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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 33918/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19777/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] “TEVERE E [OSCURATO:PERSONA]”), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

SCRMHLM01H501P), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2722 del 13/4/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (poi Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., opponendosi alla cartella di pagamento che le era stata notificata e riguardava presunti consumi di acqua potabile per l’anno 2005; contestava la legittimità delle pretese creditorie del Consorzio, deducendo, tra l’altro, la mancata comunicazione dei consumi, l’assenza di misuratori individuali, la genericità delle richieste e la violazione di disposizioni regionali che avrebbero impedito l’emissione della cartella esattoriale; −si costituiva nel giudizio il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre l’agente della riscossione restava contumace; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18936 del 9 ottobre 2017, ritenendo che il credito fosse prescritto, accoglieva le domande della [OSCURATO:PERSONA], annullava l’intimazione di pagamento e condannava il Consorzio a rifondere le spese processuali; −il Consorzio - deducendo il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale accolto l’eccezione di prescrizione sollevata soltanto con l’avversaria comparsa conclusionale - proponeva appello nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepiva la nullità dell’impugnazione per avere l’appellante mancato di citare la [OSCURATO:PERSONA] (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione); −la Corte d’ appello di Roma, con la sentenza n. 2722 del 13 aprile 2023, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio e la condannava al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio; in via preliminare, il giudice d’appello respingeva l’eccezione d’invalidità dell’impugnazione, perché «L’attrice, infatti, ha introdotto un giudizio di accertamento negativo (parziale) del credito, contestando esclusivamente la pretesa creditoria dell’ente per motivi sostanziali. … Pertanto, deve concludersi che la legittimazione passiva spettava unicamente al Consorzio e la domanda proposta anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. deve intendersi come mera “denuntiatio litis”, che non vale ad attribuirle la qualità di parte, anche in considerazione del fatto che l’eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l ’ esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (cfr. Cass. n. 5625 del 26/02/2019; Cass. n. 23984 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

In conclusione, l’agente per la riscossione non era litisconsorte necessario, fermo restando che, anche in tale ipotesi, dalla mancata vocatio in ius non sarebbe derivata, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la nullità dell’appello, bensì la necessità di ordinare l’integrazione del contraddittorio.»; −a vverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su sei motivi; −resisteva con controricorso il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (già Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); −le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 11 / 11 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2,cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente, va respinta l’ eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, per violazione degli artt. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.; infatti, l’atto introduttivo, ancorché formulato in maniera ripe- titiva e sovrabbondante rispetto all’esigenza di informare la Corte di legitti- mità delle vicende processuali essenziali per la decisione, non impedisce la comprensione né del fatto processuale, né della censura formulata col primo motivo (qui accolto), che è sufficientemente precisa per consentirne l’esame; −col primo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione e falsa applica- zione dell’art. 331 c.p.c., nullità dell’atto di citazione d’appello», per avere la Corte d’Appello omesso di disporre la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che aveva emesso e notificato l’atto impositivo) nel giudizio di se- condo grado e violato le norme sul litisconsorzio necessario; −il motivo è fondato; −la Corte d’appello di Roma ha erroneamente escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate -Riscossione), sia perché l’agente della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento ed è incaricato dell’esazione coattiva del credito è litisconsorte necessario nella causa di opposizione “recuperatoria” contro l’ente impositore (rivolta, cioè, a contrastare la pretesa creditoria di quest’ultimo, resa nota attraverso la cartella), sia perché, comunque, la società era stata parte (anche se contumace) del processo di primo grado e, come tale era, da considerare litisconsorte processuale; −infatti, in relazione al litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, questa Corte ha già più volte affermato che solo nelle opposizioni esecutive “non recuperatorie” la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’agente della riscossione (Cass. Sez. 3, 12/02/2024, n. 3870, Rv. 670113-01; Cass. Sez. 3, 20/09/2024, n. 25272, Rv. 672117-01; Cass. Sez. 3, 09/01/2025, n. 564), ma che «diversa è la situazione delle opposizioni c.d. recuperatorie, nelle quali cioè la parte de- duceche la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa … in tal caso, avendo l’opposizione lo scopo ef- fettivo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell’agente della riscossione e dell’ente creditore»; −inoltre, l’integrazione del contraddittorio nell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, era imposta dal solo fatto che tutte le parti erano state presenti nel processo di primo grado e, cioè, per la configurabilità del cosiddetto “litisconsorzio processuale”(in tema, Cass. Sez. 5, 08/11/2017, n. 26433, Rv. 646163-01): −per quanto esposto, la mancata integrazione del contraddittorio nel grado di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; −la circostanza che la relativa questione non era stata oggetto di spe- cifica doglianza in quella sede giustifica il suo mancato rilievo nella defini- zione nel merito – in senso sfavorevole all ’ intimato già utente di analogo contratto di somministrazione –di una controversia in tutto sovrapponibile alla presente, avutasi ad opera di Cass. Sez. 3, 22/07/2024, n. 20136; −il motivo, dunque, va accolto con cassazione della decisione impu- gnata e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; −restano assorbiti gli altri motivi; p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, di conseguenza, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa compo- sizione, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19777/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] “TEVERE E [OSCURATO:PERSONA]”), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. SCRMHLM01H501P), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2722 del 13/4/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (poi Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., opponendosi alla cartella di pagamento che le era stata notificata e riguardava presunti consumi di acqua potabile per l’anno 2005; contestava la legittimità delle pretese creditorie del Consorzio, deducendo, tra l’altro, la mancata comunicazione dei consumi, l’assenza di misuratori individuali, la genericità delle richieste e la violazione di disposizioni regionali che avrebbero impedito l’emissione della cartella esattoriale; −si costituiva nel giudizio il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre l’agente della riscossione restava contumace; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18936 del 9 ottobre 2017, ritenendo che il credito fosse prescritto, accoglieva le domande della [OSCURATO:PERSONA], annullava l’intimazione di pagamento e condannava il Consorzio a rifondere le spese processuali; −il Consorzio - deducendo il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale accolto l’eccezione di prescrizione sollevata soltanto con l’avversaria comparsa conclusionale - proponeva appello nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepiva la nullità dell’impugnazione per avere l’appellante mancato di citare la [OSCURATO:PERSONA] (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione); −la Corte d’ appello di Roma, con la sentenza n. 2722 del 13 aprile 2023, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio e la condannava al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio; in via preliminare, il giudice d’appello respingeva l’eccezione d’invalidità dell’impugnazione, perché «L’attrice, infatti, ha introdotto un giudizio di accertamento negativo (parziale) del credito, contestando esclusivamente la pretesa creditoria dell’ente per motivi sostanziali. … Pertanto, deve concludersi che la legittimazione passiva spettava unicamente al Consorzio e la domanda proposta anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. deve intendersi come mera “denuntiatio litis”, che non vale ad attribuirle la qualità di parte, anche in considerazione del fatto che l’eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l ’ esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (cfr. Cass. n. 5625 del 26/02/2019; Cass. n. 23984 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). In conclusione, l’agente per la riscossione non era litisconsorte necessario, fermo restando che, anche in tale ipotesi, dalla mancata vocatio in ius non sarebbe derivata, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la nullità dell’appello, bensì la necessità di ordinare l’integrazione del contraddittorio.»; −a vverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su sei motivi; −resisteva con controricorso il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] (già Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); −le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 11 / 11 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2,cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente, va respinta l’ eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, per violazione degli artt. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.; infatti, l’atto introduttivo, ancorché formulato in maniera ripe- titiva e sovrabbondante rispetto all’esigenza di informare la Corte di legitti- mità delle vicende processuali essenziali per la decisione, non impedisce la comprensione né del fatto processuale, né della censura formulata col primo motivo (qui accolto), che è sufficientemente precisa per consentirne l’esame; −col primo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione e falsa applica- zione dell’art. 331 c.p.c., nullità dell’atto di citazione d’appello», per avere la Corte d’Appello omesso di disporre la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che aveva emesso e notificato l’atto impositivo) nel giudizio di se- condo grado e violato le norme sul litisconsorzio necessario; −il motivo è fondato; −la Corte d’appello di Roma ha erroneamente escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate -Riscossione), sia perché l’agente della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento ed è incaricato dell’esazione coattiva del credito è litisconsorte necessario nella causa di opposizione “recuperatoria” contro l’ente impositore (rivolta, cioè, a contrastare la pretesa creditoria di quest’ultimo, resa nota attraverso la cartella), sia perché, comunque, la società era stata parte (anche se contumace) del processo di primo grado e, come tale era, da considerare litisconsorte processuale; −infatti, in relazione al litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, questa Corte ha già più volte affermato che solo nelle opposizioni esecutive “non recuperatorie” la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’agente della riscossione (Cass. Sez. 3, 12/02/2024, n. 3870, Rv. 670113-01; Cass. Sez. 3, 20/09/2024, n. 25272, Rv. 672117-01; Cass. Sez. 3, 09/01/2025, n. 564), ma che «diversa è la situazione delle opposizioni c.d. recuperatorie, nelle quali cioè la parte de- duceche la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa … in tal caso, avendo l’opposizione lo scopo ef- fettivo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell’agente della riscossione e dell’ente creditore»; −inoltre, l’integrazione del contraddittorio nell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, era imposta dal solo fatto che tutte le parti erano state presenti nel processo di primo grado e, cioè, per la configurabilità del cosiddetto “litisconsorzio processuale”(in tema, Cass. Sez. 5, 08/11/2017, n. 26433, Rv. 646163-01): −per quanto esposto, la mancata integrazione del contraddittorio nel grado di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; −la circostanza che la relativa questione non era stata oggetto di spe- cifica doglianza in quella sede giustifica il suo mancato rilievo nella defini- zione nel merito – in senso sfavorevole all ’ intimato già utente di analogo contratto di somministrazione –di una controversia in tutto sovrapponibile alla presente, avutasi ad opera di Cass. Sez. 3, 22/07/2024, n. 20136; −il motivo, dunque, va accolto con cassazione della decisione impu- gnata e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; −restano assorbiti gli altri motivi; p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, di conseguenza, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa compo- sizione, anche
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