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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 34116/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35886/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] FALCONIERIn. 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE CAGLIARI n. 10452/2017 depositata il 16/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 10452/2017 , i l T ribunale di Cagliari ha dichiarato la prescrizione presuntiva del diritto ai compensi professionali per il patrocinio svolto dal ricorrente in un contenzioso civile, ritenendo irrilevante che la società avesse negato l’esistenza del credito prima del giudizio ed oss e rvando che il difensore avrebbe dovuto richiedere il giuramento decisorio all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] personalmente o mediante un procuratore speciale, articolando il mezzo istruttorio in capitoli separati e specifici, rilevando infine che tra l’ultima richiesta di pagamento e l’instaurazione della causa era trascorso più di un triennio.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2956, comma primo, e 2937, comma terzo, c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la missiva inoltrata il 7.4.2017 con la società aveva comunicato di non aver riscontr o dello svolgimento di attività difensiva da parte del ricorrente, integrava una rinuncia a far valere la prescrizione presuntiva.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso non chiarisce se il perfezionamento di una rinuncia alla prescrizione sia stato dibattuto dinanzi Tribunale, apparendo la censura priva dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., atteso che qualora unaquestione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilitàper novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di effettuare i dovuti riscontri (Cass. 32804/2019; Cass.20694/2018; Cass. 15430/2018).

Il compito di accertare un’eventuale rinuncia tacita allaprescrizione è , difatti , rimesso al giudice di merito (presupponendo l’accertamento che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui: Cass. 21248/2012).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 233, 702 bis c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che le richieste istruttorie dovessero essere proposte alla prima udienza pur in assenza di preclusioni processuali, evidenziando che, avendo l a convenuta chiesto la chiamata in causa del precedente amministratore, il Tribunale avrebbe prima dovuto regolarizzare il contraddittorio e poi pronunciarsi sulle altre istanze, non potendo negare il diritto alla prova, considerato, infine, che il giuramento può essere deferito in ogni fase della causa.

Il motivo è ammissibile e merita di essere accolto.

È irrilevante che il ricorrente abbia formalmente dedotto in rubrica una violazione di legge sostanziale e non un error in procedendo , essendo il contenuto effettivo della doglianza agevolmente individuabile, nei suoi corretti termini, in base alle ragioni illustrate con l’impugnazione (Cass. 12690/2018; Cass. su 17931/2013).

L’art. 14 d.lgs. 150/2011 dispone che l e controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a normadell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto.

Ai sensidell’art. 3 del decreto, in tali controversie non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civileed è esclusa la conversione del rito.

La previsione generale dell’art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., applicabile anche alle controversie in materia di compensi, laddove prevede che il ricorso e la comparsa di risposta contengano l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendono avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non introduce alcuna preclusione nel corso del procedimento.

Non è ammissibile ricavare una tale preclusione neppure in via interpretativa allo scopo di porre il giudice in condizione di valutare se la causa necessiti di una trattazione ed istruzione non formale ai fini della conversione del rito, tantomeno nelle controversie di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 in cui detta conversione non è consentita, posta la necess ità che eventuali decadenze , per esigenze di certezza, siano oggetto di una esplicita previsione di legge (Cass. 25547/2015; Cass. n. 17572/2021; Cass. n. 24415/2021; Cass. n. 23677/2021; Cass. n. 15637/2022; Cass. n. 32743/2023; Cass. n. 2569/2023; Cass. n. 5938/2024; Cass.19226/2024).

Nel caso in esame, la società si era costituita il 9.4.20 18, sollevando l’eccezion e di prescr i zione presuntiva, e alla prima udienza successiva, tenutasi il 19.4.2018, il difensore aveva dichiarato di voler proporre il giuramento decisorio , in via subordinata, ove le altre difese fossero state respinte.

Il Tribunale ha invece assunto la causa in decisione, affermandonel provvedimento impugnato che il deferimento “ doveva essere introdotto all ’udienza del 19.4.2018 (la prima ed unica svolta ) , ravvisando un onere di articolazione in limine litis del mezzo istruttorio, con l’osservanza delle formalità di legge, e una preclusione processualeinsussistenti.

3. Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 115 e 233 c.p.c. per aver il Tribunale ritenuto inammissibile il giuramento, ancorchè il difensore si fosse solo riservato di deferirlo, èlogicamente assorbito.

