Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25613/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paoletti unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 1430/2019 depositata il 04/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del08/07/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/20261.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso la cassazione della sentenzadepositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 4dicembre 2019 n. 1430/2019, che, in controversia su impugnazione diavviso di accertamento di rettifica catastale D/8 del docfa con cui lasocietà proponeva in data 21 agosto 2012 la categoria E/1, relativa adarea sita nel porto di Genova costituito da capannoni, spogliatoi, serviziadibiti a deposito temporaneo e custodia delle merci provenientidall’estero e sdoganate nel porto, ha, nel confermare la decisione di primecure, respinto l’impugnazione dell’amministrazione.1.1.

Per quel che qui rileva, la Corte regionale confermava la categoriaproposta dalla società, sul rilievo che: - l’area è adibita a depositotemporaneo di merci e destinata al traffico marittimo e ad operazionistrettamente collegate alle attività portuali; - l’area destinata allo sbarco eall’imbarco delle merci è inidonea alla produzione in via autonoma direddito.1.2.

Replica con controdeduzioni la società [OSCURATO:PERSONA].1.3.

La società ha depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a due motivi.2.

La prima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., reca la denuncia di violazione dell’art. 2, comma 40, d.l. n.262/2006, nonché degli artt. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 e 1legge n. 212/2012.

Si deduce che la Corte regionale, nell’individuarel’asservimento delle unità immobiliari alle operazioni portuali qualeragione giustificativa dell’attribuzione della categoria in E/1, abbiaapplicato retroattivamente le disposizioni normative di cui alla legge n.205/2017, applicabili, invece, a decorrere dal primo gennaio 2020.

Nellaprospettiva dell’amministrazione, l’intervento del legislatore, nelNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026modificare la classificazione degli immobili siti in area portuale, dimostrache per la normativa previgente detti cespiti erano collocabili in categoriadiversa.

Alla luce della normativa richiamata dalla ricorrente, in particolareil precetto dell’art. 2, comma 40, rubricato, gli immobili destinati ad usocommerciale, industriale e che presentino autonomia funzionale ereddituale anche se utilizzati per finalità istituzionali dell’ente titolare nonpossono essere censiti nelle categorie da E/1 a E/6 ed E/9.3.Il secondo motivo, introdotto ai sensi dell’art, 360, primo comma, n. 3,c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 2, comma 40, legge n. 29672006,5 d r.d.l. n. 652 del 1939, 40 d.P.R. n. 1142 del 1949, sostenendo cheerroneamente il decidente ha statuito che gli uffici sono di modestedimensioni e appaiono chiaramente sprovvisti della caratteristica diprodurre reddito autonomo , disattendendo i consolidati principigiurisprudenziali in materia secondo cui l'area in questione deve essereclassificata in categoria D/8, tenuto conto della destinazione ad usocommerciale dei cespiti da parte della contribuente, strumentali adtrasporto.4.

In via pregiudiziale, si osserva che l’eccezione di inammissibilità delricorso avanzata dalla società per l’omessa istanza di trasmissione delfascicolo di merito si scontra con la consolidata giurisprudenza di questaCorte, secondo cui la mancata richiesta di trasmissione, da parte delricorrente, del fascicolo d'ufficio del giudice a quo non comportal'improcedibilità del ricorso per Cassazione nel caso in cui l'esame di talefascicolo non sia necessario per la risoluzione delle questioni prospettatecon l'impugnazione (Sez.

