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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 1988

Cassazione n. 26736/2026

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il 31/10/1988Bevilacqua [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1975Bevilacqua [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1970Bevilacqua [OSCURATO:PERSONA] (classe '86) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1986Berlingieri [OSCURATO:PERSONA] (classe '85) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1985Berlingieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/05/1954Berlingieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1979Berlingieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1986avverso la sentenza del 02/02/2026 della Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;lette le conclusioni, le note e le memorie di replica dei difensori di AntonioBevilacqua, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], BerlingieriErnesto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BerlingieriVincenzo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 2 febbraio 2026, inparziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 21-7-2020, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a variefattispecie di ricettazione, rimozione di sigilli aggravata, attività organizzatefinalizzate al traffico illecito di rifiuti ed altre violazioni connesse, agli stessirispettivamente contestate.2.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputatitramite i rispettivi difensori; l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di BerlingieriErnesto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BevilacquaLeonardo deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:- nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 606 lettera b) codice procedurapenale in relazione all'articolo 521 dello stesso codice posto che i capi diimputazione allegati alla pronuncia non corrispondevano a quelli per i quali erastata inflitta condanna;- nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 606 lettera b) codice procedurapenale in relazione all'articolo 452-bis codice penale e difetto di motivazione exarticolo 606 lettera e) codice procedura penale; in particolare si eccepiva che ilreato di cui all'articolo 452-bis per il quale era stata pronunciata condanna nonera stato mai contestato ai ricorrenti a titolo di concorso come inveceerroneamente ritenuto nella sentenza impugnata a pagina 7; orbene, la mancatacontestazione del concorso di persone nel medesimo fatto, comportava che leposizioni processuali dovevano essere analizzate autonomamente el'affermazione di responsabilità necessariamente basata sul contributoindividuale di ciascuno al fatto di reato, trattandosi di posizioni monosoggettivegiudicate simultaneamente; pertanto, il delitto di inquinamento ambientale erastato interpretato in modo errato, poiché nello stesso erano state fatte rientrarecondotte di conferimento di rifiuti imprecisati nel quantitativo e nella lorotipologia commesse individualmente; non poteva essere valorizzata lacircostanza che l'area era utilizzata dalla Beta ecologia s.r.l. poiché soltanto icomponenti della società ed i dipendenti della stessa potevano avere conoscenzadella sussistenza o meno delle autorizzazioni ambientali ed in ogni caso gliimputati avendo agito con condotte singole e nella veste di micro conferitori nonpotevano essere ritenuti responsabili di una condotta organizzata nonsussistendo gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'articolo 452-bis delcodice penale;- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenzadella recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BerlingeriVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], per quest'ultimo in misura semplice, sia perdifetto di rituale contestazione sia per non essere stato operato alcuni giudizio dimaggiore pericolosità di ciascuno degli imputati;- nullità della sentenza per omessa dichiarazione di estinzione del reato perintervenuta prescrizione quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], a cui non erastata contestata la recidiva e [OSCURATO:PERSONA], per il quale era stata ritenutala sola forma semplice di cui all’art. 99 primo comma cod. pen. non idonea aprorogare i termini di prescrizione.2.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduceva, con ilprimo motivo, l'intervenuta prescrizione di tutti i reati allo stesso contestati ed inparticolare dell'ipotesi di cui all'articolo 349 cod. pen. commesso il 24 Aprile 2017e di quella di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 152 del 2006 commessoin data 18 maggio 2017 ed altresì di tutte le ulteriori ipotesi di reato consumatenel 2018; il secondo motivo lamentava violazione di legge e difetto dimotivazione quanto alla ritenuta responsabilità penale per il reato di cui al capoB), riqualificato nella fattispecie di cui all'articolo 256 comma secondo decretolegislativo 152 del 2006 che non è più previsto dalla legge come reato; alproposito, si evidenziava come a seguito dell'intervento di depenalizzazione, lafalsità dei registri e l'omessa tenuta degli stessi non potesse comunque esserecontestata al [OSCURATO:PERSONA] mancando la qualifica di titolare di impresa oresponsabile dell'ente che presuppongono un dominio sul ciclo dei rifiuti; in ognicaso, la fattispecie doveva ritenersi estinta per prescrizione perché consumatasino al 18 giugno del 2018 quando era stata emessa l'ordinanza applicativa dellemisure cautelari personali e reali.

Il terzo motivo deduceva violazione di legge edifetto di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente peril reato di inquinamento ambientale senza che fosse stato dimostrato ilcontributo causale rilevante dello stesso nonché la compromissione significativa emisurabile del suolo di cui mancava qualsiasi riscontro probatorio; ed infatti sitrattava di smaltimento di rifiuti che non aveva avuto alcun impatto ambientale.Il quarto motivo lamentava violazione di legge in ordine alla mancataconcessione delle attenuanti generiche ed il quinto motivo violazione di legge edifetto di motivazione quanto alla determinazione della pena irrogata.2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lamentavaviolazione dell'articolo 606 lettera e) codice procedura penale quanto alla omessamotivazione in relazione al capo di imputazione di cui alla lettera O) dellarubrica, mancando qualsiasi giudizio analitico riguardo alla posizione dello stessoin relazione al reato di cui all'articolo 452-quaterdecies codice penale; analogomotivo di difetto di motivazione proponeva con riguardo all'affermazione diresponsabilità per i capi B), C), D), E), F) ed H).

