CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31377/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di Catania,n. 2900 / 20 20 , depositata il 13 / 05 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: OTTEMPERANZA1. L’ A genzia delle entrate ricorre, con due motivi , avverso la sentenza di cui all’epigrafe, che ha accolto il ricorso del contribuente per l'ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4940/15 del medesimo organo giudicante, che aveva riconosciuto allo stesso il rimborso pari al 90 per cento dell'Irpefversata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Costituitasi nel giudizio d’ottemperanza proposto dal contribuente, l’Amministrazione deduceva di aver già provveduto all’adempimento,per effetto del pagamento della somma pari alla metà dell'importoriconosciuto d alla predetta sentenza di cognizione, ovvero nei limiti di quanto disposto dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 , n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,n. 123. 3. La sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio non avesse adempiuto all’onere sul medesimo gravante di allegare e provare lo sforamento delle istanze rispetto alla somma stanziata per il triennio 2015-2017, così difettando il presupposto per l’applicazione della norma invocata; che, in ogni caso, la riduzione del 50 per cento dell’importo riconosciuto sul presupposto dello sforamento era limitata ai rimborsi effettuati nel detto triennio; che co munque, l’interpretazione dell’art. 16-octies d.l. 20 giugno 2 017, n. 91, come limite definitivo al diritto al rimborso del contribuente avrebbe violato l’art. 3 Cost., creando discriminazione tra contribuenti aventi lo stesso diritto. Il giudice dell’ottemperanza ha quindi accolto il ricorso del contribuente, nominando un commissario ad actaper l'emissione, nel termine di tre mesi, dei necessari provvedimenti attuativi per l’ottemperanza della sentenza. 4. Il contribuente nonsi è costituito in questo giudizio.5. Con ordinanza n. 9302/2022 la sesta sezione di questa Corte, ritenuto che non ricorressero le condizioni per la trattazione in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., rimetteva la causa per la decisione alla quinta sezione civilein pubblica udienza. 6. Con successiva ordinanza n. 30356/2022 la Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n. 13125/2016. Considerato che: 1. Preliminarmente va ribadito che il collegio giudicante può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie (Cass.,Sez. U., 5/06/2018, n. 14437); ugualmente allorquando non si verta in tema di decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza (Cass., Sez. U., 23/04/2020, n. 8093; Cass.21/01/2022, n. 2047; Cass. 13/01/2021, n. 392; Cass. 20/11/2020, n. 26480). Si è anche affermato la sede dell’adunanza camerale è compatibile con la trattazione di questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite (Cass. 26/10/2022 n.31679). 2. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., l’ Agenzia delle E ntrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.artt. 69 e 70 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza fosse passata in giudicato. Deduce in proposito che la medesima era stata impugnata con ricorso per cassazione e che il giudizio è tuttora pendente.Aggiunge che, poiché la sentenza da ottemperare era stata depositata in data anteriore al 13 marzo 2017, doveva applicarsi il disposto di cui all’art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992 antecedente all’entrata in vigore del DM n. 22 del 2017 che aveva reso operative le disposizioni di cui al nuovo testo; che, nella precedente formulazione, applicabile ratione temporis la sentenza diveniva esecutiva solo con il passaggio in giudicato, sicché solo dopo tale data poteva chiedersene l’ottemperanza. 3. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4,cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e dall’art. 70 comma10, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. 4. Ilprimo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 4.1. La C.t.r. ha erroneamente affermato che la sentenza di cui il contribuente aveva chiesto l’ottemperanza (n. 4940/2015depositata il 27 novembre 2015) er a passata in giudicato. Risulta, infatti, la pendenza di ricorso per Cassazione proposto avverso la medesima (RG 13125/2016),chiamato anch’esso alla odierna udienza. Alla data in cui il contribuente ha agito per l’ottemperanza la sentenza, pertanto,non era ancora passata in giudicato. 4.2. Si pone, di conseguenza, la questione dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza,previsto e disciplinato dall’art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione alle sentenze delle commissioni tributarie non ancora passate in giudicato. 4.3. Aseguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015 (recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario in attuazione della legge delega n. 23 del 2014), e dell’eliminazione della possibilità, originariamente prevista, per il contribuente di ricorrere al processo di esecuzione forzata regolato dal codice di procedura civile, il giudizio di ottemperanza costituisce attualmente l’unico rimedio per l’attuazione delle sentenze tributarie nel caso di inadempimento dell’Amministrazione. 