U, n. 20504 del 21/09/2006; Cass. n.7621/2017; Cass. n. 2099 del 05/04/1982; Cass. n. 5381 del16/10/1979).4.1 E, nel caso in esame, la questione giuridica sollevata dall'Agenzia delleEntrate non necessita dell'esame del fascicolo per la sua soluzione,Numero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026trattandosi di questione di puro diritto scrutinabile direttamente sullascorta delle deduzioni e controdeduzioni delle parti.4.2 Parimenti deve essere disattesa l’eccezione concernente il primomotivo di ricorso secondo cui il passo della sentenza impugnata non operaalcun riferimento alla novella legislativa rubricata per confermare lacategoria proposta, proponendo, pertanto, una questione di diritto deltutto nuova e pertanto inammissibile.4.3 La doglianza proposta dall’amministrazione censura la sentenzad’appello – di cui riporta testualmente il contenuto – argomentando chesolo con la novella legislativa del 2017, le aree scoperte dei porti dirilevanza nazionale ed internazionale adibite ad operazioni portualicostituiscono immobili a destinazione particolare da censire in categoriaE/1, così modificando l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, cosìcriticando la motivazione della sentenza nella parte in cui evidenzia chel’area adibita a deposito temporaneo di custodia e stoccaggio fa parte diun più ampia superficie destinata al traffico marittimo e ad operazionistrettamente correlate alle attività portuali, in tal modo evocando i commi578 e 579 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 che riconoscono, adecorrere dal 1° gennaio 2020, la possibilità di ottenere, a seguito dispecifica istruttoria, la classificazione in E/1 dei depositi allocati in areaportuale e strettamente funzionali alle operazioni e servizi portuali, di cuiall'articolo 16 della legge n. 84/1994.4.4 La censura, pertanto, motivatamente richiama la novella legislativaper affermarne l’irretroattività, a fronte della statuizione del giudicante checorrela la classificazione in categoria E/1 allo svolgimento delle attivitàportuali.4.5 E’, peraltro, consolidato nella giurisprudenza di questa Cortel’orientamento secondo cui «qualora una questione giuridica – implicanteun accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità,Numero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onerenon solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi algiudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizioprecedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censurastessa» (Cass. n. 32804/2019); tuttavia, nella specie, la questionegiuridica proposta non esige alcun preliminare accertamento fattuale,dovendosi valutare esclusivamente la conformità della decisioneimpugnata ai principi di diritto espressi da questa Corte (sulla scia diCass., S.U., 10531/2013 cit., tra le molte, Cass. 22 ottobre 2015, n.21524, Cass. 30 settembre 2016, n. 19567; Cass. 5 agosto 2021, n.22371; Cass. n. 27088/2024).4.6 Deve essere disattesa, altresì, l’eccezione che ravvisa l’esistenza di ungiudicato interno per avere la censura attinto l’accertamento fattualeoperato dal decidente in merito alla mancanza di autonoma redditività deibeni immobili, non censurabile in sede di legittimità, sia per l’assenza diun concreto ed effettivo accertamento istruttorio in merito alla mancanzadi redditività delle aree di cui all'articolo 16 della legge n. 84/1994 - tant’èche dapprima la C.T.R. descrive i cespiti come area di stoccaggio facenteparte di superficie destinata al traffico marittimo per poi affermare che sitratta di area di deposito e custodia materiali destinati allo sbraco dellemerci e quindi non idonea alla produzione in via automa di reddito -,sia perché la censura non investe le valutazioni in fatto sullecaratteristiche dei beni indicati nel Docfa, ma l’applicazione dellanormativa di cui all’art. 2 d.l. n. 261/2006.

In altri termini, la denunciaconsiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecielegale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) senzarimettere in discussione la natura delle aree accatastate, ma solo l’erroneasussunzione del fatto nella normativa sopravvenuta (Cass. 18 agostoNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/20262020, n. 17224, in motiv.13 marzo 2018, n. 6035; Cass. 11 gennaio2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).4.7 Altrettanto priva di pregio è l’eccezione che attinge la secondacensura, la quale sebbene faccia riferimento ad uffici sprovvisti diautonomia reddituale, propone avverso la decisione impugnata -laddove considera la singola area adibita a deposito temporaneo dicustodia e stoccaggio parte di una più ampia superficie destinata al trafficomarittimo adibita ad operazione collegate ad attività portuali, in quantotale non idonea alla produzione autonoma di reddito - argomentazioni chesi attagliano alle statuizioni della pronuncia impugnata, criticando sia laparcellizzazione dell’area - che, invece, come costantemente statuito daquesta Corte, deve essere valutata nel suo complesso – sia l’irrilevanzadella funzionalità alle operazioni portuali, essendo, al contrario,determinante l’esercizio dell’attività lucrativa che esclude laclassificazione in categoria E.5.

I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto tra lorocorrelati, sono fondati.5.1 La questione è stata già specificatamente e recentemente vagliatadalla Corte di cassazione che, in fattispecie del tutto sovrapponibili allapresente e intercorse tra le stesse parti (concernente annualità diversadella medesima imposta, v.

