CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 20245/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18423/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,con sede in Casale sul Sile (TV), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AvvocatiAntonella [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo inRoma, alla via Sistinan. 42. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (incorporante, per fusione, la [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Bolzano, alla via del Macello n. 55, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura specialeallegata al controricorso, da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, allavia Ombrone n. 14 . - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1502 /20 1 9 , del la [OSCURATO:PERSONA] VENEZIApubblicata il giorno 08 / 0 4 /20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente e tempestivamente notificato, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. citarono in giudizio, avanti al Tribunale di Treviso, [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione, exart. 645 cod. proc. civ., contro il decreto ingiuntivo n. 2066/09, emesso, in favore di quest’ultima, dal medesimo tribunale, con il quale era stato ad esse ingiunto, nelle rispettive qualità di debitrice principale e fideiussore fino alla concorrenza della somma di € 845.000,00, il pagamento di complessivi € 555.206,48, quale saldo del conto corrente n. 18/226, con apertura di credito, acceso dalla prima nel novembre 2007. Lamentarono, in particolare, la illegittimità degli addebiti per interessi anatocistici, ultralegali, commissioni e spese, nonché l’invalidità della fideiussione rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. per conflitto di interessi con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui chiesero, in via riconvenzionale, la corrispondente declaratoria. 1.1. Costituitasi la Banca opposta, la quale contestò le avverse pretese perché infondate, ed esaurita l’istruttoria, nel corso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contrabile, l’adito Tribunale, con sentenza del 30 settembre 2014, n. 2590, respinse l’opposizione. 2. Il gravame promosso solo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso questa decisione fu rigettato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza dell’8 aprile 2019, n. 1502, pronunciata nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA].. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i) osservò che «Il primo motivo di appello riguarda la nullità della fideiussione rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA]. a favore della Banca per le obbligazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Prima di esaminare tale articolata doglianza, va rilevato che il Giudice di primo grado ha autorizzato il deposito del ricorso per concordato preventivo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., all’udienza del 14/3/12,dando atto che si trattava di un documento formato successivamente allo spirare dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. (v. ordinanza del 26/3/12). Sostiene l’appellante che, essendo la banca creditrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avrebbe potuto depositare il ricorso ben prima dell’udienza del 14/3/12 con conseguente tardività della produzione, avvenuta in violazione del principio di tempestiva allegazione delle sopravvenienze in varie occasioni espresso dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. 2758/13; 17069/14; 4856/16; 16885/18. In realtà, la giurisprudenza richiamata da parte appellante in merito al principio della tempestività di allegazione dei fatti sopravvenuti riguarda le eccezioni in senso lato (ad esempio, la prova della interruzione della prescrizione) che, per essere prese in esame dal giudice, devono essere dedotte dalla parte nel rispetto del suddetto principio e, quindi, nella prima difesa utile rispetto al momento della conoscenza e disponibilità dei fatti ovvero dal loro emergere come processualmente rilevanti;tuttavia, nel caso di specie, la dimostrazione della esistenza di un gruppo non costituisce una eccezione in senso lato, bensì, una argomentazione difensiva che ha trovato supporto in un documento formato successivamente alle preclusioni istruttorie, la cui produzione è stata, pertanto, autorizzata dal Giudice, di talché la sentenza sul punto non merita censura»; ii) ritenne provata l’appartenenza di [OSCURATO:SOCIETA]. ad un gruppo, seppur in senso atecnico, facente capo alla famiglia Biondi ed indimostrata l’esistenza di un conflitto di interesse tra la menzionata appellante e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Rimarcò, in particolare, che «Le varie società, secondo il primo Giudice, costituiscono un gruppo, sia pure in senso atecnico, facente capo alla famiglia Bion di per cui “..il rilascio della fideiussione non costituisce un atto privo di giustificazione economica ed imprenditoriale per [OSCURATO:SOCIETA] tenuto conto dei rapporti tra le società della famiglia Biondi…” con conseguente validità della garanzia (v. sentenza impugnata). Sostiene l’appellante che la coincidenza dei soci e dell’organo amministrativo non costituisce un elemento idoneo a costituire un gruppo societario, essendo a tale fine necessaria la partecipazione dell’una società al capitale dell’altra ed un unitario coordinamento economico-funzionale tra le due. Ora, la convergenza di interessi tra le sopraindicate società appare innegabile. E valga il vero. Nel caso di specie, il contratto fideiussorio è stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. il 19/11/07, ossia nella stessa data in cui è stato sottoscritto il contratto di conto corrente da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sempre in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha apposto una seconda firma sul documento, quale amministratore del garante [OSCURATO:SOCIETA].. L’identità di ruoli non è sufficiente, di per sé, a ravvisare un conflitto di interessi dovendo comunque essere dimostrata concretamente ed oggettivamente, l’esistenza di un conflitto. […]. In realtà, non solo non vi è prova della relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi facenti capo all’amministratore e alla società che ha prestato la garanzia, [OSCURATO:SOCIETA]., ma tale incompatibilità è addirittura smentita dal fatto che i soci della garantita, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., erano i tre fratelli Biondi, soci anche di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dal fatto che a far valere l’annullabilità della fideiussione per conflitto di interessi è la stessa [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice dell’appellante. Appare, pertanto, evidente la convergenza degli interessi di entrambe le società ad ottenere il prestito di €. 600.000,00 in data 19/11/07 ed, ora, ad ottenere la liberazione del vincolo fideiussorio, senza alcuna confliggente posizione tra amministratore e società»; iii) opinò che, nel caso di specie, «anche la eventuale conoscibilità del preteso conflitto era particolarmente difficile se solo si tiene conto dell’intreccio di rapporti tra le società Biondi e la circolarità delle rispettive attività di impresa; sostiene l’appellante che la riconoscibilità del conflitto poteva discendere dalla estraneità della fideiussione rispetto all’oggetto sociale nonché dalla mancanza di un ritorno economico da parte di [OSCURATO:SOCIETA].. In realtà, […] l’oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. comprendeva anche il rilascio di fideiussioni a terzi la cui inerenza all’attività sociale deriva dallo stretto collegamento tra le società Biondi, essendo irrilevante una valutazione da parte della banca circa la convenienza dell’operazione».3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante, per fusione, la [OSCURATO:SOCIETA].). Entrambe le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 170 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto legittima l’acquisizione agli atti di causa del ricorsoex artt. 160-161 L.F.». La ricorrente si duole del fatto che la corte di appello abbia confermato l’ammissibilità della produzione, in primo grado, del ricorso per concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA], avvenuta all’udienza del 14 marzo 2012, laddove tale produzione avrebbe potuto essere effettuata alla precedente udienza del 22 settembre 2011, tenuto conto delle cadenze temporali della procedura di concordato, il cui decreto di apertura ex art. 163 l.fall. era stato iscritto nel registro delle imprese il 25 giugno 2011 e la cui convocazione dei creditori era stata stabilita per il 16 settembre 2011. Proprio da questa domanda concordataria la corte suddetta aveva desunto l’esistenza di un gruppo di società, facente capo alla famiglia Biondi, da cui sarebbe stato possibile pure dedurre la sussistenza di un interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio della fideiussione, in data 19 novembre 2007, a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice principale della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva notificato ad entrambe le società decreto ingiuntivo. Si assume che la tardiva produzione doveva considerarsi autorizzata in violazione del principio della tempestiva allegazione della sopravvenienza. 1.1. Tale doglianza si rivela inammissibile. 1.2. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, ripetutamente, chela denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. n. 26831del 2014; Cass. n. 26419 del 2020). 1.2.1. Nella specie, la c orte d istrettuale ha desunto, dall’esame del ricorso per concordato preventivo, esclusivamente che la famiglia Biondi aveva costituito diverse società «con compagini sociali in parte sovrapponibili», ma aventi oggetto sociale diverso, ed ha utilizzato il documento per confermare l’assunto del tribunale - che, peraltro, come si dirà, non ha efficacia dirimente nell’economia della decisione - secondo cui dette società costituirebbero «un gruppo, sia pure in senso atecnico». 