CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13045/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del DirettoreGenerale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 92/2024 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,depositata il 15/02/2024 R.G.N. 198/2022; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18204/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 13045/2026Data pubblicazione 06/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], in passato contestualmente titolare dell’incarico didirigente medico di assistenza primaria in convenzione con l’ASP diTrapani e dell’incarico per prestazioni libero-professionali presso la CasaCircondariale di Trapani, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento deldanno patrimoniale da parte dell’Azienda per averlo indotto a scegliere trala cessazione dell’attività libero-professionale presso la Casa circondarialee la riduzione del numero di assistiti entro il limite di 500 secondo quantoprevisto dall’ACN.2. Il Tribunale di Trapani respingeva la domanda.3. La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza impugnata.Riteneva che, nel caso di specie, non potesse configurarsi un rapportodi contrapposizione tra la norma pattizia (art. 39 ACN) e l’art. 2 della L.740 del 1970 poiché sono norme destinate a disciplinare rapporticontrattuali diversi.Precisava che l’art. 2 della L. 740 del 1970 non conferisce al medicoincaricato il diritto a cumulare l’incarico con altre attività prescindendo dairequisiti richiesti per queste ultime dal legislatore.Riteneva infondato il motivo di appello relativo alla sussistenza delgiudicato esterno sulla sentenza del Tribunale di Trapani che accertava lacompatibilità tra l’incarico di medico penitenziario e la possibilità dimantenere un numero di assistiti superiore a 500 poiché riformata inappello con cessazione della materia del contendere a fronte delleintervenute dimissioni del ricorrente.4. Avvero tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi successivamente illustrati da memoria.5. L’[OSCURATO:PERSONA] provinciale di Trapani ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18204/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 13045/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - vizio di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.Non si è avveduta la Corte che la legge n. 740 del 1970 permette, perla penosità del lavoro che caratterizza i medici degli istituti di pena, diderogare alle norme sull’incompatibilità nel P.I. e di rivestire incarichisenza alcuna limitazione e che il ricorrente aveva richiesto di provare lacondotta illecita della P.A.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n.165 del 2001.La Corte di Appello ha totalmente errato nel non avvedersi chel’incarico di medico convenzionato del SSN conferito dall’Azienda SanitariaProvinciale di Trapani è del tutto compatibile con quello di medicopenitenziario e che la limitazione degli assistiti (n. 500) impostadall’Azienda sanitaria era in contrasto con la norma di legge. Incarichi chela S.C. ha costantemente qualificato come prestazione d’operaprofessionale caratterizzata dagli elementi tipici della para-subordinazione(Cass., S.U., n. 12618/1998 e Cass., S.U., n. 7901/2003), e, quindi, deltutto compatibili con il rapporto d’impiego.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ. violazione di giudicato esterno relativo a precedentegiudizio reso tra le stesse parti.4. Il ricorso, in tutti i motivi in cui è articolato è infondato.5. Partendo dal terzo motivo si osserva che il giudicato verte sullasentenza della Corte d’appello di Palermo n. 127/2020 pubbl. il27/03/2020, RG n. 888/2018.Tale sentenza, pronunciando sull’impugnazione dell’ASP avverso ladecisione del Tribunale n. 95/2018, che aveva annullato il provvedimentoNumero registro generale 18204/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 13045/2026Data pubblicazione 06/05/2026di limitazione (a n. 500) del numero di assistiti contestato dalla partericorrente ed accertato il diritto della stessa di svolgere congiuntamentel’incarico di medico penitenziario e quello di medico di assistenza primariain rapporto di convenzione con l’ASP senza la detta limitazione, inaccoglimento del primo motivo di censura ha dichiarato cessata la materiadel contendere con riferimento alla domanda del Barbata volta ad ottenereil riconoscimento del diritto a svolgere congiuntamente l’incarico di medicopenitenziario e quello di medico di assistenza primaria in rapporto diconvenzione ASP senza la limitazione a 500 del numero di assistiti.A tale decisione la Corte territoriale, in detta decisione, è pervenutaosservando che, in assenza di provvedimenti di riduzione del numero diassistiti da parte dell’ASP, risultava (al contrario) documentalmenteprovato che fu lo stesso Barbata (cfr. lettera del 29.5.2015 indirizzata alDirettore della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani e, per conoscenza, ai verticidirigenziali dell’ASP di Trapani) a dimettersi dall’incarico di medicopenitenziario, risolvendo, così, il rapporto (a tempo determinato)intercorrente con il Ministero della Giustizia ed eliminando volontariamentela causa della preannunciata riduzione del numero degli assistiti. Né adiversa conclusione, si evidenzia in sentenza, poteva pervenirsi in ragionedella riserva formulata dal Barbata - contestualmente ed in seno alla citatalettera di dimissioni - di “ripristinare lo status quo ante all’esito delgiudizio” ancora pendente tra le parti.Orbene, la cessazione della materia del contendere è inidonea allaformazione del giudicato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 10829/2025; Cass. n.1695/2018; Cass. n. 10960/2010).6. Tanto precisato i primi due motivi sono infondati.7. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 39,comma 9, dell’Accordo collettivo nazionale che regola le convenzioni deimedici di medicina generale con il SSN e quindi, nella specie, delricorrente con la ASP di Trapani: tale norma pone il limite dei 500 assistitiai medici di medicina generale che, contemporaneamente, collaborinoNumero registro generale 18204/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 13045/2026Data pubblicazione 06/05/2026come medici degli istituti penitenziari, e non soffre eccezioni per effettodell’art. 2 della legge n. 740 del 1970.La sentenza impugnata si è in questo uniformata alla giurisprudenza diquesta Corte, secondo cui l’esclusione dell’obbligo di esclusività di cui allapredetta legge è riferita al solo rapporto fra il sanitario e l’amministrazionepenitenziaria e non anche al distinto rapporto che il medico abbia con ilSSN, che resta soggetto alle regole sue proprie (così Cass. n. 20880/2018su cui v. infra).Nel caso dei medici di medicina generale, tali regole sono quelledell’Accordo collettivo, il quale è certamente idoneo a regolare il rapportoin esame e pone appunto il tetto dei 500 assistiti per i medici checontemporaneamente collaborino con l’amministrazione penitenziaria.8. Così chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge n. 740del 1970, va escluso che possa distinguersi la portata del comma 2 di taledisposizione, riguardante i medici incaricati, da quella del comma 3,riguardante ogni altra prestazione sanitaria resa in favoredell’amministrazione penitenziaria a qualsiasi titolo.È infatti evidente che, se la legge n. 740 del 1970 si occupa delle soleincompatibilità dei medici nell’ambito del loro rapporto con gli istitutipenitenziari, i commi 2 e 3 riguardano due diverse tipologie di prestazionirese dai sanitari, ma non recano una disciplina capace di oltrepassare quelrapporto: resta l’unidirezionalità dell’esclusione e la permanenteoperatività delle incompatibilità fissate da altre regole eventualmenteesistenti.9. Nella citata Cass. n. 20880/2018 (che riguardava il mancatoottemperamento del medico alla regola sulle incompatibilità propriadell’ordinamento di riferimento - contenuta nella disciplina generaledell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - e che aveva condottol’amministrazione di appartenenza a licenziarlo) si sono affermati principiapplicabili anche al caso qui all’esame (in cui l’odierno lavoratore si èdimesso dall’incarico di medico penitenziario per non incorrere nellaNumero registro generale 18204/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 13045/2026Data pubblicazione 06/05/2026violazione dell’accordo collettivo) discutendosi, in entrambi i casi, dellapossibilità o meno di invocare la norma della legge n. 740 del 1970.In tale decisione è stato chiarito che le prestazioni rese dai mediciincaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, non integrano unrapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d’opera professionalecaratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione (Cass., S.U.,n. 12618/1998 e Cass., S.U., n. 7901/2003), che trova la propria fontenormativa nel complesso delle disposizioni contenute nella legge n. 740del 1970, le quali si pongono come norme speciali (Cass. n. 3782/2012 eCass. n. 10189/2017). Il comma 2 dell’art. 2, quindi, trova la sua rationella peculiare natura del rapporto al quale la disposizione si riferisce,perché è volto a rimarcare la non assimilabilità dello stesso all’impiegopubblico, e, quindi, ad escludere l’applicazione, non delle sole normeinerenti al regime delle incompatibilità, ma in genere dell’intera disciplinadettata per gli impiegati civili dello Stato. In considerazione dellaparticolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istitutipenitenziari (Cass. n. 14947/2016; Cass. n. 17092/2010; Cass. n.9046/2006) il legislatore, poi, ha ritenuto di non dovere estendere aimedici che svolgono «a qualsiasi titolo» detta attività «le incompatibilità ele limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Serviziosanitario nazionale», rimarcando la specialità del rapporto anche rispetto aquelli, egualmente parasubordinati, instaurati con i medici convenzionati.La disposizione in commento è, quindi, volta a disciplinare il rapporto fra ilsanitario e l’amministrazione penitenziaria ed esclude l’obbligo diesclusività, anche al fine di estendere la platea dei possibili aspirantiall’incarico, in considerazione della peculiare natura dello stesso.10. Quanto ai precedenti citati dal ricorrente a sostegno della propriaposizione (Cass. n. 14947/2016; Cass. n. 17092/2010; Cass. n.9046/2006), essi (richiamati anche da Cass. n. 20880/2018), da un latosono inconferenti, in quanto riguardano il trattamento economico deimedici penitenziari e non le loro incompatibilità, da un altro latoNumero registro generale 18204/2024Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 13045/2026Data pubblicazione 06/05/2026comunque confermano l’unidirezionalità dell’esclusione posta dalla leggen. 740 del 1970.11. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.12. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.13. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.14. La richiesta di oscuramento dei nomi delle parti, proveniente dallaparte controricorrente, non merita accoglimento, non vertendosi in unamateria di per sé sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa daparticolare delicatezza; va pertanto esclusa la sussistenza dei “motivilegittimi” richiesti dall’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 per l’accoglimentodell’istanza di parte (Cass. n. 16998/2025; Cass. n. 20880/2018 cit.). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 percompensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario dellespese al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 5 marzo 2026.La PresidenteIrene Tricomi