4.4. L’art. 69d.lgs. n. 546 del 1992, riscritto ex novo dal d.lgs. n. 156 del 2015, stabilisce attualmente che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive. La disposizione ha innovato la normativa previgente che, invece, postergava l’esecutorietà delle sentenze di condanna a favore del contribuente al momento del passaggio in giudicato. L’art. 12, comma 2, d.lgs. cit. prevedeva tuttavia, che sino all’adozione dei decreti previsti dall’art. 69, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, così come modificati dall’art. 10, restavano applicabili le disposizioni previgenti dell’art. 69. Il decreto richiamato è il decreto 6 febbraio 2017, n. 22, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo 2017 ed entrato in vigore il 28 marzo 2017. La sentenza oggettodel ricorso in ottemperanza, resa nel 2015, e dunque prima di detta ultima data è, pertanto, soggetta , quanto al regime della esecutività,alla disciplina precedente alla riforma. 4.5. Il quadro normativo di riferimento è costituitodalle disposizioni degli artt. 49, 68, 69 e 70 d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione applicabile ratione temporis. L’art. 49 cit.,nel testo applicabile alla fattispecie, pur richiamando l’intera disciplina del codice di procedura civile sulle impugnazioni in generale, escludeva espressamente dal richiamo il disposto di cui all’art. 337 cod. proc. civ. che, nel prevedere nel rito civile che l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione, ne determina, quale regola generale, il regime di esecutività. In particolare,le sentenze di condanna in favore del contribuente , nel regime precedente alla riforma, acquista vano efficacia esecutiva soltantocon il passaggio in giudicato, come espressamente stabilivano le disposizioni dell’art. 69 cit. , che consent ivano i l rilascio del titolo esecutivo, e dell’art. 70 cit. , quanto al l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza, alla condiz ione che la sentenza fosse passata in giudicato, per esaurimento di tutti i gradi del giudizio o per scadenza dei termini di impugnazione. 4.6. Questione diversa, invece, si poneva in ragione delle sentenze di cui all’art. 68. Infatti, anche anteriormente a tale modifica normativa la giurisprudenza della Corte aveva affermato l’efficacia immediata di alcunesentenze delle commissioni tributarie e , in particolare di quelle aventi ad oggetto gli atti impositivi. Essa secondo le Sezioni Unite doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, alle norme del codice di rito ordinario, e quindi anche all’art. 282 cod. proc. civ., sulla base dell’art. 68 dello stesso decreto. Questo, infatti, al comma 2 prevede l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare entro breve termine al contribuente quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso; inoltre, al comma 1, disciplina la riscos sione frazionata e graduale del tributo e dei relativi interessi sempre sulla base delle statuizioni della sentenza. Tali previsioni postulano, evidentemente, che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato. Ulteriore dato a conferma di tale conclusione deve rinvenirsi, secondo questa Corte, nell’art. 18, d.lgs. n. 472 del 1997, il quale prevede, al comma 4, che le sentenze delle commissioni tributarie concernenti i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie sono «immediatamente esecutive», nei limiti di cui al successivo art. 19, che richiama il menzionato art. 68. (Cass.Sez. U, 13/01/2017, n. 758).Tra queste ultime sentenze, tuttavia, non rientra la sentenza in esame che, pur avendo ad oggetto un rimborso, non è ascrivibile al disposto di cui all’art. 68, comma 2, d.l.gs. n. 546 del 1992 in quanto non si è in presenza di un pagamento del tributo avvenuto in ragione dell’art. 68, primo comma, d.lgs. cit. 4.7. Concludendo, deve affermarsi che le sentenze delle commissioni tributarie di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente,previste dall’art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 156 del 2015, emesse prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanzerichiamato dall’art. 69, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dal d.lgs. n. 156 del 20156 febbraio 2017, n. 22 – decreto 6 febbraio 2017, n. 22, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo 2017 –acquistano efficacia esecutiva con il passaggio in giudicato. Nel caso di specie, dunque,il ricorso dell’Agenzia delle entrate è fondato, in quanto, alla data dell’originario ricorso in ottemperanza del contribuente, la sentenza da eseguire non era ancora passata in giudicato. 5. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini sinora precisati e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ex art. 384 cod.proc. civ., il ricorso originario del contribuenteva dichiarato inammissibile. 6. Le spese del l’intero giudizio, comprensivo dei gradi di merito e del giudizio di legittimità , restano compe n sate in ragione della peculiarità della questione trattata. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibilel’originario ricorso