CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20846/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché controProcura della Repubblica Presso il Tribunale di Treviso,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1975/2024depositata il 31/10/2024.Numero registro generale 26653/2024Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 20846/2026Data pubblicazione 19/06/2026Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dr. Stanislao DeMatteis che ha concluso per l’inammissibilità (o il rigetto) del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Venezia, con l’impugnata sentenza, respingeva ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione avverso la sentenzaemessa dal Tribunale di Treviso con la quale veniva dichiarata, su richiestadella Pubblico Ministero, l’apertura della liquidazione giudiziale diLeonardo srl in liquidazione e dichiarava la perdita di efficaciadell’ordinanza del Tribunale di Treviso pronunciata in data 15/10/2024 diconferma del provvedimento di revoca delle misure protettiveprecedentemente concesse per l’avvio della procedura di composizionenegoziale della crisi.1.1 Riteneva la Corte che, anche a voler ammettere la possibilità delladebitrice di accedere al procedimento di composizione negoziale della crisiin pendenza di una procedura per l’apertura della liquidazione giudiziale,non sussistevano le condizioni che potessero ragionevolmente far pensaread un esito positivo della procedura ex art. 12 e segg CCII in quanto lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione non si trovava in una situazione disquilibrio patrimoniale o economico finanziario ma versava in stato diconclamata insolvenza e il ricorso alla composizione negoziale della crisi ,avvenuto dopo la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale daparte del Pubblico Ministero, costituiva un espediente per procrastinare glieffetti di una crisi irreversibile come si evinceva dalla presentazione di duedomande di concordato prevenuto con esiti infausti.1.2 Rilevava che la situazione di squilibrio tra debiti e crediti della societàrisultava evidente dalla documentazione allegata e non era possibile,stante l’impossibilità di pronosticare un esito favorevole per la debitricedelle controversie pendenti presso il Tribunale di Venezia SezioneNumero registro generale 26653/2024Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 20846/2026Data pubblicazione 19/06/2026Specializzata in materia di Imprese aventi ad oggetto le domande diaccertamento negativo relativo ai finanziamenti contratti per l’acquistodelle azioni di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza; ad ogni buon conto, ilcollegamento tra il finanziamento e l’acquisto di azioni in violazionedell’art. 2358 c.c. comportava la nullità ( e il conseguente accertamentonegativo) della parte di finanziamento effettivamente correlata all’acquistoazionario, fermo rimanendo l’obbligo di restituzione da parte delmutuatario del finanziamento non collegato all’operazione di acquisto deititoli azionari, che nel caso di specie ammontava ad € 5.000.000.1.3 Evidenziava che la AMCO, avente causa della [OSCURATO:PERSONA] diVicenza, non aveva affatto espresso il proprio consenso a soluzioni diristrutturazione che comportavano una sensibile decurtazione del creditoma aveva semplicemente manifestato una generica disponibilità a valutareproposte transattive così come i soci non avevano mai espressamenterinunciato al proprio credito derivante dal finanziamento erogato allasocietà; andavano inoltre considerati il credito di € 307.988 vantato daKarma, cessionaria di [OSCURATO:PERSONA], e quello, derivante da mancatopagamento dell’Imu, che, pur nell’ipotesi di esito vittorioso del ricorsoproposto dalla ricorrente davanti all’autorità giudiziaria tributaria, sarebbestato pari ad € 200.000.1.4 Dubitava della attendibilità della stima dei terreni, (gli unici beni suiquali si potevano soddisfare i creditori) di cui alla perizia depositata dallareclamata, in quanto non aggiornata; se gli immobili avessero avutorealmente quel valore le due proposte di concordato preventivo sarebberoandate a buon fine ed invece nessuna offerta di acquisto era stata maipresentata alle cifre rappresentate dalla perizia.1.5 Riconosceva la sussistenza dello stato di insolvenza, da individuarsinella comparazione tra l’attivo e il passivo, essendo la società inliquidazione.Numero registro generale 26653/2024Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 20846/2026Data pubblicazione 19/06/20261.6 Reputava, da ultimo, inefficaci le misure protettive in virtù dellaprevalenza delle valutazioni del giudice di merito rispetto a quello delgiudice della cautela.2 [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svoltodifese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie exart. 380bis1 c.p.c. Il Pubblico Ministero ha depositato una requisitoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. e 25 quinquies CCII, in relazione all’art.360 comma 1, n. 3 , c.p.c. , per avere la Corte omesso di pronunciarsi sulmotivo preliminare del ricorso costituito dall’ammissibilità del ricorso allacomposizione negoziale della crisi ( d’ora innanzi indicata per brevità“CNC”) in presenza di un ricorso per l’apertura della liquidazionegiudiziale.1.1.Il ricorrente sostiene che, come risulta dal correttivo ter che haespressamente precluso la presentazione dell’istanza di cui all’art. 17 CCIIin presenza strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza promossidallo stesso debitore, non è ostativo all’accesso al percorso di CNC lapendenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, avviatoda un creditore o dal Pubblico Ministero.2 Il motivo è nel suo complesso inammissibile in quanto non si confrontacon il decisum.2.1 La Corte, infatti, ha dato conto del contrasto insorto nellagiurisprudenza di merito in ordine al tema della ostatività o meno dellapendenza del procedimento di apertura della liquidazione giudizialeall’accesso alla procedura stragiudiziale della composizione della crisi, manon ha preso espressa posizione su tale conflitto e, pur considerandoammissibile il ricorso alla composizione negoziale della crisi, ha ritenutoche non poteva procedersi alla nomina dell’esperto per le conclusioni delleNumero registro generale 26653/2024Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 20846/2026Data pubblicazione 19/06/2026trattative stante la situazione di squilibrio economico e finanziario cherendeva impossibile ogni tentativo di risoluzione. Ha fatto dunque buongoverno del principio recentemente enunciato dalla Corte di legittimitàsecondo il quale «In tema di rapporti tra la composizione negoziata dellacrisi ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento, spetta altribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidentertantum, ai fini della pronuncia, l'inammissibilità dell'istanza dicomposizione negoziata con applicazione delle misure protettive » ( cfr.Cass. 31856/2025).2.2 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, «In tema diprovvedimenti del giudice, l’assorbimento in senso improprio -configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità ola possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente ilvizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando unaquestione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenutaassorbita da altre statuizioni della sentenza» (così Cass. 20235/ 2022).2.3 L’impugnata sentenza non è incorsa neppure nel dedotto vizio diviolazione di legge in quanto come, sopra precisato, non ha escluso ilricorso allo strumento della composizione negoziale della crisi nellapendenza del procedimento ex art. 40 CCII.3 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 12 e 19 CCII e 115 e116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.; la ricorrenteassume che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello,sussistevano le condizioni per il ritorno alla condizione di normalità; ladecurtazione del debito bancario e la definizione del contenzioso conAMCO, avrebbero consentito in via naturale la ripresa della normale4 Il motivo è inammissibile perché prospetta una critica investentel'accertamento e l'apprezzamento del giudice del merito in ordine allaNumero registro generale 26653/2024Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 20846/2026Data pubblicazione 19/06/2026quaestio facti, per di più deviando dal paradigma di cui al vigente art. 360,comma 1 n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 6035/ 2018).4.1 Né può consentirsi che una simile doglianza sia mascherata dairiferimenti agli artt. 115 e 116 c.p.c. La violazione dell'art. 115 c.p.c.rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell'art. 116c.p.c. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova,non abbia operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatoreprova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola divalutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U n.20867/20).5 Il terzo motivo, suddiviso in quattro sottomotivi, denuncia violazionedegli artt. 12 CCII, 18, 20 e 37 CCII, 115 e 116 c.p.c. 1362 e segg. c.c.,360, comma 1, n. 3 c.p.c. La ricorrente deduce ; a) che la Corte si èindebitamente sostituita alle valutazioni dell’esperto nominato, ed haproceduto ad un giudizio incidentale di non risanabilità dell’impresa nontenendo conto del giudizio dell’esperto e della manifestata volontà di Amcodi addivenire ad una transazione; b) che la disponibilità di AMCO avalutare le proposte che rendeva inequivoco la possibilità (in via astratta,quantomeno) di un ritorno dell’impresa ad una condizione di normaleoperatività, non potendo il giudice sostituirsi alla valutazione dei creditori;c) che la Corte distrettuale ha compiuto un accertamento incidentalesull’esito della controversia concernente l’operazione di finanziamentocorrelata contestualmente all’acquisto delle azioni tra [OSCURATO:SOCIETA] eAMCO, in maniera assolutamente discrezionale senza acquisire laNumero registro generale 26653/2024Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 20846/2026Data pubblicazione 19/06/2026necessaria completezza delle ragioni difensive delle parti, in assenza dielementi di prova fondanti la decisione e in contrasto con l’orientamentodella giurisprudenza di merito che estende la nullità del mutuo anche alleoperazioni in cui finanziamento erogato dalla banca non è statointegralmente impiegato per acquistare azioni della banca stessa (comenella fattispecie);d) che i giudici di secondo sarebbero incorsi in untravisamento dell’esplicita dichiarazione dei soci finanziatori che avevanodichiarato in sede di approvazione del bilancio 2022 di essersi residisponibili a rinunciare al credito finanziamento soci con violazione deicriteri ermeneutici propri degli artt. 1362 e segg. c.c.; e) che il creditoIMU era suscettibile di essere ridotto della metà in considerazione degliorientamenti giurisprudenziali della commissione tributaria sulla stima deibeni, mentre il credito di Kernia ben poteva essere fronteggiato con lacomponente attiva del patrimonio ; f) che la Corte aveva errato nelritenere che non sussistevano altri beni oltre ai terreni, sui quali i creditoripotessero soddisfarsi non tenendo conto di un credito IVA, già accertatoper circa 120.000 e di un altro credito verso terzi di circa 40.000, in corsodi pagamento; g) che la Corte d’Appello non si era pronunciata sul motivodel reclamo che denunciava l’errata valutazione del Tribunale di Trevisoche aveva ritenuto sussistenti componenti negative “per perditedell’esercizio chiuso al 31/12/23 (per € 1.010.927)”.6 Il motivo è inammissibile6.1 La verifica dell’esistenza delle concrete possibilità di risanamentodell’impresa si traduce in un giudizio di fatto non sindacabile in sede dilegittimità e l’autorità giudiziaria può disattendere le conclusionidell’esperto nominato; non sussiste alcuna violazione delle regole diermeneutica contrattuale sulla dichiarazione dei soci avendo la Corteutilizzato il criterio letterale della dichiarazione che era di meradisponibilità a rinunciare al rimborso del finanziamento soci e non dirinuncia; l’impugnata sentenza ha tenuto conto della possibile riduzioneNumero registro generale 26653/2024Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 20846/2026Data pubblicazione 19/06/2026del debito IMU e non ha reiterato l’errore commesso da primo giudice sullecomponenti negative con la conseguenza che mancava ogni interesse adimpugnare l’omessa rilevazione dell’errore commesso dal Tribunale; igiudici di seconde cure hanno, inoltre, semplicemente dato atto che leprospettive che il giudizio di accertamento negativo del debito vantato daAMCO promosso dal debitore potesse avere esito positivo non apparivanoscontate ed, in ogni caso, l’operazione di finanziamento sarebbe rimastavalida, nella parte in cui le somme erogate non costituivano provvistafinanziaria per l’acquisto delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza.7 Il quarto motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 112,in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 , c.p.c., 115, 116 c.p.c. e 12 CCII:la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sul