CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 02569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13207-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 13207 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -2- -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 16/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto del GE presso il Tribunale di Velletri del 23 gennaio 2019, con il quale, nell’ambito di una procedura esecutiva intentata dalla società nei confronti della debitrice, [OSCURATO:PERSONA], era stato liquidato il compenso in favore dell’ausiliario incaricato della stima del bene. Nella resistenza dell’ausiliario, il Tribunale di Velletri, quale giudice dell’opposizione, con ordinanza del 16 novembre 2021,ha accolto il ricorso e per l‘effetto ha revocato il decreto opposto. Pur ribadendo come in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione non sia sindacabile la validità della CTU, che è invece oggetto della valutazione del giudice del procedimento nel corso del quale è stato nominato l’ausiliario, riteneva che però fosse scrutinabile la validità della CTU in via incidentale, in vista della determinazione del compenso, anche ai fini dell’esclusione del diritto stesso. Osservava che la relazione dell’ausiliario era profondamente incompleta ed inutilizzabile ai fini della procedura esecutiva, in quanto il CTU aveva affermato che il bene pignorato era Ric. 2022 n. 13207 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -3- incommerciabile, in quanto affetto da totale difformità dal permesso di costruire, ma senza che lo stesso consulente avesse indicato l’attività da svolgere per assicurare il ripristino del bene onde recuperarne la commerciabilità. Tale incompletezza ed inutilità dell’elaborato, ai fini della prosecuzione del procedimento esecutivo, giustificavano quindi la revoca del decreto opposto. Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso. L’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa fase. 2.Il primo motivo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 51 del DPR n. 115/2002 e dell’art. 2 del DM del 30 maggio 2002, per avere il Tribunale ritenuto rilevanti in sede di opposizione questioni inerenti alla completezza ed alla utilizzabilità della perizia nella procedura esecutiva, pur avendo in premessa affermato che in sede di opposizione non potessero porsi questioni circa la validità della CTU, essendo le stesse riservate al giudice della causa principale. Il secondo motivo denuncia l’erronea e falsa applicazione dell’art. 51 del DPR n. 115/2002 e dell’art. 2 del DM del 30 maggio 202 per avere il Tribunale revocato il decreto di liquidazione sul presupposto dell’incompletezza ed inutilità dell’elaborato peritale, attribuendosi rilievo a profili il cui esame è precluso al giudice dell’opposizione, che deve solo limitarsi a verificare se la collaborazione sia stata prestata Ric. 2022 n. 13207 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -4- dall’ausiliario del giudice, indipendentemente dalla sua concreta influenza ed incidenza sul contenuto della pronuncia emessa all’esito del giudizio. Nella specie, il ricorrente aveva individuato le ragioni che determinano l’assoluta incommerciabilità del bene oggetto della procedura esecutiva, ed aveva altresì evidenziato come la commerciabilità era recuperabile solo con il ripristino dello stato dei luoghi. Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 168 e 170 del DPR n. 115/2002 per avere il Tribunale reputato rilevanti questioni inerenti alla validità della CTU, ma senza che nella specie il giudice dell’esecuzione abbia dichiarato la nullità della consulenza o la sua incompletezza. Né avrebbe potuto avvalersi della documentazione tardivamente prodotta dalla società, e precisamente del verbale di udienza della procedura esecutiva del 12/11/2019. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione,sono privi di fondamento. Ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata abbia deciso in conformità della giurisprudenza di questa Corte che ha, anche di recente,affermato che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della Ric. 2022 n. 13207 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -5- relazione peritale; dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede (Cass. n. 36396/2021; Cass. n. 7294/2013; Cass. n. 3024/2011; Cass. n. 4425/1998; Cass. n. 7837/1994, a mente della quale il giudice deve accertare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti postigli dal giudice che conferì l'incarico e valutarne, quindi, la qualità e la completezza ai fini della liquidazione del compenso, applicando il parametro di stima ricollegabile, in concreto - non già in astratto - ai quesiti proposti ed alle risposte data dal consulente). La risposta data dall’ordinanza impugnata non ha quindi contravvenuto al richiamato principio ( affermato altresì da Cass. n. 7499/2006; Cass. n. 5200/2017; Cass. n. 20970/2017, richiamata in memoria), ma, impregiudicata la valutazione a monte di utilità della CTU disposta dal GE, ha però ritenuto che rispetto a quanto sollecitato ed alla finalità intrinseca della stima, la risposta fornita dal consulente fosse del tutto elusiva del mandato, non avendo il ricorrente, una volta riscontrata l‘abusività del bene, individuato quali fossero i rimedi suscettibili di essere posti in essere, onde pervenire ad un esito fruttuoso della proceduraesecutiva. Ancorché non risulti espressamente richiamatain motivazione, trattasi di valutazione che si palesa conforme a quella peraltro adottata dallo stesso GE nella procedura esecutiva, e precisamente con l’ordinanza del 12 novembre 2019 (allegata Ric. 2022 n. 13207 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -6- al fascicolo predisposto dallo stesso ricorrente secondo le indicazioni di cui al Protocollo tra Corte di Cassazione e CNF). Con tale ordinanza del 12 novembre 2019, la cui produzione deve reputarsi essere in ogni caso ammissibile nel procedimento di opposizione di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, essendo lo stesso assoggettato alle regole del procedimento sommario di cognizione, in base alle quali - a prescindere dalla evidente sopravvenienza del documento in oggetto rispetto alla fase introduttiva del giudizio di opposizione (ricorso depositato in data 20/2/2019) - non essendo contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Cass. n. 46/2021; Cass. n. 25547/2015), il GE ha disposto la revoca dell’incarico affidato all’odierno ricorrente, previa sostituzione con un nuovo ausiliario, evidenziando come la CTU fosse del tutto elusiva rispetto al mandato conferito, quanto al profilo della stabilità degli abusi riscontrati. Ne deriva che, sebbene tale intento non risulti espressamente affermato nell’ordinanza impugnata, il Tribunale, nei limiti delle proprie attribuzioni, quali sopra sottolineate, ha inteso altresì assicurare un adeguamento delle sorti del decreto di Ric. 2022 n. 13207 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -7- liquidazione alla intervenuta valutazione di utilità della consulenza quale manifestata dal giudice della causa principale, al fine commendevole di impedire che potesse conservare efficacia un provvedimento di liquidazione connesso ad attività della quale era stata riscontrata anche la non fruibilità ai fini della decisione nel merito. 3.Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dellacontroricorrente. Nulla a disporre quanto allaparte rimast a intimat a 5. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza Ric. 2022 n. 13207 sez. S2 -ud. 13-01-2023 -8- dei presupposti processu