Cass. n. 25247/2020), ha così chiarito: …che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non giàdella loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametriimprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suosvolgimento (Nella specie, è stato escluso che gli immobili costituenti unterminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce,oggetto di concessione demaniale marittima, fossero compresi in categoriaE/1 e fossero perciò soggetti all’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1,lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992)» (Cass. n. 23067 del 17/09/2019).Numero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/20265.2 Va premesso che la qualificazione nel gruppo E è propria di quegliimmobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc.), con unamarcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaleche li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica dicommercio e di produzione industriale.Una conferma di tale impostazione è data dall'art. 2, comma 40, del d.l. 3ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre2006 n. 286, a tenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nellecategorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono esserecompresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessipresentino autonomia funzionale e reddituale».Secondo detta impostazione, per un corretto censimento catastale degliimmobili ubicati in un'area portuale non può essere utilizzato il criterioformale ed astratto della localizzazione, ma è necessario accertare losvolgimento dell'attività secondo parametri imprenditoriali.A tale riguardo è irrilevante che le attività "portuali" siano di pubblicointeresse.L'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude, infatti, chequest'ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell'impresacommerciale.

Tale incompatibilità vale non avendo rilievo, per talespecifico ambito di cui si discute, il criterio della mera localizzazione inarea adibita a servizio pubblico (stazione o terminal), dovendosi, invece,fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così daescludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale ereddituale derivante dall'impiego dell'area per scopi imprenditoriali dinatura commerciale, industriale, d'ufficio privato e simili.Così, la (pacifica) natura di pubblico interesse dell'attività di trasporto e distazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimentenell'assegnazione della categoria in questione, dal momento che non èNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalitàeconomiche e remunerative tipiche dell'impresa commerciale.Né la circostanza che si tratti di attività svolte in forza di concessioned'uso di aree demaniali (come è consentito dall'art. 36 cod. nav.) esclude,di per sé, che queste ultime vengano assoggettate a forme disfruttamento economico ed imprenditoriale con autonomia funzionale ereddituale (Cass. 30 ottobre 2020, n. 24075).L'esercizio da parte di una compagine sociale in forma concorrenzialedell'attività commerciale comporta il necessario utilizzo dei siti demanialidati in concessione senza i quali non potrebbero svolgersi tutte quelleoperazioni (carico, scarico, stoccaggio ecc.) destinate al servizio portuale.L'autonomia funzionale e reddituale comporta, quindi, che le areedestinate ad uso commerciale e/o industriale non possano essere classatein categoria "E", che comprende beni connotati da una caratterizzazionetipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderlisostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale eproduttiva, restando irrilevante la destinazione dell’unità immobiliare adun fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento di un’attivitàsecondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudinealla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguitiCass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4aprile 2019, n. 9427; v., con riferimento ad aree portuali, Cass., 11maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17aprile 2019, n. 10674).5.3 Gli immobili rientranti nel gruppo E sono difatti indicati in manieraanalitica e specifica, con metodo casistico che non legittima unaestensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche lacategoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» delladestinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisitoNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell’interesse generale sotteso all’attività svolta; v.

Cass., 15 settembre2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n.29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n.12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442);e, ai sensi del summenzionato d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40,conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 sussiste «una vera e propriaincompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazionedell’immobile ad uso commerciale o industriale» (tra le tante: Cass., Sez.5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn.7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657,34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., Sez.5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354;Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020,n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass.,Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230; Cass., Sez. 6^-5, 20 agosto 2021,n. 23272; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2022, n. 8326; Cass. 20 febbraio2023, n. 5262; Cass. n. 15367/2026).5.4 A supporto delle suesposte osservazioni va segnalato il recenteorientamento formatosi proprio con riferimento alle aree portuali scopertee coperte, che ha avuto modo di tenere distinto il fenomeno dell'impresaesercente attività portuale (quindi, lucrativa) dallo svolgimento di unservizio pubblico, che è proprio, nell'attuale fase, dell'autorità di vigilanzadel settore.Ciò in quanto, l'art. 21, comma 1, lett. a), della l. 28 gennaio 1994 n. 84,eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppiportuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci,in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art.41, primo comma, Cost., sia del principio comunitario di liberaconcorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie edei gruppi portuali «per l'esercizio in condizioni di concorrenza delleNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026operazioni portuali» (tra le tante, in materia di ICI: Cass. 27 marzo 2019,n. 8536; Cass. 17 aprile 2019, n. 10674; Cass. 17 settembre 2019, n.23067; Cass. 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass. 21 dicembre 2020, n.29194; in materia catastale: Cass., 25 marzo 2021, n. 8406; Cass., 11maggio 2022, n. 14931).5.5 Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobileè un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto,secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristicheoggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della c.d.

“destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene aprodurre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto usoche di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva,che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non incontrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12025; Cass.,Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n.13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., Sez. 6^-5, 16novembre 2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249;Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre2021, n. 32868).5.6 Sia pure in tema di ICI, si è affermato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.10674 del 17/04/2019) che, ai fini del classamento di un immobile nellacategoria E, come previsto dall’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006,conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenticaratteristiche tipologico funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni usocommerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali nonsono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità.Senza tralasciare che l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sulcriterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio diubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesseNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensìdell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restandoinvece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 23067 del 17/09/2019; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n.12741 del 23/05/2018).

Ne consegue che sono assoggettate ad ICI, inquanto non classificabili nella categoria E, le aree scoperte di un terminalportuale utilizzate per svolgere l’attività pubblica portuale e le relativenecessarie operazioni, in quanto indispensabili al concessionario del benedemaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presuppostodell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonomaunità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito (Cass. n. 10287del 12/04/2019; Cass. 13 maggio 2020, n.6555).5.7 Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria Draggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, nonsuscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicalitrasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta,ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui allelettere anteriori; per l’individuazione della corretta categoria cui ascriverele unità immobiliari speciali o particolari, la circolare emanata dall’[OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2006, n. 4/T (che è stata successivamenteconfermata dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile2007, n. 4/T), ha precisato (par. 3) che occorre procedere a «un correttoesame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione,finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l’attribuzionedi una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall’altro, ad attribuire lacategoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristicheoggettive dell’immobile (…) .5.8 Dal riportato quadro normativo risulta evidente che, ai finidell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto qualeelemento decisivo la natura oggettiva del bene, essendo rispetto ad essoNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che,diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratioposta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialitàdi produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta,prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla lorodestinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento allepotenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica(Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio2021, n. 18842; Cass., n. 33644/2025).5.9 Questo indirizzo interpretativo non viene meno per effetto dell'art. 1,comma 578, della l. 27 dicembre 2017 n. 205 (norma fatta oggetto diistruzioni applicative con circolare emessa dall'Agenzia delle Entrate il 2luglio 2019 n. 16/E), secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte edi relativi depositi strettamente funzionali (in base all'autorizzazionerilasciata dall'autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali nondoganali «costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire incatasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati».

Sitratta, infatti, di disposizione espressamente valevole (a conferma dellalegittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per ilfuturo e, segnatamente, con decorrenza dall' 1 gennaio 2020; così comesolo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmenteintraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione direndita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beniin questione (art. 1, comma 579, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205)(in termini: Cass. 30 dicembre 2019, n. 34663; Cass. 30 ottobre 2020 n.24075; Cass. 25 marzo 2021, n. 8406; Cass. 15 marzo 2022, n. 8326).6.

Nel caso di specie, si tratta di aree e gli impianti destinati a servizi dicustodia e stoccaggio di merci, al traffico di merci e di operazioni connesseal trasporto quali, ad esempio, le operazioni di carico, scarico, trasbordomovimentazione e deposito, tutte ricollegate all’attività principale ove siNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026può svolgere attività industriale secondo parametri economicoimprenditoriali (Cass. n. 20670/2026; Cass. n.n. 12741 del 23/05/2018;conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2004 del 2019, secondo cui è proprio ladestinazione del cespite ad una attività che sia svolta rispettandoparametri economico-imprenditoriali ad essere decisiva in ordine allaclassificazione in questione; Cass. n. 6555 del 09/03/2020; Cass. n.27544/2024).7.Alla luce delle argomentazioni spese, il ricorso va in conclusione accolto,la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dellaLiguria, in differente composizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in differente composizione, anche per laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della corte dicassazione dell’8 luglio 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Paoletti unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Ligurian. 1430/2019 depositata il 04/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del08/07/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/20261. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso la cassazione della sentenzadepositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria il 4dicembre 2019 n. 1430/2019, che, in controversia su impugnazione diavviso di accertamento di rettifica catastale D/8 del docfa con cui lasocietà proponeva in data 21 agosto 2012 la categoria E/1, relativa adarea sita nel porto di Genova costituito da capannoni, spogliatoi, serviziadibiti a deposito temporaneo e custodia delle merci provenientidall’estero e sdoganate nel porto, ha, nel confermare la decisione di primecure, respinto l’impugnazione dell’amministrazione.1.1. Per quel che qui rileva, la Corte regionale confermava la categoriaproposta dalla società, sul rilievo che: - l’area è adibita a depositotemporaneo di merci e destinata al traffico marittimo e ad operazionistrettamente collegate alle attività portuali; - l’area destinata allo sbarco eall’imbarco delle merci è inidonea alla produzione in via autonoma direddito.1.2. Replica con controdeduzioni la società [OSCURATO:PERSONA].1.3. La società ha depositato memorie difensive in prossimitàdell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.2. La prima censura, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., reca la denuncia di violazione dell’art. 2, comma 40, d.l. n.262/2006, nonché degli artt. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 e 1legge n. 212/2012. Si deduce che la Corte regionale, nell’individuarel’asservimento delle unità immobiliari alle operazioni portuali qualeragione giustificativa dell’attribuzione della categoria in E/1, abbiaapplicato retroattivamente le disposizioni normative di cui alla legge n.205/2017, applicabili, invece, a decorrere dal primo gennaio 2020. Nellaprospettiva dell’amministrazione, l’intervento del legislatore, nelNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026modificare la classificazione degli immobili siti in area portuale, dimostrache per la normativa previgente detti cespiti erano collocabili in categoriadiversa. Alla luce della normativa richiamata dalla ricorrente, in particolareil precetto dell’art. 2, comma 40, rubricato, gli immobili destinati ad usocommerciale, industriale e che presentino autonomia funzionale ereddituale anche se utilizzati per finalità istituzionali dell’ente titolare nonpossono essere censiti nelle categorie da E/1 a E/6 ed E/9.3.Il secondo motivo, introdotto ai sensi dell’art, 360, primo comma, n. 3,c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 2, comma 40, legge n. 29672006,5 d r.d.l. n. 652 del 1939, 40 d.P.R. n. 1142 del 1949, sostenendo cheerroneamente il decidente ha statuito che gli uffici sono di modestedimensioni e appaiono chiaramente sprovvisti della caratteristica diprodurre reddito autonomo , disattendendo i consolidati principigiurisprudenziali in materia secondo cui l'area in questione deve essereclassificata in categoria D/8, tenuto conto della destinazione ad usocommerciale dei cespiti da parte della contribuente, strumentali adtrasporto.4. In via pregiudiziale, si osserva che l’eccezione di inammissibilità delricorso avanzata dalla società per l’omessa istanza di trasmissione delfascicolo di merito si scontra con la consolidata giurisprudenza di questaCorte, secondo cui la mancata richiesta di trasmissione, da parte delricorrente, del fascicolo d'ufficio del giudice a quo non comportal'improcedibilità del ricorso per Cassazione nel caso in cui l'esame di talefascicolo non sia necessario per la risoluzione delle questioni prospettatecon l'impugnazione (Sez. U, n. 20504 del 21/09/2006; Cass. n.7621/2017; Cass. n. 2099 del 05/04/1982; Cass. n. 5381 del16/10/1979).4.1 E, nel caso in esame, la questione giuridica sollevata dall'Agenzia delleEntrate non necessita dell'esame del fascicolo per la sua soluzione,Numero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026trattandosi di questione di puro diritto scrutinabile direttamente sullascorta delle deduzioni e controdeduzioni delle parti.4.2 Parimenti deve essere disattesa l’eccezione concernente il primomotivo di ricorso secondo cui il passo della sentenza impugnata non operaalcun riferimento alla novella legislativa rubricata per confermare lacategoria proposta, proponendo, pertanto, una questione di diritto deltutto nuova e pertanto inammissibile.4.3 La doglianza proposta dall’amministrazione censura la sentenzad’appello – di cui riporta testualmente il contenuto – argomentando chesolo con la novella legislativa del 2017, le aree scoperte dei porti dirilevanza nazionale ed internazionale adibite ad operazioni portualicostituiscono immobili a destinazione particolare da censire in categoriaE/1, così modificando l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, cosìcriticando la motivazione della sentenza nella parte in cui evidenzia chel’area adibita a deposito temporaneo di custodia e stoccaggio fa parte diun più ampia superficie destinata al traffico marittimo e ad operazionistrettamente correlate alle attività portuali, in tal modo evocando i commi578 e 579 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 che riconoscono, adecorrere dal 1° gennaio 2020, la possibilità di ottenere, a seguito dispecifica istruttoria, la classificazione in E/1 dei depositi allocati in areaportuale e strettamente funzionali alle operazioni e servizi portuali, di cuiall'articolo 16 della legge n. 84/1994.4.4 La censura, pertanto, motivatamente richiama la novella legislativaper affermarne l’irretroattività, a fronte della statuizione del giudicante checorrela la classificazione in categoria E/1 allo svolgimento delle attivitàportuali.4.5 E’, peraltro, consolidato nella giurisprudenza di questa Cortel’orientamento secondo cui «qualora una questione giuridica – implicanteun accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità,Numero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onerenon solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi algiudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizioprecedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censurastessa» (Cass. n. 32804/2019); tuttavia, nella specie, la questionegiuridica proposta non esige alcun preliminare accertamento fattuale,dovendosi valutare esclusivamente la conformità della decisioneimpugnata ai principi di diritto espressi da questa Corte (sulla scia diCass., S.U., 10531/2013 cit., tra le molte, Cass. 22 ottobre 2015, n.21524, Cass. 30 settembre 2016, n. 19567; Cass. 5 agosto 2021, n.22371; Cass. n. 27088/2024).4.6 Deve essere disattesa, altresì, l’eccezione che ravvisa l’esistenza di ungiudicato interno per avere la censura attinto l’accertamento fattualeoperato dal decidente in merito alla mancanza di autonoma redditività deibeni immobili, non censurabile in sede di legittimità, sia per l’assenza diun concreto ed effettivo accertamento istruttorio in merito alla mancanzadi redditività delle aree di cui all'articolo 16 della legge n. 84/1994 - tant’èche dapprima la C.T.R. descrive i cespiti come area di stoccaggio facenteparte di superficie destinata al traffico marittimo per poi affermare che sitratta di area di deposito e custodia materiali destinati allo sbraco dellemerci e quindi non idonea alla produzione in via automa di reddito -,sia perché la censura non investe le valutazioni in fatto sullecaratteristiche dei beni indicati nel Docfa, ma l’applicazione dellanormativa di cui all’art. 2 d.l. n. 261/2006. In altri termini, la denunciaconsiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecielegale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) senzarimettere in discussione la natura delle aree accatastate, ma solo l’erroneasussunzione del fatto nella normativa sopravvenuta (Cass. 18 agostoNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/20262020, n. 17224, in motiv.13 marzo 2018, n. 6035; Cass. 11 gennaio2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).4.7 Altrettanto priva di pregio è l’eccezione che attinge la secondacensura, la quale sebbene faccia riferimento ad uffici sprovvisti diautonomia reddituale, propone avverso la decisione impugnata -laddove considera la singola area adibita a deposito temporaneo dicustodia e stoccaggio parte di una più ampia superficie destinata al trafficomarittimo adibita ad operazione collegate ad attività portuali, in quantotale non idonea alla produzione autonoma di reddito - argomentazioni chesi attagliano alle statuizioni della pronuncia impugnata, criticando sia laparcellizzazione dell’area - che, invece, come costantemente statuito daquesta Corte, deve essere valutata nel suo complesso – sia l’irrilevanzadella funzionalità alle operazioni portuali, essendo, al contrario,determinante l’esercizio dell’attività lucrativa che esclude laclassificazione in categoria E.5. I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto tra lorocorrelati, sono fondati.5.1 La questione è stata già specificatamente e recentemente vagliatadalla Corte di cassazione che, in fattispecie del tutto sovrapponibili allapresente e intercorse tra le stesse parti (concernente annualità diversadella medesima imposta, v. Cass. n. 25247/2020), ha così chiarito: …che il censimento catastale delle stesse impone l’accertamento non giàdella loro localizzazione, bensì dell’esercizio dell’attività secondo parametriimprenditoriali, restando invece irrilevante l’interesse pubblico al suosvolgimento (Nella specie, è stato escluso che gli immobili costituenti unterminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce,oggetto di concessione demaniale marittima, fossero compresi in categoriaE/1 e fossero perciò soggetti all’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1,lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992)» (Cass. n. 23067 del 17/09/2019).Numero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/20265.2 Va premesso che la qualificazione nel gruppo E è propria di quegliimmobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri, ecc.), con unamarcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionaleche li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica dicommercio e di produzione industriale.Una conferma di tale impostazione è data dall'art. 2, comma 40, del d.l. 3ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre2006 n. 286, a tenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nellecategorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono esserecompresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessipresentino autonomia funzionale e reddituale».Secondo detta impostazione, per un corretto censimento catastale degliimmobili ubicati in un'area portuale non può essere utilizzato il criterioformale ed astratto della localizzazione, ma è necessario accertare losvolgimento dell'attività secondo parametri imprenditoriali.A tale riguardo è irrilevante che le attività "portuali" siano di pubblicointeresse.L'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude, infatti, chequest'ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell'impresacommerciale. Tale incompatibilità vale non avendo rilievo, per talespecifico ambito di cui si discute, il criterio della mera localizzazione inarea adibita a servizio pubblico (stazione o terminal), dovendosi, invece,fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così daescludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale ereddituale derivante dall'impiego dell'area per scopi imprenditoriali dinatura commerciale, industriale, d'ufficio privato e simili.Così, la (pacifica) natura di pubblico interesse dell'attività di trasporto e distazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimentenell'assegnazione della categoria in questione, dal momento che non èNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalitàeconomiche e remunerative tipiche dell'impresa commerciale.Né la circostanza che si tratti di attività svolte in forza di concessioned'uso di aree demaniali (come è consentito dall'art. 36 cod. nav.) esclude,di per sé, che queste ultime vengano assoggettate a forme disfruttamento economico ed imprenditoriale con autonomia funzionale ereddituale (Cass. 30 ottobre 2020, n. 24075).L'esercizio da parte di una compagine sociale in forma concorrenzialedell'attività commerciale comporta il necessario utilizzo dei siti demanialidati in concessione senza i quali non potrebbero svolgersi tutte quelleoperazioni (carico, scarico, stoccaggio ecc.) destinate al servizio portuale.L'autonomia funzionale e reddituale comporta, quindi, che le areedestinate ad uso commerciale e/o industriale non possano essere classatein categoria "E", che comprende beni connotati da una caratterizzazionetipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderlisostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale eproduttiva, restando irrilevante la destinazione dell’unità immobiliare adun fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento di un’attivitàsecondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudinealla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguitiCass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4aprile 2019, n. 9427; v., con riferimento ad aree portuali, Cass., 11maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17aprile 2019, n. 10674).5.3 Gli immobili rientranti nel gruppo E sono difatti indicati in manieraanalitica e specifica, con metodo casistico che non legittima unaestensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche lacategoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» delladestinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisitoNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell’interesse generale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n.29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n.12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442);e, ai sensi del summenzionato d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40,conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 sussiste «una vera e propriaincompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazionedell’immobile ad uso commerciale o industriale» (tra le tante: Cass., Sez.5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn.7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657,34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., Sez.5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354;Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020,n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass.,Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230; Cass., Sez. 6^-5, 20 agosto 2021,n. 23272; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2022, n. 8326; Cass. 20 febbraio2023, n. 5262; Cass. n. 15367/2026).5.4 A supporto delle suesposte osservazioni va segnalato il recenteorientamento formatosi proprio con riferimento alle aree portuali scopertee coperte, che ha avuto modo di tenere distinto il fenomeno dell'impresaesercente attività portuale (quindi, lucrativa) dallo svolgimento di unservizio pubblico, che è proprio, nell'attuale fase, dell'autorità di vigilanzadel settore.Ciò in quanto, l'art. 21, comma 1, lett. a), della l. 28 gennaio 1994 n. 84,eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppiportuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci,in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art.41, primo comma, Cost., sia del principio comunitario di liberaconcorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie edei gruppi portuali «per l'esercizio in condizioni di concorrenza delleNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026operazioni portuali» (tra le tante, in materia di ICI: Cass. 27 marzo 2019,n. 8536; Cass. 17 aprile 2019, n. 10674; Cass. 17 settembre 2019, n.23067; Cass. 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass. 21 dicembre 2020, n.29194; in materia catastale: Cass., 25 marzo 2021, n. 8406; Cass., 11maggio 2022, n. 14931).5.5 Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobileè un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto,secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristicheoggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleosostanziale della c.d. “destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene aprodurre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto usoche di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva,che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non incontrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12025; Cass.,Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n.13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., Sez. 6^-5, 16novembre 