1.2.2. Né il concreto pregiudizio per il diritto didifesa della ricorrente e per la decisione di merito è evidenziato, in alcun modo, dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., la quale neppure ha riprodotto, né riassunto, nel ricorso il contenuto del documento, nel rispetto del principio di autosufficienza. 2.Il secondo ed il terzo motivo di ricorso denunciano, rispettivamente: II) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 1394 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto rilevante che: i) i soci della società garantita, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., erano i tre fratelli Biondi, soci anche di [OSCURATO:SOCIETA].; ii) a far valere l’annullabilità della fideiussione per conflitto di interessi è la stessa [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice dell’appellante». Si ascrive alla corteterritoriale di non aver sancito l’annullabilità della fideiussione rilasciata dalla odierna ricorrente, il giorno stesso dell’apertura del conto corrente e dell’apertura di credito da parte della debitrice principale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in favore di quest’ultima, benché fosse ravvisabile un chiaro conflitto di interessi tra l’amministratrice di entrambe le società, [OSCURATO:PERSONA], e la società [OSCURATO:SOCIETA]. garante; III) «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art.1394 c.c. e all’art. 2643, comma 2, n. 3, c.c., nella parte in cui la sentenza nega la conoscibilità del conflitto di interessi in capo alla Banca in quanto: 3.1) “particolarmente difficile”, in considerazione dell’”intreccio di rapporti” e/o “circolarità delle rispettive attività d’impresa” tra le due società; 3.2) l’inerenza del rilascio di fideiussioni a terzi dell’attività sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. “deriva dallo stretto collegamento tra le società Biondi”». Si contesta alla corte lagunare l’avere escluso, nella vicenda in esame, la configurabilità dell’elemento soggettivo della fattispecie di cui all’art. 1394 cod. civ.. 2.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché evidentemente connesse, si rivelano fondate alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 2.2. Non può revocarsi in dubbio che, ove una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza, nella stessa persona , dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore (cfr. Cass. n. 29475 del 2017; Cass. n. 27547del 2014). 2.2.1. Si è anche affermato, in proposito, che, quando tutti i soci di una società, sia essa di persone o di capitali, siano anche soci di una società di capitali con partecipazione complessivamente tale da garantirne il controllo, e le due società perseguano progetti imprenditoriali di tipo unitario o quantomeno coordinato, la fideiussione rilasciata dalla prima società per assicurare il finanziamento dell'altra, amministrata dallo stesso soggetto, non può ritenersi stipulata in conflitto di interessi, atteso che il buon andamento della società garantita si riverbera necessariamente a vantaggio della garante (cfr. Cass. n. 24547del 2016). 2.2.2. Non è certamente tale, tuttavia,la situazione che ricorre, nel caso di specie, tra la garantita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la garante [OSCURATO:SOCIETA]. , atteso che tra le due società vi è solo una parziale sovrapposizione personale, considerato che due dei cinque soci della [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -appaiono estranei alla compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA].r.l., costituita tra Federica, Alessandra e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Nemmeno può opinarsi, inoltre, che le due società - garante e garantita -perseguano progetti imprenditoriali di tipo unitario, o quantomeno coordinato, posta la diversità dei rispettivi oggetti sociali: per la [OSCURATO:SOCIETA]., consistente inattività di vendita e locazione di immobili, acquisizione di aree fabbricabili; per la [OSCURATO:PERSONA].r.l., invece, in attività di officina per la riparazione dei motori navali, commercio al minuto di imbarcazioni nuove edusate da diporto (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 2.3.1. Orbene, con riferimento ad una situazione simile a quella oggetto del presente giudizio, questa Corte ha affermato -peraltro in una controversia in cui l’appartenenza della garante e della garantita ad un gruppo di società era comprovata in atti -che, in tema di annullamento del contratto concluso in conflitto di interessi, nel caso di fideiussione prestata da una società in favore di un'altra, entrambe aventi il medesimo amministratore e facenti parte di uno stesso gruppo, l'autonomia soggettiva e patrimoniale delle singole società comporta che la strumentalità della fideiussione alla conservazione del valore della partecipazione della garante nel capitale della garantita non può ritenersi "in re ipsa", in ragione della detta partecipazione e della comune appartenenza al gruppo, ma va provata dal creditore che voglia giovarsi della garanzia, soprattutto quando vi siano fondati elementi - nella specie, la manifesta sproporzione dell'ammontare della fideiussione "omnibus" rispetto al capitale sociale della garantee l'operatività di questa in un settore diverso da quello specifico del gruppo -per ritenere che non vi è l'interesse strategico del gruppo a preservare il valore della partecipazione, bensì quello di privilegiare in via esclusiva la garantita, riducendola garante ad un ruolo di mero asservimento (cfr. Cass. n. 10103del 2019). 2.3.2. Sennonché, nella vicenda oggi sottoposta all’esame del Collegio, manca anzitutto la prova dell’appartenenza di entrambe le società, garante e garantita, ad un unico, preteso, gruppo Biondi unitario. 2.3.3. La corte territoriale - confermando , sul punto, la decisione del tribunale -ha ritenuto che le diverse società costituite dai Biondi fossero in evidente rapporto tra loro, tanto da costituire «un gruppo, sia pure in senso atecnico» (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata ), e ciò per « lo stretto collegamento tra le società Biondi», sicché esse farebbero tutte parte di «un gruppo di società tutte facenti capo alla famiglia Biondi tanto da essere definito “[OSCURATO:PERSONA]”». 2.3.4. L’assunto , tuttavia, non è condivisibile, perché del tutto inconsistente e superficiale, e perciò non condivisibile. 2.3.4.1. Va osservato -per contro -che l'esistenza di un gruppo di società o di imprese, pur se privo di soggettività giuridica e non coincidente con un centro d'interessi autonomo rispetto alle società collegate, esige la prova di un accordo fra le varie entità, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore (cfr. Cass. n. 15879 del 2007). Di tale accordo e delle perseguite finalità unitarie, non vi è, peraltro, prova alcuna agli atti. 2.3.4.2. Ad ogni buon conto, la circostanza neppure è decisiva -come si è giàrilevato - posto c he, perfino in caso di conclamata appartenenza delle società ad un gruppo, la strumentalità della fideiussione alla conservazione del valore della partecipazione della garante nel capitale della garantita non può ritenersi in re ipsa, in ragione della detta partecipazione e della comune appartenenza al gruppo, ma va provata dal creditore che voglia giovarsi della garanzia. E ciò, soprattutto quando vi siano fondati elementi - quali la manifesta sproporzione dell'ammontare della fideiussione omnibusrispetto al capitale sociale della garante e l'operatività di questa in un settore diverso da quello specifico del gruppo -per ritenere che non vi sia l'interesse strategico del gruppo a preservare il valore della partecipazione, bensì quello di privilegiare in via esclusiva la garantita, riducendo la garante ad un ruolo di mero asservimento (cfr. Cass. n. 10103del 2019). 2.3.4.3. Nel caso di specie, le due società avevano soggetti parzialmente diversi; l’oggetto sociale della garante [OSCURATO:SOCIETA]. ( attività di vendita e locazione di immobili;acquisizione di aree fabbricabili) era del tutto estraneo a quello della garantita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( attività di officina per la riparazione dei motori navali;commercio al minuto di imbarcazioni, nuove ed usate, da diporto ) ; la garanzia è stata prestata per l ’ingente somma di € 845.000,00, superiore di quasi nove volte il capitale sociale della società garante;era assente un comprovato interesse patrimoniale della garantita (cfr. pag. 24 del ricorso). Questo insieme di circostanze - che certamente dovevano rendere edotta la banca creditrice del conflitto di interessi tra la rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], e la rappresentata società, ex art. 1394 c od . c iv . - evidenzia che la garante era stata, in concreto, asservita all’interesse economico della sola garantita, tanto più che è da escludere la appartenenza di entrambe ad un gruppo comune. 2.3.4.4. A fronte di tali significative risultanze, nessun rilievo possono rivestire la parziale identità dei soci delle due società, di per sé insuscettibile di escludere il conflitto di interessi tra l’amministratore e la società, ed il fatto che l’amministratrice comune abbia, successivamente, agito per la declaratoria di annullamento della fideiussione, trattandosi di atto necessitato da parte dellalegale rappresentante del soggetto rappresentato (la società), ai sensi dell’art. 1394 cod.civ., la quale - in mancanza - avrebbe assunto la responsabilità del compimento di un atto più che oneroso per la società. Tale ravvedimento successivo non è, però, idoneo ad elidere il conflitto di interessi verificatosi a monte. 3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]deve essere accolto in relazione ai suoi motivi secondo e terzo, dichiarandosene inammissibile il primo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il secondo ed il terzo motivo del ricorso d ella [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarandone inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di