Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16998/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15646/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come per legge -controricorrente - avverso la sentenza de lla Corte d ’ appello di Venezia n. 989 /20 2 3 , pubblicata in data3 maggio 20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello .

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], all’esito di atto di pignoramento presso terzi notificatogli dall’Agenzia delle entrate – Riscossione (d’ora in avanti, “[OSCURATO:PERSONA]”), con cui si intimava il pagamento di complessivi euro 2.977.565,36, propose opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso quattordici cartelle di pagamento, eccependo la intervenuta prescrizione del credito.

Con sentenza n. 1657/2021 il Tribunale di Venezia, disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarò cessata la materia del contendere in relazione a quattro cartelle e, per le rimanenti, dichiarò maturato il termine di prescrizione.

1.1. Siffatta sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], è stata riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che, accogliendo l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha ritenuto che la controversia fosse devoluta alla cognizione del giudice tributario.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza d’appello, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]- Agenzia delle entrate Riscossione resiste con controricorso.

2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 - bis .1. cod. proc civ. , in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico m otivo del ricorso è dedotta la ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (che ha sostituito l’art. 57, comma 1, lettera a),d.p.r. 29/09/1973, n. 602 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.››.

Sostiene il ricorrente che l’eccezione sulla giurisdizione sollevata dalla controparte sarebbe infondata, perché l’opposizione è stata proposta a fronte di esecuzione già iniziata (con fase interinale di sospensione svolta dinanzi al g.e.), e che deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie che si collocano “a valle della notifica della cartella di pagamento”, come nel caso in esame, laddove l’azione esercitata dal contribuente riguarda la contestazione circa il diritto dell’ente di procedere a riscossione coattiva con azione che va qualificata come opposizione all’esecuzione exart. 615 cod. proc. civ.

2. Il ricorsoè inammissibile.

Difetta, invero, in ricorso l’indicazione del terzo pignorato, il quale è litisconsorte necessario per oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533); e, in difetto di indicazione, nel solo rilevante ricorso per cassazione, anche di un solo litisconsorte necessario, deve dichiararsene l’inammissibilità (Cass., sez. 3, 12/06/2020, n. 11268; Cass., sez. 3, ord. 14/09/2023, n. 26562).

3. Tale conclusione è dirimente e preclude il rilievo che la tesi in diritto sostenuta dal ricorrente sarebbe stata, comunque, infondata: sulla premessa che, in merito, questa Sezione semplice avrebbe potuto pronunciarsi, ai sensi dell’art. 374, comma primo, cod. proc. civ., per essersi in materia già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (come riconosciuto, tra l’altro, da Cass., sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32539), conorientamento che non risulta, finora, contraddetto.

Difatti, le Sezioni Unite (Cass., sez.

U, n. 16986 del 25/05/2022), in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno, invero, affermato che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.

I medesimi principi erano già stati affermati dalle Sezioni Unite con le sentenz e n. 28709 del 2020 e n. 21642 del 2021 , per essere confermati con sentenzan. 4227 del 2023 .

Nel caso de quo, il ricorrente, proponendo l’opposizione, ha fatto valere, indiscutibilmente, con riferimento a cartelle esattoriale relative a tributi, la prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella, come dallo stesso ribadito anche nella memoria illustrativa, e la relativa domanda è stataaccolta da parte del Giudice di pace.

Alla stregua delle richiamate pronunce, la doglianza proposta dal ricorrente, basata sulla questione di prescrizionedella pretesa fiscale, si colloca indubbiamente a monte della notifica delle cartelle di pagamentoe non ha carattere meramente esecutivo ( cfr. Cass., s ez.

U n. 16986 del 2020, in motivazione: «l’insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario»). 4.Il ricorso è, dunque, inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Va, infine, escluso l’oscuramento dei dati chiesto dalla parte: non apparendo, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, che la materia della controversia possa di per sé definirsi sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza; sicché va esclusa la sussistenza dei “motivi legittimi” richiesti dall’art. 52 del d.lgs. 196 del 2003 per l’accoglimento dell’istanza di parte, quelli dovendo intendersi quali “opportuni” (Cass., sez. 3, decreto 23/01/2025, n. 1697).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, che liquida in e uro 25.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15646/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come per legge -controricorrente - avverso la sentenza de lla Corte d ’ appello di Venezia n. 989 /20 2 3 , pubblicata in data3 maggio 20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello . Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], all’esito di atto di pignoramento presso terzi notificatogli dall’Agenzia delle entrate – Riscossione (d’ora in avanti, “[OSCURATO:PERSONA]”), con cui si intimava il pagamento di complessivi euro 2.977.565,36, propose opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso quattordici cartelle di pagamento, eccependo la intervenuta prescrizione del credito. Con sentenza n. 1657/2021 il Tribunale di Venezia, disattendendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarò cessata la materia del contendere in relazione a quattro cartelle e, per le rimanenti, dichiarò maturato il termine di prescrizione. 1.1. Siffatta sentenza, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], è stata riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che, accogliendo l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha ritenuto che la controversia fosse devoluta alla cognizione del giudice tributario. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza d’appello, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]- Agenzia delle entrate Riscossione resiste con controricorso. 2. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 - bis .1. cod. proc civ. , in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1.Con l’unico m otivo del ricorso è dedotta la ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (che ha sostituito l’art. 57, comma 1, lettera a),d.p.r. 29/09/1973, n. 602 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.››. Sostiene il ricorrente che l’eccezione sulla giurisdizione sollevata dalla controparte sarebbe infondata, perché l’opposizione è stata proposta a fronte di esecuzione già iniziata (con fase interinale di sospensione svolta dinanzi al g.e.), e che deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie che si collocano “a valle della notifica della cartella di pagamento”, come nel caso in esame, laddove l’azione esercitata dal contribuente riguarda la contestazione circa il diritto dell’ente di procedere a riscossione coattiva con azione che va qualificata come opposizione all’esecuzione exart. 615 cod. proc. civ. 2. Il ricorsoè inammissibile. Difetta, invero, in ricorso l’indicazione del terzo pignorato, il quale è litisconsorte necessario per oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 3, 18/05/2021, n. 13533); e, in difetto di indicazione, nel solo rilevante ricorso per cassazione, anche di un solo litisconsorte necessario, deve dichiararsene l’inammissibilità (Cass., sez. 3, 12/06/2020, n. 11268; Cass., sez. 3, ord. 14/09/2023, n. 26562). 3. Tale conclusione è dirimente e preclude il rilievo che la tesi in diritto sostenuta dal ricorrente sarebbe stata, comunque, infondata: sulla premessa che, in merito, questa Sezione semplice avrebbe potuto pronunciarsi, ai sensi dell’art. 374, comma primo, cod. proc. civ., per essersi in materia già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (come riconosciuto, tra l’altro, da Cass., sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32539), conorientamento che non risulta, finora, contraddetto. Difatti, le Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 16986 del 25/05/2022), in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno, invero, affermato che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva. I medesimi principi erano già stati affermati dalle Sezioni Unite con le sentenz e n. 28709 del 2020 e n. 21642 del 2021 , per essere confermati con sentenzan. 4227 del 2023 . Nel caso de quo, il ricorrente, proponendo l’opposizione, ha fatto valere, indiscutibilmente, con riferimento a cartelle esattoriale relative a tributi, la prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella, come dallo stesso ribadito anche nella memoria illustrativa, e la relativa domanda è stataaccolta da parte del Giudice di pace. Alla stregua delle richiamate pronunce, la doglianza proposta dal ricorrente, basata sulla questione di prescrizionedella pretesa fiscale, si colloca indubbiamente a monte della notifica delle cartelle di pagamentoe non ha carattere meramente esecutivo ( cfr. Cass., s ez. U n. 16986 del 2020, in motivazione: «l’insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario»). 4.Il ricorso è, dunque, inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Va, infine, escluso l’oscuramento dei dati chiesto dalla parte: non apparendo, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, che la materia della controversia possa di per sé definirsi sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza; sicché va esclusa la sussistenza dei “motivi legittimi” richiesti dall’art. 52 del d.lgs. 196 del 2003 per l’accoglimento dell’istanza di parte, quelli dovendo intendersi quali “opportuni” (Cass., sez. 3, decreto 23/01/2025, n. 1697). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, che liquida in e uro 25.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-b