CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 34700/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17013/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), avvocato, in proprio, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] A. FALCONE 72, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ex lege domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 10093/2017 depositata il 01/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva avanti alla Commissione tributaria regionale della Campania giudizio di ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. n. 546 del 1992 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per l’esecuzione della sentenza emessa dalla CTR della Campania n. 2699/2017, depositata il 23/03/2017 e notificata il 30/03/2017, che in accoglimento dell’appello del contribuente aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irap versata per gli anni di imposta dal 2007 al 2011, per l’importo di € 22.551,57. 2. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, rappresentando che quanto agli anni 2007-2009 la sentenza non era passata in giudicato, avendo l’Amministrazione proposto ricorso per cassazione, e che per gli anni 2010 e 2011 l’Agenzia aveva altresì prestato acquiescenza alla decisione, posto che per il rimborso relativo al 2010 era in corso la procedura di restituzione e per il 2011 il contribuente aveva proceduto alla compensazione con altre imposte da lui dovute. 3. Con l’impugnata sentenza di cui in epigrafe, la CTR rigettava il ricorso del contribuente, ritenendolo infondato in relazione agli anni 2010 e 2011 e inammissibile per il resto (pur omettendo di indicare espressamente l’anno 2007). 4. Ricorre il contribuente con cinque motivi e resiste l’Amministrazione con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 68 n. 4 e 70 D.lgs. n. 546/92 in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c., lamentando, sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo e dell’error in procedendo, che il giudice dell’ottemperanza abbia ritenuto adempiuto dall’Amministrazione l’obbligo di pagamento prescritto dall’art. 69, comma 4 cit. per l’anno 2010 mediante meri atti interni preparatori, e per l’anno 2011 con la “pretesa compensazione” con altro debito tributario. 2. Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 68 n. 4, 69 e 70 D.lgs. n. 546/92, come emendato dal D.lgs. N. 156/15, degli artt. 1147, 1153 e 1993 c.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.” 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2 D. lgs. N. 156/15, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.” 4. Con il quarto motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 68, nn. 4 e 5 del D. lgs. n. 546/92, come emendato dal D. lgs. N. 156/15, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. 5. Con il quinto motivo deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del D. lgs. n. 546/92, come emendato dal D. lgs. n. 156/15, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.” 6. Il primo motivo deve essere rigettato. Per quanto attiene all’anno 2010 il rimborso risulta essere stato effettuato come da produzione dell’Agenzia delle Entrate, e dunque vi è sopravvenuta carenza di interesse, per quanto riguarda l’anno 2011, il ricorrente non contesta il dato fattuale, accertato dalla CTR che ne dà conto in motivazione, dell’avvenuta compensazione, non ravvisandosi pertanto né il vizio di omessa pronuncia, né quello di error in procedendo, non espressamente dedotto con riferimento alla decisione relativa a tale anno di imposta. 7. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, il ricorrente, in relazione agli anni di imposta 2007-2009, con doglianza da ricondursi al denunziato vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamenta l’errata decisione da parte delle CTR della questione dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza in relazione alle sentenze delle commissioni tributarie non ancora passate in giudicato, pronunciate nel periodo intercorrente tra la modifica dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l’approvazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 (d.m. n. 22 del 6/02/2017, pubblicato in G.U. il 13/03/2017 ed entrato in vigore il 28/03/2017), alla cui adozione l'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 ha subordinato l'entrata in vigore della modifica apportata al detto art. 69. 7.1. A tale riguardo occorre premettere che: - l’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente fino al 31 maggio 2015, prevedeva che “Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2”; - attualmente, a seguito della riformulazione della predetta disposizione ad opera dell’art. 1, comma 1, lettera gg), del d.lgs. n. 156 del 2015, la stessa prevede che “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive (…)” e che “In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale”. 8. Il quadro normativo di riferimento è quindi costituito dalle disposizioni degli artt. 49, 68, 69 e 70 d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione applicabile ratione temporis. 9. A tale riguardo ha affermato questa Corte (v. Cass. n. 4929/2023): “L’art. 49 cit., nel testo applicabile alla fattispecie, pur richiamando l’intera disciplina del codice di procedura civile sulle impugnazioni in generale, escludeva espressamente dal richiamo il disposto di cui all’art. 337 cod. proc. civ. che, nel prevedere nel rito civile che l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione, ne determina, quale regola generale, il regime di esecutività.In particolare, le sentenze di condanna in favore del contribuente, nel regime precedente alla riforma, acquistavano efficacia esecutiva soltanto con il passaggio in giudicato, come espressamente stabilivano le disposizioni dell’art. 69 cit., che consentivano il rilascio del titolo esecutivo, e dell’art. 70 cit., quanto all'ammissibilità del giudizio di ottemperanza, alla condizione che la sentenza fosse passata in giudicato, per esaurimento di tutti i gradi del giudizio o per scadenza dei termini di impugnazione. Questione diversa, invece, si poneva in ragione delle sentenze di cui all’art. 68. Infatti, anche anteriormente a tale modifica normativa la giurisprudenza della Corte aveva affermato l’efficacia immediata di alcune sentenze delle commissioni tributarie e, in particolare di quelle aventi ad oggetto gli atti impositivi. Essa secondo le Sezioni Unite doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, alle norme del codice di rito ordinario, e quindi anche all’art. 282 cod. proc. civ., sulla base dell’art. 68 dello stesso decreto. Questo, infatti, al comma 2 prevede l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare entro breve termine al contribuente quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso; inoltre, al comma 1, disciplina la riscossione frazionata e graduale del tributo e dei relativi interessi sempre sulla base delle statuizioni della sentenza. Tali previsioni postulano, evidentemente, che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato. Ulteriore dato a conferma di tale conclusione deve rinvenirsi, secondo questa Corte, nell’art. 18, d.lgs. n. 472 del 1997, il quale prevede, al comma 4, che le sentenze delle commissioni tributarie concernenti i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie sono «immediatamente esecutive», nei limiti di cui al successivo art. 19, che richiama il menzionato art. 68 (Cass. Sez. U, 13/01/2017, n. 758).” 10. Questa Corte, peraltro, con riguardo alla questione dell’efficacia immediatamente esecutiva o meno delle sentenze delle corti di giustizia tributaria nel periodo intercorrente tra la modifica dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l’approvazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992, alla cui adozione l'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 ha subordinato l'entrata in vigore della modifica apportata al detto art. 69, ha affermato il seguente principio di diritto: “L’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, che ha esplicitamente previsto l’esecutività delle sentenze di condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, ha natura immediatamente precettiva in quanto espressione di un principio generale già presente nell'ordinamento processuale tributario, sicché il contribuente, in caso di mancata spontanea esecuzione della stessa da parte dell’amministrazione finanziaria, può richiedere l’ottemperanza della sentenza a norma dell’art. 70 del medesimo d.lgs. a prescindere dall’intervenuta approvazione del decreto ministeriale previsto dal comma 2 del citato art. 69, alla cui adozione l'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 ha subordinato l'entrata in vigore della modifica apportata al detto art. 69, e quindi anche con riferimento alle sentenze emesse nel periodo intercorrente tra la data del 1° giugno 2016, di entrata in vigore del citato art. 69, e quella del 6 febbraio 2017, di approvazione del decreto ministeriale n. 22 del 2017” (Cass. n. 25086 del 23/08/2023; nello stesso senso, in motivazione, Cass. n. 12847 del 22 aprile 2022). 11. La sentenza oggetto del ricorso in ottemperanza, pronunciata in data 24.01.2017 e depositata in data 23.03.2017, era, pertanto, soggetta, quanto al regime della esecutività, alla disciplina riformata e dunque è stata legittimamente azionata, con riguardo ai capi non impugnati, con il giudizio ex art. 70 D.Lgs. n. 546/1992. La Corte regionale non ha, dunque, correttamente applicato i principi ora enunciati. 11.1. Va infine evidenziato che, con sentenza n. 22838 depositata in data 26 settembre 2018, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, che è passata in giudicato. 12. In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso, accolti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia a