CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24894/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35496/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA] ) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ( nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( entrambi nella qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( nella qualità di erede del defunto [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] n. 269, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eSABRINA PANCARI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 85, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende -controricorrenti/ ricorrenti in via incidentale adesiva- [OSCURATO:PERSONA], ELENA D’ANTUONI , A [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ( nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] ( nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti e quattro nella qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], UMBER T O FONTANELLA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (tutti e quattro nella qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA]) -intimati- MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore -intimato- MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 174/2018pubblicata il 16 gennaio 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Antuoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quanti conduttori di alloggi facenti parte degli edifici siti in Napoli alla via F. Cilea nn. 32 e 46, già di proprietà dell’INPDAI -ente le cui funzioni sono state poi trasferite all’INPS-, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di quella città, l’INPS, la SCIP (Società di Cartolarizzazione degli [OSCURATO:PERSONA]), nonché il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, in via principale, l’emissione di una pronuncia ex art. 2932 c.c. disponente il trasferimento in favore di ciascuno di loro della proprietà delle singole unità immobiliari detenute, al prezzo stabilito dall’art. 6, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 104 del 1996, ottenuto applicando alla rendita catastale del bene un moltiplicatore 100, e in subordine al prezzo previsto dall’art. 3, comma 8, D.L. n. 351 del 2001, convertito con modificazioni nella L. n. 410 del 2001, pari a quello di mercato delle stesse unità immobiliari libere, diminuito del 30 per cento. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, oltre a sollevare alcune eccezioni pregiudiziali, contestavano nel merito la fondatezza delle domande attoree. In corso di causa intervenivano volontariamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altri conduttori di alloggi ricompresi negli stabili innanzi indicati, i quali formulavano richieste analoghe a quelle degli attori. All’esito del giudizio, con sentenza del 12 marzo 2010, l’adìto Tribunale partenopeo accoglieva le domande degli attori e degli intervenienti, dichiarando acquistato da ciascuno di loro «il diritto di proprietà ex art. 2932 c.c. in relazione alle unità immobiliari di cui al prospetto indicato in parte motiva… per il prezzo, pure riportato in parte motiva, corrispondente al valore catastale moltiplicato per cento». La decisione veniva impugnata dall’INPS, in proprio e nella qualità di procuratore della SCIP, davanti alla Corte d’Appello di Napoli, la quale, con sentenza n. 174/2018 del 16 gennaio 2018, in totale riforma della pronuncia di primo grado, respingeva le predette domande. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi, resistiti con controricorso dall’INPS. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima nell’allegata qualità di figlia convivente di [OSCURATO:PERSONA]Antuoni , hanno notificato ai ricorrenti controricorso contenente impugnazione incidentale adesiva. Sono rimasti intimati: il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]Antuoni; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. I ricorrenti principali e l’INPS hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] In limine litisva rilevata l’inammissibilità del controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], non avendo ella partecipato ad alcuno dei pregressi gradi di merito. Giova, al riguardo, rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la legittimazionea propor re impugnazione o a resistere ad essa spetta soltanto a chi abbia assunto la veste di parte nelgiudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali, nonché dall’effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in causa (cfr. Cass. n. 15356/2020, Cass. n. 13584/2017, Cass. n. 20789/2014, Cass. n. 15021/2005). Non rileva in contrario che la predetta Pentangelo sostenga di essere legittimata, nella qualità di figlia convivente dell’originaria attrice [OSCURATO:PERSONA]Antuoni, in questa sede rimasta intimata, ad esercitare il diritto di opzione di cui si controverte , non ricorrendo, nel caso di specie, un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto dedotto in giudizio, idonea a giustificare la proposizione di un intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c.. Sempre in via pregiudiziale, deve rilevarsi che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] non hanno provveduto alla notificazione di un controricorso alle altre parti, essendosi limitati a depositare una comparsa di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ; udienza che non si è però tenuta, essendo stata disposta la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Per le esposte ragioni, i predetti dicasteri vanno considerati intimati. Tanto premesso, può ora procedersi alla disamina dei ricorsi. Con il primo motivo del ricorso principale, sostanzialmente coincidente nel contenuto con il primo del ricorso incidentale, vengono denunciate la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 103, 156 e ss., 291, 299 e ss., 307, 331 e 332 c.p.c., nonché per inosservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.. A sostegno della sollevata censura si deduce quanto segue: -a sèguito dell’interruzione del processo di secondo grado provocata dalla sopravvenuta morte della litisconsorte [OSCURATO:PERSONA], l’INPS aveva provveduto a riassumere la causa esclusivamente nei confronti degli eredi di quest’ultima, ma la Corte d’Appello si era astenuta dall’ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, ritenendo che la comparizione dei loro difensori alle udienze svoltesi successivamente alla riattivazione del giudizio fosse sufficiente ad assicurare il raggiungimento dello scopo della riassunzione; -in realtà, essendosi in presenza di un’ipotesi di inesistenza (e non di semplice nullità) della notificazione, non poteva attribuirsi alcuna efficacia sanante al comportamento tenuto dalle parti nei confronti delle quali il processo non era stato riassunto; -l’omessa integrazione del contraddittorio aveva determinato la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza qui impugnata. Con il secondo motivo del ricorso principale vengono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 104 del 1996, dell’art. 3, comma 20, D.L. n. 351 del 2001, convertito con modificazioni nella L. n. 410 del 2001, e degli artt.1326 e ss., 1331, 1362 e ss. e 2932 c.c.. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere il diritto degli odierni ricorrenti al trasferimento della proprietà degli alloggi ex INPDAI al prezzo di cui all’art. 6, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 104 del 1996. Essi, infatti, avevano esercitato il diritto di opzione rispondendo in modo affermativo alla comunicazione inviata dal predetto istituto il 20 dicembre 1999, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 351 del 2001, convertito con modificazioni nella L. n. 410 del 2001, sicchè doveva ritenersi sussistente l’obbligo dell’ente proprietario di alienare gli alloggi. Il collegio partenopeo ha affermato che tale comunicazione non integrava una proposta di vendita, essendo unicamente finalizzata all’esigenza di stabilire la priorità nella formazione dei piani di alienazione di cui all’art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 104 del 1996, e che la normativa invocata dagli originari attori e intervenienti non prevedeva alcun obbligo a contrarre a carico dell’INPDAI, né contemplava una particolare figura di offerta pubblica, ma si limitava a riconoscere ai conduttori degli alloggi un diritto di prelazione, il cui esercizio rimaneva subordinato alla volontà dell’ente previdenziale di porre in vendita gli immobili, da manifestare mediante la formulazione di una specifica proposta di alienazione contenente anche l’indicazione del prezzo. A detta dei ricorrenti, il ragionamento seguìto dalla Corte di merito non può essere condiviso, in quanto, una volta che l’ente proprietario abbia espresso l’intento di dismettere gli immobili ad esso appartenenti e che gli inquilini si siano indotti ad esercitare il diritto di prelazione e/o opzione loro riconosciuto dalla legge, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie, deve ritenersi venuto ad esistenza un obbligo a contrarre suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c.. Oltretutto, gli alloggi di cui si discute sono stati in sèguito effettivamente inseriti nei piani di dismissione predisposti nell’àmbito della seconda operazione di cartolarizzazione denominata Scip2. La censura riassunta corrisponde nella sostanza a quella articolata dai ricorrenti incidentali con il secondo mezzo, mediante il quale viene ribadito che l’invito rivolto dall’ente proprietario ai singoli conduttori ad esercitare il diritto di opzione configurava una proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c.. Il primo motivo è inammissibile. Per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subìto dal diritto di difesa della parte in conseguenza della lamentata violazione; ne discende che è inammissibile il motivo di impugnazione con il quale si prospetti un vizio di rito senza indicare le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr., ex multis, Cass. n. 20245/2023, Cass. n. 17929/2023, Cass. n. 20834/2022, Cass. n. 26419/2020, Cass. n. 26831/2014). Nella presente fattispecie, i ricorrenti -i quali risultano aver preso parte, a mezzo dei rispettivi difensori o di loro delegati, alle udienze celebratesi dopo la ripresa del processo, come evidenziato dalla sentenza d’appello con rilievo non investito da specifica censura- non hanno dedotto il concreto pregiudizio derivato dall’omessa notifica nei loro confronti del ricorso in riassunzione depositato dall’INPS e del pedissequo decreto giudiziale ex art. 303, comma 1, c.p.c.. In un simile contesto, la sollevata doglianza non può trovare ingresso, alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, il diritto di prelazione riconosciuto agli «attuali conduttori» dall’art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 104 del 1996 è esercitabile nella sola ipotesi in cui l’ente proprietario abbia validamente e adeguatamente manifestato la volontà di porre in vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo, attraverso una specifica proposta di alienazione consistente nella determinazione negoziale di cedere la proprietà dei beni, con la conseguenza che non può ritenersi sussistente un obbligo di vendita derivante direttamente dalla legge che si configuri come una peculiare offerta pubblica, in quanto una simile prospettazione si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e stravolgerebbe la natura giuridica degli atti di dismissione, trasformandoli in anomale e sistematiche procedure ablative (cfr. Cass. n. 6733/2020, Cass. n. 20550/2014, Cass. n. 21596/2013, Cass. n. 6055/2012, Cass. n. 21988/2011). L’insussistenza di un autonomo diritto potestativo di acquistare la proprietà degli immobili condotti