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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 15995/2026

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artita IVA 00393420484, in persona del legalerappresentante p.t. sig. [OSCURATO:PERSONA], rapp.ta e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal 9.11.2006, elett.te domiciliatocome da procura speciale allegata al ricorso presso il di lui studio in-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026GARANTE [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente p.t. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] con sede in PiazzaVenezia 11,- intimato -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del suolegale rappresentante in carica, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in viaGiuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma- intimata -AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legalerappresentante in carica, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in viaGiorgione 106, 00147 Roma,- intimata -avverso la sentenza n. 73/2022 emessa dal Tribunale di Firenze edepositata in data 13 gennaio 2022udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/03/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026Con sentenza n. 73/2022, il Tribunale di Firenze dichiaravainammissibile l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 10 d.lgs.150/2011, dalla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso la cartella n.04120190030043517000 e compensava le spese di giudizio tra leparti.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Firenzeaveva notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] la cartella indicata per l’importocomplessivo di Euro 20.941,66 in relazione al verbale dicontestazione del 15.7.2016 elevato ai sensi dell’art. 14 l. 689/81. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione ex art. 10 d.lgs. 150/2011avverso la suddetta cartella di pagamento n.04120190030043517000, limitatamente alla parte relativa allasanzione amministrativa del Garante per la protezione dei datipersonali, lamentando la nullità del verbale dicontestazione/ordinanza – ingiunzione per l’indeterminatezza dellasanzione amministrativa applicata ex art. 18 co. 2 d.lgs.. n. 101/2018e per la violazione degli artt. 6 e 7 Convenzione Europea dei Dirittidell’Uomo (C.E.D.U.), nonché, nel merito, per l’insussistenza delleviolazioni contestate nel verbale n. 75/2016 elevato da parte dellaGuardia di Finanza.

Si costituivano l’Agenzia delle Entrate Riscossione,contestando l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività edifetto di legittimazione passiva, nonché il Garante per la protezioneNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026dei dati personali, che eccepiva la decadenza ex art. 10 co. 3 dlg.s150/2011 ed ex art. 18 d.lgs. 101/2018.

Il giudice pronunciava nelsenso sopra indicato.Proponeva ricorso per Cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a duemotivi:

1. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. 101/2018ed all’art. 18, comma 2, l. 689/81, laddove è stato attribuito valore diordinanza - ingiunzione al verbale n. 75/2016 elevato alla Brandinis.p.a. da parte della Guardia di Finanza;

2. Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazioneall’art. 18, comma 2 e 3, d.lgs. 101/2018, all’art. 111 Costituzione edagli artt. 6 e 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo(C.E.D.U.), laddove il Tribunale di prime cure ha consideratodeterminata l’entità della sanzione irrogata dal Garante per laProtezione dei dati personali sulla base del verbale n. 75/2016elevato alla [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della Guardia di Finanza.

Le partiresistenti, ritualmente evocate, restavano intimate.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la società ricorrente si duole dell’erroneastatuizione del primo giudice nella parte in cui ha attribuito, al verbaleNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026di contestazione della Guardia di Finanza, il valore di ordinanza -ingiunzione in mancanza di opposizione interposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei30 giorni, facendoli decorrere non dalla relativa notifica (mancata),bensì dalla pubblicazione in G.U. del d.lgs. 101/2018.

Secondo laprospettazione della ricorrente, erroneamente il Tribunale di Firenzeavrebbe statuito nel senso della inammissibilità della opposizione, dalmomento che il termine per la impugnazione non poteva chedecorrere dalla conoscenza dell’atto sanzionatorio da parte dellaBrandini, verificatasi soltanto con la notifica della cartella.