Con autonomo motivo deducevapoi omessa motivazione in riferimento al capo di imputazione H) poiché gliargomenti esposti a pagina quattro della sentenza impugnata non avevanoconfutato le doglianze difensive.

Con ulteriore motivo lamentava poi il difetto dimotivazione in ordine al reato di ricettazione di cui al capo H) non essendo stataraggiunta la prova della provenienza illecita dei cavi elettrici quali provento deldelitto commesso ai danni dell'Enel.

Infine, lamentava difetto di motivazione inordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche ed alladeterminazione della pena.2.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduceva con ilprimo motivo violazione della legge penale quanto all'omesso accertamentodell'intervenuta prescrizione dei reati contestati e chiedeva comunque dichiararsila prescrizione maturata dopo l'emissione della sentenza di appello impugnata;lamentava poi che il reato di cui al capo B), come riqualificato, non era piùprevisto dalla legge come reato in forza delle disposizioni del decreto legge 116del 2025 convertite nella legge 147 del 2025; peraltro, dall'esame degli atti, nonemergeva la responsabilità del ricorrente sotto il profilo dello svolgimento dimansioni aventi carattere direttivo svolte con continuità, non sussistendo laqualifica di titolare dell'impresa o di responsabile dell'ente tenuto all'obbligogiuridico del dei registri.

Con altro motivo lamentava, poi, violazione di legge edifetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generichealla determinazione della pena.2.4 Con separato ricorso dello stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo l'intervenuta prescrizione dei reati, con il secondoviolazione di legge in relazione alla fattispecie di cui al capo B) riqualificatanell'ipotesi di cui all'articolo 256 comma secondo decreto legislativo 152 del 2006non più prevista dalla legge come reato avuto anche riguardo alla qualifica dimero operaio dell'imputato.

Il terzo motivo deduceva violazione di legge emancanza di motivazione in punto omessa concessione delle attenuantigeneriche e determinazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili.I primi due motivi del ricorso proposto dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedei predetti imputati, tutti condannati per il capo O), sono manifestamenteinfondati; il primo motivo che deduce nullità della sentenza per omessacorrispondenza tra il capo di imputazione ed i reati per i quali è intervenutacondanna, non tiene conto dell’ordinanza di correzione in calce alla sentenzaemessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 16 febbraio 2026 edepositata in pari data, allegata alla pronuncia di secondo grado, con la quale ilgiudice di appello dispone proprio la correzione della intestazione “mediante lasostituzione della rubrica di imputazione con quella corretta della richiesta dirinvio a giudizio”.

Alcuna nullità può pertanto ritenersi integrata.1.1 Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione alsecondo motivo posto che, il mero riferimento al termine concorsuale descritto apagina 7 della sentenza di appello, non vale a mutare il fatto per cui èintervenuta condanna; premesso che secondo una costante interpretazione ladiversità del fatto per cui interviene condanna rispetto a quello contestatorichiede un mutamento essenziale della ricostruzione della condotta e deglielementi costitutivi del reato, nel caso in esame non risulta dall’analisi delcomplesso della sentenza impugnata che i giudici di merito abbiano pronunciatola condanna degli imputati ritenendoli responsabili dell’ipotesi di cui agli artt. 110e 452 bis cod. pen. di cui al capo O).

Vero è invece che la responsabilità vienericostruita a titolo individuale poiché, a ciascuno degli autori delle condotte diinquinamento, la pronuncia di appello dedica argomentazioni specifiche circa lesingole condotte costitutive l’illecito esposte alle pagine 10 ([OSCURATO:PERSONA]),11 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) 12 ([OSCURATO:PERSONA] e BevilacquaLeonardo).Quanto poi alla contestazione della responsabilità a carico di ciascuno di essiper omessa individuazione delle condotte rientranti nella fattispecie di cui alcitato articolo 452-bis cod. pen., il ricorso propone una non consentita lettura dielementi di prova, conformemente valutati dai giudici di merito in assenza diqualsiasi rilevante travisamento.

L’impugnata sentenza con le argomentazionisvolte alle indicate pagine ha evidenziato per ciascuno degli imputati le condotterientranti nel parametro della norma penale; al proposito occorre richiamarel’orientamento secondo cui ai fini della configurabilità del reato di inquinamentoambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenzialeirreversibilità del danno; ne consegue che le condotte poste in esseresuccessivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene noncostituiscono un "post factum" non punibile, ma integrano invece singoli atti diun'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione,sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, ocomportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato didisastro ambientale di cui all'art. 452-quater dello stesso codice (Sez. 3, n.15865 del 31/01/2017, Rv. 269490 - 01).

