CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19728/2021 R.G. propostoCONSORZIO [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panzera– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesoNumero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Silvestre– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3488/2021depositata il 11/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso lasentenza della Corte d’appello di Roma n. 3488/2021, pubblicata indata 11 maggio 2021, la quale, nel regolare contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’impugnazione dell’odiernaricorrente avverso il Lodo arbitrale reso in data 5 marzo 2015.[OSCURATO:PERSONA], a propria volta, aveva dichiarato improponibile la domandadi arbitrato proposta dall’odierno ricorrente, ritenendo nulla la clausolacompromissoria, con conseguente carenza di potestas iudicandi delCollegio arbitrale, in quanto la controversia era devoluta allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, operando quindi lapreclusione di cui all’art. 5, Legge n. 1034/1971, ritenuta dal Collegioapplicabile alla clausola compromissoria stipulata il 20 giugno 1996.2. L’odierna ricorrente aveva impugnato il Lodo con due motivi digravame, ulteriormente deducendo la illegittimità costituzionaledell’art. 5, Legge n. 1034/1971 (ratione temporis vigente) incorrelazione all’art. 806 c.p.c. (sempre nella formulazione rationetemporis vigente) per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 41, 42 Cost.Con il primo motivo, l’odierna ricorrente aveva denunciato la nullitàdel Lodo per essere avvenuta la nomina degli arbitri in contrasto conSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’art. 829, primo comma, n. 2), c.p.c. ed in particolare per difetto diterzietà di uno degli arbitri, in quanto legato all’odiernacontroricorrente da un rapporto professionale.Con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] LIRIaveva dedotto la nullità del Lodo per avere il Collegio arbitrale definitoil procedimento con una pronuncia in mero rito pur potendo deciderela controversia nel merito, in contrasto con l’art. 829, primo comma,n. 10), c.p.c.In particolare, la ricorrente aveva dedotto sia che alla previsione dicui all’art. 6, comma 2, Legge n. 205/2000 doveva attribuirsi naturameramente interpretativa e non retroattiva, sia che alla medesimadoveva comunque attribuirsi natura processuale – e non sostanziale,come ritenuto dal Collegio arbitrale – con conseguente sua applicabilitàex art. 5 c.p.c. anche a giudizi arbitrali instaurati sulla base di clausolecompromissorie concluse prima dell’entrata in vigore della stessaLegge n. 205/2000.3. La Corte d’appello, affermata la inammissibilità ed infondatezzadella questione di legittimità costituzionale, ha disatteso il primomotivo, rilevando che l’eccezione di nullità del Lodo era statatardivamente dedotta solo in sede di impugnazione, non avendo laparte dedotto il profilo già in sede di arbitrato.In particolare, la Corte territoriale ha osservato che l’odiernaricorrente aveva acquisito notizia della circostanza dopo l’ultimaudienza svoltasi innanzi agli arbitri ed avrebbe quindi potuto e dovutosollevare la questione prima della sottoscrizione del Lodo, essendo talededuzione ancora possibile.Esaminando il secondo motivo di impugnazione, la Corteterritoriale, lo ha disatteso, osservando, in sintesi, che:Sez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026− la previsione di cui all’art. 6, comma 2, Legge n. 205/2000 nonpuò ritenersi munita di efficacia retroattiva con la conseguenzache opera, per le clausole compromissorie convenute primadell’entrata in vigore della stessa Legge n. 205/2000, ilprevigente disposto di cui all’art. 5, Legge n. 1034/1971, chepreclude la compromettibilità per arbitri di controversievertenti su diritti soggettivi rimesse alla giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo;− risultava, conseguentemente, risolutiva la considerazione percui nella specie doveva ritenersi la “assoluta inesistenza” dellaclausola compromissoria - essendo stata la medesima stipulataquando era vigente il divieto assoluto di devoluzione ad arbitridelle controversie rimesse alla giurisdizione amministrativa exart. 5, Legge n. 1034/1971 – con la conseguenza che, inassenza in capo agli arbitri, della necessaria potestas iudicandi,non era ravvisabile la nullità del Lodo per avere gli arbitriadottato una pronuncia in mero rito.4. Al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2,Legge n. 205/2000.Sez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso, con un’articolata argomentazione, viene a sostenere chel’art. 6, comma 2, Legge n. 205/2000:− ha natura di precetto processuale inerente la giurisdizione, enon natura sostanziale;− ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che lo stessovarrebbe a garantire la validità anche delle clausolecompromissorie concluse prima della sua entrata in vigore,anche in virtù del disposto di cui all’art. 5 c.p.c.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente inviolazione dell’art. 132 c.p.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnataavrebbe operato, in ordine al profilo dell’ambito applicativo dell’art. 6,comma 2, Legge n. 205/2000, un mero richiamo per relationem allamotivazione del Lodo arbitrale, senza individuare gli specifici argomenticontenuti in quest’ultimo e ritenuti condivisibili dalla Corte d’appello.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per “anomalia motivazionale” inviolazione dell’art. 132 c.p.c.Si censura la decisione della Corte capitolina nella parte in cui lastessa ha disatteso il primo motivo di gravame riferito all’art. 829,primo comma, n. 2), c.p.c., osservando che l’odierna ricorrente, puravendo acquisito notizia della circostanza dopo l’ultima udienza svoltasiinnanzi agli arbitri, avrebbe comunque potuto e dovuto sollevare laquestione prima della sottoscrizione del Lodo, essendo tale deduzioneancora possibile.Argomenta, in particolare, il ricorso che nella propria impugnazionedel Lodo era stato espressamente posto in evidenza che la scoperta delprofilo di vizio nella nomina di uno degli arbitri era avvenuta inSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026contemporanea con la sottoscrizione del Lodo, risultando quindipreclusa la possibilità di dedurre la circostanza nell’ambito del giudizioarbitrale.Sostiene, pertanto, il ricorrente che la Corte, nel disattendere ilmotivo di impugnazione, avrebbe sostanzialmente ignorato ilcontenuto delle deduzioni svolte nel motivo medesimo, limitandosi adun richiamo ad un precedente di questa Corte, con la conseguenza chesi sarebbe in presenza “di una motivazione mancante, perchémeramente apparente, non rendendo percepibile il fondamento delladecisione in parte qua”, essendo quest’ultima “ancorata ad unelemento fattuale errato”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la contraddittorietà della motivazione in violazione dell’art.132 c.p.c.Si impugna l’affermazione – contenuta nella decisione impugnata –per cui le deduzioni riferite alla violazione con dell’art. 829, primocomma, n. 10), c.p.c. risultavano assorbite ed erano comunqueinfondate, argomentando che non risulta possibile stabilirechiaramente l’effettivo contenuto della statuizione, e cioè se lededuzioni siano state ritenute assorbite o infondate.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si articola, non puòtrovare accoglimento.2.1. Il primo motivo, invero, è infondato.Giova evidenziare che non costituisce profilo oggetto di censura lariconducibilità della controversia tra le parti alla giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo, dovendosi, del resto, osservare che lamedesima controversia – precedentemente introdotta con giudizioordinario – aveva dato origine ad un conflitto negativo di giurisdizionetra il giudice ordinario e quello amministrativo e che tale conflitto eraSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026stato risolto da questa Corte affermando la giurisdizione del giudiceamministrativo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16883 del 05/07/2013),senza successiva riassunzione del giudizio.La questione sollevata con il motivo di gravame, pertanto, si risolveunicamente nella individuazione della possibile incidenza del dispostodi cui all’art. 6, Legge n. 205/2000 su una clausola compromissoriaconclusa nella vigenza del disposto di cui all’art. 5, Legge n.1034/1971, il quale, si rammenta, precludeva la possibilità di deferiread arbitri controversie rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo.Da un lato, infatti, sia il Collegio arbitrale sia la Corte d’appello diRoma hanno ritenuto la nullità della clausola compromissoria alla lucedi tale ultima previsione; dall’altro lato, il ricorrente sostiene invece lavalidità della clausola in virtù del sopravvenire del disposto di cui all’art.6, Legge n. 205/2000.Il profilo dell’incidenza di tale ultima previsione sulle clausolecompromissorie concluse in epoca anteriore alla sua entrata in vigoreè tuttavia già stato reiteratamente affrontato da questa Corte, la qualeha avuto modo di chiarire che la previsione medesima, in mancanza diun'espressa previsione di efficacia retroattiva, non può avere un effettosanante dell'originaria invalidità delle clausole compromissoriestipulate durante la disciplina previgente (Cass. Sez. U, Sentenza n.19808 del 18/07/2008; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27336 del18/11/2008; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 8094 del 23/03/2021, nonchéle decisioni non massimate Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16012 del 2019;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15980 del 2022).Esclusa la possibilità di affermare la retroattività della previsionealla luce dell’orientamento già espresso da questa Corte – al quale siintende convintamente dare continuità – risulta infondata anche la tesiSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026del ricorso, per cui lo stesso art. 6, Legge n. 205/2000, avendo naturaprocessuale, potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 5c.p.c.Anche in questo caso risulta sufficiente richiamare la dupliceposizione – anch’essa reiteratamente espressa da questa Corte – percui, in generale, la devoluzione della controversia agli arbitri comerinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizionedello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia conuno strumento di natura privatistica, costituisce una questione dimerito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso odella clausola compromissoria (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 16071 del10/06/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 26696 del 24/11/2020; Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 19823 del 22/09/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 7405 del 17/03/2020) e, nello specifico, il disposto di cui all’art. 6,Legge n. 205/2000 è venuto a risolvere un problema di merito, giacché,estendendo la possibilità di deferire ad arbitri le controversie aventi adoggetto diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, investe la validità ed efficacia del compromesso e dellaclausola compromissoria (ancora Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27336 del18/11/2008), con la conseguenza che, ai fini della verifica dellacompromettibilità, occorre avere riguardo alla situazione normativaesistente al momento della stipula della stessa e dell'annessa clausolacompromissoria (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 8094 del 23/03/2021).2.2. Quanto al secondo motivo, questa Corte va costantementerichiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 –il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d."minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata inSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi dettaanomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta inveceesclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nellamotivazione della decisione impugnata, la quale espone il propriopercorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo,univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili.2.3. Inammissibile, invece, è il terzo motivo, il quale, nel concreto,non viene a dedurre alcun carattere apparente della motivazione néuna vera anomalia motivazionale, nei limiti che sono già statiindividuati in sede di esame del secondo motivo.Premesso, invero, che la decisione impugnata si è pienamenteconformata all’orientamento espresso in materia da questa Corte (Cfr.Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20558 del 13/10/2015; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 7044 del 22/06/1995), si deve osservare che ciò di cui laricorrente si viene a dolere sarebbe unicamente una inadeguata letturadelle proprie difese in ordine alla individuazione del momentotemporale di scoperta della situazione di incompatibilità di uno degliarbitri, e cioè un profilo che – anche in via generale - esula ampiamentedall’ambito del vizio motivazionale, collocandosi conseguentemente aldi fuori della fattispecie deducibile ex artt. 360, n. 4) e 132 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026Né quello esaminato costituisce l’unico di inammissibilità delmotivo: quest’ultimo, infatti, si sostanzia in un mero – ed inammissibile– tentativo di conseguire un sindacato sul giudizio di fatto espressodalla Corte d’appello, nel momento in cui quest’ultima ha ritenuto chel’odierno ricorrente ben avrebbe potuto dedurre l’incompatibilità primadella sottoscrizione del Lodo.E tale giudizio – va aggiunto infine – risulta del tutto logicamenteformulato, se è vero che – come affermato testualmente in ricorso(pag. 17) – il ricorrente, nel proprio atto di gravame, aveva dedotto diaver avuto la concreta possibilità di scoprire il motivo di incompatibilitàsolo “in epoca successiva all’ultima udienza arbitrale (tenutasi il4/2/2015, nonché (sostanzialmente) in contemporanea con lasottoscrizione del Lodo (19/3/2015)” e cioè non aveva operato alcunaconcreta indicazione del preciso momento temporale in cui avevascoperto l’incompatibilità, affermando, del tutto apoditticamente, chetale scoperta era avvenuta “(sostanzialmente) in contemporanea”, condeduzione del tutto anodina e quindi tale da legittimare pienamente,anche sul piano logico, il giudizio in fatto argomentatamente espressodalla Corte territoriale2.4. Infondato, infine, risulta l’ultimo motivo.La ratio decidendi espressa dalla Corte d’appello, infatti risulta deltutto univoca ed è quella per cui la nullità della clausola compromissoriaveniva a determinare la radicale carenza di potestas iudicandi in capoal Collegio arbitrale, rendendo conseguentemente possibile solo unapronuncia in rito e, quindi, palesando la conseguente infondatezzaanche delle deduzioni del ricorrente riferite al disposto di cui all’art. 829c.p.c.Di qui l’osservazione conclusiva della Corte territoriale per cui le“argomentazioni” – si badi bene: le argomentazioni, non i motivi diSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026gravame – riferite all’art. 829 c.p.c. risultavano “assorbite” - id estclausola compromissoria che ne costituivano il presupposto sul pianologico-giuridico3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadel ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: Arbitrato –Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Clausola compromissoria– Nullità – Art. 5, Legge n.1034/1971 – Art. 6,comma 2, Legge n.[OSCURATO:PERSONA] - Presidente 205/2000 – Naturainterpretativa –[OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – Applicabilitàclausole compromissorieEDUARDO CAMPESE - Consigliere stipulate anteriormente –EsclusionePAOLO CATALLOZZI - ConsigliereUd. 10/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19728/2021 R.G. propostoCONSORZIO [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panzera– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesoNumero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Silvestre– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3488/2021depositata il 11/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso lasentenza della Corte d’appello di Roma n. 3488/2021, pubblicata indata 11 maggio 2021, la quale, nel regolare contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’impugnazione dell’odiernaricorrente avverso il Lodo arbitrale reso in data 5 marzo 2015.[OSCURATO:PERSONA], a propria volta, aveva dichiarato improponibile la domandadi arbitrato proposta dall’odierno ricorrente, ritenendo nulla la clausolacompromissoria, con conseguente carenza di potestas iudicandi delCollegio arbitrale, in quanto la controversia era devoluta allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, operando quindi lapreclusione di cui all’art. 5, Legge n. 1034/1971, ritenuta dal Collegioapplicabile alla clausola compromissoria stipulata il 20 giugno 1996.2. L’odierna ricorrente aveva impugnato il Lodo con due motivi digravame, ulteriormente deducendo la illegittimità costituzionaledell’art. 5, Legge n. 1034/1971 (ratione temporis vigente) incorrelazione all’art. 806 c.p.c. (sempre nella formulazione rationetemporis vigente) per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 41, 42 Cost.Con il primo motivo, l’odierna ricorrente aveva denunciato la nullitàdel Lodo per essere avvenuta la nomina degli arbitri in contrasto conSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026l’art. 829, primo comma, n. 2), c.p.c. ed in particolare per difetto diterzietà di uno degli arbitri, in quanto legato all’odiernacontroricorrente da un rapporto professionale.Con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] LIRIaveva dedotto la nullità del Lodo per avere il Collegio arbitrale definitoil procedimento con una pronuncia in mero rito pur potendo deciderela controversia nel merito, in contrasto con l’art. 829, primo comma,n. 10), c.p.c.In particolare, la ricorrente aveva dedotto sia che alla previsione dicui all’art. 6, comma 2, Legge n. 205/2000 doveva attribuirsi naturameramente interpretativa e non retroattiva, sia che alla medesimadoveva comunque attribuirsi natura processuale – e non sostanziale,come ritenuto dal Collegio arbitrale – con conseguente sua applicabilitàex art. 5 c.p.c. anche a giudizi arbitrali instaurati sulla base di clausolecompromissorie concluse prima dell’entrata in vigore della stessaLegge n. 205/2000.3. La Corte d’appello, affermata la inammissibilità ed infondatezzadella questione di legittimità costituzionale, ha disatteso il primomotivo, rilevando che l’eccezione di nullità del Lodo era statatardivamente dedotta solo in sede di impugnazione, non avendo laparte dedotto il profilo già in sede di arbitrato.In particolare, la Corte territoriale ha osservato che l’odiernaricorrente aveva acquisito notizia della circostanza dopo l’ultimaudienza svoltasi innanzi agli arbitri ed avrebbe quindi potuto e dovutosollevare la questione prima della sottoscrizione del Lodo, essendo talededuzione ancora possibile.Esaminando il secondo motivo di impugnazione, la Corteterritoriale, lo ha disatteso, osservando, in sintesi, che:Sez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026− la previsione di cui all’art. 6, comma 2, Legge n. 205/2000 nonpuò ritenersi munita di efficacia retroattiva con la conseguenzache opera, per le clausole compromissorie convenute primadell’entrata in vigore della stessa Legge n. 205/2000, ilprevigente disposto di cui all’art. 5, Legge n. 1034/1971, chepreclude la compromettibilità per arbitri di controversievertenti su diritti soggettivi rimesse alla giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo;− risultava, conseguentemente, risolutiva la considerazione percui nella specie doveva ritenersi la “assoluta inesistenza” dellaclausola compromissoria - essendo stata la medesima stipulataquando era vigente il divieto assoluto di devoluzione ad arbitridelle controversie rimesse alla giurisdizione amministrativa exart. 5, Legge n. 1034/1971 – con la conseguenza che, inassenza in capo agli arbitri, della necessaria potestas iudicandi,non era ravvisabile la nullità del Lodo per avere gli arbitriadottato una pronuncia in mero rito.4. Al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2,Legge n. 205/2000.Sez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il ricorso, con un’articolata argomentazione, viene a sostenere chel’art. 6, comma 2, Legge n. 205/2000:− ha natura di precetto processuale inerente la giurisdizione, enon natura sostanziale;− ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che lo stessovarrebbe a garantire la validità anche delle clausolecompromissorie concluse prima della sua entrata in vigore,anche in virtù del disposto di cui all’art. 5 c.p.c.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente inviolazione dell’art. 132 c.p.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnataavrebbe operato, in ordine al profilo dell’ambito applicativo dell’art. 6,comma 2, Legge n. 205/2000, un mero richiamo per relationem allamotivazione del Lodo arbitrale, senza individuare gli specifici argomenticontenuti in quest’ultimo e ritenuti condivisibili dalla Corte d’appello.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per “anomalia motivazionale” inviolazione dell’art. 132 c.p.c.Si censura la decisione della Corte capitolina nella parte in cui lastessa ha disatteso il primo motivo di gravame riferito all’art. 829,primo comma, n. 2), c.p.c., osservando che l’odierna ricorrente, puravendo acquisito notizia della circostanza dopo l’ultima udienza svoltasiinnanzi agli arbitri, avrebbe comunque potuto e dovuto sollevare laquestione prima della sottoscrizione del Lodo, essendo tale deduzioneancora possibile.Argomenta, in particolare, il ricorso che nella propria impugnazionedel Lodo era stato espressamente posto in evidenza che la scoperta delprofilo di vizio nella nomina di uno degli arbitri era avvenuta inSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026contemporanea con la sottoscrizione del Lodo, risultando quindipreclusa la possibilità di dedurre la circostanza nell’ambito del giudizioarbitrale.Sostiene, pertanto, il ricorrente che la Corte, nel disattendere ilmotivo di impugnazione, avrebbe sostanzialmente ignorato ilcontenuto delle deduzioni svolte nel motivo medesimo, limitandosi adun richiamo ad un precedente di questa Corte, con la conseguenza chesi sarebbe in presenza “di una motivazione mancante, perchémeramente apparente, non rendendo percepibile il fondamento delladecisione in parte qua”, essendo quest’ultima “ancorata ad unelemento fattuale errato”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la contraddittorietà della motivazione in violazione dell’art.132 c.p.c.Si impugna l’affermazione – contenuta nella decisione impugnata –per cui le deduzioni riferite alla violazione con dell’art. 829, primocomma, n. 10), c.p.c. risultavano assorbite ed erano comunqueinfondate, argomentando che non risulta possibile stabilirechiaramente l’effettivo contenuto della statuizione, e cioè se lededuzioni siano state ritenute assorbite o infondate.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si articola, non puòtrovare accoglimento.2.1. Il primo motivo, invero, è infondato.Giova evidenziare che non costituisce profilo oggetto di censura lariconducibilità della controversia tra le parti alla giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo, dovendosi, del resto, osservare che lamedesima controversia – precedentemente introdotta con giudizioordinario – aveva dato origine ad un conflitto negativo di giurisdizionetra il giudice ordinario e quello amministrativo e che tale conflitto eraSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026stato risolto da questa Corte affermando la giurisdizione del giudiceamministrativo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16883 del 05/07/2013),senza successiva riassunzione del giudizio.La questione sollevata con il motivo di gravame, pertanto, si risolveunicamente nella individuazione della possibile incidenza del dispostodi cui all’art. 6, Legge n. 205/2000 su una clausola compromissoriaconclusa nella vigenza del disposto di cui all’art. 5, Legge n.1034/1971, il quale, si rammenta, precludeva la possibilità di deferiread arbitri controversie rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo.Da un lato, infatti, sia il Collegio arbitrale sia la Corte d’appello diRoma hanno ritenuto la nullità della clausola compromissoria alla lucedi tale ultima previsione; dall’altro lato, il ricorrente sostiene invece lavalidità della clausola in virtù del sopravvenire del disposto di cui all’art.6, Legge n. 205/2000.Il profilo dell’incidenza di tale ultima previsione sulle clausolecompromissorie concluse in epoca anteriore alla sua entrata in vigoreè tuttavia già stato reiteratamente affrontato da questa Corte, la qualeha avuto modo di chiarire che la previsione medesima, in mancanza diun'espressa previsione di efficacia retroattiva, non può avere un effettosanante dell'originaria invalidità delle clausole compromissoriestipulate durante la disciplina previgente (Cass. Sez. U, Sentenza n.19808 del 18/07/2008; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27336 del18/11/2008; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 8094 del 23/03/2021, nonchéle decisioni non massimate Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16012 del 2019;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15980 del 2022).Esclusa la possibilità di affermare la retroattività della previsionealla luce dell’orientamento già espresso da questa Corte – al quale siintende convintamente dare continuità – risulta infondata anche la tesiSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026del ricorso, per cui lo stesso art. 6, Legge n. 205/2000, avendo naturaprocessuale, potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 5c.p.c.Anche in questo caso risulta sufficiente richiamare la dupliceposizione – anch’essa reiteratamente espressa da questa Corte – percui, in generale, la devoluzione della controversia agli arbitri comerinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizionedello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia conuno strumento di natura privatistica, costituisce una questione dimerito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso odella clausola compromissoria (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 16071 del10/06/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 26696 del 24/11/2020; Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 19823 del 22/09/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 7405 del 17/03/2020) e, nello specifico, il disposto di cui all’art. 6,Legge n. 205/2000 è venuto a risolvere un problema di merito, giacché,estendendo la possibilità di deferire ad arbitri le controversie aventi adoggetto diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, investe la validità ed efficacia del compromesso e dellaclausola compromissoria (ancora Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27336 del18/11/2008), con la conseguenza che, ai fini della verifica dellacompromettibilità, occorre avere riguardo alla situazione normativaesistente al momento della stipula della stessa e dell'annessa clausolacompromissoria (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 8094 del 23/03/2021).2.2. Quanto al secondo motivo, questa Corte va costantementerichiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 –il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d."minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata inSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi dettaanomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta inveceesclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione.Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nellamotivazione della decisione impugnata, la quale espone il propriopercorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo,univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili.2.3. Inammissibile, invece, è il terzo motivo, il quale, nel concreto,non viene a dedurre alcun carattere apparente della motivazione néuna vera anomalia motivazionale, nei limiti che sono già statiindividuati in sede di esame del secondo motivo.Premesso, invero, che la decisione impugnata si è pienamenteconformata all’orientamento espresso in materia da questa Corte (Cfr.Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20558 del 13/10/2015; Cass. Sez. 1,Sentenza n. 7044 del 22/06/1995), si deve osservare che ciò di cui laricorrente si viene a dolere sarebbe unicamente una inadeguata letturadelle proprie difese in ordine alla individuazione del momentotemporale di scoperta della situazione di incompatibilità di uno degliarbitri, e cioè un profilo che – anche in via generale - esula ampiamentedall’ambito del vizio motivazionale, collocandosi conseguentemente aldi fuori della fattispecie deducibile ex artt. 360, n. 4) e 132 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026Né quello esaminato costituisce l’unico di inammissibilità delmotivo: quest’ultimo, infatti, si sostanzia in un mero – ed inammissibile– tentativo di conseguire un sindacato sul giudizio di fatto espressodalla Corte d’appello, nel momento in cui quest’ultima ha ritenuto chel’odierno ricorrente ben avrebbe potuto dedurre l’incompatibilità primadella sottoscrizione del Lodo.E tale giudizio – va aggiunto infine – risulta del tutto logicamenteformulato, se è vero che – come affermato testualmente in ricorso(pag. 17) – il ricorrente, nel proprio atto di gravame, aveva dedotto diaver avuto la concreta possibilità di scoprire il motivo di incompatibilitàsolo “in epoca successiva all’ultima udienza arbitrale (tenutasi il4/2/2015, nonché (sostanzialmente) in contemporanea con lasottoscrizione del Lodo (19/3/2015)” e cioè non aveva operato alcunaconcreta indicazione del preciso momento temporale in cui avevascoperto l’incompatibilità, affermando, del tutto apoditticamente, chetale scoperta era avvenuta “(sostanzialmente) in contemporanea”, condeduzione del tutto anodina e quindi tale da legittimare pienamente,anche sul piano logico, il giudizio in fatto argomentatamente espressodalla Corte territoriale2.4. Infondato, infine, risulta l’ultimo motivo.La ratio decidendi espressa dalla Corte d’appello, infatti risulta deltutto univoca ed è quella per cui la nullità della clausola compromissoriaveniva a determinare la radicale carenza di potestas iudicandi in capoal Collegio arbitrale, rendendo conseguentemente possibile solo unapronuncia in rito e, quindi, palesando la conseguente infondatezzaanche delle deduzioni del ricorrente riferite al disposto di cui all’art. 829c.p.c.Di qui l’osservazione conclusiva della Corte territoriale per cui le“argomentazioni” – si badi bene: le argomentazioni, non i motivi diSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026gravame – riferite all’art. 829 c.p.c. risultavano “assorbite” - id estclausola compromissoria che ne costituivano il presupposto sul pianologico-giuridico3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadel ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Sez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 12 di 12P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Sez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 19728/2021Numero sezionale 1118/2026Numero di raccolta generale 7151/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 19728/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 12 di 12