CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12463/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta nella camera di consiglio del 23/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava un‘intimazione pagamento emessasulla base di un avviso di accertamento relativo all’anno 2007 e unaNumero registro generale 12047/2018Numero sezionale 3462/2026Numero di raccolta generale 12463/2026comunicazione di “presa in carico” dell’Agente per la riscossioneData pubblicazione 04/05/2026conseguente a un avviso di accertamento per l’anno 2008,eccependo la nullità delle notifiche degli atti prodromici.2. La CTP di Salerno, con sentenza n. 1374/2015, dopo averli riuniti,accoglieva i due ricorsi, ritenendo non provata la regolare notificadegli atti presupposti e non adeguata la motivazione delprovvedimento di diniego dell’istanza di mediazione.3. La CTR della Campania, sez. dist. di Salerno, con la sentenza n.8364/2017, rigettava l’appello rilevando:- che il contribuente avesse provato che “la notifica degliaccertamenti […] non può essere avvenuta o, quantomeno, non insue proprie mani, in quanto in entrambe le relazioni di notifica mancail luogo di residenza del destinatario, manca copia della CAN ed ilcollegamento tra relazioni di notifica ed accertamenti è dato da unnumero apposto a mano sull’accertamento stesso e che pertanto nonpuò essere considerato quale prova di collegamento”;- che la pretesa tributaria, come affermato dai primi giudici, erainfondata perché il contribuente aveva dimostrato che negli anni2007 e 2008 era stato solo medico dipendente del SSN, avendoconcluso nel 2005 l’attività di medico dentista.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivimentre il contribuente ha resistito con controricorso. L’Agenzia delleentrate – Riscossione, nel frattempo subentrata a [OSCURATO:PERSONA],è rimasta intimata.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloil contribuente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il controricorrente ha eccepito che il ricorso è stato notificato amezzo PEC all’Agenzia delle entrate – Riscossione e non al difensoredomiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado, con la2 di 8Numero registro generale 12047/2018Numero sezionale 3462/2026conseguenza che il ricorso sarebbe affetto da “inammissibilità nonNumero di raccolta generale 12463/2026sanabile”. Data pubblicazione 04/05/20262. Il ricorso è stato notificato a mezzo PEC l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:EMAIL]. Peraltro, dalla motivazione dellasentenza di appello risulta che anche nel giudizio di secondo grado acostituirsi fosse stata [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 3 dellamotivazione: “Si costituisce in giudizio [OSCURATO:PERSONA] …”) e nonAgenzia delle entrate – Riscossione sicché la notifica eseguitadirettamente alla parte appare rituale. Sarebbe stata piuttosto nullala notifica al difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche se suscettibile disanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi perautonoma riattivazione del procedimento notificatorio, oppure aseguito dell'ordine di rinnovazione della notificazione, da eseguirsiall'Agenzia stessa. Questa Corte ha affermato che in tema di giudiziodi legittimità, la notifica del ricorso al successore ex lege dell'agentedella riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta [OSCURATO:PERSONA]Riscossione, è invalida se eseguita al difensorenominato dal precedente agente della riscossione, perchél'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione delnuovo ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso,essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione e ilsubentro automatico del suo successore disposti da una norma dilegge, quale l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 (Cass., sez. Un.,4845/2021).3. Nel fascicolo è inserita una missiva del contribuente con timbri del14 e 17/6/2019, con cui il medesimo dichiara di aver definito la liteai sensi dell’art. 6 legge n. 119 del 2018, avendo proposto il31/5/2019 due domande di definizione per gli anni 2007 e 2008 e diaver pagato per ciascuna domanda la prima e unica rata.4. L’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 (sulla “Definizione agevolata dellecontroversie tributarie”) prevede, al comma 6, che “La definizione siperfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e3 di 8Numero registro generale 12047/2018Numero sezionale 3462/2026Numero di raccolta generale 12463/2026con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo oData pubblicazione 04/05/2026della prima rata entro il 31 maggio 2019”, fatta salva, nell’interessedel contribuente, la possibilità di rateazione fino a venti ratetrimestrali, l’ultima delle quali con scadenza nel febbraio 2024.Tuttavia, ai fini degli esiti processuali, il successivo comma 10prevede che il giudizio resti sospeso fino al 31 dicembre 2020 afronte della produzione della domanda e della prova del pagamentodelle somme dovute (o della prima rata), mentre il successivocomma 13 ricollega alla stessa data del 31 dicembre 2020 ladeclaratoria di estinzione (“In mancanza di istanza di trattazione”).Ciò avviene dopo il decorso del termine per la valutazione da partedell’Agenzia delle entrate delle domande di definizione e l’adozionedei provvedimenti di diniego, da notificarsi entro il 31 luglio 2020, epertanto in presenza dell’accoglimento esplicito o tacito delladomanda, a prescindere dal compiuto e integrale pagamento dellesomme dovute e, anzi, in ipotesi di pagamento rateale, anche primadel compiuto adempimento. Nel caso in esame manca la prova cheil contribuente abbia effettivamente definito la lite. Alla missiva nonsono allegate né le domande di definizione né le prove deipagamenti. La memoria illustrativa 10/4/2026 non contiene alcunriferimento all’avvenuta definizione della lite.5. Con il primo motivo, rubricato «art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli artt. 139 del cpc e 60, co. 1 lett.b bis del DPR n. 600/73», l’Agenzia dele entrate lamenta a) che lenotifiche erano avvenute a mani di addetti alla ricezione legittimatia ricevere le notifiche; b) che in base all’art. 139, secondo comma,c.p.c. la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa si presumesino a prova contraria dalle dichiarazioni recepite dall’ufficialegiudiziario nella relata; c) che controparte si era limitata ad asserire“[…] per l’anno 2007, c’è una cartolina firmata, sembra a firma ditale [OSCURATO:PERSONA] che non è dato sapere chi è, che inoltre il cuiCan non è mai tornato all’ufficio. Per l’anno 2008 la cartolina4 di 8Numero registro generale 12047/2018Numero sezionale 3462/2026presenta firma di ricezione illeggibile il cui CAN presenta ricevuta diNumero di raccolta generale 12463/2026affido”; d) che l’assenza di copia della CAN si spiega consDidatae pruabbnlidcaozio ne 04/05/2026che l’art. 60, primo comma, lett. b-bis d.P.R. n. 600 del 1973prevede che il messo dia notizia dell’avvenuta notificazione dell’attoo dell’avviso al destinatario a mezzo di raccomandata, che è unaraccomandata semplice.6. Il primo motivo è fondato. I vizi di notifica relativi alla mancanzadelle relate di notifica e alla mancata prova della ricezione dellecomunicazioni di avvenuta notifica (CAN) non sussistevano. Né lerelate né le comunicazioni erano necessarie.6.1 I due avvisi di accertamento erano stati spediti a mezzodell’ufficio postale ai sensi dell’art. 14 legge n. 890 del 1982. Lacircostanza risulta dall’ultima pagina di ciascuno dei due avvisi diaccertamento notificati. Il primo avviso di ricevimento, datato12/11/2012 (riportante il num. cron. 2296, corrispondente alnumero dell’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007), èbarrato in corrispondenza della dicitura “addetto alla casa”, con laprecisazione “[OSCURATO:PERSONA]”, presenta la sottoscrizione “ScaglioneOrietta” e la data (12/11/2012) della comunicazione di avvenutanotifica con raccomandata. Il secondo avviso di ricevimento, datato14/1/2013 (riportante il num. cron. 56 corrispondente al numerodell’avviso di accertamento per l’anno 2008), è barrato incorrispondenza della dicitura “Al servizio del destinatario addetto allaricezione delle notifiche”, presenta una sottoscrizione non leggibile ela data (19/1/2013) della comunicazione di avvenuta notifica conraccomandata.6.2 La notifica degli atti impositivi può avvenire alternativamentenelle forme del codice di rito, in base alle previsioni contenutenell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, o direttamente a mezzo delservizio postale, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982.6.3 Nel primo caso l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviandoalla disciplina del codice di procedura civile, richiede l'invio della5 di 8Numero registro generale 12047/2018Numero sezionale 3462/2026raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnato nelle maniNumero di raccolta generale 12463/2026di persona diversa dal destinatario, quale adempimento eDsastae pnuzbbilaicalezio ne 04/05/2026della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi specialiautorizzati dall'ufficio delle imposte. Alla consegna a persona diversadal destinatario deve seguire la spedizione della raccomandatainformativa semplice, e non con avviso di ricevimento, atteso che lalett. b-bis) dell’art. 60, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 fariferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni,trovando giustificazione tale procedura semplificata nellaragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamenteconosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persona(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere,dipendente, addetto alla ricezione) che ha con lo stesso un rapportoriconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine(Cass. 30821/2024, Cass. 14493/2024 e Cass. 2868/2017).6.4 Nel secondo caso, corrispondente alle modalità con cui sonoconcretamente avvenute le notificazioni, la notifica è disciplinatadalle regole del servizio postale ordinario operanti per leraccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata, né diannotazioni specifiche sull’avviso di ricevimento in ordine allapersona cui è stato consegnato il plico, presumendosi ex art. 1335c.c. che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario sia statoritualmente consegnato a quest’ultimo (Cass. 6702/2025, Cass.28618/2024 e Cass. 26628/2022).6.5 La corrispondenza fra i numeri apposti sulle copie di ciascunodegli avvisi di accertamento rivolti a [OSCURATO:PERSONA] nato aPalomonte con domicilio fiscale in [OSCURATO:PERSONA] S C, 84020,Palomonte (SA) con i numeri del cronologico riportati sulle copiedegli avvisi di ricevimento delle raccomandate dirette a “CaporalePietro Palomonte” consentono di presumere che le raccomandatefossero state inviate presso il domicilio fiscale del contribuente PietroCaporale e non a un diverso indirizzo. Il destinatario si era limitato6 di 8Numero registro generale 12047/2018Numero sezionale 3462/2026a contestare genericamente la possibile presenza, accertataNumero di raccolta generale 12463/2026dall’agente postale nell’avviso, di un addetto alla casa o alla Draictae puzbibolicnaezio ne 04/05/2026delle notifiche presso il suo domicilio. L’attestazione comportava unapresunzione relativa (Cass. 53/2024 e Cass. 27587/2018) sulrapporto fra consegnatario e destinatario, nel caso in esame nonsuperata dal destinatario.7. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 132, co. 2, n. 4 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.Nullità della sentenza. Mancanza della motivazione ovveromotivazione apparente, perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», la ricorrente deduce che la motivazione èapparente perché il giudice di primo grado non si era espresso sullafondatezza della pretesa punitiva ma sulla presunta omessamotivazione del “diniego di negoziazione”, procedura avvenuta incorso di giudizio a seguito dell’eccezione d’improcedibilità sollevatadall’Amministrazione.8. Il secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo.Le considerazioni della Corte regionale in ordine all’infondatezza nelmerito della pretesa tributaria si giustificano per il fatto che il giudiceaveva ritenuto invalide le notifiche degli avvisi di accertamento.Esclusivamente la presunta nullità delle notifiche degli avvisi diaccertamento avrebbe potuto consentire al contribuente, ai sensidell’art. 19, terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, di contestare ancheil merito della pretesa tributaria perché altrimenti il contribuenteavrebbe dovuto impugnare, come invece non era avvenuto, gli avvisidi accertamento.9. Dato che, constatata la regolarità delle notifiche degli avvisi diaccertamento, non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, lacausa ex art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c. viene decisanel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Lespese vengono compensate per i gradi di merito; per il giudizio dilegittimità le spese seguono la soccombenza del contribuente e, sulla7 di 8Numero registro generale 12047/2018Numero sezionale 3462/2026base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valoreNumero di raccolta generale 12463/2026della controversia, si liquidano come da dispositivo. Data pubblicazione 04/05/2026 P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensatele spese di lite per i gradi merito, condanna il contribuente alpagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate per ilgiudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 4.100,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/4/2026la PresidenteRoberta Crucitti8 di 8