E’ accolto ilsecondo motivo di ricorso, sono dichiarati inammissibili il primo ed assorbito il terzo.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulla spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35886/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] FALCONIERIn. 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE CAGLIARI n. 10452/2017 depositata il 16/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 10452/2017 , i l T ribunale di Cagliari ha dichiarato la prescrizione presuntiva del diritto ai compensi professionali per il patrocinio svolto dal ricorrente in un contenzioso civile, ritenendo irrilevante che la società avesse negato l’esistenza del credito prima del giudizio ed oss e rvando che il difensore avrebbe dovuto richiedere il giuramento decisorio all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] personalmente o mediante un procuratore speciale, articolando il mezzo istruttorio in capitoli separati e specifici, rilevando infine che tra l’ultima richiesta di pagamento e l’instaurazione della causa era trascorso più di un triennio. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2956, comma primo, e 2937, comma terzo, c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la missiva inoltrata il 7.4.2017 con la società aveva comunicato di non aver riscontr o dello svolgimento di attività difensiva da parte del ricorrente, integrava una rinuncia a far valere la prescrizione presuntiva. Il motivo è inammissibile. Il ricorso non chiarisce se il perfezionamento di una rinuncia alla prescrizione sia stato dibattuto dinanzi Tribunale, apparendo la censura priva dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., atteso che qualora unaquestione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilitàper novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di effettuare i dovuti riscontri (Cass. 32804/2019; Cass.20694/2018; Cass. 15430/2018). Il compito di accertare un’eventuale rinuncia tacita allaprescrizione è , difatti , rimesso al giudice di merito (presupponendo l’accertamento che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui: Cass. 21248/2012). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 233, 702 bis c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che le richieste istruttorie dovessero essere proposte alla prima udienza pur in assenza di preclusioni processuali, evidenziando che, avendo l a convenuta chiesto la chiamata in causa del precedente amministratore, il Tribunale avrebbe prima dovuto regolarizzare il contraddittorio e poi pronunciarsi sulle altre istanze, non potendo negare il diritto alla prova, considerato, infine, che il giuramento può essere deferito in ogni fase della causa. Il motivo è ammissibile e merita di essere accolto. È irrilevante che il ricorrente abbia formalmente dedotto in rubrica una violazione di legge sostanziale e non un error in procedendo , essendo il contenuto effettivo della doglianza agevolmente individuabile, nei suoi corretti termini, in base alle ragioni illustrate con l’impugnazione (Cass. 12690/2018; Cass. su 17931/2013). L’art. 14 d.lgs. 150/2011 dispone che l e controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a normadell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto. Ai sensidell’art. 3 del decreto, in tali controversie non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civileed è esclusa la conversione del rito. La previsione generale dell’art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., applicabile anche alle controversie in materia di compensi, laddove prevede che il ricorso e la comparsa di risposta contengano l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendono avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non introduce alcuna preclusione nel corso del procedimento. Non è ammissibile ricavare una tale preclusione neppure in via interpretativa allo scopo di porre il giudice in condizione di valutare se la causa necessiti di una trattazione ed istruzione non formale ai fini della conversione del rito, tantomeno nelle controversie di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 in cui detta conversione non è consentita, posta la necess ità che eventuali decadenze , per esigenze di certezza, siano oggetto di una esplicita previsione di legge (Cass. 25547/2015; Cass. n. 17572/2021; Cass. n. 24415/2021; Cass. n. 23677/2021; Cass. n. 15637/2022; Cass. n. 32743/2023; Cass. n. 2569/2023; Cass. n. 5938/2024; Cass.19226/2024). Nel caso in esame, la società si era costituita il 9.4.20 18, sollevando l’eccezion e di prescr i zione presuntiva, e alla prima udienza successiva, tenutasi il 19.4.2018, il difensore aveva dichiarato di voler proporre il giuramento decisorio , in via subordinata, ove le altre difese fossero state respinte. Il Tribunale ha invece assunto la causa in decisione, affermandonel provvedimento impugnato che il deferimento “ doveva essere introdotto all ’udienza del 19.4.2018 (la prima ed unica svolta ) , ravvisando un onere di articolazione in limine litis del mezzo istruttorio, con l’osservanza delle formalità di legge, e una preclusione processualeinsussistenti. 3. Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 115 e 233 c.p.c. per aver il Tribunale ritenuto inammissibile il giuramento, ancorchè il difensore si fosse solo riservato di deferirlo, èlogicamente assorbito. E’ accolto ilsecondo motivo di ricorso, sono dichiarati inammissibili il primo ed assorbito il terzo. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulla spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della S