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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 15980/2022

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ere ORDINANZA sul ricorso 1941/2016 proposto da: Comune di Sezze, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n.75, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4210/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 14/07/2015; Pag. 1 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1941/2016 Numero sezionale 1056/2022 Numero di raccolta generale 15980/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il comune di Sezze impugnò, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’ordinanza emessa ex art. 702bis, c.p.c., dal Tribunale di Latina, con la quale fu dichiarata l’improcedibilità del ricorso avente ad oggetto il pagamento del contributo per gli oneri per la verifica e sorveglianza del servizio dell’acquedotto, di cui all’art. 1, lett. d), parte I, della convenzione tra le parti del 18.12.93 per la gestione del servizio idrico integrato, dei canoni annui e al rimborso dei consumi idrici e delle somme richieste al Comune dalla Regione Lazio.

Al riguardo, il Tribunale osservò che l’art. 20 della predetta convenzione conteneva la clausola compromissoria, secondo la quale le cause promosse durante l’esercizio della concessione o circa la relativa interpretazione ed esecuzione, erano devolute ad arbitri rituali.

Il Comune di Sezze ha appellato sostenendo la nullità delle clausole compromissorie contenute nella convenzione, poiché in materia di concessioni di servizi pubblici sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo, e che nella fattispecie tali clausole prevedevano la decisione secondo equità, non ammissibile nel caso concreto.

L’appellata società replicava che l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere impugnata solo con il regolamento di competenza.

Con sentenza del 14.7.15 la Corte territoriale respinse l’appello, osservando che: l’eccezione sulla competenza era infondata poiché la competenza degli arbitri non aveva natura di pronuncia sulla competenza poiché l’esame del potere degli arbitri presupponeva necessariamente l’esame e l’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, trattandosi dunque di questione preliminare di merito la cui decisione con sentenza comporta la sua impugnabilità con Pag. 2 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1941/2016 Numero sezionale 1056/2022 Numero di raccolta generale 15980/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 l’appello; il Tribunale aveva correttamente ritenuto che l’eccezione di compensazione era stata sollevata in subordine e dunque non era da considerare un’implicita rinuncia a far valere la clausola compromissoria; la questione dibattuta non rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, per cui era corretta la decisione sull’esclusione della nullità della clausola compromissoria, venendo in rilievo una controversia di natura patrimoniale per concessione di pubblici servizi in tema di pagamento di corrispettivi di fonte contrattuale; non era criticabile l’ordinanza impugnata neppure nella parte relativa all’interpretazione dell’arbitrato rituale, atteso che il motivo d’appello non conteneva alcuna censura alla motivazione e che non si comprendeva in qual modo la clausola sarebbe interpretabile nel senso di attribuire agli arbitri il potere di decidere secondo equità.

Il Comune di Sezze ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 5 l. n. 1034/71, nel testo anteriore alla novella di cui all’art. 6, c.2, l. n. 205/2000, e dell’art.1362 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che la causa sia compromettibile in arbitri, posto che la clausola in esame era interpretabile nel senso dell’estensione a tutte le cause nella fase esecutiva del rapporto concessorio.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 5 l. n. 1034/71, in combinato disposto con gli artt. 12 c.p.a. e 829 c.p.c., per non aver la Corte d’appello ritenuto che la clausola compromissoria contenuta nella convenzione tra le parti fosse nulla perché configurava un arbitrato secondo equità, non legittimo nel caso in cui sia parte la [OSCURATO:PERSONA]. 3 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1941/2016 Numero sezionale 1056/2022 Numero di raccolta generale 15980/2022 Amministrazione, eludendo tale questione che aveva invece costituito Data pubblicazione 18/05/2022 motivo di espressa censura.

Il primo motivo è fondato.

Preliminarmente, va osservato che il collegio deve esaminare la questione logicamente prioritaria del regime d’impugnabilità della sentenza del Tribunale che ha ritenuto fondata l’eccezione d’improcedibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria.

Invero, in tema di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo.

La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in applicazione del principio tempus regit actum, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza (Cass., n. 21523/16).

Ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito (Cass., n. 32528/2021).

Va ancora rilevato che l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della Pag. 4 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1941/2016 Numero sezionale 1056/2022 Numero di raccolta generale 15980/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto, la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio (Cass., n. 23418/2020).

Ora, il collegio ritiene che il controllo sull'ammissibilità dell'atto di appello può essere effettuato anche d'ufficio dalla suprema Corte, salvo che la relativa questione sia stata già esaminata e risolta, con esito positivo o negativo, dal giudice d'appello e manchi una specifica impugnazione (Cass., n. 706/2020).

Invero, il giudicato interno relativo ad una statuizione della sentenza di primo grado non impugnata dalla parte da essa pregiudicata, limitatasi a proporre appello, in via principale, avverso altro capo della sentenza predetta, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione e non è escluso dal fatto che il giudice di secondo grado (senza compiere alcuna verifica in ordine all'esistenza di preclusioni al riguardo) abbia riesaminato la questione oggetto della suindicata statuizione per sollecitazione - non giustificata da un interesse collegato ad un'obiettiva soccombenza sul punto - contenuta nella memoria di costituzione e appello incidentale della controparte, rimasta soccombente in ordine ad altra statuizione della stessa sentenza (Cass., n. 4858/96).

La rilevabilità in sede di legittimità, anche d'ufficio, di una ragione d'inammissibilità dell'appello trova ostacolo solo nella preclusione Pag. 5 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1941/2016 Numero sezionale 1056/2022 Numero di raccolta generale 15980/2022 derivante dal giudicato, qualora la pronuncia nel merito su tale gravame Data pubblicazione 18/05/2022 ovvero un autonomo capo della sentenza di secondo grado - cui sia relativa l'inammissibilità - non sia stato investito dal ricorso per Cassazione (Cass. n. 12005/16; n.2940 del 1980).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha esaminato l’eccezione pregiudiziale sulla competenza degli arbitri, affermando che, si trattava di questione preliminare di merito la cui decisione con sentenza comportava, ove emessa dal Tribunale, la sua impugnabilità con l’appello.

Pertanto, è preclusa a questa Corte la rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità dell’appello circa la questione della non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il giudice d’appello si è pronunciato al riguardo con statuizione non impugnata con ricorso incidentale sulla questione dell’inammissibilità per omessa proposizione del regolamento di competenza.

Premesso ciò, va osservato che, in materia di concessioni di pubblici servizi, non è consentito il ricorso all'arbitrato per risolvere controversie riguardanti convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 205 del 2000, dovendo conseguentemente ritenersi nulle le relative clausole compromissorie, poiché l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971, applicabile ratione temporis, prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo restando esclusa la compromettibilità in arbitri, senza che assuma rilievo il sopravvenuto disposto dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000 - che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto -, poiché detta norma, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia retroattiva, non può avere un effetto sanante dell'originaria invalidità delle clausole Pag. 6 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1941/2016 Numero sezionale 1056/2022 Numero di raccolta generale 15980/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 compromissorie stipulate durante la disciplina previgente (Cass., n. 8094/21; SU, n. 21585/13).

Ne consegue la fondatezza della doglianza del Comune ricorrente, mentre il secondo motivo deve ritenersi logicamente assorbito.

Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA]. 7 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ORDINANZA sul ricorso 1941/2016 proposto da: Comune di Sezze, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n.75, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4210/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 14/07/2015; Pag. 1 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1941/2016 Numero sezionale 1056/2022 Numero di raccolta generale 15980/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il comune di Sezze impugnò, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’ordinanza emessa ex art. 702bis, c.p.c., dal Tribunale di Latina, con la quale fu dichiarata l’improcedibilità del ricorso avente ad oggetto il pagamento del contributo per gli oneri per la verifica e sorveglianza del servizio dell’acquedotto, di cui all’art. 1, lett. d), parte I, della convenzione tra le parti del 18.12.93 per la gestione del servizio idrico integrato, dei canoni annui e al rimborso dei consumi idrici e delle somme richieste al Comune dalla Regione Lazio. Al riguardo, il Tribunale osservò che l’art. 20 della predetta convenzione conteneva la clausola compromissoria, secondo la quale le cause promosse durante l’esercizio della concessione o circa la relativa interpretazione ed esecuzione, erano devolute ad arbitri rituali. Il Comune di Sezze ha appellato sostenendo la nullità delle clausole compromissorie contenute nella convenzione, poiché in materia di concessioni di servizi pubblici sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo, e che nella fattispecie tali clausole prevedevano la decisione secondo equità, non ammissibile nel caso concreto. L’appellata società replicava che l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere impugnata solo con il regolamento di competenza. Con sentenza del 14.7.15 la Corte territoriale respinse l’appello, osservando che: l’eccezione sulla competenza era infondata poiché la competenza degli arbitri non aveva natura di pronuncia sulla competenza poiché l’esame del potere degli arbitri presupponeva necessariamente l’esame e l’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, trattandosi dunque di questione preliminare di merito la cui decisione con sentenza comporta la sua impugnabilità con Pag. 2 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1941/2016 Numero sezionale 1056/2022 Numero di raccolta generale 15980/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 l’appello; il Tribunale aveva correttamente ritenuto che l’eccezione di compensazione era stata sollevata in subordine e dunque non era da considerare un’implicita rinuncia a far valere la clausola compromissoria; la questione dibattuta non rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, per cui era corretta la decisione sull’esclusione della nullità della clausola compromissoria, venendo in rilievo una controversia di natura patrimoniale per concessione di pubblici servizi in tema di pagamento di corrispettivi di fonte contrattuale; non era criticabile l’ordinanza impugnata neppure nella parte relativa all’interpretazione dell’arbitrato rituale, atteso che il motivo d’appello non conteneva alcuna censura alla motivazione e che non si comprendeva in qual modo la clausola sarebbe interpretabile nel senso di attribuire agli arbitri il potere di decidere secondo equità. Il Comune di Sezze ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 5 l. n. 1034/71, nel testo anteriore alla novella di cui all’art. 6, c.2, l. n. 205/2000, e dell’art.1362 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che la causa sia compromettibile in arbitri, posto che la clausola in esame era interpretabile nel senso dell’estensione a tutte le cause nella fase esecutiva del rapporto concessorio. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 5 l. n. 1034/71, in combinato disposto con gli artt. 12 c.p.a. e 829 c.p.c., per non aver la Corte d’appello ritenuto che la clausola compromissoria contenuta nella convenzione tra le parti fosse nulla perché configurava un arbitrato secondo equità, non legittimo nel caso in cui sia parte la [OSCURATO:PERSONA]. 3 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1941/2016 Numero sezionale 1056/2022 Numero di raccolta generale 15980/2022 Amministrazione, eludendo tale questione che aveva invece costituito Data pubblicazione 18/05/2022 motivo di espressa censura. Il primo motivo è fondato. Preliminarmente, va osservato che il collegio deve esaminare la questione logicamente prioritaria del regime d’impugnabilità della sentenza del Tribunale che ha ritenuto fondata l’eccezione d’improcedibilità della domanda in ragione della clausola compromissoria. Invero, in tema di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in applicazione del principio tempus regit actum, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza (Cass., n. 21523/16). Ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., così come novellato dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito (Cass., n. 32528/2021). Va ancora rilevato che l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della Pag. 4 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1941/2016 Numero sezionale 1056/2022 Numero di raccolta generale 15980/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto, la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio (Cass., n. 23418/2020). Ora, il collegio ritiene che il controllo sull'ammissibilità dell'atto di appello può essere effettuato anche d'ufficio dalla suprema Corte, salvo che la relativa questione sia stata già esaminata e risolta, con esito positivo o negativo, dal giudice d'appello e manchi una specifica impugnazione (Cass., n. 706/2020). Invero, il giudicato interno relativo ad una statuizione della sentenza di primo grado non impugnata dalla parte da essa pregiudicata, limitatasi a proporre appello, in via principale, avverso altro capo della sentenza predetta, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione e non è escluso dal fatto che il giudice di secondo grado (senza compiere alcuna verifica in ordine all'esistenza di preclusioni al riguardo) abbia riesaminato la questione oggetto della suindicata statuizione per sollecitazione - non giustificata da un interesse collegato ad un'obiettiva soccombenza sul punto - contenuta nella memoria di costituzione e appello incidentale della controparte, rimasta soccombente in ordine ad altra statuizione della stessa sentenza (Cass., n. 4858/96). La rilevabilità in sede di legittimità, anche d'ufficio, di una ragione d'inammissibilità dell'appello trova ostacolo solo nella preclusione Pag. 5 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1941/2016 Numero sezionale 1056/2022 Numero di raccolta generale 15980/2022 derivante dal giudicato, qualora la pronuncia nel merito su tale gravame Data pubblicazione 18/05/2022 ovvero un autonomo capo della sentenza di secondo grado - cui sia relativa l'inammissibilità - non sia stato investito dal ricorso per Cassazione (Cass. n. 12005/16; n.2940 del 1980). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha esaminato l’eccezione pregiudiziale sulla competenza degli arbitri, affermando che, si trattava di questione preliminare di merito la cui decisione con sentenza comportava, ove emessa dal Tribunale, la sua impugnabilità con l’appello. Pertanto, è preclusa a questa Corte la rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità dell’appello circa la questione della non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il giudice d’appello si è pronunciato al riguardo con statuizione non impugnata con ricorso incidentale sulla questione dell’inammissibilità per omessa proposizione del regolamento di competenza. Premesso ciò, va osservato che, in materia di concessioni di pubblici servizi, non è consentito il ricorso all'arbitrato per risolvere controversie riguardanti convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della l. n. 205 del 2000, dovendo conseguentemente ritenersi nulle le relative clausole compromissorie, poiché l'art. 5 della l. n. 1034 del 1971, applicabile ratione temporis, prevedeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo restando esclusa la compromettibilità in arbitri, senza che assuma rilievo il sopravvenuto disposto dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000 - che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto -, poiché detta norma, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia retroattiva, non può avere un effetto sanante dell'originaria invalidità delle clausole Pag. 6 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 1941/2016 Numero sezionale 1056/2022 Numero di raccolta generale 15980/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 compromissorie stipulate durante la disciplina previgente (Cass., n. 8094/21; SU, n. 21585/13). Ne consegue la fondatezza della doglianza del Comune ricorrente, mentre il secondo motivo deve ritenersi logicamente assorbito. Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA]. 7 a 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8
Sentenza Cassazione n. 15980/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris