CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27088/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17821/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n. 1 0177 / 2017 , depositata il 04/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 settembre2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] accertamento Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Napoli che aveva accolto il ricorso spiegato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento notificato alla [OSCURATO:PERSONA] per l’informatica s.r.l., ed anche al ricorrente quale amministratore di fatto, per il recupero di maggiore Ires, Iva ed Irap per l’anno di imposta 2008. 2. La C.t.r. ha confermato la legittimità dell’accertamento ritenendo sufficientemente provata la qualità in capo al Lozzi di gestore di fatto della società; ha escluso, invece, che potessero essere poste a carico del gestore di fattole sanzioni ed ha compensato le spese. Considerato che: 1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, d.l . 30 settembre 2003, n. 269 e dell’art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo accertato che il Lozzi era l’amministratore di fatto della società , ha ritenuto che non fosse tenutoa rispondere delle sanzioni. Afferma che l’amministratore di fatto è equiparato all’amministratore di diritto, assumendo la responsabilità penale e civile di tutti i comportamenti a lui addebitati;che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico dell’ente, restando esclusa la responsabilità dell’amministratore, purchè le violazioni siano stato commesse nell’interesse esclusivo della società stessa; che, invece, la contestazione di altri ruoli, quale quello di socio occulto e/o beneficiario di proventi illeciti, ovvero di dominus di un complesso disegno criminoso (come nella fattispecie in esame, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 caratterizzata dalla partecipazione di diversi soggetti giuridici, tutti riconducibili al Lozzi) d eve portare ad attribuire la res ponsabilità alla persona fisica. Aggiunge cha la C.t.r. aveva condiviso che l’effettivo promotore, artefice e beneficiario del disegnocriminoso fosse proprio il Lozzi; che, pertanto, il rapporto fiscale non risultava in capo alla società, ma in capo aquest’ultimo il quale aveva utilizzato lo strumento societario per fini diversi; che, in particolare, il titolo di responsabilità imputatogli era riconducibile «alla illiceità della cau sa societaria derivante dalla natura delle operazioni fraudolente poste in essere dai soggetti coinvolti, con conseguente inapplicabilità della normativa riferibile ad una società costituita regolarmente e destinata ad operare per scopi leciti». 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. L’Ufficio assume che il Lozzi sarebbe tenuto al pagamento, in proprio,delle sanzioni in quanto dette ultime , poste in genere a carico della società che abbia beneficiato delle violazioni, restano a carico del soggetto autore delle stesse ove ne sia il beneficiario ; che, in particolare, risponde delle sanzioni l’amministratore di fatto di una società costituita al solo scopo di evadere le imposte. P ertanto, fa valere, con il motivo in esame , una responsabilità del Lozzi per le sanzioni,in ragione, non della mera qualità di amministratore di fatto della società attinta dall’accertamento, ma in quanto reale beneficiario delle violazioni commesse da una società costituita solo a tal fine. 2.2. La pretesa, come riferito dalla stessa ricorrente, si fonda sul presupposto che il principio secondo cui l'amministratore di fatto di una società, alla quale sia riferibile il rapporto fiscale, rispondedelle s anioni direttamente solo qualora le violazioni siano contestate, o le sanzioni irrogate, antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003, incontra un limite nelle ipotesi in cui, come conseguenza dell'artificiosa costituzione ai fini illeciti della società, la persona fisica Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 che ha agito per conto di essa diviene al contempo trasgressore e contribuente, potendo, in tal caso, irrogarsi le sanzioni senza alcun limite nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni tributarie contestate (Cfr. Cass.01/04/2022, n. 10651) 2.3. La C.t.r., tuttavia, dopo a ver riportato testualmente quant o riferito dall’Ufficioin merito all’indagine dalla quale era scaturito l’atto impositivo,si è limitata ad affermare che la figura di gestore di fatto del Lozzi poteva ritenersi sufficientemente provata; che, invece, doveva escludersi che il Lozzi potesse rispondere nella qualità di gestore di fatto anche della sanzioni. Nellaparte motiva della sentenza non si fa riferimento alcuno né al fatto che la società amministrata era stata costituita solo per evadere le imposte né che il Lozzi, e non la società, aveva beneficiato delle violazioni oggetto dell’accertamento. La C.t.r. pertanto, non si è occupata di un coinvolgimento ulteriore del Lozzi,tale da giustificare la responsabilità di quest’ultimo anche per le sanzioni. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso,non può ritenersi che la C.t.r.,riportando letteralmente in sentenza la ricostruzione dei fatti prospettata dall’Ufficio, abbia condiviso che il Lozzi, oltre ad essere l’amministratore di fatto della società, fosse anche «l’effettivo promotore, artefice e beneficiario del disegno criminoso de quo». 2.4. Imotivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 accertamento di fatto -non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. (cfr. Cass. 24/01/2019, n. 2038). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non deve procedersi alla liquidazione delle spese in assenza di costituzione dell’intimato. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater,