CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 322/2021 pubblicata il22/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20875/2021Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 15675/2026Data pubblicazione 22/05/20261. La Corte d'appello di Bari ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nellacontroversia con [OSCURATO:PERSONA].2. La controversia ha per oggetto l'accertamento del diritto della parteprivata di percepire la pensione di vecchiaia (decorrenza: 01/10/2005)nella misura riconosciuta prima della riliquidazione operata dall'Istitutoprevidenziale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per effetto della minore contribuzione nelperiodo tra gennaio e settembre 2005, oltre che l’accertamento dellaillegittimità della somma pretesa in restituzione dall’istituto previdenzialeper i maggiori ratei di pensione erogati in tale periodo.3. Il Tribunale di Bari accolse tutte le domande proposte dalla parteprivata.4. La Corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, le harigettate.5. Per la cassazione della sentenza ricorre il pensionato, con ricorsoaffidato a tre motivi, illustrato da memoria. Inps è rimasto intimato.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e437 secondo comma cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art.416comma terzo cod. proc. civ., e dell’art.132 cod. proc. civ.2. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenutoammissibile l'eccezione relativa alla inapplicabilità del meccanismo dineutralizzazione per le pensioni liquidate dopo il primo gennaio 1993,eccezione nuova siccome proposta solo in grado di appello, rispetto allaquale il ricorrente deduce di avere tempestivamente proposto unaNumero registro generale 20875/2021Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 15675/2026Data pubblicazione 22/05/2026eccezione di inammissibilità, sulla quale la Corte territoriale non si èpronunciata.3. Il motivo è inammissibile perché la parte ricorrente non ha trascritto nélocalizzato l'eccezione di inammissibilità della nuova eccezioneasseritamente proposta dall'Istituto previdenziale in grado di appello.Eccezione che non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata eche pertanto, oltre al rilievo della inammissibilità del mezzo per difetto ditrascrizione, ne determina anche la inammissibilità sotto il profilo dellanovità della questione processuale sollevata solo nel giudizio di legittimità.4. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art.3 comma 8della legge n.257/1982, quale risultante dalle pronunce di illegittimitàcostituzionale nn.264/1994, 428/1992, 427/1997, 388/1995 e 82/2017, incombinato disposto con l’art.13 del d.lgs. n.503/1992, nonché violazionedegli artt.3, 36 primo comma e 38 Cost.5. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.13 commi 1 e2 della legge n.412/1991 e dell’art.52 comma 2 della legge n.88/1989.6. Il secondo motivo è fondato.7. La corte territoriale ha richiamato il precedente di Cass. n. 28025/2018e sulla base di quel precedente ha ritenuto che il meccanismo della c.d.neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta non potesse trovareapplicazione per le pensioni con decorrenza successiva al 31/12/1992.8. Reputa il collegio inesatta la raggiunta conclusione.9. Deve osservarsi che Cass. n.28025/2018, dopo aver esaminato in modopuntuale le disposizioni dettate dalla novella del d.lgs. n.503/1992, non haescluso il meccanismo di neutralizzazione per tutte le pensioni liquidatedopo il 1/1/1993, ma lo ha limitato alle retribuzioni percepite nelquinquennio antecedente la liquidazione della pensione.Numero registro generale 20875/2021Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 15675/2026Data pubblicazione 22/05/202610. Sul punto, Cass. n. 28085/2018 ha ritenuto che: «come riconfermatoda ultimo da Corte Cost. n. 82 del 2017, il solco segnato dallagiurisprudenza costituzionale si fonda sull'intrinseca irragionevolezza delmeccanismo implicante, per la fase successiva al perfezionamento delrequisito minimo contributivo, un decremento della prestazioneprevidenziale in antitesi con la finalità di favore perseguita dallalegislazione (antecedente alla riforma pensionistica del 1992), nelconsiderare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimianni di lavoro. Le menzionate decisioni della Corte costituzionale hannovagliato la conformità ai canoni costituzionali della legislazionepensionistica volta a valorizzare il maggior livello retributivotendenzialmente raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa non sonoapplicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in viatransitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoriadelle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovosistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelatacon la previsione della quota A della pensione, calcolata in ossequio aldisposto dell'art.3 della legge n.297 del 1982 cit., con la neutralizzazionedelle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane dicontribuzione, arco di tempo entro il quale la norma prevede debbacalcolarsi la retribuzione pensionabile».10.- Cass. n. 28025 cit. prosegue osservando: «Quanto fin quiargomentato risulta in continuità con i precedenti di questa Corte (v. Cass.3 novembre 2016, n.22315) secondo cui “la sentenza della CorteCostituzionale (Corte cost, n.264 del 1994) [...] si riferisce ad unalegislazione diversa e ad un periodo diverso e [...] sarebbe arbitrarioapplicarla a seguito dell'entrata in vigore di un regime legislativo nuovo,considerazioni che hanno portato la Corte d'appello ad escludere ildenunciato contrasto con gli artt. 3,36 e 38 Cost. considerato che "nelnuovo sistema l'individuazione del periodo di riferimento per laNumero registro generale 20875/2021Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 15675/2026Data pubblicazione 22/05/2026determinazione della retribuzione pensionabile, che [...] rientranell'ambito della discrezionalità politica, non persegue la finalità digarantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per laliquidazione della pensione onde rispetto al sistema oggetto di sindacatonella pronuncia invocata [...] non appare dar luogo a risultati palesementeirrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali" (così Cass.n.22315 del 2016 cit.). Più di recente, inoltre, questa Corte (v. Cass.n.11649 del 2018 cit.) ha espressamente reputato non condivisibile lapretesa di estendere la neutralizzazione a periodi anteriori all'ultimoquinquennio, richiamando altra decisione del Corte costituzionale,sentenza n. 82 del 2017, che, nell'accogliere l'eccezione di inammissibilitàsvolta dall'Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta diestendere la neutralizzazione dei contributi per disoccupazione eintegrazione salariale anche oltre i limiti dell'ultimo quinquennio cheprelude alla decorrenza della pensione, ha precisato che: “L'interventoauspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento dellaretribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentementediscrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4 delConsiderato in diritto, e sentenza n 264 del 1994, punto 3 del Consideratoin diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni ditutela dei diritti previdenziali dei lavoratori».11. In ogni caso, la sopravvivenza del meccanismo della neutralizzazione(infraquinquennale) anche a valle del d.lgs. n.503/1992 è statachiaramente affermata dalla successiva giurisprudenza di questa Corte.12. Cass. n. 29967/2022, nell’affrontare nuovamente funditus la materiacontroversa, ha precisato che: «Il riferimento, in via transitoria, alla solaquota A) di pensione, che riguarda l'importo relativo alle anzianitàcontributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato conriferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativavigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sullaNumero registro generale 20875/2021Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 15675/2026Data pubblicazione 22/05/2026retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane),implica che la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad unperiodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimoquinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A) dellapensione di cui alla riforma della legge n. 421 del 1992 e del decretodelegato n. 503 del 1993.Il principio di neutralizzazione, dunque, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensionesia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. Retributivo».13. Da ultimo, Cass. n. 30803/2024 ha ribadito che: «Il rimedio, elaboratodalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione"dei periodi a retribuzione ridotta - il quale ha la finalità di evitare undecremento della prestazione previdenziale in un assetto legislativo nonpiù attuale e incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivotendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro - può trovareapplicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parteliquidata con il sistema cd. retributivo (Cass. nn. 29967/22, 28025/18,26442/21, 32775721)».14. Nel caso in esame è pacifico che l’odierno ricorrente potesse farvalere, al 31/12/1995, una anzianità contributiva di almeno diciotto anni.15. Trovava, pertanto, applicazione ─ quanto alla liquidazione della suapensione ─ la disposizione prevista dall’art.1 comma 13 della leggen.335/1995: «Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui alcomma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valereun'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione èinteramente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistemaretributivo».16. Sulla base di queste premesse deve concludersi che la corteterritoriale è effettivamente incorsa nella violazione di legge lamentatadalla parte ricorrente perché a fronte di una pensione liquidataNumero registro generale 20875/2021Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 15675/2026Data pubblicazione 22/05/2026interamente secondo il sistema retributivo (ex art.1 comma 13 leggen.335/1995 e 13 d.lgs. n.503/1992) ha ritenuto inapplicabile ilmeccanismo della neutralizzazione alla retribuzione ridotta percepita nelleultime 260 settimane lavorative (c.d. quota A; decorrenza pensione:1/10/2005; contribuzione ridotta: 1/1/2005-30/9/2005).17. Tuttavia, solo la contribuzione superflua, nei termini di seguitoprecisati, potrà essere neutralizzata, perché solo in questo caso ricorre lafinalità de damno vitando che costituisce la ragione ed il limite dell’istituto.18. All’esito di un percorso interpretativo iniziato con la sentenzan.822/1988, frutto di progressive estensioni ed al tempo stesso delconsolidarsi dell’istituto, è oggi acquisito al diritto vivente che: «Ilprincipio in esame configura la regula iuris secondo cui la contribuzioneacquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimocontributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazionepensionistica, già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente,che i periodi contributivi che abbiano comportato una minorecontribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione (ex plurimis,sentenze n. 388 del 1995, n. 264 del 1994, n. 428 del 1992, n. 307 del1989 e n. 822 del 1988). Da qui la definizione del principio anche intermini di immodificabilità in peius dell’importo della prestazionedeterminabile alla data del conseguimento del requisito per l’accesso altrattamento pensionistico» (cfr. Corte Cost., sentenza n. 173/2018).19. Breviter, «quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi econtributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nellafase successiva non può determinare una riduzione della prestazionevirtualmente già maturata» (così viene scolpito l’istituto nella sentenzaCorte Cost. n.82/2017).20. La permanente vigenza dell’istituto, ed anzi, la sua necessità, è statada ultimo confermata da Corte Cost. n.198/2023, nella quale è statoribadito che: «Questa Corte più volte, in relazione a specifiche fattispecieNumero registro generale 20875/2021Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 15675/2026Data pubblicazione 22/05/2026previdenziali soggette al sistema retributivo, ha affermato il principio dineutralizzazione, a mente del quale la contribuzione successiva allamaturazione del diritto alla pensione può incrementarne la misura e nonridurre quella già maturata, con la conseguenza che l’eventuale“contribuzione aggiuntiva dannosa” (sia essa obbligatoria, volontaria ofigurativa) va esclusa dal calcolo della pensione (ex plurimis sentenze n.224 del 2022, n. 173 del 2018 e n. 82 del 2017)» (cfr. il § 5.1 delConsiderato in diritto).21. Questa Corte, nei suoi costanti precedenti (cfr. in particolare Cass.n.28025/2018 e Cass. n.29967/2022, per l’ampia ricostruzionesistematica) si è confrontata in modo puntuale con le pronunce del giudicedelle leggi, ed ha conformato l’istituto della neutralizzazione nei terminisopra ricostruiti.22. La neutralizzazione ha per oggetto solo la contribuzione inutile, lacontribuzione superflua, e pertanto non può privare di efficacia lacontribuzione invece necessaria al conseguimento del diritto allaprestazione previdenziale.23. La corte territoriale, nel procedere ad un nuovo esame della vicenda,dovrà pertanto accertare se la contribuzione per quale l’odierno ricorrentepretende la neutralizzazione (da gennaio a settembre 2005) fosse o menonecessaria per il conseguimento della pensione (poi) liquidata condecorrenza dal primo ottobre 2005.24. Solo nel caso in cui dovesse accertarsi la superfluità dellacontribuzione, nei termini sopra precisati, potrà accogliersi la domandaproposta dall’odierno ricorrente.25. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo,che presuppone l’inapplicabilità della neutralizzazione al caso in esame.26. La corte territoriale provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 20875/2021Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 15675/2026Data pubblicazione 22/05/2026La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo eassorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d’appello di Bari che, in diversa composizione,provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteGabriella Marchese