Lamenta,altresì, l’erronea statuizione del Tribunale di Firenze nella parte in cuiha attribuito valore di ordinanza - ingiunzione al verbale dicontestazione, nonostante lo stesso non contenesse l’esattaindicazione dell’entità della sanzione irrogata, non potendo trovareapplicazione il co. 3 dell’art. 18 del d.lgs.. 101/2018, giacché ilverbale di violazione reca l’indicazione di tre importi diversi (ma nonquello della sanzione irrogata), corrispondenti al minimo e al massimodella sanzione prevista ex lege, nonché della facoltà di estinguerel’obbligazione con il pagamento in misura ridotta.Il motivo è infondato.Giova premettere che il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionaleNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezionedelle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», oltre adapportare numerose modifiche al d.lgs. n. 196 del 2003, haintrodotto, all’art. 18, una disciplina di diritto transitorio relativa allasorte dei procedimenti sanzionatori – come, pacificamente, quellooggi all’esame del Collegio – non ancora definiti con la pronuncia diun’ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del regolamento n.679/2016/UE.In particolare, la norma ha stabilito che: i) “In deroga all'articolo 16della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimentisanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162,comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione delRegolamento, risultino non ancora definiti con l'adozionedell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridottadi una somma pari a due quinti del minimo edittale”, da effettuare,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati,“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto”; ii) decorsi i termini previsti, “l'atto con il quale sono statinotificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazioneimmediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, assumono il valore dell'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione,sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensidel comma 4”; iii) nei sopra detti casi, “il contravventore è tenuto acorrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo delpredetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termineprevisto dal comma 1”; iv) entro lo stesso termine, il contravventoreche non abbia provveduto al pagamento “può produrre nuovememorie difensive”, ed il Garante, esaminate tali memorie, “disponel'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto ilrapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione conla quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge ilpagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed allepersone che vi sono obbligate solidalmente”; v) l'entrata in vigore deldecreto “determina l'interruzione del termine di prescrizione delNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, dicui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.Le indicate disposizioni introducono un meccanismo di risoluzioneagevolata dei procedimenti sanzionatori non ancora conclusi: ildestinatario della contestazione ha la possibilità di definire ilprocedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (duequinti del minimo) entro il termine di novanta giorni dall’entrata invigore del d.lgs. n. 101 del 2018 (avvenuta il 19/09/2018).

Inmancanza del pagamento in misura ridotta, «l’atto con il quale sonostati notificati gli estremi della violazione, o l’atto di contestazioneimmediata di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, assumono il valore dell’ordinanza – ingiunzione di cui all’articolo18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione».

Intal caso, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicatinegli atti a lui notificati entro sessanta giorni dalla scadenza deltermine per il pagamento in misura ridotta; tuttavia, nello stessotermine ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive, a frontedelle quali il Garante è tenuto a adottare un provvedimento espressodi ingiunzione al pagamento o, in alternativa, di archiviazione.Conseguenza fondamentale dell’operare del detto meccanismo,pertanto, è la cristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale diNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026contestazione, in difetto di presentazione delle suddette “nuovememorie”.Va, poi, evidenziato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 260del 2021 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazionedel principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità,dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, che prevedeval’interruzione ex lege del termine di prescrizione, relativamente aiprocedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196 del2003 che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE,fossero stati avviati, ma non ancora definiti con l’adozionedell’ordinanza-ingiunzione), ha implicitamente riconosciuto la tenutacostituzionale dei primi quattro commi del medesimo articolo, i qualidelineano il meccanismo di definizione agevolata delle violazioni inmateria di protezione dei dati personali.

In relazione al nuovocongegno normativo, il Giudice delle leggi (cfr. par. 11) individuanell’esigenza di far fronte ai maggiori oneri derivanti per la PubblicaAmministrazione dall’entrata in vigore del regolamento n.679/2016/UE la ratio della scelta del legislatore di delineare - per lafase transitoria - un procedimento amministrativo semplificato, checonsente di addivenire ope legis all’esito della formazionedell’ordinanza-ingiunzione, quale meccanismo che alleggerisceNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026notevolmente il carico della stessa P.A. e che, di per sé (in disparte ilprofilo dell’interruzione ex lege del termine di prescrizione di cui alquinto comma, che la Corte costituzionale ha dichiaratoincostituzionale), non reca un’irragionevole compressione dellaposizione del privato.Con la sentenza n. 28920/2024, la Sezione prima di questa Corte haaffermato il seguente principio di diritto cui questo Collegio intendedare continuità: “nelle ipotesi di mancata definizione e di omessapresentazione di nuove memorie difensive nel meccanismo dirisoluzione agevolata, introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 108 del2018, per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata invigore della norma, il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione,ove lo stesso contenga tutti gli elementi necessari a individuare unadeterminata pretesa sanzionatoria, con le seguenti conseguenze: ildies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione, ex artt.152 del menzionato d.lgs. e 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011,va individuato nell'ultimo momento utile per produrre le memorie; lacartella di pagamento, successivamente notificata, costituisce non ilprimo atto teso a far valere la pretesa patrimoniale, bensì propriol'atto della riscossione; al trasgressore che non si sia avvalso, neitermini sanciti dall'art. 18, rispettivamente commi 1 e 4, del d.lgs. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026101 del 2018, della facoltà di pagamento della sanzione in misuraridotta, né abbia prodotto nuove memorie difensive, è precluso ilrimedio della cd. opposizione recuperatoria, potendo egli impugnarela cartella suddetta solo per vizi suoi propri” (nello stesso senso, si v.anche Cass. Sez. 2, n. 22798/2023).La ricorrente ravvisa la violazione di legge da parte del Tribunale diingiunzione a un verbale di contestazione (in forza dell’indicatomeccanismo legale di “conversione”) che non conteneva ladeterminazione della sanzione, qualificazione da cui la sentenzagravata avrebbe fatto discendere la dichiarazione di inammissibilitàper tardività della opposizione.

Il motivo, al lume dei principi dianziriportati non può trovare accoglimento.Nella fattispecie concreta, premesso che la Guardia di Finanzanotificava alla [OSCURATO:SOCIETA] il verbale di contestazione della violazione indata 1.8.2016 e che il procedimento sanzionatorio non era ancoraconcluso alla data del 19.9.2018, giorno di entrata in vigore delladisciplina transitoria dell’art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018(pacificamente applicabile retroattivamente, riferendosi il meccanismodi definizione proprio ai procedimenti sanzionatori ancora pendenti),la destinataria aveva la possibilità di definire il procedimento con ilNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo)entro novanta giorni; in mancanza di tale adempimento, l’atto dicontestazione della violazione originariamente notificatole haacquisito il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo diun’ulteriore notificazione.

Correttamente, pertanto, il Tribunale dipossibilità, delle quali non ha inteso avvalersi: poteva pagare lasanzione nei successivi sessanta giorni oppure poteva produrre nuovememorie e, in tale ultima ipotesi, il Garante avrebbe dovuto adottareun provvedimento espresso di ingiunzione di pagamento o, inalternativa, di archiviazione.

Appare, evidente, come nella specie, nonpossa dirsi sussistente la pretesa mancanza di conoscenza, da partedell’interessata, della contestazione delle violazioni in materia diprotezione dei dati personali, atteso che costituisce fatto pacifico (inquanto affermato dalla stessa ricorrente) che al soggetto trasgressorele originarie contestazioni fossero state notificate (e che lo stessoavesse anche chiesto ed ottenuto di essere audito). [OSCURATO:PERSONA] hadeciso di non aderire ad alcuna delle varie possibilità che gli sipresentavano nella nuova fase procedimentale della definizioneagevolata delle violazioni, disciplinata dall’art. 18 del d.lgs. n. 101 del2018, conseguentemente restando obbligata al pagamento dellaNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026sanzione in base al provvedimento originario convertitosi ex lege inordinanza - ingiunzione, senza obbligo in capo al titolare della pretesadi un’ulteriore notificazione.Pertanto, non essendosi la [OSCURATO:SOCIETA] avvalsa, nei rispettivi terminisanciti dall’art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018, della facoltà dipagamento della sanzione in misura ridotta (cfr. comma 1 di dettoarticolo), né avendo prodotto “nuove memorie, alla stessa era ed èprecluso il rimedio della cd. opposizione recuperatoria.

Né può valeread escludere la indicata preclusione, il diverso principio enunciato daCass., SU., n. 22080/2017, secondo cui: «[l]’opposizione alla cartelladi pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzioneamministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice dellastrada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con ilquale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione dellanullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale diaccertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art.7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizioneall’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dallanotificazione della cartella».

Invero, questo precedente di legittimitàriguarda la diversa fattispecie dell’opposizione avverso una cartella dipagamento, emessa ai fini della riscossione della sanzioneNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026amministrativa connessa alla violazione di norme del Codice dellaStrada, nel caso in cui il trasgressore alleghi di non avere avutoconoscenza del verbale di accertamento della violazione, odell’ordinanza-ingiunzione, a causa della nullità della notifica odell’omessa notifica dell’atto presupposto recante la pretesasanzionatoria dell’Amministrazione.

Nell’odierna vicenda, invece,come si è già detto, è pacifico che la contestazione della violazione siastata notificata al destinatario, che non ha subito alcunacompressione del diritto di difesa; né la ricorrente può addurre lamancata conoscenza della novella legislativa del 2018 agiustificazione della omessa adesione alla definizione agevolata, conle indicate conseguenze, in base al principio “ignorantia legis nonexcusat” ed essendo pienamente esigibile, da parte del soggetto atanto interessato, un comportamento improntato alla massimadiligenza nell’ottica della risoluzione della pendenza sanzionatoria aproprio carico.Pertanto, il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizioneex art. 10, comma 3, del d.lgs. 150 del 2011, avverso la cartella dipagamento successivamente notificata al trasgressore, doveva essereindividuato non già nella data di sua notificazione, bensì nell'ultimomomento utile per produrre le memorie ai sensi del comma 4 delNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026citato art. 18, senza che il destinatario della prima potesse avvalersidella opposizione cd. recuperatoria.

Ne consegue che risulta conformea diritto la statuizione del Tribunale di Firenze nel senso dellainammissibilità della opposizione della [OSCURATO:SOCIETA], atteso che il termineultimo per la produzione di memorie e scritti difensivi ex art. 18 l.689/81 scadeva in data 16.2.2019 decorrendo da quella data i 30giorni di cui al citato art. 10, laddove la [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato ilricorso soltanto in data 23.12.2019.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6e 7 CEDU per assenza di predeterminatezza, chiarezza e conoscibilitàdella fattispecie sanzionatoria, espressamente esclusa dal Tribunale diricorrente, in forza delle novelle disposizioni, avrebbe beneficiato diuna situazione di favore di cui non ha inteso fruire, con riguardo allapossibilità di pagare la sanzione in misura di molto ridotta rispetto alminimo edittale), non potendosi pretendere dalla società [OSCURATO:SOCIETA],dopo anni di silenzio dalla notifica del verbale di contestazione e dallasuccessiva redazione di scritti difensivi, nonché dall’audizionepersonale una continua indagine sulle novità normative in tema diprivacy.Anche il detto motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026La [OSCURATO:SOCIETA] prospetta la violazione e falsa applicazione di norme didiritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 18, comma 2 e 3,dlg.s 101/2018, all’art. 111 Costituzione e agli artt. 6 e 7 dellaConvenzione Europea dei diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), laddove ilTribunale di prime cure ha considerato determinata l’entità dellasanzione irrogata dal Garante per la Protezione dei dati personali sullabase del verbale n. 75/2016 elevatole da parte della Guardia diInvero, dalla inammissibilità della opposizione, statuizione nonintaccata dalla proposta impugnazione alla stregua di quanto sopraargomentato circa la relativa conformità al disposto delle normeapplicabili alla fattispecie e ai principi contenuti nelle citate pronuncedi legittimità, discende la preclusione alla parte di muovere doglianzeavverso il verbale di contestazione convertitosi in ordinanza –ingiunzione, giacché le stesse andavano proposte nel termine di 30giorni di cui al combinato disposto degli artt. 10 dlg.s 150/2011 – 152dlg.s 196/2003, con la indicata decorrenza e non, viceversa, comeaccaduto nella fattispecie, proponendo opposizione direttamenteavverso la cartella di pagamento.Il ricorso va, in definitiva, rigettato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione in data 3.03.2026Il [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
artita IVA 00393420484, in persona del legalerappresentante p.t. sig. [OSCURATO:PERSONA], rapp.ta e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal 9.11.2006, elett.te domiciliatocome da procura speciale allegata al ricorso presso il di lui studio in-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026GARANTE [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente p.t. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] con sede in PiazzaVenezia 11,- intimato -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del suolegale rappresentante in carica, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in viaGiuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma- intimata -AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legalerappresentante in carica, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in viaGiorgione 106, 00147 Roma,- intimata -avverso la sentenza n. 73/2022 emessa dal Tribunale di Firenze edepositata in data 13 gennaio 2022udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/03/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026Con sentenza n. 73/2022, il Tribunale di Firenze dichiaravainammissibile l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 10 d.lgs.150/2011, dalla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso la cartella n.04120190030043517000 e compensava le spese di giudizio tra leparti. L’Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Firenzeaveva notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] la cartella indicata per l’importocomplessivo di Euro 20.941,66 in relazione al verbale dicontestazione del 15.7.2016 elevato ai sensi dell’art. 14 l. 689/81. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione ex art. 10 d.lgs. 150/2011avverso la suddetta cartella di pagamento n.04120190030043517000, limitatamente alla parte relativa allasanzione amministrativa del Garante per la protezione dei datipersonali, lamentando la nullità del verbale dicontestazione/ordinanza – ingiunzione per l’indeterminatezza dellasanzione amministrativa applicata ex art. 18 co. 2 d.lgs.. n. 101/2018e per la violazione degli artt. 6 e 7 Convenzione Europea dei Dirittidell’Uomo (C.E.D.U.), nonché, nel merito, per l’insussistenza delleviolazioni contestate nel verbale n. 75/2016 elevato da parte dellaGuardia di Finanza. Si costituivano l’Agenzia delle Entrate Riscossione,contestando l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività edifetto di legittimazione passiva, nonché il Garante per la protezioneNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026dei dati personali, che eccepiva la decadenza ex art. 10 co. 3 dlg.s150/2011 ed ex art. 18 d.lgs. 101/2018. Il giudice pronunciava nelsenso sopra indicato.Proponeva ricorso per Cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a duemotivi: 1. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 18, commi 2 e 3, d.lgs. 101/2018ed all’art. 18, comma 2, l. 689/81, laddove è stato attribuito valore diordinanza - ingiunzione al verbale n. 75/2016 elevato alla Brandinis.p.a. da parte della Guardia di Finanza; 2. Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazioneall’art. 18, comma 2 e 3, d.lgs. 101/2018, all’art. 111 Costituzione edagli artt. 6 e 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo(C.E.D.U.), laddove il Tribunale di prime cure ha consideratodeterminata l’entità della sanzione irrogata dal Garante per laProtezione dei dati personali sulla base del verbale n. 75/2016elevato alla [OSCURATO:SOCIETA]. da parte della Guardia di Finanza. Le partiresistenti, ritualmente evocate, restavano intimate.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la società ricorrente si duole dell’erroneastatuizione del primo giudice nella parte in cui ha attribuito, al verbaleNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026di contestazione della Guardia di Finanza, il valore di ordinanza -ingiunzione in mancanza di opposizione interposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei30 giorni, facendoli decorrere non dalla relativa notifica (mancata),bensì dalla pubblicazione in G.U. del d.lgs. 101/2018. Secondo laprospettazione della ricorrente, erroneamente il Tribunale di Firenzeavrebbe statuito nel senso della inammissibilità della opposizione, dalmomento che il termine per la impugnazione non poteva chedecorrere dalla conoscenza dell’atto sanzionatorio da parte dellaBrandini, verificatasi soltanto con la notifica della cartella. Lamenta,altresì, l’erronea statuizione del Tribunale di Firenze nella parte in cuiha attribuito valore di ordinanza - ingiunzione al verbale dicontestazione, nonostante lo stesso non contenesse l’esattaindicazione dell’entità della sanzione irrogata, non potendo trovareapplicazione il co. 3 dell’art. 18 del d.lgs.. 101/2018, giacché ilverbale di violazione reca l’indicazione di tre importi diversi (ma nonquello della sanzione irrogata), corrispondenti al minimo e al massimodella sanzione prevista ex lege, nonché della facoltà di estinguerel’obbligazione con il pagamento in misura ridotta.Il motivo è infondato.Giova premettere che il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionaleNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezionedelle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», oltre adapportare numerose modifiche al d.lgs. n. 196 del 2003, haintrodotto, all’art. 18, una disciplina di diritto transitorio relativa allasorte dei procedimenti sanzionatori – come, pacificamente, quellooggi all’esame del Collegio – non ancora definiti con la pronuncia diun’ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del regolamento n.679/2016/UE.In particolare, la norma ha stabilito che: i) “In deroga all'articolo 16della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimentisanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162,comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione delRegolamento, risultino non ancora definiti con l'adozionedell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridottadi una somma pari a due quinti del minimo edittale”, da effettuare,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati,“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto”; ii) decorsi i termini previsti, “l'atto con il quale sono statinotificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazioneimmediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, assumono il valore dell'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione,sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensidel comma 4”; iii) nei sopra detti casi, “il contravventore è tenuto acorrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo delpredetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termineprevisto dal comma 1”; iv) entro lo stesso termine, il contravventoreche non abbia provveduto al pagamento “può produrre nuovememorie difensive”, ed il Garante, esaminate tali memorie, “disponel'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto ilrapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione conla quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge ilpagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed allepersone che vi sono obbligate solidalmente”; v) l'entrata in vigore deldecreto “determina l'interruzione del termine di prescrizione delNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, dicui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.Le indicate disposizioni introducono un meccanismo di risoluzioneagevolata dei procedimenti sanzionatori non ancora conclusi: ildestinatario della contestazione ha la possibilità di definire ilprocedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (duequinti del minimo) entro il termine di novanta giorni dall’entrata invigore del d.lgs. n. 101 del 2018 (avvenuta il 19/09/2018). Inmancanza del pagamento in misura ridotta, «l’atto con il quale sonostati notificati gli estremi della violazione, o l’atto di contestazioneimmediata di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, assumono il valore dell’ordinanza – ingiunzione di cui all’articolo18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione». Intal caso, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicatinegli atti a lui notificati entro sessanta giorni dalla scadenza deltermine per il pagamento in misura ridotta; tuttavia, nello stessotermine ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive, a frontedelle quali il Garante è tenuto a adottare un provvedimento espressodi ingiunzione al pagamento o, in alternativa, di archiviazione.Conseguenza fondamentale dell’operare del detto meccanismo,pertanto, è la cristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale diNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026contestazione, in difetto di presentazione delle suddette “nuovememorie”.Va, poi, evidenziato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 260del 2021 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazionedel principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità,dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, che prevedeval’interruzione ex lege del termine di prescrizione, relativamente aiprocedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196 del2003 che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE,fossero stati avviati, ma non ancora definiti con l’adozionedell’ordinanza-ingiunzione), ha implicitamente riconosciuto la tenutacostituzionale dei primi quattro commi del medesimo articolo, i qualidelineano il meccanismo di definizione agevolata delle violazioni inmateria di protezione dei dati personali. In relazione al nuovocongegno normativo, il Giudice delle leggi (cfr. par. 11) individuanell’esigenza di far fronte ai maggiori oneri derivanti per la PubblicaAmministrazione dall’entrata in vigore del regolamento n.679/2016/UE la ratio della scelta del legislatore di delineare - per lafase transitoria - un procedimento amministrativo semplificato, checonsente di addivenire ope legis all’esito della formazionedell’ordinanza-ingiunzione, quale meccanismo che alleggerisceNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026notevolmente il carico della stessa P.A. e che, di per sé (in disparte ilprofilo dell’interruzione ex lege del termine di prescrizione di cui alquinto comma, che la Corte costituzionale ha dichiaratoincostituzionale), non reca un’irragionevole compressione dellaposizione del privato.Con la sentenza n. 28920/2024, la Sezione prima di questa Corte haaffermato il seguente principio di diritto cui questo Collegio intendedare continuità: “nelle ipotesi di mancata definizione e di omessapresentazione di nuove memorie difensive nel meccanismo dirisoluzione agevolata, introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 108 del2018, per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata invigore della norma, il titolo si cristallizza nel verbale di contestazione,ove lo stesso contenga tutti gli elementi necessari a individuare unadeterminata pretesa sanzionatoria, con le seguenti conseguenze: ildies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione, ex artt.152 del menzionato d.lgs. e 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011,va individuato nell'ultimo momento utile per produrre le memorie; lacartella di pagamento, successivamente notificata, costituisce non ilprimo atto teso a far valere la pretesa patrimoniale, bensì propriol'atto della riscossione; al trasgressore che non si sia avvalso, neitermini sanciti dall'art. 18, rispettivamente commi 1 e 4, del d.lgs. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026101 del 2018, della facoltà di pagamento della sanzione in misuraridotta, né abbia prodotto nuove memorie difensive, è precluso ilrimedio della cd. opposizione recuperatoria, potendo egli impugnarela cartella suddetta solo per vizi suoi propri” (nello stesso senso, si v.anche Cass. Sez. 2, n. 22798/2023).La ricorrente ravvisa la violazione di legge da parte del Tribunale diingiunzione a un verbale di contestazione (in forza dell’indicatomeccanismo legale di “conversione”) che non conteneva ladeterminazione della sanzione, qualificazione da cui la sentenzagravata avrebbe fatto discendere la dichiarazione di inammissibilitàper tardività della opposizione. Il motivo, al lume dei principi dianziriportati non può trovare accoglimento.Nella fattispecie concreta, premesso che la Guardia di Finanzanotificava alla [OSCURATO:SOCIETA] il verbale di contestazione della violazione indata 1.8.2016 e che il procedimento sanzionatorio non era ancoraconcluso alla data del 19.9.2018, giorno di entrata in vigore delladisciplina transitoria dell’art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018(pacificamente applicabile retroattivamente, riferendosi il meccanismodi definizione proprio ai procedimenti sanzionatori ancora pendenti),la destinataria aveva la possibilità di definire il procedimento con ilNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo)entro novanta giorni; in mancanza di tale adempimento, l’atto dicontestazione della violazione originariamente notificatole haacquisito il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo diun’ulteriore notificazione. Correttamente, pertanto, il Tribunale dipossibilità, delle quali non ha inteso avvalersi: poteva pagare lasanzione nei successivi sessanta giorni oppure poteva produrre nuovememorie e, in tale ultima ipotesi, il Garante avrebbe dovuto adottareun provvedimento espresso di ingiunzione di pagamento o, inalternativa, di archiviazione. Appare, evidente, come nella specie, nonpossa dirsi sussistente la pretesa mancanza di conoscenza, da partedell’interessata, della contestazione delle violazioni in materia diprotezione dei dati personali, atteso che costituisce fatto pacifico (inquanto affermato dalla stessa ricorrente) che al soggetto trasgressorele originarie contestazioni fossero state notificate (e che lo stessoavesse anche chiesto ed ottenuto di essere audito). [OSCURATO:PERSONA] hadeciso di non aderire ad alcuna delle varie possibilità che gli sipresentavano nella nuova fase procedimentale della definizioneagevolata delle violazioni, disciplinata dall’art. 18 del d.lgs. n. 101 del2018, conseguentemente restando obbligata al pagamento dellaNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026sanzione in base al provvedimento originario convertitosi ex lege inordinanza - ingiunzione, senza obbligo in capo al titolare della pretesadi un’ulteriore notificazione.Pertanto, non essendosi la [OSCURATO:SOCIETA] avvalsa, nei rispettivi terminisanciti dall’art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018, della facoltà dipagamento della sanzione in misura ridotta (cfr. comma 1 di dettoarticolo), né avendo prodotto “nuove memorie, alla stessa era ed èprecluso il rimedio della cd. opposizione recuperatoria. Né può valeread escludere la indicata preclusione, il diverso principio enunciato daCass., SU., n. 22080/2017, secondo cui: «[l]’opposizione alla cartelladi pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzioneamministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice dellastrada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con ilquale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione dellanullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale diaccertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art.7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizioneall’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dallanotificazione della cartella». Invero, questo precedente di legittimitàriguarda la diversa fattispecie dell’opposizione avverso una cartella dipagamento, emessa ai fini della riscossione della sanzioneNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026amministrativa connessa alla violazione di norme del Codice dellaStrada, nel caso in cui il trasgressore alleghi di non avere avutoconoscenza del verbale di accertamento della violazione, odell’ordinanza-ingiunzione, a causa della nullità della notifica odell’omessa notifica dell’atto presupposto recante la pretesasanzionatoria dell’Amministrazione. Nell’odierna vicenda, invece,come si è già detto, è pacifico che la contestazione della violazione siastata notificata al destinatario, che non ha subito alcunacompressione del diritto di difesa; né la ricorrente può addurre lamancata conoscenza della novella legislativa del 2018 agiustificazione della omessa adesione alla definizione agevolata, conle indicate conseguenze, in base al principio “ignorantia legis nonexcusat” ed essendo pienamente esigibile, da parte del soggetto atanto interessato, un comportamento improntato alla massimadiligenza nell’ottica della risoluzione della pendenza sanzionatoria aproprio carico.Pertanto, il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizioneex art. 10, comma 3, del d.lgs. 150 del 2011, avverso la cartella dipagamento successivamente notificata al trasgressore, doveva essereindividuato non già nella data di sua notificazione, bensì nell'ultimomomento utile per produrre le memorie ai sensi del comma 4 delNumero registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026citato art. 18, senza che il destinatario della prima potesse avvalersidella opposizione cd. recuperatoria. Ne consegue che risulta conformea diritto la statuizione del Tribunale di Firenze nel senso dellainammissibilità della opposizione della [OSCURATO:SOCIETA], atteso che il termineultimo per la produzione di memorie e scritti difensivi ex art. 18 l.689/81 scadeva in data 16.2.2019 decorrendo da quella data i 30giorni di cui al citato art. 10, laddove la [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato ilricorso soltanto in data 23.12.2019.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6e 7 CEDU per assenza di predeterminatezza, chiarezza e conoscibilitàdella fattispecie sanzionatoria, espressamente esclusa dal Tribunale diricorrente, in forza delle novelle disposizioni, avrebbe beneficiato diuna situazione di favore di cui non ha inteso fruire, con riguardo allapossibilità di pagare la sanzione in misura di molto ridotta rispetto alminimo edittale), non potendosi pretendere dalla società [OSCURATO:SOCIETA],dopo anni di silenzio dalla notifica del verbale di contestazione e dallasuccessiva redazione di scritti difensivi, nonché dall’audizionepersonale una continua indagine sulle novità normative in tema diprivacy.Anche il detto motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026La [OSCURATO:SOCIETA] prospetta la violazione e falsa applicazione di norme didiritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 18, comma 2 e 3,dlg.s 101/2018, all’art. 111 Costituzione e agli artt. 6 e 7 dellaConvenzione Europea dei diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), laddove ilTribunale di prime cure ha considerato determinata l’entità dellasanzione irrogata dal Garante per la Protezione dei dati personali sullabase del verbale n. 75/2016 elevatole da parte della Guardia diInvero, dalla inammissibilità della opposizione, statuizione nonintaccata dalla proposta impugnazione alla stregua di quanto sopraargomentato circa la relativa conformità al disposto delle normeapplicabili alla fattispecie e ai principi contenuti nelle citate pronuncedi legittimità, discende la preclusione alla parte di muovere doglianzeavverso il verbale di contestazione convertitosi in ordinanza –ingiunzione, giacché le stesse andavano proposte nel termine di 30giorni di cui al combinato disposto degli artt. 10 dlg.s 150/2011 – 152dlg.s 196/2003, con la indicata decorrenza e non, viceversa, comeaccaduto nella fattispecie, proponendo opposizione direttamenteavverso la cartella di pagamento.Il ricorso va, in definitiva, rigettato.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10537/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 15995/2026Data pubblicazione 25/05/2026Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione in data 3.03.2026Il [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15995/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris