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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 ottobre 2024

Cassazione n. 28070/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26372-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -intimati - avverso il Decreto emesso dal TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 04/10/2020; Ric. 2020 n. 26372 sez.

S2 -ud. 15-10-2024 -2- Lette le memorie della ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il GE del Tribunale di Cagliari aveva liquidato i compensi in favore dell’ausiliario nella procedura esecutiva intentata dinanzi allo stesso ufficio giudiziario dalla opponente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e che aveva visto l’intervento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Chiedeva di procedere alla rideterminazione del compenso e lamentava l’erroneità del provvedimento in quanto aveva posto le spese interamente a carico dell’opponente.

Nela resistenza dell’interventrice, del debitore e dell’ausiliario, dott. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale con ordinanza del 4 ottobre 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso nei conforti dell’Ibba e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (all’epoca Equitalia), e in parziale accoglimento della domanda avanzata nei confronti dell’ausiliario ha ridotto i compensi liquidati, condannando l’opponente all’integrale rimborso delle spese nei confronti dell’Ibba e dell’Agenzia delle Entrate, compensando per un quarto le spese nei confronti del Macciotta, a favore del quale liquidava la residua parte.

Il provvedimento rilevava che la procedura esecutiva si era conclusa per estinzione a seguito di rinuncia, così che, ove le parti non intendano mettere in discussione la stessa estinzione, ogni contestazione che investa le spese della procedura esecutiva deve essere fatta valere tramite il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., e ciò anche nel caso in cui la ripartizione delle spese sia Ric. 2020 n. 26372 sez.

S2 -ud. 15-10-2024 -3- contenuta nel provvedimento che abbia liquidato i compensi dell’ausiliario.

Per l’effetto era inammissibile il rimedio dell’opposizione per ottenere la modifica delle statuizioni circa il riparto delle spese della procedura esecutiva rimasta infruttuosa.

Era invece da accogliere in parte l’opposizione nei confronti dell’ausiliario, occorrendo procedere ad una riduzione del compenso liquidato, in quanto non si era tenuto conto del fatto che l’attività di custodia era relativa ad una procedura estintasi ancor prima della vendita. 2.Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. e nel termine di legge la ricorrete ha presentato istanza di decisione. 4.Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di Ric. 2020 n. 26372 sez.

S2 -ud. 15-10-2024 -4- autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).

Sulla scorta di tale pronuncia, il cons. [OSCURATO:PERSONA], autore della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa in situazione di incompatibilità.

5. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., 2907 c.c., 1, 99, 101, 112, 310, 567, 629, 630, 631, 632 c.p.c., dell’art. 170 del DPR n. 115/2002, nonché dell’art. 29 della legge n. 794/1942, in quanto il decreto di liquidazione è stato emesso in carenza di potere, Si riepilogano le vicende della procedura esecutiva per la quale è stato emesso il decreto di liquidazione opposto, evidenziandosi che l’ordinanza di estinzione del GE era stata pronunciata in data 19/7/2018, nel mentre il decreto oggetto di opposizione è stato adottato in data 15/10/2018, e quindi dopo l’estinzione della procedura (essendo a quella data anche decorso il termine per l’eventuale reclamo avverso il provvedimento di estinzione).

Il provvedimento è stato quindi emesso in carenza di potere e quindi ha carattere abnorme.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 del DPR n. 115/2002 nonché dell’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui l’ordinanza gravata ha sostenuto che le censure che investivano la ripartizione delle spese tra le parti doveva essere oggetto di ricorso per cassazione. 6.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati, sebbene si imponga una correzione della motivazione dell’ordinanza gravata.

Ric. 2020 n. 26372 sez.

S2 -ud. 15-10-2024 -5- Il Tribunale ha, infatti, sostenuto che le critiche della ricorrente investivano la questione circa il riparto delle spese liquidate in favore dell’ausiliario e che pertanto non rientravano tra quelle suscettibili di essere veicolate tramite l’opposizione di cui al citato art. 170, essendo piuttosto necessario proporre direttamente ricorso per cassazione, volta che non era posta in discussione la correttezza della declaratoria di estinzione della procedura esecutiva.

L’assunto circa l’inammissibilità dell’opposizione appare corretta, sebbene sulla base di ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale e che le stesse censure della ricorrente impongono di sottolineare.

È pacifico, dalla narrazione dei fatti di causa, ed è frutto anche di un rilievo spesso presente nella difesa della ricorrente, che la procedura esecutiva nella quale ha prestato l’attività l’ausiliario il cui provvedimento di liquidazione si contesta, è stata definita con ordinanza di estinzione del 19 luglio 2018.

Solo in data successiva a tale definizione in rito, è stata avanzata istanza di liquidazione dei compensi, che è stata accolta dal giudice dell’esecuzione con decreto del 15 ottobre 2018.

Va al riguardo fatto richiamo al principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il giudice, una volta definito il giudizio, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio ovvero dell’ausiliario e, pertanto, ove emesso, il relativo provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile, non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, Ric. 2020 n. 26372 sez.

S2 -ud. 15-10-2024 -6- quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 20478/2017; Cass. n. 1899/2023, che specifica che la proposizione dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ancorché inammissibile, fa sì che dalla data della sua notificazione decorra il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., essendo questa equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente; Cass. n. 6924/2023; Cass.n. 3275/2020; Cass. n. 28299/2009).

Per l’effetto, poiché il decreto di liquidazione è stato emesso a procedura esecutiva ormai estinta, lo stesso non era suscettibile di opposizione, ma, come detto, solo di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., così che l’opposizione stessa non poteva essere proposta (Cass. n. 7975/2024), risultando quindi confermata la declaratoria di inammissibilità, sebbene sula base di un diverso percorso argomentativo.

Va altresì evidenziato che non sussistono ostacoli al rilievo d’ufficio dell’originaria inammissibilità dell’opposizione, in quanto, anche voler soprassedere sul fatto che la questione relativa alla peculiare natura del decreto emesso a procedura ormai definita è stata posta dalla stessa ricorrente, anche di recente è stato precisato che la tardività (ovvero originaria inammissibilità) dell'opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità Ric. 2020 n. 26372 sez.

S2 -ud. 15-10-2024 -7- di sollevare il contraddittorio (cfr. da ultimo Cass. n. 27478/2023).

Va poi rilevato, ad abundantiam, quanto al secondo motivo, che l’ordinanza gravata ha comunque deciso conformemente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha l'unica funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e l'indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento; rilevato che, avendo la statuizione contenuta nel medesimo decreto, che pone il pagamento a carico di una o più parti, carattere interinale e provvisorio, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice (Cass. n. 20971 del 08/09/2017).

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., va applicato –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende.

In tal senso va data continuità al principio secondo cui “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, Ric. 2020 n. 26372 sez.

S2 -ud. 15-10-2024 -8- improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.–codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente” (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).

8. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di € 1.500,00in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore somma pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26372-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE; -intimati - avverso il Decreto emesso dal TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 04/10/2020; Ric. 2020 n. 26372 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -2- Lette le memorie della ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il GE del Tribunale di Cagliari aveva liquidato i compensi in favore dell’ausiliario nella procedura esecutiva intentata dinanzi allo stesso ufficio giudiziario dalla opponente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e che aveva visto l’intervento dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Chiedeva di procedere alla rideterminazione del compenso e lamentava l’erroneità del provvedimento in quanto aveva posto le spese interamente a carico dell’opponente. Nela resistenza dell’interventrice, del debitore e dell’ausiliario, dott. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale con ordinanza del 4 ottobre 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso nei conforti dell’Ibba e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (all’epoca Equitalia), e in parziale accoglimento della domanda avanzata nei confronti dell’ausiliario ha ridotto i compensi liquidati, condannando l’opponente all’integrale rimborso delle spese nei confronti dell’Ibba e dell’Agenzia delle Entrate, compensando per un quarto le spese nei confronti del Macciotta, a favore del quale liquidava la residua parte. Il provvedimento rilevava che la procedura esecutiva si era conclusa per estinzione a seguito di rinuncia, così che, ove le parti non intendano mettere in discussione la stessa estinzione, ogni contestazione che investa le spese della procedura esecutiva deve essere fatta valere tramite il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., e ciò anche nel caso in cui la ripartizione delle spese sia Ric. 2020 n. 26372 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -3- contenuta nel provvedimento che abbia liquidato i compensi dell’ausiliario. Per l’effetto era inammissibile il rimedio dell’opposizione per ottenere la modifica delle statuizioni circa il riparto delle spese della procedura esecutiva rimasta infruttuosa. Era invece da accogliere in parte l’opposizione nei confronti dell’ausiliario, occorrendo procedere ad una riduzione del compenso liquidato, in quanto non si era tenuto conto del fatto che l’attività di custodia era relativa ad una procedura estintasi ancor prima della vendita. 2.Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. e nel termine di legge la ricorrete ha presentato istanza di decisione. 4.Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di Ric. 2020 n. 26372 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -4- autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024). Sulla scorta di tale pronuncia, il cons. [OSCURATO:PERSONA], autore della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa in situazione di incompatibilità. 5. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., 2907 c.c., 1, 99, 101, 112, 310, 567, 629, 630, 631, 632 c.p.c., dell’art. 170 del DPR n. 115/2002, nonché dell’art. 29 della legge n. 794/1942, in quanto il decreto di liquidazione è stato emesso in carenza di potere, Si riepilogano le vicende della procedura esecutiva per la quale è stato emesso il decreto di liquidazione opposto, evidenziandosi che l’ordinanza di estinzione del GE era stata pronunciata in data 19/7/2018, nel mentre il decreto oggetto di opposizione è stato adottato in data 15/10/2018, e quindi dopo l’estinzione della procedura (essendo a quella data anche decorso il termine per l’eventuale reclamo avverso il provvedimento di estinzione). Il provvedimento è stato quindi emesso in carenza di potere e quindi ha carattere abnorme. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 del DPR n. 115/2002 nonché dell’art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui l’ordinanza gravata ha sostenuto che le censure che investivano la ripartizione delle spese tra le parti doveva essere oggetto di ricorso per cassazione. 6.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati, sebbene si imponga una correzione della motivazione dell’ordinanza gravata. Ric. 2020 n. 26372 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -5- Il Tribunale ha, infatti, sostenuto che le critiche della ricorrente investivano la questione circa il riparto delle spese liquidate in favore dell’ausiliario e che pertanto non rientravano tra quelle suscettibili di essere veicolate tramite l’opposizione di cui al citato art. 170, essendo piuttosto necessario proporre direttamente ricorso per cassazione, volta che non era posta in discussione la correttezza della declaratoria di estinzione della procedura esecutiva. L’assunto circa l’inammissibilità dell’opposizione appare corretta, sebbene sulla base di ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale e che le stesse censure della ricorrente impongono di sottolineare. È pacifico, dalla narrazione dei fatti di causa, ed è frutto anche di un rilievo spesso presente nella difesa della ricorrente, che la procedura esecutiva nella quale ha prestato l’attività l’ausiliario il cui provvedimento di liquidazione si contesta, è stata definita con ordinanza di estinzione del 19 luglio 2018. Solo in data successiva a tale definizione in rito, è stata avanzata istanza di liquidazione dei compensi, che è stata accolta dal giudice dell’esecuzione con decreto del 15 ottobre 2018. Va al riguardo fatto richiamo al principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il giudice, una volta definito il giudizio, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio ovvero dell’ausiliario e, pertanto, ove emesso, il relativo provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile, non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, Ric. 2020 n. 26372 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -6- quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 20478/2017; Cass. n. 1899/2023, che specifica che la proposizione dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ancorché inammissibile, fa sì che dalla data della sua notificazione decorra il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., essendo questa equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente; Cass. n. 6924/2023; Cass.n. 3275/2020; Cass. n. 28299/2009). Per l’effetto, poiché il decreto di liquidazione è stato emesso a procedura esecutiva ormai estinta, lo stesso non era suscettibile di opposizione, ma, come detto, solo di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., così che l’opposizione stessa non poteva essere proposta (Cass. n. 7975/2024), risultando quindi confermata la declaratoria di inammissibilità, sebbene sula base di un diverso percorso argomentativo. Va altresì evidenziato che non sussistono ostacoli al rilievo d’ufficio dell’originaria inammissibilità dell’opposizione, in quanto, anche voler soprassedere sul fatto che la questione relativa alla peculiare natura del decreto emesso a procedura ormai definita è stata posta dalla stessa ricorrente, anche di recente è stato precisato che la tardività (ovvero originaria inammissibilità) dell'opposizione formulata avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato è rilevabile d'ufficio e, trattandosi di questione di puro diritto, non richiede la necessità Ric. 2020 n. 26372 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -7- di sollevare il contraddittorio (cfr. da ultimo Cass. n. 27478/2023). Va poi rilevato, ad abundantiam, quanto al secondo motivo, che l’ordinanza gravata ha comunque deciso conformemente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha l'unica funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e l'indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento; rilevato che, avendo la statuizione contenuta nel medesimo decreto, che pone il pagamento a carico di una o più parti, carattere interinale e provvisorio, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice (Cass. n. 20971 del 08/09/2017). 7. Il ricorso va, pertanto, rigettato, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., va applicato –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delle ammende. In tal senso va data continuità al principio secondo cui “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, Ric. 2020 n. 26372 sez. S2 -ud. 15-10-2024 -8- improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.–codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023). 8. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di € 1.500,00in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore somma pari
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