coordinal’attività dei dirigenti medici; l’utilizzo dell’avverbio «rispettivamente» (v.l’art. 2, comma 5, d.P.C.M. cit.), è stato precisato, indica con chiarezzache deve sussistere una relazione fra il trattamento economico deldirettore sanitario e quello delle posizioni apicali della dirigenza medica,così come fra il trattamento economico del direttore amministrativo equello del trattamento apicale della dirigenza amministrativa.9. Alla discrezionalità politica che, in ogni caso, contraddistingue lanomina del direttore generale si affiancano, del resto, i vincoli posti dalladisciplina statale nella scelta dei direttori di dipartimento; questi ultimi,infatti, non possono essere individuati nell’ambito generico dei dirigentiRGN 29314/2022Pag.9Numero registro generale 29314/2022Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 24910/2026Data pubblicazione 01/09/2026sanitari, ma tra i più qualificati direttori delle strutture complesseaggregate nel dipartimento stesso.10. La normativa statale pone un chiaro ed inderogabile limite alpotere discrezionale di nomina spettante all’organo apicale, fissando alcunispecifici requisiti che hanno l’evidente scopo di assicurare la competenza,la professionalità e la specifica esperienza del soggetto chiamato allaguida del dipartimento.11. L’accento posto dalla pronuncia del Giudice delle leggi sui requisitiche i direttori di dipartimento devono possedere può essere utile perevidenziare che, seppure l’incarico sia riconducibile a quello di cui allalettera a) dell’art. 27 del CCNL 2000 («1. Le tipologie di incarichiconferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti: a) incarico didirezione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l’incarico didirettore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero dicui al dlgs 502/1992 […]») tuttavia, come si verifica in generalenell’ambito della dirigenza medica (ruolo unico ma differenziazione quantoal trattamento retributivo in relazione alla maggiore o minore complessitàdell’incarico), lo stesso assume una maggiore valenza rispetto a quello didirigente di struttura complessa, tanto che di questa maggiore valenza, lacontrattazione collettiva tiene poi conto nel prevedere specifiche indennitàcorrelate all’incarico.Nel modello gestionale che il legislatore ha disegnato (e che lacontrattazione collettiva ha apprezzato ai fini della determinazione deltrattamento retributivo) il direttore di dipartimento assume responsabilitàulteriori connesse alla funzione di coordinamento sicché, seppure non siapossibile configurare una vera e propria sovraordinazione gerarchicarispetto ai dirigenti delle strutture inserite nel dipartimento, nondimenorendono il direttore un “prius inter pares” e consentono di individuarenello stesso quella figura apicale alla quale fa riferimento il d.P.C.M. il cuiart. 2 significativamente richiama le «posizioni in strutture organizzativecomplesse».RGN 29314/2022Pag.10Numero registro generale 29314/2022Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 24910/2026Data pubblicazione 01/09/202612. Va, poi, detto, rispondendo alle obiezioni della ricorrente, che ild.P.C.M. detta, sì, un criterio di carattere generale ma richiede anche ilnecessario adattamento alle singole realtà aziendali, sicché nessunarilevanza può spiegare la circostanza, adombrata nel ricorso e, peraltro,contraria al modello delineato dalla legislazione statale, della mancataistituzione di dipartimenti.Ove ciò dovesse verificarsi, il trattamento retributivo del direttoresanitario andrà determinato in relazione a quello del dirigente di strutturacomplessa (che costituisce nella singola azienda la posizione apicale);qualora, invece, la Asl risulti strutturata nel rispetto del modelloorganizzativo (secondo cioè il modulo dipartimentale che, peraltro, comesopra evidenziato, costituisce «il modello ordinario di gestione operativadi tutte le attività delle Aziende sanitarie») è il direttore di dipartimentoche costituisce la posizione apicale della dirigenza medica.Quanto al secondo aspetto il d.P.C.M. (che ha natura regolamentare)pur ponendo due limiti (uno minimo e l’altro massimo) attribuisce rilievoprevalente al primo, lì dove con chiarezza precisa che lo stesso deveessere in ogni caso rispettato.13. Tanto chiarito, anche nel caso qui all’esame, va considerata logicae coerente la decisione della Corte territoriale che ha evidenziato come iltrattamento della dirigenza medica cui fare riferimento non potesse cheessere quello del direttore di dipartimento (posizione apicale esistentenell’Azienda, [OSCURATO:PERSONA] del “Dipartimento di Prevenzione”) ed hapoi rilevato, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, chenon era stata oggetto di contestazione la individuazione del Dipartimentodi prevenzione quale struttura di riferimento.14. Il ricorso è, poi, inammissibile nella parte in cui deduce chedovevano essere escluse, ai fini della comparazione, specifiche indennità,apprezzate, invece, dal Tribunale e, poi, dalla Corte d’Appello.La sentenza impugnata, infatti, ha dichiarato inammissibile il motivo diappello ed il ricorso non denuncia correttamente l’error in procedendo nelRGN 29314/2022Pag.11Numero registro generale 29314/2022Numero sezionale 2932/2026Numero di raccolta generale 24910/2026Data pubblicazione 01/09/2026quale la Corte territoriale sarebbe incorsa, non individua le disposizioniprocessuali in ipotesi violate, non assolve all’onere imposto dall’art. 366 n.6 cod. proc. civ. lì dove fa cenno al contenuto degli atti processuali dientrambi i gradi del giudizio di merito.15. Il ricorso va quindi rigettato.16. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.17. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensiprofessionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del15%, da corrispondersi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 16 giugno 2026.La Consigliera est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioRGN 29314/2022Pag.12