in locazione è stata, peraltro, ribadita anche a sèguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 20, secondo periodo, D.L. n. 351 del 2001, convertito con modificazioni in L. n. 410 del 2001, che ha disciplinato la vendita delle unità immobiliari per le quali i conduttori avessero manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001. Si è, al riguardo, rilevato che tale disposizione non prevede affatto una procedura di acquisto anche per i cespiti non offerti in opzione dal soggetto proprietario, ma semplicemente stabilisce che tali immobili sono venduti al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà. Tale interpretazione trova un’inequivoca, sia pur indiretta, conferma nell’art. 1, comma 1, D.L. n. 41 del 2004, convertito in L. n. 104 del 2004. Detta norma, con espresso riferimento ai conduttori che entro il 31 ottobre 2001 avessero manifestato la volontà di acquisto, nelle ipotesi e con le modalità previste dall’art. 3, comma 20, secondo periodo, D.L. n. 351 del 2001, ha stabilito che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale debba essere determinato «al momento dell’offerta in opzione» - della quale, quindi, postula la necessaria sussistenza- «e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001». La decisione della Corte partenopea risulta conforme ai surrichiamati princìpi di diritto, sicchè non sussiste la denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 6 D. Lgs. n. 104 del 1996 e 3, comma 20, D.L. n. 351 del 2001, convertito in L. n. 410 del 2001. Per quanto attiene, poi, alla comunicazione del 20 dicembre 1999 inviata dall’INPDAI agli odierni ricorrenti o ai loro danti causa, il collegio campano ha escluso che nella stessa fosse contenuta un’offerta di vendita degli appartamenti, rilevando che «non v’era alcuna indicazione del prezzo (che, sia pure con la riduzione del 30% prevista dalla normativa…, avrebbe dovuto fondarsi sul valore di mercato dei cespiti, ancora da determinare) e che nel questionario allegato, sottoscritto dal direttore centrale dell’ente e da ciascun conduttore, la vendita era prevista come meramente eventuale (”…le condizioni per un’eventuale vendita dell’unità immobiliare…“) e si faceva dichiarare al sottoscrittore di prendere atto che la presente dichiarazione, nonché l’esercizio del diritto di prelazione ad essa correlato, non vincolava in alcun modo l’istituto all’alienazione dell’immobile locato»; ha quindi soggiunto che «tali precisazioni rendono evidente come la lettera de qua rispondesse all’esigenza di stabilire le priorità nella formazione dei piani di alienazione, come previsto dall’articolo 6, comma 1°, del D. Lgs. 104/96, posto che a tal fine rileva la forte propensione all’acquisto da parte degli assegnatari»pagg. 18- 19 della sentenza). A fronte dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte territoriale, sorretto da chiara e coerente motivazione, i ricorrenti si limitano a contestare in maniera del tutto generica l’inosservanza dei canoni ermeneutici legali e a proporre un’interpretazione alternativa della cennata comunicazione, sostenendo che in essa fosse ravvisabile la manifestazione della volontà dell’ente previdenziale di offrire in vendita ai singoli conduttori gli immobili da ciascuno di loro detenuti. Sennonchè, questa Corte è costante nell’affermare che per poter sottoporre a critica, in sede di legittimità, l’esito dell’attività ermeneutica del giudice di merito non basta contestare la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., ma occorre indicare specificamente i canoni in concreto violati e il punto e il modoin cui l’impugnata sentenza si sarebbe dagli stessi discostata, non potendo la doglianza risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione propugnata dal ricorrente a quella accolta dal giudice, giacché quest’ultima non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, bensì soltanto una delle possibili e plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 18467/2023, Cass. n. 22538/2022, Cass. Sez. Un. n. 9774/2020, Cass. n. 28319/2017). Non essendo stato assolto, nel caso di specie, l’onere deduttivo anzidetto, anche il profilo di censura che si sta esaminando si appalesa inammissibile. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dei ricorsi. L’accertata infondatezza del gravame incidentale esime dal valutare l’opportunità di disporre la notificazione del controricorso che lo contiene nei confronti dell’INPS, effettivo destinatario dell’impugnazione. Soccorre, in proposito, l’orientamento invalso a partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 6826/2010, teso a ritenere superflua, anche alla luce del fondamentale principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma 2, Cost., la fissazione di un termine per l’espletamento di taluni incombenti previsti dal codice di rito (in particolare per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di una notifica nulla), in caso di ricorso per cassazione prima facieinammissibile o infondato (sull’argomento si vedano, ex ceteris, Cass. n. 7338/2022 e Cass. n. 15106/2013). Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Al relativo pagamento vanno solidalmente condannati tutti i ricorrenti, in via principale o incidentale adesiva, stante il loro comune interesse nella causa. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle dette spese nei confronti delle parti rimaste intimate. Sussistendone i relativi presupposti processuali, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], contenente ricorso incidentale adesivo; rigetta il ricorso principale e quello incidentale adesivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condanna tutti i ricorrenti, in via principale o incidentale adesiva, in solido fra loro, a rifondere all’INPS le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 8.700 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa