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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26628/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 967/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura generaledello Stato, con domicilio legale i n Roma, via dei Portoghesi, n.12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 2588/21, depositata il 7 settembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che,con sentenza del 7 settembre 2021 , la Corte d'a ppello di Milano ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dell'Alba- nia, avverso l’ordinanza emessa il 20 marzo 2020, con cui il Tribunale di Mi- lanoaveva rigettato l'impugnazione del provvedimento adottato dal Questore di Como il 4 maggio 2019, che aveva rigettato l'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea, proposta dal ricor- rente ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; che avverso la predetta sentenza il Boci ha proposto ricorso per cassa- zione, per quattro motivi, al quale il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso.

Considerato che, come si evince dal certificato rilasciato dalla Cancelleria il 13 gennaio 2022ed allegato agli atti del giudizio, l'iscrizione della causa a ruolo, effettuata nella medesima data,ha avuto luogo ad iniziativa del Mini- stero, non avendo il ricorrente provveduto agli adempimenti prescritti dall'art.369 cod. proc. civ. nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto d'impu- gnazione, effettuata il 14 ottobre 2021; che l'inosservanza del termine stabilito per il deposito del ricorso e della sentenza impugnata comporta la dichiarazione d'improcedibilità dell'impu- gnazione, rilevabile anche d'ufficio, avuto riguardo al carattere perentorio del predetto termine, non potendo tale violazione ritenersi sanata dalla circo- stanza che la parte resistente abbia a sua volta provveduto alla notifica del controricorso, senza sollevare la relativa eccezione (cfr. Cass., Sez.

VI, 10/ 02/2016, n. 2693; 8/10/2013, n. 22914; Cass., Sez.

I, 26/01/2006, n. 1635); che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liqui- dano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibileil ricorso.

Condanna il ricorrente al paga- mento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bisdello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 967/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura generaledello Stato, con domicilio legale i n Roma, via dei Portoghesi, n.12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 2588/21, depositata il 7 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che,con sentenza del 7 settembre 2021 , la Corte d'a ppello di Milano ha rigettato il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dell'Alba- nia, avverso l’ordinanza emessa il 20 marzo 2020, con cui il Tribunale di Mi- lanoaveva rigettato l'impugnazione del provvedimento adottato dal Questore di Como il 4 maggio 2019, che aveva rigettato l'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea, proposta dal ricor- rente ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; che avverso la predetta sentenza il Boci ha proposto ricorso per cassa- zione, per quattro motivi, al quale il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso. Considerato che, come si evince dal certificato rilasciato dalla Cancelleria il 13 gennaio 2022ed allegato agli atti del giudizio, l'iscrizione della causa a ruolo, effettuata nella medesima data,ha avuto luogo ad iniziativa del Mini- stero, non avendo il ricorrente provveduto agli adempimenti prescritti dall'art.369 cod. proc. civ. nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto d'impu- gnazione, effettuata il 14 ottobre 2021; che l'inosservanza del termine stabilito per il deposito del ricorso e della sentenza impugnata comporta la dichiarazione d'improcedibilità dell'impu- gnazione, rilevabile anche d'ufficio, avuto riguardo al carattere perentorio del predetto termine, non potendo tale violazione ritenersi sanata dalla circo- stanza che la parte resistente abbia a sua volta provveduto alla notifica del controricorso, senza sollevare la relativa eccezione (cfr. Cass., Sez. VI, 10/ 02/2016, n. 2693; 8/10/2013, n. 22914; Cass., Sez. I, 26/01/2006, n. 1635); che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liqui- dano come dal dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibileil ricorso. Condanna il ricorrente al paga- mento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bisdello stesso art. 13