2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249;Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre2021, n. 32868).5.6 Sia pure in tema di ICI, si è affermato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.10674 del 17/04/2019) che, ai fini del classamento di un immobile nellacategoria E, come previsto dall’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006,conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenticaratteristiche tipologico funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni usocommerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali nonsono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità.Senza tralasciare che l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sulcriterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio diubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesseNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026impone l’accertamento non già della loro localizzazione, bensìdell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restandoinvece irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., Sez. 5,Sentenza n. 23067 del 17/09/2019; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n.12741 del 23/05/2018). Ne consegue che sono assoggettate ad ICI, inquanto non classificabili nella categoria E, le aree scoperte di un terminalportuale utilizzate per svolgere l’attività pubblica portuale e le relativenecessarie operazioni, in quanto indispensabili al concessionario del benedemaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presuppostodell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonomaunità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito (Cass. n. 10287del 12/04/2019; Cass. 13 maggio 2020, n.6555).5.7 Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria Draggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, nonsuscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicalitrasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta,ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui allelettere anteriori; per l’individuazione della corretta categoria cui ascriverele unità immobiliari speciali o particolari, la circolare emanata dall’[OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2006, n. 4/T (che è stata successivamenteconfermata dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile2007, n. 4/T), ha precisato (par. 3) che occorre procedere a «un correttoesame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione,finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l’attribuzionedi una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall’altro, ad attribuire lacategoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristicheoggettive dell’immobile (…) .5.8 Dal riportato quadro normativo risulta evidente che, ai finidell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto qualeelemento decisivo la natura oggettiva del bene, essendo rispetto ad essoNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che,diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratioposta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialitàdi produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta,prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla lorodestinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento allepotenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica(Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio2021, n. 18842; Cass., n. 33644/2025).5.9 Questo indirizzo interpretativo non viene meno per effetto dell'art. 1,comma 578, della l. 27 dicembre 2017 n. 205 (norma fatta oggetto diistruzioni applicative con circolare emessa dall'Agenzia delle Entrate il 2luglio 2019 n. 16/E), secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte edi relativi depositi strettamente funzionali (in base all'autorizzazionerilasciata dall'autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali nondoganali «costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire incatasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati». Sitratta, infatti, di disposizione espressamente valevole (a conferma dellalegittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per ilfuturo e, segnatamente, con decorrenza dall' 1 gennaio 2020; così comesolo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmenteintraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione direndita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beniin questione (art. 1, comma 579, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205)(in termini: Cass. 30 dicembre 2019, n. 34663; Cass. 30 ottobre 2020 n.24075; Cass. 25 marzo 2021, n. 8406; Cass. 15 marzo 2022, n. 8326).6. Nel caso di specie, si tratta di aree e gli impianti destinati a servizi dicustodia e stoccaggio di merci, al traffico di merci e di operazioni connesseal trasporto quali, ad esempio, le operazioni di carico, scarico, trasbordomovimentazione e deposito, tutte ricollegate all’attività principale ove siNumero registro generale 16094/2020Numero sezionale 5447/2026Numero di raccolta generale 25613/2026Data pubblicazione 21/09/2026può svolgere attività industriale secondo parametri economicoimprenditoriali (Cass. n. 20670/2026; Cass. n.n. 12741 del 23/05/2018;conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2004 del 2019, secondo cui è proprio ladestinazione del cespite ad una attività che sia svolta rispettandoparametri economico-imprenditoriali ad essere decisiva in ordine allaclassificazione in questione; Cass. n. 6555 del 09/03/2020; Cass. n.27544/2024).7.Alla luce delle argomentazioni spese, il ricorso va in conclusione accolto,la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dellaLiguria, in differente composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in differente composizione, anche per laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della corte dicassazione dell’8 luglio 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 25613/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris