CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18300/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13685/2025Numero sezionale 4376/2026Numero di raccolta generale 18300/20261. [OSCURATO:SOCIETA] riceveva una cartella di pagamento per il pagamentoData pubblicazione 06/06/2026dell’IMU - anno 2014 dovuta al Comune di Siracusa.2. La CGT di primo grado di Taranto, con sentenza n. 1066/2023,rigettava il ricorso, evidenziando che – con riferimento alla dedottaincompetenza dell’Agente per la riscossione a seguito dellospostamento della sede della società – la ricorrente non avevapresentato il modulo di variazione dei dati da comunicarsiall’Amministrazione finanziaria.3. Con la sentenza n. 4115/2024, la CGT di secondo grado dellaPuglia confermava la decisione di primo grado. Il giudice di appelloriteneva:- che, ai fini della competenza territoriale dell’Agente per lariscossione, con riferimento all’iscrizione a ruolo di una cartella dipagamento, rileva il domicilio fiscale del contribuente e, in caso divariazione della sede sociale, occorre fare riferimento al nuovodomicilio, a condizione, tuttavia, che il contribuente abbiacomunicato nei termini di legge la variazione all’Anagrafica tributariae al Registro delle Imprese;- che la ricorrente non aveva comunicato agli enti preposti lospostamento di sede in Roma e non aveva nemmeno indicato conl’impugnazione la data precisa del trasferimento. Rimaneva ferma lacompetenza dell’Agente per la riscossione della precedente sede diTaranto.4. La contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivimentre l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha resistito concontroricorso. Nonostante la notifica del 9/6/2025, il Comune diSiracusa è rimasto intimato.5. Il 15/12/2025 è stata comunicata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione della suainammissibilità. Con istanza depositata in data 23/1/2026, laricorrente ha chiesto la decisione.2 di 7Numero registro generale 13685/2025Numero sezionale 4376/20266. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,Numero di raccolta generale 18300/2026ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Data pubblicazione 06/06/20267. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stessoarticolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Nullità dellasentenza per violazione degli artt. 36 II comma n° 4 D.lgs.n°546/92, 132 II comma n° 4 c.p.c. e art. 118 comma disp. att.c.p.c. in relazione agli artt. 63 D.lgs. n° 546/92 e 360 I comma n° 4c.p.c.», la ricorrente deduce che la sentenza è sorretta damotivazione contraddittoria e, comunque, meramente apparente,nella parte in cui il giudice di appello ha statuito che “[…] lacompetenza territoriale è quella del domicilio fiscale del contribuentee in caso di variazione della sede la competenza ricade nellacircoscrizione del nuovo domicilio [...] lo stesso dicasi per i tributilocali a condizione, però, che lo stesso contribuente abbiacomunicato nei termini di legge la variazione al Registro delleimprese (Camera di Commercio) ed all'Anagrafica Tributaria. Nelcaso specifico la società [OSCURATO:SOCIETA] non ha comunicato agli enti prepostila nuova sede legale in Roma e non ha indicato nell'appello la dataprecisa del trasferimento […]”.2. Il primo motivo è infondato.2.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.3 di 7Numero registro generale 13685/2025Numero sezionale 4376/2026Numero di raccolta generale 18300/2026L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottoData pubblicazione 06/06/2026l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èesclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quantorecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).2.2 A differenza di quanto eccepito dalla parte ricorrente, non èravvisabile alcuna contraddittorietà nella sentenza e tanto meno unamotivazione apparente. Il giudice di appello come il giudice di primogrado hanno accertato che la società non aveva comunicato lavariazione del proprio domicilio fiscale all’Amministrazionefinanziaria. La variazione del domicilio fiscale, pur rilevando ai finidella determinazione della competenza dell’Agente per lariscossione, non aveva prodotto effetto nei confrontidell’Amministrazione perché non era stata portata a sua conoscenza.3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2193 c.c., 10 I comma L. n° 212/2000, 58III e u.c. D.P.R. n° 600/73, 12 I comma e 24 I comma D.P.R. n°602/73 in relazione all’art. 360 I comma n° 3 c.p.c.», la ricorrentelamenta che il giudice di appello ha erroneamente riconosciuto lacompetenza territoriale dell’Agenzia delle entrate - Riscossione diTaranto perché la società contribuente non avrebbe comunicato iltrasferimento della propria sede legale in Roma agli enti preposti. La4 di 7Numero registro generale 13685/2025Numero sezionale 4376/2026cartella di pagamento era stata notificata a mezzo PEC in dataNumero di raccolta generale 18300/202614/12/2022 dall’Agenzia delle entrate – Riscossione per la DPartao pvuibnblcicaiazio ne 06/06/2026di Taranto. La ricorrente aveva però prodotto copia della visuracamerale da cui risultava l’iscrizione presso la CCIAA di Roma in data14/2/2022 e il verbale di assemblea straordinaria, con cui era statodeliberato il trasferimento della sede, registrato in data 11/2/2022con il n. 1554 serie IT.4. Il motivo, così come formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma num. 3, c.p.c., è inammissibile ex art. 360-bis, num. 1,c.p.c., poiché la decisione impugnata si pone in linea con lagiurisprudenza consolidata di questa Corte. L’art. 58, terzo comma,d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce: «I soggetti diversi dalle personefisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la lorosede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questamanchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita unasede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nelcomune in cui esercitano prevalentemente la loro attività». L’ultimocomma del predetto articolo aggiunge: «Le cause di variazione deldomicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo aquello in cui si sono verificate». Secondo il costante orientamentogiurisprudenziale, la competenza territoriale dell’Agente per lariscossione si determina in base al domicilio fiscale indicato dalcontribuente (Cass. 1668/2025, 20458/2019). In forza del principiodell’affidamento, che deve informare la condotta di entrambi isoggetti del rapporto tributario, detta competenza permane se isuccessivi mutamenti del domicilio fiscale non siano stati comunicatiin maniera formale all’ufficio (Cass. 4412/2020, Cass. 23362/2020).Il termine di 60 giorni d’inopponibilità all'erario del mutamento deldomicilio fiscale si giustifica con la complessità dell’organizzazionedell’Amministrazione finanziaria, che si trova a gestire rapporti conmilioni di contribuenti, nonché dall’istituzionale ruolo di creditore cheessa generalmente assume. L’ordinamento intende evitare che, a5 di 7Numero registro generale 13685/2025Numero sezionale 4376/2026ridosso della notificazione di un atto tributario, l’Amministrazione siaNumero di raccolta generale 18300/2026costretta a procedere a indagini anagrafiche per verificare lD’atta tpuubablliictaàzio ne 06/06/2026del domicilio fiscale del contribuente (Cass. 7683/2026).5. Occorre precisare che il motivo non avrebbe potuto essereformulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., comeomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione fra le parti, costituito dalla circostanza che lacontribuente avesse comunque dato notizia del trasferimento conmodalità equipollenti anche all’Amministrazione fiscale medianteiscrizione del trasferimento al Registro delle Imprese e laregistrazione del verbale di assemblea che aveva deliberato iltrasferimento. Per l’art. 360, quarto comma c.p.c., così come inprecedenza per l’abrogato art. 348-ter, quarto e quinto comma,c.p.c., quando la pronuncia di appello conferma la pronuncia di primogrado per “le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti” poste a basedella decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essereproposto solo per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, num. 1,2, 3, e 4 c.p.c. In entrambi i gradi del giudizio di merito era statoaccertato che la società non aveva comunicato il cambiamento dellapropria sede all’Amministrazione finanziaria.6. La motivazione della proposta di definizione comunicata alleparti è conforme all’esito del giudizio. Le spese processuali, liquidatenel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa, nella somma di euro 5.900,00 per compensi,seguono la soccombenza. Trovano applicazione, non ostandoviimpedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c., richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo. Per i casidi conformità tra proposta e definizione è stata codificata un’ipotesidi abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto deldivieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez. U.,27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora sia6 di 7Numero registro generale 13685/2025Numero sezionale 4376/2026consentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una sommaNumero di raccolta generale 18300/2026equitativamente determinata a favore della controparte eD,a tain p ubobglicnaziio ne 06/06/2026caso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un’ulteriore sommadi denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.7. Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamentodel cd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentoin favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.900,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dellasomma equitativamente determinata nella misura di euro 5.900,00,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art.96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 5.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 21/5/2026la PresidenteAndreina Giudicepietro7 di 7