CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2021
Cassazione n. 22798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20426/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE D [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati – Avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. 35/2021 depositata il 15/01/2021. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 12 luglio2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. il Tribunale di Imperia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Ordine degli Architetti di Imperia avverso l’ordinanza-ingiunzione, formatasi ai sensi dell’art. 18, d.lgs. n. 101del 2018, in seguito alla contestazione di violazioni in materia di trattamento di dati personali (artt. 161 e 162 comma 2- bis, d.lgs. n. 196 del 2003 – c.d. C odice della Privacy), perché proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla data in cui l’originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo a causa della mancata definizione agevolata del procedimento sanzionatorio e in mancanza di produzione di nuove memorie; 2. l’Ordine degli Architetti di Imperia ricorre, con un motivo, illustrato da memoria, per la cassazione della suddetta sentenza del Tribunale di Imperia. [OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei dati personali e l’Agenzia delle entrate Riscossione sono rimasti intimati. Il P.M., nella persona della [OSCURATO:PERSONA] ocuratrice [OSCURATO:PERSONA]Erba, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiestoil rigetto del ricorso. Consideratoche: 1. con l’unico motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione di legge exart. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 10, comma terzo, D.lgs. n. 150/2011 e connesso error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c., per motivazione apparente sulla prospettata questione di legittimità costituzionale»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che, omettendo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, e trascurando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza 22/09/2017, n. 22080, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali benché l’opposizione fosse stata depositata entro il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento scaturita dalla medesima ordinanza-ingiunzione formatasi secondo la procedura prevista dall’art. 18, d.lgs. n. 101 del 2018. Da una diversa angolazione giuridica, si denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata che disattende la prospettata questione di legittimità costituzionale del secondo e del quarto comma dell’art. 18, senza soffermarsi sui plurimi rilievi di incostituzionalità del disposto normativo, ampiamente illustrati dall’Ordine professionale; 1.1. Detto motivo di ricorso, nella sua ampia articolazione, non è fondato; 1.2. il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», oltre ad apportare numerose modifiche al d.lgs. n. 196 del 2003, ha introd otto , mediante il suo art. 18, una disciplina di diritto transitorio, relativa alla sorte dei procedimenti sanzionatori non ancora definiti con la pronuncia di un’ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE. In particolare, i primi quattro commi dell’art. 18 prevedono il seguente meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori non ancora conclusi: il destinatario della contestazione ha la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo) entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018 (avvenuta il 19/09/2018). In mancanza del pagamento in misura ridotta, «l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione, o l’atto di contestazione immediata di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione». In tal caso, il contravventore è tenuto a pagare gli importi indicati negli atti a lui notificati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta; tuttavia, nello stesso termine, ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive, a fronte delle quali il Garante è tenuto ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione al pagamento o, in alternativa, di archiviazione; 1.3. la Corte costituzionale, con sentenza n. 260 del 2021 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità, dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, che prevedeva l’interruzione ex lege del termine di prescrizione, relativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196 del 2003 che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE, fossero stati avviati, ma non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione), ha implicitamente riconosciuto la tenuta costituzionale dei primi quattro commi del medesimo articolo, i quali delineano il meccanismo di definizione agevolata delle violazio ni in materia di protezione dei dati personali; 1.4. in relazione al nuovo congegno normativo, il Giudice delle leggi (cfr. par. 11) individua nell’esigenza di far fronte ai maggiori oneri derivanti per la [OSCURATO:PERSONA] dall’entrata in vigore del regolamento n. 679/2016/UE la ratiodella scelta del legislatore di delineare – per la fase transitoria - un procedimento amministrativo semplificato, che consente di addivenire ope legis all’esito dell a formazione dell’ordinanza-ingiunzione, quale meccanismo che alleggerisce notevolmente il carico della stessa P.A.e che, di per sé (in disparte il profilo dell’interruzione ex lege del termine di prescrizione di cui al quinto comma, che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale), non reca un’irragionevole compressione della posizione del privato; 1.5. così composta la cornice, normativa e giurisprudenziale, di riferimento, quanto ai fatti di causa, deve ritenersi conforme a diritto l’impugnatasentenza del Tribunale di Imperia, che non ha con diviso i dubbi d’illegittimità costituzionale delle disposizioni in esame (e, in particolare, del secondo e del quarto comma dell’articolo 18), sollevati dall’Ordine degli Architetti di Imperia,che sono il fulcro della seconda doglianza dell’unico motivo di ricorso; 1.6. nella fattispecie concreta, premesso che l’Ufficio del Garante, il 24/07/2015, ha contestato al citato Ordine professionale la violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e che il procedimento sanzionatorio non era ancora concluso in data 19/09/2018, quando è entrata in vigore la disciplina transitoria dell’art. 18, d.lgs. n. 101 del 2018, il destinatario aveva la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minino) entro novanta giorni; in mancanza di tale adempimento, l’atto di contestazione della violazione originariamente notificatogli ha acquisito il valore di ordinanza- ingiunzione, senza obbligo di un’ulteriore notificazione. A questo punto il contravventore aveva due possibilità, delle quali non si è avvalso: poteva pagare la sanzione nei successivi sessanta giorni oppure poteva produrre nuove memorie e, in tale ultima ipotesi, il Garante avrebbe potuto adottare un provvedimento espresso di ingiunzione dipagamento o, in alternativa, di archiviazione; 1.7. è chiaro, dunque, che nella specie non viene in gioco la mancanza di conoscenza da parte dell’interessato della contestazione della violazione in materia di protezione dei dati personali; infatti, all’ente trasgressore l’originaria contestazione è stata notificata. Dopodiché l’Ordine professionale ha deciso di non aderire ad alcuna delle varie possibilità che gli si presentavano nella nuova fase procedimentale della definizione agevolata delle violazioni, disciplinata dall’art. 18, d.lgs. n. 101 del 2018; conseguentemente, il destinatario era obbligato al pagamento della sanzione in base al provvedimento originario convertitosi ex lege in ordinanza - ingiunzione, senza obbligo di un’ulteriore notificazione; 1.8. escluso, dunque, che vi sia stata un’indebita compressione della posizione del trasgressore, è altresì da disattendere il rilievo critico, mosso dall’Ordine degli Architetti alla sentenza del giudice ligure, che ha il proprio asse concettuale nel principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U., n. 22080/2017, così massimato: «[l]’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella»; 1.9. questoprecedente di legittimità invocato dalla parte ricorrete attiene alla diversa fattispecie dell’opposizione avverso una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione della sanzione amministrativa connessa alla violazione di norme del c.d.s., nel caso in cui il trasgressore alleghi di non avere avuto conoscenza del verbale di accertamento della violazione, o dell’ordinanza-ingiunzione, a causa della nullità della notifica o dell’omessa notifica dell’atto presupposto recante la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione. Nel nostro caso, invece, è pacifico che il Garante per la Protezione dei dati personali ha notificato la contestazione della violazione al destinatario (l’Ordine degli Architetti di Imperia, odierno ricorrente), il quale non ha subito alcuna compressione del diritto di difesa. Non v’è ragione, pertanto, di approntare il mezzo di tutela (di cui al menzionato arresto delle Sezioni unite) dell’opposizione c.d. recuperatoria, che pone il destinatario dell’ingiunzione (e della cartella) nella condizione di “recuperare” tutte le difese , formali e sostanziali, che egli avrebbe potuto svolgere avverso l’atto sanzionatorio che non gli è stato notificato; 2. in definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essererigettato; 3. nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale le parti vittoriose non hanno svolto attività difensiva; P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un