CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 29967/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 18380-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1597 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 222/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/05/2016 R.G.N. 380/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per accoglimento parziale; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. . Pubblica udienza del 4 maggio 2022- Pres. Mancino, rel. Buffa - Causa n. 19 INPS contro [OSCURATO:PERSONA] - rg. 18380/16 Con sentenza del 13 maggio 2016 la corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza dell'8 maggio 2015 del Tribunale di Ivrea, che aveva accertato il diritto del signore [OSCURATO:PERSONA] alla pensionedi vecchiaia nella gestione AGO (con esclusione della contribuzione relativa ai periodi di riscatto dilavoro all'estero) e condannato al pagamento della prestazione sulla base della contribuzioneobbligatoria residua. In particolare, secondo quanto accertato dalla corte territoriale, il contribuente (pagando un importo rilevante dioltre 117.601 euro) aveva riscattato il periodo (1994-2000) lavorato all'estero (per il quale il datore non aveva versato i contributi); il lavoratore aveva già lavorato in Italia con una retribuzione maggiore rispetto a quella estera e con iscrizione alla gestione obbligatoria, maturando lì il diritto a pensione, anche senza i contributi esteri; dopo il 2000 aveva quindi lavorato solo come commerciante, maturando la pensione VOCOM e beneficiando della stessa a decorrere dal 1.1.2006. Il contribuente aveva, quindi/ in data 10.6.13 presentato la domanda di pensione VO/OBG ex art. 2ter I. 114/74 (con contestuale revoca della pensione nella gestione commercianti), precisando che dal 2000 non aveva i più lavorato come dipendente ma solo come commerciante (versando contributi non al FPLD, ma solo al Fondo commercianti), e chiedendo che ai fini del calcolo della pensione fosse escluso il periodo contributivo suddetto relativo al lavoro all'estero, in quanto meno favorevole. La domanda era stata respinta in sede amministrativa perché il periodo da neutralizzare era di 316 settimane e comunque non ricadeva nell'ultimo quinquennio di lavoro. Il ricorrente aveva quindi fatto ricorso al giudice, chiedendo in via principale la neutralizzazione dell'intero periodo lavorato all'estero e, in subordine, della parte di esso ricadente nell'ultimo quinquennio di contribuzione al FPLD. Il giudice di primo grado aveva accolto pienamente la domanda principale. La corte territoriale ha quindi confermato la sentenza del tribunale, ritenendo che il periodo estero dovesse essere neutralizzato perché non avrebbe potuto mai andare in danno del lavoratore, avendo questo una retribuzione e contribuzione inferiore rispetto a quella autonomamente rilevante per la costituzione della pensione AGO -in applicazione dei principi della CorteCostituzionale 307 del 89 e 428 del 92-, e ciò anche se il periodo estero non ricadeva in tutto nell'ultimo quinquennio, ma era esteso oltre il quinquennio o comunque era relativo a periodo precedente il quinquennio.Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 3, comma 8, della legge 297 del 82, per avere la corte territoriale trascurato che il periodo oggetto di neutralizzazione era esteso oltre il quinquennio ed era comunque precedente l'ultimo quinquennio di lavoro, operazione non consentita essendo limitata la neutralizzazione all'ultimo quinquennio della vita lavorativa, per previsione stabilita dal legislatore nella sua discrezionalità. Il controricorrente rileva che l'art. 3 co. 8 I. 297/82, come rimodellato dalla Corte costituzionale, pone un generale principio di neutralizzazione dei periodi contributivi non utili a pensione e non pone alcun limite ai periodi neutralizzabili, che non devono essere necessariamente solo 260 settimane contributive; la norma stabilisce un minumum di trattamento pensionistico intangibile costituito dal trattamento pensionistico derivante dalla contribuzione necessaria al raggiungimento del diritto a pensione, sicché ogni contribuzione successiva che vada a determinare la diminuzione del suddetto minimo sarà neutralizzabile. Sottolinea che il pensionato aveva nel caso riscattato (con il versamento volontario di somma ingente di 117.601 euro) un periodo che non gli era utile ai fini del diritto (ma solo del quantum) alla pensione VO/OBG, perché aveva già maturato la necessaria anzianità contributiva. Secondo il controricorrente, non rileva che il periodo neutralizzando non sia l'ultimo quinquennio contributivo (essendo svincolato il principio di neutralizzazione dal limite temporale individuato dall'art. 3 co. 8 I. 297/82), ma ciò che rileva è solo che il periodo sia successivo alla maturazione del diritto a pensione (non potendo tale periodo mai andare in danno del pensionato). Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Risulta dagli atti che il pensionato indicato in epigrafe, titolare di pensione liquidata dal Fondo commercianti con decorrenza da gennaio 2006, ha chiesto nel 2013 anche la pensione del Fondo lavoratori dipendenti, essendo in possesso dei relativi requisiti, chiedendo contemporaneamente la neutralizzazione del periodo contributivo 1994- 2000, derivanti da riscatto di lavoro all'estero, in quanto il periodo contributivo in discorso — pacificamente non necessario ai fini della sussistenza del diritto a pensione, del quale sussistevano i requisiti, anche eliminando la detta contribuzione- avrebbe prodotto la liquidazione di un rateo inferiore a quello che sarebbe derivato dalla sua esclusione (e ciò in quanto la retribuzione da lavoro estero nel detto periodo era inferiore a quella precedente). Tali aspetti sono pacifici tra le parti, le quali discutono solo in diritto circa la possibilità di neutralizzare il suddetto periodo contributivo. La sentenza impugnata ha riconosciuto il detto diritto per l'intero periodo invocato (pur eccedente il quinquennio), sottolineando che unica condizione dell'istituto, pacificamente ricorrente nel caso di specie, era che il lavoratore avesse già maturato il diritto a pensione anteriormente al periodo coperto da contribuzione volontaria (la quale invece importerebbe una consistente riduzione del trattamento pensionistico, come quantificato dal pensionato). Il ricorso dell'Istituto previdenziale pone tre distinti problemi: se sia neutralizzabile un periodo eccedente il quinquennio dell'ultimo periodo lavorato con contribuzione nella gestione interessata; se sia neutralizzabile tale periodo anche se non riguardi l'ultimo quinquennio della vita lavorativa, in quanto il lavoratore ha continuato a lavorare con versamenti in altra gestione; se la neutralizzazione possa operare anche ove la pensione sia liquidata dopo la riforma del 1993 e quando il periodo da neutralizzare sia successivo al 1992. Prima di esaminare le questioni, occorre ricordare che l'art. 3, comma 8,Iegge 29 maggio 1982, n. 297 (che prevede che "Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") è stato oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale, che l'hanno dichiarata numerose volte costituzionalmente illegittima (sentenza n. 822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992, n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del 2017, n. 173 del 2018), ed hanno portato all'affermazione di un principio di carattere generale di "neutralizzazione", secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico.In tale contesto, il primo problema posto dalla presente controversia -se sia neutralizzabile un periodo eccedente il quinquennio dell'ultimo periodo lavorato con contribuzione nella gestione interessata- ha soluzione negativa: la sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 2017 ha evidenziato che l'operatività del principio di neutralizzazione è circoscritta all'ultimo quinquennio contributivo e non oltre, e ciò in quanto "la determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4. del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3. del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori". Alla pronuncia han fatto seguito sentenze di questa Corte (Sez. L, sentenza n. 26442 del 29/9/21, Rv. 662275-01) secondo cui, in tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della I. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro; ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione (vedi anche Sez. L, Sentenza n. 11649 del 14/5/2018, non massimata). La seconda questione -se sia neutralizzabile il periodo lavorativo anche se non riguardi l'ultimo quinquennio della vita lavorativa, in quanto il lavoratore ha continuato a lavorare con versamenti in altra gestione-, ha invece soluzione positiva. L'INPS afferma che l'ultimo quinquennio va determinato tenendosi conto dell'intera posizione lavorativa e previdenziale del lavoratore, in ragione dell'unicità (pur articolato in diverse gestioni) del regime dell'assicurazione obbligatoriaX sicché l'ultimo quinquennio neutralizzabile sarebbe l'ultimo periodo lavorativo, quale che sia la gestione. L'assunto non è condivisibile, in quanto l'unicità del regime dell'assicurazione -principio desumibile dall'art. 2ter I. 114/72, ed affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: Sez. L, Sentenza n. 10699 del 13/10/1995, Rv. 494229 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5495 del 09/11/1985, Rv. 442704 - 01- rileva ad altri fini, ma non incide sull'operatività del principio di neutralizzazione, e ciò in quanto i presupposti per la maturazione di ciascuna pensione sono quelli propri di ciascuna gestione di riferimento, atteso che in relazione alle regole di ciascuna gestione (ed ai relativi criteri di rilevanza di contributi versati e, se del caso, di retribuzione percepita) si determina il diritto a pensione; ne deriva che non è dubitabile che il quinquennio di riferimento sia solo quello relativo agli ultimi versamenti della gestione. Con riferimento al caso di specie, non può sostenersi, dunque, che la contribuzione da riscatto volontario non sia l'ultima utile ai fini della liquidazione a carico del FPLD, perché dopo di essa risultano versati a favore dell'assicurato contributi solo nella diversa gestione commercianti. Più complessa è poi la terza questione sollevata, e ciò in ragione degli sviluppi della legislazione in materia: invero, la gran parte delle sentenze costituzionali ha esaminato solo la disciplina del 1982 (o norme relative a rapporti di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro subordinato e ponenti simili problematiche) e assume rilevanza solo nei limiti in cui la detta disciplina possa trovare ancora applicazione. La richiamata pronuncia costituzionale n. 173 del 2018 ha peraltro precisato che le disposizioni in materia vanno lette alla luce della disciplina recata dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), secondo cui «Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1°gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 10 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto». Invero, la riforma della legge delega del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993 ha disciplinato in modo nuovo e diverso la posizione dei lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 10 gennaio 1993, distinguendo, in tale ambito, tra lavoratori con anzianità contributiva inferiore o maggiore di 15 anni, alla predetta data. In particolare, la disciplina ha dilatato il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile da 260 a 520 settimane, per i soggetti che al 31 dicembre 1992 potevano far valere un'anzianità contributiva superiore a 15 anni; e - per i soggetti che alla stessa data disponevano di un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile alla contribuzione compresa fra II gennaio 1998 e l'ultimo contributo immediatamente precedente la data di decorrenza della pensione. In particolare, l'art. 13 del decreto legislativo n. 503, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria; b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 10 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal decreto legislativo n.503 del 1992. Dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (arti, d.lgs. n.373 del 1993 cit.).Occorre pertanto evidenziare, richiamando le parole della Corte costituzionale, che le disposizioni scrutinate si applicano soltanto ai trattamenti pensionistici determinati integralmente (come nel caso in esame), o parzialmente, secondo il sistema retributivo (nel caso del lavoro autonomo, più propriamente definibile reddituale), che fa appunto riferimento alla entità delle retribuzioni (redditi) dell'interessato nell'ultimo periodo della vita lavorativa. Nel solco tracciato dalle pronunce della Corte costituzionale si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo 2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879; 28 febbraio 2014, n. 4868, Rv. 629701 - 01, e 26 ottobre 2004, n. 20732; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29903 del 29/12/2011, Rv. 620097 - 01; Sez. L, sentenza n. 26442 del 29/9/21, Rv. 662275-01). In particolare, la sentenza n. 11649 del 2018 ha specificato che il riferimento all'ultimo quinquennio contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale, come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 3, L. n. 297 del 1982, laddove oggi, secondo il disposto dell'art. 13, D.Lgs. n. 503 del 1993, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio: in altri termini, ai sensi dell'art. 13 citato, il riferimento all'ultimo quinquennio ai fini della retribuzione pensionabile è valido solo per la quota A di pensione. Sez. L, Sentenza n. 28025 del 02/11/2018, Rv. 651493 - 01, ha quindi precisato che i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla I. n. 421 del 1992 e al d.lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "rado" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa; ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3 della I. n. 287 del 1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro. Quest'ultima pronuncia, in particolare, ha evidenziato come la giurisprudenza costituzionale in tema di neutralizzazione ha scrutinato esclusivamente la legge n.297 del 1982 e vagliato lo specifico sistema di calcolo introdotto in quel contesto normativo, laddove nel nuovo sistema normativo seguente la riforma del 1992 l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, operata secondo i criteri fissati dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione ma reca un diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa. Ne consegue che le menzionate decisioni della Corte costituzionale non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata con la previsione della sola quota A della pensione, calcolata in ossequio al disposto dell'art.3 della legge n.297 del 1982 cit., con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione, arco di tempo entro il quale la norma prevede debba calcolarsi la retribuzione pensionabile. Nello stesso senso, Cass. Sentenza n. 790 del 2021 ha affermato, in relazione a pretesa di neutralizzazione di periodi lavorativi successivi al 1993, che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dalli art.3 della legge n.297 del 1982, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale, le quali non sono applicabili al mutato contesto normativo. Successivamente, ancora più netta è stata la sentenza n. 32775 del 9/11/2021, che ha affermato l'incompatibilità della ratio alla base della neutralizzazione con i principi della riforma del 1992 ed ha respinto seccamente la pretesa del pensionato di estendere il meccanismo di neutralizzazione al di là della quota A salvaguardata in via transitoria e con riferimento a periodi lavorativi successivi al 1993. Il riferimento, in via transitoria, alla sola quota a) di pensione, che riguarda l'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane), implica che la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A) della pensione di cui alla riforma della legge n. 421 del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993. Il principio di neutralizzazione dunque, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo. Ciò vale anche all'esito della modifica di cui all'art. 1 co. 12 e 13 I. n. 335 del 1995 (che ha previsto che "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. 13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo"). Nel caso dì specie, mentre il periodo (di cui si invoca la neutralizzazione) dal 1 maggio 1994 al 31 maggio 1995 non sarebbe mai neutralizzabile in quanto eccedente il quinquennio, il periodo (1 giugno 1995- 31 maggio 2000) è neutralizzabile solo nei limiti in cui alla parte sia liquidabile una pensione con sistema in tutto o in parte retributivo. Ne deriva che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, che non si attenuta ai su ri