CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 20235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 4669/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo dell'Oro n. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale autenticata per [OSCURATO:PERSONA] di Lille del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 133, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo dell'Oro n. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale autenticata per [OSCURATO:PERSONA] di Lille del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 4943/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 28/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano con sentenza del 28 novembre 2017 ha respinto l'impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città del 17 aprile 2013, la quale aveva a sua volta disatteso la domanda di accertamento della contraffazione del brevetto EP 905.138, relativo alla produzione del maltitolo, prodotto dolcificante (relativo a «cristalli di ma/titolo di forme particolari, composizioni cristalline che li compongono e procedimenti per la loro preparazione», composto dalla rivendicazione «impiego di maltotriitolo per modificare o controllare la forma dei cristalli di ma/titolo»), proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a. contro [OSCURATO:SOCIETA]. e la domanda riconvenzionale di quest'ultima volta alla cleclaratoria di nullità del brevetto EP 905.138 in titolarità della prima.La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ora rilevai, che: a) non è nulla la frazione italiana del brevetto europeo in questione, per essere essa priva del requisito della novità ed attività inventiva: infatti, si tratta di un brevetto d'uso (e non di procedimento) e di un'invenzione, perché l'oggetto brevettato è impiego di una sostanza nota, con soluzione ad uno specifico problema tecnico-industriale; il brevetto permette l'acquisizione di un controllo sulla forma dei cristalli di maltitolo e la conseguente risoluzione dei problemi connessi alla indeterminatezza morfologica pregressi, dunque è una soluzione prima inesistente brevettabile ex art. 45 c.p.i.; né vi è prova, sulla base dei documenti prodotti in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dell'asserita carenza di novità del brevetto; b) non sussiste contraffazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del menzionato brevetto: infatti, difetta il requisito della finalità o intenzionalità oggettiva, essendo il controllo sulla impurezza del maltotriitolo svolto ai diversi fini del controllo sul grado di purezza e sull'aumento della velocità di cristallizzazione, estranei allo specifico risultato tecnico rivendicato nel brevetto (orientare la cristallizzazione del dolcificante maltitolo tramite l'impiego di maltotriitolo); onde, essendo la rivendicazione del brevetto in questione una rivendicazione d'uso, ai sensi dell'art. 52 c.p.i., essa è caratterizzata da una specifica finalità di ottenimento dell'effetto tecnico, che non è violata dal diverso uso della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., come hanno ritenuto anche i due consulenti d'ufficio, nominati sia nel primo, sia nel secondo grado di giudizio; c) resta "assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d'appello". Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, sulla base di due motivi.Resiste con controricorso l'intimata, proponendo ricorso incidentale per un motivo, cui resiste con controricorso la ricorrente. Le parti hanno depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 115, 116 c.p.c., 46, 52, 66, 121 c.p.i. e 69 C.b.e. (Convenzione sul brevetto Europeo o Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, riveduta il 29 novembre 2000 e ratificata con I. n. 224 del 2007), in quanto la corte territoriale ha ritenuto non sussistente la prova della contraffazione, ritenendo erroneamente necessaria la intenzionalità del contraffattore, mentre invece tale requisito non è affatto richiesto dalla legge. Da un lato, è incontroverso invero che [OSCURATO:SOCIETA]. effettua un controllo attivo dell'impurezza, e, dall'altro lato, vi è prova che essa utilizzi la sostanza nota in modo da ottenere l'effetto tecnico considerato nel brevetto, non occorrendo anche l'elemento soggettivo della intenzionalità lesiva, che semmai potrà rilevare ai soli fini del risarcimento del danno, posto che nelle azioni di contraffazione la responsabilità di questi è indipendente da connotazioni soggettive. E la controparte è provato che ottenga l'effetto tecnico di orientare i cristalli di maltitolo secondo la forma bipiramidale. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., con nullità della sentenza, per la mancata decisione della domanda di risarcimento del danno da concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., pure proposta dall'attrice e non decisa, oltre alle domande di inibitoria e conseguenti. 2. - Il primo motivo è infondato. La sentenza afferma che il brevetto non sia stato contraffatto: dopo avere accertato che tale brevetto copre l'uso del composto (il maltotriitolo) per il raggiungimento dell'effetto tecnico di orientare la forma dei cristalli di maltitolo, ha escluso che questo sia l'uso realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. La ragione per escluderne l'uso contraffattori° risiede, dunque, nella circostanza secondo cui vi è la prova che la [OSCURATO:SOCIETA]. finalizzi tale metodo non per orientare la cristallizzazione del dolcificante maltitolo tramite l'impiego di maltotriitolo, ma ai diversi fini del controllo sul grado di purezza e sull'aumento della velocità di cristallizzazione, estranei allo specifico risultato tecnico rivendicato nel brevetto. In tal modo, la corte territoriale ha - da un lato - compiuto un accertamento di fatto, non ripetibile in sede di legittimità; né - dall'altro lato - è incorsa in violazione di legge, avendo interpretato la finalizzazione della rivendicazione secondo la ratio normativa, senza richiedere affatto un elemento soggettivo della fattispecie, come il motivo invece deduce: la corte, quando parla di "intenzionalità", ha invero cura di precisarla con l'aggettivo "oggettiva", palesando a più riprese di intendere la mera finalità del procedimento tec:nico. Neppure sussiste la dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in tema di prova presuntiva, che non è sindacabile in cassazione nella ricostruzione della pregnanza degli elementi probatori e del procedimento induttivo svolto. 3. - Il secondo motivo è infondato. La corte territoriale non ha omesso la pronuncia, ma l'ha ritenuta assorbita nel rigetto della domanda di contraffazione, reputando all'evidenza coincidenti alcuni degli elementi costitutivi della stessa. Ciò esclude la violazione dell'art. 112 c.p.c., dal momento che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su di una domanda, o su di un motivo di appello, qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione esplicita assunta su altra domanda o motivo di appello, deponendo allora per l'implicita pronunzia di rigetto dei medesimi (e multis, Cass. 6 novembre 2020, n. 24953; Cass. 29 luglio 2004, n. 14486). Va dunque confermato il principio, secondo cui, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2334); per cui, semmai, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio cli motivazione del tutto omessa (Cass. 12 novembre 2018, n. 28995; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663). 4. - Il ricorso incidentale è assorbito. 5. - Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q. M . La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in C 6.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002