terzo motivo di reclamo,concernente l’asserita mancata prospettazione di una tempisticaragionevole concernente il piano di risanamento presentato. La ricorrentereitera la contestazione sugli accertamenti compiuti dai giudici di meritoassumendo l’idoneità del piano di risanamento a soddisfare i creditori8 Anche questo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.8.1 La Corte d’Appello ha ritenuto le risorse disponibili insufficienti alrisanamento dell’impresa ed è, quindi, evidente che tale rilievopresuppone l’implicita decisione sulla questione della tempistica delrisanamento stesso, perché assorbita nella prima.8.2 Ancora una volta la censura, attraverso la deduzione del vizio diviolazione degli artt. 115 e 116, per il quale valgono le considerazionisvolte nel secondo motivo, si riversa nel merito poiché richiede alla Cortedi rinnovare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove.9 Il quinto motivo oppone violazione degli artt. 19 CCII e 669 terdeciesc.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2 e 3, c.p.c.: si sostiene che ladecisione del Tribunale competente ex art. 19 CCII sul reclamo ivicontemplato deve ritenersi precedere ogni valutazione nel merito dellaNumero registro generale 26653/2024Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 20846/2026Data pubblicazione 19/06/2026liquidazione giudiziale, costituendo un elemento inibente la pronunciagiudiziale ex art. 37 CCII e idoneo a impedirne la pronuncia.9.1 Il motivo è infondato anche se la motivazione dell’impugnata sentenzava rettificata.9.2 In base al provvedimento, la scansione della vicenda processuale ecosì sintetizzabile: il 2/5/2024 il Pubblico Ministero presso la Procura dellaRepubblica di Treviso depositava ricorso per l’apertura della liquidazionegiudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]; il 17/6/2024, il giorno prima dell’udienza fissataper l’audizione del debitore, [OSCURATO:SOCIETA] depositava domanda di accessoalla CNC; in data 8/7/2024 il Tribunale di Treviso rigettava l’istanza diconferma delle misure protettive e il 17/7/2024 il Tribunale di Trevisoconfermava il provvedimento inaudita altera parte di revoca delle misureprotettive; il 19/7/2024, il Tribunale di Treviso dichiarava l’apertura dellaliquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA], in data 15/10/2024 , nelle more delgiudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazionegiudiziale il Tribunale di Treviso, adito ex art 669 terdecies c.p.c.,revocava il provvedimento di revoca delle misure protettive.9.3 La Corte ha dichiarato l’inefficacia dell’ultimo decreto assunto dalTribunale di Treviso sul presupposto che «una volta promosso il giudizio dimerito, la competenza sull’adozione delle misure cautelari (e, quindi, suquelle protettive) spetta al giudice che procede (e, quindi, a questa Corte ,a seguito dell’iscrizione a ruolo della causa di reclamo) mentre lacompetenza del giudice monocratico cui si riferisce l’art. 19 ultimo commaCCII va affermata solo nei casi in cui non è stato avviato il procedimentoex art 40 CCII».9.4 In realtà, più correttamente, la Corte avrebbe dovuto prendere attoche l’intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudizialedeterminava il venir meno di ogni potere del Tribunale, investito delricorso ex art 669 terdecies c.p.c., di statuire sulla richiesta di riforma delNumero registro generale 26653/2024Numero sezionale 2134/2026Numero di raccolta generale 20846/2026Data pubblicazione 19/06/2026provvedimento cautelare strumentale alla proposizione della domanda dicomposizione negoziale della crisi.9.5 Le misure protettive trovano fondamento esclusivamente in pendenzadella procedura di composizione negoziata, mentre dopo l’apertura dellaliquidazione giudiziale la composizione negoziata viene meno e non ha piùsenso mantenere il contenzioso su misure ancillari a un procedimento chenon può proseguire; con la conseguenza che la successiva decisione delTribunale di “revoca della revoca” della misura protettiva o cautelare è daconsiderare inutiliter data.9.6 La Corte d’Appello avrebbe quindi dovuto prendere semplicemente15/10/2024.Il ricorso è rigettato.10.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese delgiudizio, che liquida in € 8.200 di cui € 200 per esborsi, oltre accessori dilegge e spese generali nella misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.Il Presidente