CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20065-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 831/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 24/03/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20065/2021 Numero sezionale 2890/2022 Numero di raccolta generale 15637/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con ordinanza del 26.3.2021, il Tribunale di Benevento rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] con il quale era avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento dei compensi professionale per la difesa svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte di Cassazione ; - l’opponente aveva dedotto di non essere stata informata della rinuncia della controparte al ricorso pendente innanzi alla Cassazione; - il Tribunale, per quel che rileva in sede di legittimità, accertò che la scelta della Pugliese di proseguire il giudizio dopo la rinuncia della Banca emergeva dalla corrispondenza con l’avvocato; - per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; - ha resistito con controricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - il relatore ha formulato la proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative; Ritenuto che: - Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità dell’ordinanza e del procedimento per violazione dell’art.14 D. Lgs 150/2011, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 4 c.p.c., per avere il Tribunale applicato il rito speciale nonostante fosse in contestazione non solo in quantum ma anche l’an della pretesa, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20065/2021 Numero sezionale 2890/2022 Numero di raccolta generale 15637/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 frustrando il diritto di difesa della ricorrente in quanto non erano stati concessi i termini per le deduzioni istruttorie, ai sensi dell’art.183 c.p.c. - Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 645 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto il Tribunale, nonostante la richiesta congiunta delle parti di concessione dei termini di cui all’art.183, comma VI c.p.c. aveva e mutato il rito, impedendo alle parti di articolare i mezzi istruttori al fine di provare la responsabilità del difensore. - Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla concessione dei termini per la formulazione delle richieste istruttorie, richiesti da entrambe le parti. - I motivi, che per la loro connessione vanno esaminate congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n.1 c.p.c. - L’art. 14 D. Lgs 150/2011 prevede che le controversie di cui all'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. - Le Sezioni Unite, con la nota sentenza del 23.2.2018 n.4485, hanno stabilito che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia per la liquidazione delle prestazioni professionali può essere introdotta con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20065/2021 Numero sezionale 2890/2022 Numero di raccolta generale 15637/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 procedimento sommario “speciale”, disciplinato dagli art.3,4 e 14 del D. Lgs 150/2011, oppure con ricorso per decreto ingiuntivo. - E', invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. - Le Sezioni Unite hanno espressamente precisato che il D. Lgs n.150 del 2011, art.14 si applica a tutte le liti in cui si controverte dei compensi spettanti ai difensori, anche ove la domanda non abbia esclusivamente una finalità liquidatoria. - Per quanto il tenore letterale degli artt.29 e 29 della L. 794/42 e dell’art.14 del D. Lgs 150/2011 è sembrato evocasse la possibilità di ricorrere al procedimento speciale per la sola quantificazione (e non anche ove fosse in discussione l'an della pretesa o in caso di proposizione di una riconvenzionale di risarcimento), l'ambito del suddetto procedimento va definito, valorizzando l'esplicita riconduzione al rito speciale sia delle controversie ove si discuta del quantum della pretesa, sia delle opposizioni ex art.645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali (con formula da cui è omesso qualsiasi riferimento alla sola liquidazione). - Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite nella fase della trattazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n. 81), nemmeno l'art. 702-bis c.p.c., sancisce alcuna F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20065/2021 Numero sezionale 2890/2022 Numero di raccolta generale 15637/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 preclusione istruttoria, dovendosi al più argomentare sul piano logico che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorra perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183-c.p.c.. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell'eventuale non sommarietà dell'istruzione, ai fini dell'art. 702-ter c.p.p., comma 3, porta ad individuare (in maniera da non accedere alla tesi estrema, secondo cui attore e convenuto sono liberi di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l'intero corso del procedimento e sino a che la causa non passi in decisione) proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie. (Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, n.23677; Cass. n. 25547 del 2015). - La mancata concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. è quindi naturale conseguenza dell'applicazione del rito speciale ( Cass.N.46/2021). - E’ altresì dirimente evidenziare che il Tribunale ha accertato come la rinuncia della controparte a proseguire il giudizio di cassazione fosse stato condiviso dal difensore con la cliente, secondo quanto emergeva dalla documentazione in atti. - La memoria depositata dal ricorrente è meramente reiterativa delle difese svolte. - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. - ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 20065/2021 Numero sezionale 2890/2022 Numero di raccolta generale 15637/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 11 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E