CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o iscritt o a l numer o 5347 del ruolo generale dell’anno 2016,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, oltre che dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali si domicilia in Roma, alla via P. [OSCURATO:PERSONA], n. 3, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero della giustizia, in persona del M inistro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanzadel T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] depositata in data 18 gennaio 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Oggetto: Fallimento-Decreto di liquidazione compensi ad avvocato. [OSCURATO:PERSONA] d’impugnazione.RG n. 5347/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] di causa Emerge dall’ordinanza impugnata che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], su incarico del curatore del fallimento di s.r.l.[OSCURATO:PERSONA], promosse con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. alcune azioni volte a recuperare attivo alla massa, che furono accolte, di modo che presentò istanza per la liquidazione del compenso. Il giudice unico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, rigettò l’istanza in quanto, sebbene il giudice delegato al fallimento della parte resistente, anch’essa fallita, avesse attestato la mancanza di liquidità nelle casse della procedura ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, il tribunale, nel condannare alla rifusione delle spese la parte soccombente, non aveva disposto che il pagamento fosse eseguito nei confronti dello Stato. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il decreto ex art. 702-bis c.p.c., ma il giudice unico del tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, in quanto proposta, a fronte della notificazione del decreto impugnato, risalente al 24 luglio 2012, soltanto in data 26 ottobre 2012, e quindi tardivamente. Contro quest’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il Ministero della giustizia risponde con controricorso. Motivi della decisione 1.- Col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente,perché connessi, il ricorrente lamenta: - ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., perché il giudice unico del tribunale ha deciso la controversia in base a una questione di diritto rilevata d’ufficio, sulla quale non ha sollecitato il contraddittorio delle parti, e comunque risolta in maniera erronea (primo motivo); - ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.24 Cost., 15 e 34, comma 17, del d.lgs. n. 150/11 e 14 delle preleggi, in quanto il giudice unico del tribunale, pur riconoscendo RG n. 5347/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore che la norma che disciplina l’opposizione proposta non prevede termini, ha ricavato l’esistenza di un termine perentorio in via interpretativa (secondo motivo). La censura complessivamente proposta è infondata. 2.- Anzitutto, non v’è stata violazione alcuna dell’art. 101, comma 2, c.p.c. La questione rilevata d'ufficio in relazione alla quale si configura l’obbligo del giudice di promuovere il contraddittorio è quella, di fatto, o mista di fatto e di diritto, che implichi la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass. n. 35974/21; n. 13195/23). E senz’altro non lo è la questione della tardività dell'impugnazione, la quale può essere rilevata d'ufficio senza necessità di sollecitare il contraddittorio, perché è inidonea a modificare il quadro fattuale a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. n. 6218/19; n. 7356/22). 2.1.-La decisione calibrata su una questione di diritto rilevata d’ufficio e non segnalata alle parti non è quindi nulla, ma può essere affetta da error in iudicando o da error in iudicando de iure procedendi (Cass., sez. un., n. 20935/09; n. 8936/13; n. 2984/16; n. 17473/18); ma neanche questi vizi si configurano nel caso in esame, nonostante l’incertezza del giudice di merito, che fa mostra di ritenere applicabile all’opposizione contro il decreto in questione ora il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto, ora quello di venti giorni. 3.-In realtà, come questa Corte (vedi Cass. n. 4423/17) ha già chiarito, sulla scia della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 106/16), il termine applicabile all’opposizione contro il decreto di pagamento del compenso degli ausiliari del giudice è di trenta giorni dalla notificazione del decreto. In attuazione della delega prevista dal comma 1 dell’art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato, con il d.lgs. n.RG n. 5347/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 150/11, ha fatto confluire i dis parati procedimenti preesistenti in tre schemi di rito: il rito del lavoro, il rito ordinario e il rito sommario, disciplinato, quest’ultimo, dal Capo III-bis (rubricato «Del procedimento sommario di cognizione»), inserito nel Titolo I del Libro IV del c.p.c., e composto dagli artt. 702-bis (Forma della domanda –Costituzione delle parti), 702-ter (Procedimento) e 702- quater (Appello). In particolare, l’art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato «entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione». 3.1.- Questa novella ha inciso anche sul procedimento di opposizione al decretodel quale si discute. Il testo originario dell'art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 stabiliva che, avverso il decreto di pagamento delle spettanze dovute agli ausiliari del magistrato, il beneficiario e le parti processuali (compreso il pubblico ministero) «possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente». Il nuovo testo dell'art. 170 comma 1, sostituito dall’art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 159/11, stabilisce ora che «Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato (..) il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150». Orbene, l’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario»: lo stesso ricorrente riferisce difatti di aver proposto opposizione al decreto ex art. 15 del d.lgs. n. 150/11 e 702-bisc.p.c. (pag. 3, punto 5, del ricorso).RG n. 5347/16 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione in esame a l modello del rito sommario di cognizione spiega perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario(in termini, in relazione al compenso del c.t.u., Cass. n. 27418/17; n. 3848/20). Questo termine, peraltro , si deve ritenere riferito sia all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all’appello avverso l’ordinanza di cui all’art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti. 4.- E allora, l’opposizione proposta era effettivamente tardiva, in quanto il ricorso, pur tenendo conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, all’epoca di 45 giorni, è stato depositato dopo oltre 30 giorni dalla notificazione del decreto impugnato. La censura complessivamente proposta è rigettata. 4.1.- Sussistono, tuttavia, i presupposti per la compens azione delle spese, poiché il ricorso è stato proposto antecedentemente all’evoluzione giurisprudenziale seguita alla novella. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese . Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i