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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2019

Cassazione n. 23054/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 giugno 1974; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 novembre 1968; avverso la sentenza del 20 ottobre 2022, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di furto pluriaggravato, che avevano previamente rinunciato a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori, articolando un unico motivo di censura, con il quale denunciano il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circostanza neanche dedotta dal ricorrente; - che ii ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 aprile 2023 Il iglier es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 giugno 1974; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 novembre 1968; avverso la sentenza del 20 ottobre 2022, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del delitto di furto pluriaggravato, che avevano previamente rinunciato a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori, articolando un unico motivo di censura, con il quale denunciano il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio; - che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), circostanza neanche dedotta dal ricorrente; - che ii ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 aprile 2023 Il iglier es
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