L’applicazione di detto principiocomporta proprio dichiarare la manifesta non fondatezza del motivo nella partein cui insiste sulla natura delle condotte ritenendole sostanzialmente nonoffensive per episodicità ed oggetto, avendo i giudici di merito, e quello diappello in particolare, evidenziato per ciascuno degli imputati le attività dismaltimento incontrollato di rifiuti speciale sul territorio che integra la condottapenalmente rilevante e di cui si propone soltanto una alternativa lettura nonconsentita.Anche tale doglianza, pertanto, appare manifestamente infondata.1.2 il motivo sulla recidiva appare poi proposto in assenza di un adeguato especifico motivo di appello e, quindi, essendo violazione di legge mai dedottanella fase precedente rimane afflitto da inammissibilità; ed invero dall’analisidella impugnazione proposta dai suddetti imputati avverso la pronuncia di primogrado non risulta in alcun modo che vennero proposte doglianze in puntoriconoscimento della recidiva con conseguente impossibilità di devoluzione dellaquestione nel grado successivo di cassazione.Sul punto va pertanto fatta applicazione del principio secondo cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per laprima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottrattial sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principiodel "tantum devolutum quantum appellatum" (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025,dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 - 01); e si è anche sostenuto che non puòdedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza deipresupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, siastato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedentipenali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto nonpossono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali ilgiudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione(Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284768 - 02).Peraltro, è appena il caso di rilevare come la doglianza nella parte in cuieccepisce la nullità della sentenza per valutazione di una circostanza aggravantemai ritualmente contestata, trova smentita nella lettura delle conclusioni dellasentenza di primo grado dalle quali risulta che il pubblico ministero nel formularele proprie richieste faceva riferimento proprio alla recidiva ritenuta, quindi,oggetto di contestazione; anche sotto tale profilo, pertanto, il motivo èmanifestamente infondato.1.3 Quanto alla eccezione di prescrizione, va evidenziato come il capo O)risulti contestato da aprile del 2018 in poi e con condotta perdurante; orbene varicordato come secondo l’orientamento delle Sezioni Unite "Polichetti" ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica aireati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattividalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplinaposta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024,dep. 2025, Rv. 288175 - 01).Ne consegue che anche a volere ritenere cessata la permanenza a giugno2018 si applicherebbe la sospensione della prescrizione pari ad anni 1 e mesi 6tra la decisione di primo grado e quella di appello e di ulteriori 5 mesi e 7 giornitra la decisione di appello e la presente sentenza di cassazione, oltre i periodi disospensione pari a 91 giorni in primo grado, con conseguente manifestainfondatezza del motivo non essendo maturata la prescrizione del reato di cui alcapo O).Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, per ildisposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dalricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.2.Quanto al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con ilquale si è eccepita la maturata prescrizione di tutti i reati lo stesso apparefondato in relazione alle fattispecie contravvenzionali di cui ai capi B) comeriqualificato, C) e D), tutte consumate nel corso dell’anno 2018 per le quali vale iltermine massimo di anni 5, così che avuto riguardo alla data di consumazione diciascuna tutte fissate nell’anno 2018, anche applicando la sospensione della"legge Orlando" tra la pronuncia di primo grado e quella di appello, nonchél’ulteriore sospensione tra la pronuncia di appello e la presente decisione dicassazione il termine massimo è certamente decorso per ciascuna di esse.Analoga decisione va assunta in relazione al delitto di cui al capo E)contestato come consumato con condotta istantanea del 24 aprile 2017; edinfatti esclusa la possibilità di applicare il regime della L. Orlando a talefattispecie delittuosa la stessa appare estinta per prescrizione essendo decorso iltermine massimo pari ad anni 7 e mesi 6 senza che abbia rilievo decisivo ilperiodo di sospensione del procedimento in primo grado per complessivi giorni2.1 Quanto al secondo motivo con il quale si deduce l’abolitio criminis per ilreato per il quale è stata pronunciata condanna di cui al capo B) riqualificatonell’ipotesi di cui all’art. 256 comma 2 del D.Lgs. 152 del 2006 va richiamatol’orientamento secondo cui (Cass. Sez.

III n. 15687 del 30 aprile 2026 (UP 9 apr2026) "Tantulli", non massimata) non sussiste l'abrogazione della rilevanzapenale (cosiddetta abolitio criminis) per la condotta di abbandono o depositoincontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o responsabili di enti aseguito della riforma operata dal d.l. n. 116 del 2025.

Sebbene la disposizione dicui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 sia stata formalmente abrogata, lamedesima fattispecie è stata contestualmente trasfusa, con identico contenutoprecettivo, nel novellato art. 255, comma 1.1 del medesimo decreto,configurando una successione di leggi con piena continuità del tipo di illecito.Pertanto l’errata indicazione della norma da parte del giudice non vale inquesto caso a determinare alcuna irrilevanza penale del fatto.Il motivo è poi in parte nuovo ed in parte manifestamente infondato nellaparte in cui contesta la qualificazione della condotta posta in esseredall’imputato; con le specifiche osservazioni svolte a pagina 2 la Corte di appellodi Catanzaro ha esposto quale fosse il ruolo concreto svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nelleconforme a quella operata in primo grado ed esente dai lamentati vizi.2.2 In relazione poi alla doglianza in relazione al capo O) ed in puntoomessa compromissione dell’ambiente, si ricorda che, come già puntualizzato,costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimitàquello secondo cui il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-biscod, pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, è un reato di danno, che nontutela la salute pubblica, ma l'ambiente in quanto tale e presupponel'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti dirilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono laprova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 e segg.d.lgs 3 aprile 2006, n. 152. (Sez. 3, n. 50018 del 19/09/2018, Izzo, Rv. 274864- 01).

Ne deriva che l’affermazione di responsabilità per il capo O) del Bevilacquava ritenuta irrevocabile.3.

In relazione al ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] vainnanzi tutto osservato come non si ravvisa alcun difetto di motivazione postoche con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 2 e seguenti dellapronuncia impugnata il giudice di appello ha proprio individuato nel suddettoricorrente l’amministratore e socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. autore delle gravicondotte di inquinamento ambientale oltre che dei fatti di rimozione di sigilli ericettazione.

E quanto a tale più grave delitto (capo H) la corte di appello svolgeargomentazioni specifiche precisando che la natura illecita dei cavi di rame inquanto sottratti ad ENEL non si è fondata su alcuna presunzione bensì sulriconoscimento degli stessi da parte dei dipendenti di detta società nonchésull’assenza di qualsiasi valida giustificazione fornita dall’imputato.

Sul puntopertanto le doglianze proposte appaiono meramente reiterative e non fondate.Il decorso del tempo ha tuttavia determinato la maturazione dei termini diprescrizione dei reati contravvenzionali di cui ai capi B) come riqualificato, C) eD) secondo le osservazioni svolte al punto

2. Cui si rinvia.Viceversa per i rimanenti delitti di cui ai capi F), G) ed H) i termini diestinzione per prescrizione non sono ancora decorsi o perché fattispecie di cuiall’art. 648 cod. pen. (capo H), con termine decennale oltre le sospensioni,ovvero perché delitti consumati a giugno-settembre 2018 (capi F e G) per i qualivalgono i principi stabiliti dalle Sezioni Unite "Polichetti" esposti al paragrafo 1.3cui si rinvia.

Analoghi principi valgono anche per il capo O) la cui contestazione inpermanenza sino a giugno 2018 esclude la maturazione della prescrizione.4.

Quanto ai ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e BerlingieriSimone i motivi con i quali è stata richiesta pronuncia di prescrizione appaionofondati nei termini che verranno esposti; ed infatti premesso che i predettirisultano essere stati assolti all’esito del giudizio di primo grado dal reato di cui alcapo A), i rimanenti fatti per i quali è intervenuta condanna di entrambi gliimputati ai capi B), C) e D) risultano estinti per prescrizione trattandosi difattispecie contravvenzionali.A differenti conclusioni deve invece giungersi quanto al capo O) che comegià detto risulta contestato con condotta posta in essere anche nel corsodell’anno 2018; a detti fatti va pertanto applicato il principio stabilito dalleSezioni Unite "Polichetti" già citata al paragrafo 1.3 che determina la sospensionedella prescrizione per anni 1 e mesi 6 dopo la pronuncia di primo grado e perulteriori mesi 5 e gg. 7 in sede di legittimità.Alcun motivo specifico anche in punto prescrizione risulta invece propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo E), contestato concondotta istantanea del 24 aprile 2017; invero nelle pagine da 2 a 4 chedescrivono tutte le fattispecie per le quali è richiesta la declaratoria di estinzioneper prescrizione non è indicato il delitto di cui all’art. 349 cod. pen..

Pertanto inrelazione a detto capo di imputazione va fatta applicazione del principio secondocui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezzadei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione epreclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilitàa norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv.217266 - 01).In relazione ai motivi con i quali si è dedotta l’abolitio criminis del reato dicui all’art. 256 comma 2 D.Lgs 152/06 valgono le osservazioni circa la continuitànormativa esposte al paragrafo 2 cui integralmente si rinvia.I motivi sono poi integralmente nuovi e non consentiti nella parte in cuicontestano i ruoli degli imputati nelle attività di [OSCURATO:PERSONA] che comunque lasentenza impugnata adeguatamente descrive a pagina 2 della motivazione senzaincorrere in travisamenti decisivi.4.

Fondate sono infine le doglianze in punto omessa concessione delleAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché,pur a fronte di specifici motivi di appello, la sentenza di secondo grado nondedica alcuna argomentazione al tema, omettendone completamente l’esame.

Siimpone pertanto l’esame delle doglianze sul punto in sede di giudizio di rinvioove si procederà anche alla rideterminazione della pena in relazione ai reati per iquali è divenuta definitiva la condanna previa eliminazione delle ipotesi incontinuazione dichiarate prescritte, mentre infondate appaiono le rimanentidoglianze aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio nell’interesse deimedesimi imputati avendo la Corte di appello fatto riferimento a plurimi aspettidel fatto con valutazione non censurabile.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai reati di cui ai capi b), c), d) ed e) perchè estinti perprescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti diBerlingieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente aireati di cui ai capi b), c) e d) perche' estinti per prescrizione.

Rigetta nel resto iricorsi dei predetti.

Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilita' diBevilacqua [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo o), di BerlingieriAntonio in relazione ai capi f), g), h) e o) e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine aicapi e) ed o).

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allecircostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Dichiarainammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 31/10/1988Bevilacqua [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1975Bevilacqua [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1970Bevilacqua [OSCURATO:PERSONA] (classe '86) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1986Berlingieri [OSCURATO:PERSONA] (classe '85) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/1985Berlingieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/05/1954Berlingieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/06/1979Berlingieri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1986avverso la sentenza del 02/02/2026 della Corte di appello di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;lette le conclusioni, le note e le memorie di replica dei difensori di AntonioBevilacqua, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], BerlingieriErnesto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BerlingieriVincenzo.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 2 febbraio 2026, inparziale riforma della pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 21-7-2020, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a variefattispecie di ricettazione, rimozione di sigilli aggravata, attività organizzatefinalizzate al traffico illecito di rifiuti ed altre violazioni connesse, agli stessirispettivamente contestate.2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputatitramite i rispettivi difensori; l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di BerlingieriErnesto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BevilacquaLeonardo deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.cod.proc.pen.:- nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 606 lettera b) codice procedurapenale in relazione all'articolo 521 dello stesso codice posto che i capi diimputazione allegati alla pronuncia non corrispondevano a quelli per i quali erastata inflitta condanna;- nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 606 lettera b) codice procedurapenale in relazione all'articolo 452-bis codice penale e difetto di motivazione exarticolo 606 lettera e) codice procedura penale; in particolare si eccepiva che ilreato di cui all'articolo 452-bis per il quale era stata pronunciata condanna nonera stato mai contestato ai ricorrenti a titolo di concorso come inveceerroneamente ritenuto nella sentenza impugnata a pagina 7; orbene, la mancatacontestazione del concorso di persone nel medesimo fatto, comportava che leposizioni processuali dovevano essere analizzate autonomamente el'affermazione di responsabilità necessariamente basata sul contributoindividuale di ciascuno al fatto di reato, trattandosi di posizioni monosoggettivegiudicate simultaneamente; pertanto, il delitto di inquinamento ambientale erastato interpretato in modo errato, poiché nello stesso erano state fatte rientrarecondotte di conferimento di rifiuti imprecisati nel quantitativo e nella lorotipologia commesse individualmente; non poteva essere valorizzata lacircostanza che l'area era utilizzata dalla Beta ecologia s.r.l. poiché soltanto icomponenti della società ed i dipendenti della stessa potevano avere conoscenzadella sussistenza o meno delle autorizzazioni ambientali ed in ogni caso gliimputati avendo agito con condotte singole e nella veste di micro conferitori nonpotevano essere ritenuti responsabili di una condotta organizzata nonsussistendo gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'articolo 452-bis delcodice penale;- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenzadella recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BerlingeriVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], per quest'ultimo in misura semplice, sia perdifetto di rituale contestazione sia per non essere stato operato alcuni giudizio dimaggiore pericolosità di ciascuno degli imputati;- nullità della sentenza per omessa dichiarazione di estinzione del reato perintervenuta prescrizione quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], a cui non erastata contestata la recidiva e [OSCURATO:PERSONA], per il quale era stata ritenutala sola forma semplice di cui all’art. 99 primo comma cod. pen. non idonea aprorogare i termini di prescrizione.2.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduceva, con ilprimo motivo, l'intervenuta prescrizione di tutti i reati allo stesso contestati ed inparticolare dell'ipotesi di cui all'articolo 349 cod. pen. commesso il 24 Aprile 2017e di quella di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 152 del 2006 commessoin data 18 maggio 2017 ed altresì di tutte le ulteriori ipotesi di reato consumatenel 2018; il secondo motivo lamentava violazione di legge e difetto dimotivazione quanto alla ritenuta responsabilità penale per il reato di cui al capoB), riqualificato nella fattispecie di cui all'articolo 256 comma secondo decretolegislativo 152 del 2006 che non è più previsto dalla legge come reato; alproposito, si evidenziava come a seguito dell'intervento di depenalizzazione, lafalsità dei registri e l'omessa tenuta degli stessi non potesse comunque esserecontestata al [OSCURATO:PERSONA] mancando la qualifica di titolare di impresa oresponsabile dell'ente che presuppongono un dominio sul ciclo dei rifiuti; in ognicaso, la fattispecie doveva ritenersi estinta per prescrizione perché consumatasino al 18 giugno del 2018 quando era stata emessa l'ordinanza applicativa dellemisure cautelari personali e reali. Il terzo motivo deduceva violazione di legge edifetto di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente peril reato di inquinamento ambientale senza che fosse stato dimostrato ilcontributo causale rilevante dello stesso nonché la compromissione significativa emisurabile del suolo di cui mancava qualsiasi riscontro probatorio; ed infatti sitrattava di smaltimento di rifiuti che non aveva avuto alcun impatto ambientale.Il quarto motivo lamentava violazione di legge in ordine alla mancataconcessione delle attenuanti generiche ed il quinto motivo violazione di legge edifetto di motivazione quanto alla determinazione della pena irrogata.2.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lamentavaviolazione dell'articolo 606 lettera e) codice procedura penale quanto alla omessamotivazione in relazione al capo di imputazione di cui alla lettera O) dellarubrica, mancando qualsiasi giudizio analitico riguardo alla posizione dello stessoin relazione al reato di cui all'articolo 452-quaterdecies codice penale; analogomotivo di difetto di motivazione proponeva con riguardo all'affermazione diresponsabilità per i capi B), C), D), E), F) ed H). Con autonomo motivo deducevapoi omessa motivazione in riferimento al capo di imputazione H) poiché gliargomenti esposti a pagina quattro della sentenza impugnata non avevanoconfutato le doglianze difensive. Con ulteriore motivo lamentava poi il difetto dimotivazione in ordine al reato di ricettazione di cui al capo H) non essendo stataraggiunta la prova della provenienza illecita dei cavi elettrici quali provento deldelitto commesso ai danni dell'Enel. Infine, lamentava difetto di motivazione inordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche ed alladeterminazione della pena.2.3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduceva con ilprimo motivo violazione della legge penale quanto all'omesso accertamentodell'intervenuta prescrizione dei reati contestati e chiedeva comunque dichiararsila prescrizione maturata dopo l'emissione della sentenza di appello impugnata;lamentava poi che il reato di cui al capo B), come riqualificato, non era piùprevisto dalla legge come reato in forza delle disposizioni del decreto legge 116del 2025 convertite nella legge 147 del 2025; peraltro, dall'esame degli atti, nonemergeva la responsabilità del ricorrente sotto il profilo dello svolgimento dimansioni aventi carattere direttivo svolte con continuità, non sussistendo laqualifica di titolare dell'impresa o di responsabile dell'ente tenuto all'obbligogiuridico del dei registri. Con altro motivo lamentava, poi, violazione di legge edifetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generichealla determinazione della pena.2.4 Con separato ricorso dello stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo l'intervenuta prescrizione dei reati, con il secondoviolazione di legge in relazione alla fattispecie di cui al capo B) riqualificatanell'ipotesi di cui all'articolo 256 comma secondo decreto legislativo 152 del 2006non più prevista dalla legge come reato avuto anche riguardo alla qualifica dimero operaio dell'imputato. Il terzo motivo deduceva violazione di legge emancanza di motivazione in punto omessa concessione delle attenuantigeneriche e determinazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili.I primi due motivi del ricorso proposto dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedei predetti imputati, tutti condannati per il capo O), sono manifestamenteinfondati; il primo motivo che deduce nullità della sentenza per omessacorrispondenza tra il capo di imputazione ed i reati per i quali è intervenutacondanna, non tiene conto dell’ordinanza di correzione in calce alla sentenzaemessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 16 febbraio 2026 edepositata in pari data, allegata alla pronuncia di secondo grado, con la quale ilgiudice di appello dispone proprio la correzione della intestazione “mediante lasostituzione della rubrica di imputazione con quella corretta della richiesta dirinvio a giudizio”. Alcuna nullità può pertanto ritenersi integrata.1.1 Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi anche in relazione alsecondo motivo posto che, il mero riferimento al termine concorsuale descritto apagina 7 della sentenza di appello, non vale a mutare il fatto per cui èintervenuta condanna; premesso che secondo una costante interpretazione ladiversità del fatto per cui interviene condanna rispetto a quello contestatorichiede un mutamento essenziale della ricostruzione della condotta e deglielementi costitutivi del reato, nel caso in esame non risulta dall’analisi delcomplesso della sentenza impugnata che i giudici di merito abbiano pronunciatola condanna degli imputati ritenendoli responsabili dell’ipotesi di cui agli artt. 110e 452 bis cod. pen. di cui al capo O). Vero è invece che la responsabilità vienericostruita a titolo individuale poiché, a ciascuno degli autori delle condotte diinquinamento, la pronuncia di appello dedica argomentazioni specifiche circa lesingole condotte costitutive l’illecito esposte alle pagine 10 ([OSCURATO:PERSONA]),11 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) 12 ([OSCURATO:PERSONA] e BevilacquaLeonardo).Quanto poi alla contestazione della responsabilità a carico di ciascuno di essiper omessa individuazione delle condotte rientranti nella fattispecie di cui alcitato articolo 452-bis cod. pen., il ricorso propone una non consentita lettura dielementi di prova, conformemente valutati dai giudici di merito in assenza diqualsiasi rilevante travisamento. L’impugnata sentenza con le argomentazionisvolte alle indicate pagine ha evidenziato per ciascuno degli imputati le condotterientranti nel parametro della norma penale; al proposito occorre richiamarel’orientamento secondo cui ai fini della configurabilità del reato di inquinamentoambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenzialeirreversibilità del danno; ne consegue che le condotte poste in esseresuccessivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene noncostituiscono un "post factum" non punibile, ma integrano invece singoli atti diun'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione,sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, ocomportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato didisastro ambientale di cui all'art. 452-quater dello stesso codice (Sez. 3, n.15865 del 31/01/2017, Rv. 269490 - 01). L’applicazione di detto principiocomporta proprio dichiarare la manifesta non fondatezza del motivo nella partein cui insiste sulla natura delle condotte ritenendole sostanzialmente nonoffensive per episodicità ed oggetto, avendo i giudici di merito, e quello diappello in particolare, evidenziato per ciascuno degli imputati le attività dismaltimento incontrollato di rifiuti speciale sul territorio che integra la condottapenalmente rilevante e di cui si propone soltanto una alternativa lettura nonconsentita.Anche tale doglianza, pertanto, appare manifestamente infondata.1.2 il motivo sulla recidiva appare poi proposto in assenza di un adeguato especifico motivo di appello e, quindi, essendo violazione di legge mai dedottanella fase precedente rimane afflitto da inammissibilità; ed invero dall’analisidella impugnazione proposta dai suddetti imputati avverso la pronuncia di primogrado non risulta in alcun modo che vennero proposte doglianze in puntoriconoscimento della recidiva con conseguente impossibilità di devoluzione dellaquestione nel grado successivo di cassazione.Sul punto va pertanto fatta applicazione del principio secondo cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per laprima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio inogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottrattial sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principiodel "tantum devolutum quantum appellatum" (Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025,dep. 2026, Iacobini, Rv. 289470 - 01); e si è anche sostenuto che non puòdedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza deipresupposti per la contestazione della recidiva, quando, in fase di appello, siastato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedentipenali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, in quanto nonpossono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali ilgiudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione(Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284768 - 02).Peraltro, è appena il caso di rilevare come la doglianza nella parte in cuieccepisce la nullità della sentenza per valutazione di una circostanza aggravantemai ritualmente contestata, trova smentita nella lettura delle conclusioni dellasentenza di primo grado dalle quali risulta che il pubblico ministero nel formularele proprie richieste faceva riferimento proprio alla recidiva ritenuta, quindi,oggetto di contestazione; anche sotto tale profilo, pertanto, il motivo èmanifestamente infondato.1.3 Quanto alla eccezione di prescrizione, va evidenziato come il capo O)risulti contestato da aprile del 2018 in poi e con condotta perdurante; orbene varicordato come secondo l’orientamento delle Sezioni Unite "Polichetti" ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica aireati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattividalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplinaposta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024,dep. 2025, Rv. 288175 - 01).Ne consegue che anche a volere ritenere cessata la permanenza a giugno2018 si applicherebbe la sospensione della prescrizione pari ad anni 1 e mesi 6tra la decisione di primo grado e quella di appello e di ulteriori 5 mesi e 7 giornitra la decisione di appello e la presente sentenza di cassazione, oltre i periodi disospensione pari a 91 giorni in primo grado, con conseguente manifestainfondatezza del motivo non essendo maturata la prescrizione del reato di cui alcapo O).Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue, per ildisposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dalricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.2.Quanto al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con ilquale si è eccepita la maturata prescrizione di tutti i reati lo stesso apparefondato in relazione alle fattispecie contravvenzionali di cui ai capi B) comeriqualificato, C) e D), tutte consumate nel corso dell’anno 2018 per le quali vale iltermine massimo di anni 5, così che avuto riguardo alla data di consumazione diciascuna tutte fissate nell’anno 2018, anche applicando la sospensione della"legge Orlando" tra la pronuncia di primo grado e quella di appello, nonchél’ulteriore sospensione tra la pronuncia di appello e la presente decisione dicassazione il termine massimo è certamente decorso per ciascuna di esse.Analoga decisione va assunta in relazione al delitto di cui al capo E)contestato come consumato con condotta istantanea del 24 aprile 2017; edinfatti esclusa la possibilità di applicare il regime della L. Orlando a talefattispecie delittuosa la stessa appare estinta per prescrizione essendo decorso iltermine massimo pari ad anni 7 e mesi 6 senza che abbia rilievo decisivo ilperiodo di sospensione del procedimento in primo grado per complessivi giorni2.1 Quanto al secondo motivo con il quale si deduce l’abolitio criminis per ilreato per il quale è stata pronunciata condanna di cui al capo B) riqualificatonell’ipotesi di cui all’art. 256 comma 2 del D.Lgs. 152 del 2006 va richiamatol’orientamento secondo cui (Cass. Sez. III n. 15687 del 30 aprile 2026 (UP 9 apr2026) "Tantulli", non massimata) non sussiste l'abrogazione della rilevanzapenale (cosiddetta abolitio criminis) per la condotta di abbandono o depositoincontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o responsabili di enti aseguito della riforma operata dal d.l. n. 116 del 2025. Sebbene la disposizione dicui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 sia stata formalmente abrogata, lamedesima fattispecie è stata contestualmente trasfusa, con identico contenutoprecettivo, nel novellato art. 255, comma 1.1 del medesimo decreto,configurando una successione di leggi con piena continuità del tipo di illecito.Pertanto l’errata indicazione della norma da parte del giudice non vale inquesto caso a determinare alcuna irrilevanza penale del fatto.Il motivo è poi in parte nuovo ed in parte manifestamente infondato nellaparte in cui contesta la qualificazione della condotta posta in esseredall’imputato; con le specifiche osservazioni svolte a pagina 2 la Corte di appellodi Catanzaro ha esposto quale fosse il ruolo concreto svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nelleconforme a quella operata in primo grado ed esente dai lamentati vizi.2.2 In relazione poi alla doglianza in relazione al capo O) ed in puntoomessa compromissione dell’ambiente, si ricorda che, come già puntualizzato,costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimitàquello secondo cui il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-biscod, pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, è un reato di danno, che nontutela la salute pubblica, ma l'ambiente in quanto tale e presupponel'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti dirilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono laprova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 e segg.d.lgs 3 aprile 2006, n. 152. (Sez. 3, n. 50018 del 19/09/2018, Izzo, Rv. 274864- 01). Ne deriva che l’affermazione di responsabilità per il capo O) del Bevilacquava ritenuta irrevocabile.3. In relazione al ricorso avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] vainnanzi tutto osservato come non si ravvisa alcun difetto di motivazione postoche con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 2 e seguenti dellapronuncia impugnata il giudice di appello ha proprio individuato nel suddettoricorrente l’amministratore e socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. autore delle gravicondotte di inquinamento ambientale oltre che dei fatti di rimozione di sigilli ericettazione. E quanto a tale più grave delitto (capo H) la corte di appello svolgeargomentazioni specifiche precisando che la natura illecita dei cavi di rame inquanto sottratti ad ENEL non si è fondata su alcuna presunzione bensì sulriconoscimento degli stessi da parte dei dipendenti di detta società nonchésull’assenza di qualsiasi valida giustificazione fornita dall’imputato. Sul puntopertanto le doglianze proposte appaiono meramente reiterative e non fondate.Il decorso del tempo ha tuttavia determinato la maturazione dei termini diprescrizione dei reati contravvenzionali di cui ai capi B) come riqualificato, C) eD) secondo le osservazioni svolte al punto 2. Cui si rinvia.Viceversa per i rimanenti delitti di cui ai capi F), G) ed H) i termini diestinzione per prescrizione non sono ancora decorsi o perché fattispecie di cuiall’art. 648 cod. pen. (capo H), con termine decennale oltre le sospensioni,ovvero perché delitti consumati a giugno-settembre 2018 (capi F e G) per i qualivalgono i principi stabiliti dalle Sezioni Unite "Polichetti" esposti al paragrafo 1.3cui si rinvia. Analoghi principi valgono anche per il capo O) la cui contestazione inpermanenza sino a giugno 2018 esclude la maturazione della prescrizione.4. Quanto ai ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e BerlingieriSimone i motivi con i quali è stata richiesta pronuncia di prescrizione appaionofondati nei termini che verranno esposti; ed infatti premesso che i predettirisultano essere stati assolti all’esito del giudizio di primo grado dal reato di cui alcapo A), i rimanenti fatti per i quali è intervenuta condanna di entrambi gliimputati ai capi B), C) e D) risultano estinti per prescrizione trattandosi difattispecie contravvenzionali.A differenti conclusioni deve invece giungersi quanto al capo O) che comegià detto risulta contestato con condotta posta in essere anche nel corsodell’anno 2018; a detti fatti va pertanto applicato il principio stabilito dalleSezioni Unite "Polichetti" già citata al paragrafo 1.3 che determina la sospensionedella prescrizione per anni 1 e mesi 6 dopo la pronuncia di primo grado e perulteriori mesi 5 e gg. 7 in sede di legittimità.Alcun motivo specifico anche in punto prescrizione risulta invece propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo E), contestato concondotta istantanea del 24 aprile 2017; invero nelle pagine da 2 a 4 chedescrivono tutte le fattispecie per le quali è richiesta la declaratoria di estinzioneper prescrizione non è indicato il delitto di cui all’art. 349 cod. pen.. Pertanto inrelazione a detto capo di imputazione va fatta applicazione del principio secondocui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezzadei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione epreclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilitàa norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv.217266 - 01).In relazione ai motivi con i quali si è dedotta l’abolitio criminis del reato dicui all’art. 256 comma 2 D.Lgs 152/06 valgono le osservazioni circa la continuitànormativa esposte al paragrafo 2 cui integralmente si rinvia.I motivi sono poi integralmente nuovi e non consentiti nella parte in cuicontestano i ruoli degli imputati nelle attività di [OSCURATO:PERSONA] che comunque lasentenza impugnata adeguatamente descrive a pagina 2 della motivazione senzaincorrere in travisamenti decisivi.4. Fondate sono infine le doglianze in punto omessa concessione delleAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché,pur a fronte di specifici motivi di appello, la sentenza di secondo grado nondedica alcuna argomentazione al tema, omettendone completamente l’esame. Siimpone pertanto l’esame delle doglianze sul punto in sede di giudizio di rinvioove si procederà anche alla rideterminazione della pena in relazione ai reati per iquali è divenuta definitiva la condanna previa eliminazione delle ipotesi incontinuazione dichiarate prescritte, mentre infondate appaiono le rimanentidoglianze aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio nell’interesse deimedesimi imputati avendo la Corte di appello fatto riferimento a plurimi aspettidel fatto con valutazione non censurabile. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai reati di cui ai capi b), c), d) ed e) perchè estinti perprescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti diBerlingieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente aireati di cui ai capi b), c) e d) perche' estinti per prescrizione. Rigetta nel resto iricorsi dei predetti. Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilita' diBevilacqua [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo o), di BerlingieriAntonio in relazione ai capi f), g), h) e o) e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine aicapi e) ed o). Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allecircostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiarainammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dellespese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26736/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris